ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  9,
comma 1, della legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste 10  dicembre  2010,  n.  40,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  autonoma
Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  (Legge  finanziaria  per   gli   anni
2011/2013).  Modificazioni  di   leggi   regionali»,   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  25
febbraio-3 marzo 2011, depositato in cancelleria il 7 marzo  2011  ed
iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2011. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta; 
    udito nell'udienza pubblica del  24  settembre  2013  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini  per
la Regione autonoma Valle d'Aosta. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 25 febbraio  2011
e depositato il successivo 7 marzo (reg. ric.  n.  14  del  2011)  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 9,  comma  1,  della  legge
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 10 dicembre 2010,
n. 40, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
(Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).  Modificazioni  di  leggi
regionali», in  riferimento  all'articolo  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    La disposizione impugnata stabilisce che  «Per  l'anno  2011,  la
Giunta    regionale    definisce,    con    propria    deliberazione,
contestualmente alla definizione del patto di stabilita' per gli enti
locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le
misure  per  la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della  spesa
relativa al personale, ivi compresa quella per il personale  a  tempo
determinato  o  utilizzato   mediante   convenzioni,   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa  o  di  somministrazione  di
lavoro, la quale non puo'  superare  il  70  per  cento  della  spesa
sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009,  salve  eventuali
deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali  rivolti  agli
anziani,  per  gli  enti  che  abbiano  rispettato  le   disposizioni
regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa  per
il personale». 
    Il ricorrente reputa tale previsione in  puntuale  contrasto  con
l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale il  tetto  della
spesa per la voce in questione sarebbe pari al  50  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno 2009. 
    L'art. 9, comma 28, del d.l.  n.  78  del  2010  esprimerebbe  un
principio di coordinamento della  finanza  pubblica  cui  la  Regione
sarebbe vincolata ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. La norma
impugnata, eccedendo  dalla  competenza  statutaria  assegnata  dagli
artt. 2 e 3  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), sarebbe  stata  adottata  in
violazione della predetta disposizione costituzionale. 
    2.- Si e' costituita la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e, in
linea subordinata, non fondato. 
    La Regione osserva che il ricorrente, con motivazione  scarna  ed
insufficiente, parte dall'erroneo presupposto che l'art. 9, comma 28,
del d.l. n. 78 del 2010, impugnato in  separato  giudizio  innanzi  a
questa  Corte,  abbia  formulato  legittimamente  un   principio   di
coordinamento della finanza pubblica. 
    Cio'  premesso,  la  parte  resistente  aggiunge  che  la   norma
interposta non e' applicabile agli enti locali, ai quali viceversa si
rivolge la disposizione impugnata. 
    La normativa statale, percio', non recherebbe alcun  limite  alla
spesa oggetto della questione in capo a  tali  enti,  ai  quali  esso
verrebbe  imposto  solo  dalla  legge  regionale  nell'ambito   della
competenza statutaria in materia di  ordinamento  degli  enti  locali
(art. 2, comma 1, lettera b, della legge cost. n. 4 del  1948)  e  di
finanze locali (art. 3, comma 1, lettera f , della legge cost.  n.  4
del 1948). 
    In ogni caso, conclude la Regione, l'art.  1,  comma  134,  della
legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011)», ha sancito il principio per cui la  Valle  d'Aosta
partecipa al processo di risanamento delle finanze  pubbliche,  anche
con riguardo alla spesa degli enti locali, sulla base di accordi  con
lo Stato. Ne seguirebbe che le norme sul patto di stabilita' interno,
ed in ogni caso l'art. 9, comma 28, del d.l.  n.  78  del  2010,  non
potrebbero  essere  applicate  agli  enti   locali   del   territorio
valdostano. 
    3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato
ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 
    L'Avvocatura reputa infondata l'eccezione di inammissibilita' del
ricorso svolta dalla  Regione,  perche'  i  termini  della  questione
sarebbero stati compiutamente definiti. 
    Nel merito, viene ribadito che l'art. 9 del d.l. n. 78  del  2010
indica «limiti generali di compatibilita' con  le  finanze  pubbliche
fissati dal  legislatore»,  ai  quali  anche  la  ricorrente  sarebbe
soggetta. 
    Anche la Regione autonoma Valle  d'Aosta  ha  depositato  memoria
conclusiva,  insistendo   sulle   conclusioni   gia'   formulate,   e
richiamando, in particolare, la sentenza n. 173 del  2012  di  questa
Corte, che ha ritenuto l'inapplicabilita' alla  Regione  della  norma
interposta, a seguito dell'Accordo raggiunto tra Stato e Regione l'11
novembre 2010. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 25 febbraio  2011
e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 9, comma 1, della legge della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni
2011/2013).  Modificazioni  di  leggi  regionali»,   in   riferimento
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La disposizione impugnata, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
Valle d'Aosta 28 dicembre 2010, n. 53,  e  volta  a  disciplinare  il
«concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza  pubblica»,
stabilisce che «Per l'anno 2011, la Giunta regionale  definisce,  con
propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto  di
stabilita'  per  gli  enti  locali  e  previo  parere  del  Consiglio
permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il
contenimento della spesa relativa al personale, ivi  compresa  quella
per  il  personale  a  tempo  determinato   o   utilizzato   mediante
convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa  o
di somministrazione di lavoro, la quale non puo' superare il  70  per
cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009,
salve eventuali  deroghe,  per  il  personale  destinato  ai  servizi
sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato  le
disposizioni regionali per la  razionalizzazione  e  il  contenimento
della spesa per il personale». 
    Il ricorrente reputa tale previsione in contrasto con  l'art.  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, in base  al  quale  «A  decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non  economici,   le
universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
e integrazioni, le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'  nell'anno  2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa  per  personale  relativa  a
contratti di formazione-lavoro, ad  altri  rapporti  formativi,  alla
somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui
all'articolo 70, comma 1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per  le
rispettive finalita' nell'anno 2009». 
    A tali precetti, prosegue la norma interposta, debbono  adeguarsi
Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale. 
    L'art. 4, comma 102, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n.
183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)», ha  aggiunto  a
tali soggetti gli enti locali. 
    L'art. 9, comma 28, del  d.l.  n.  78  del  2010,  a  parere  del
ricorrente, esprime  un  principio  di  coordinamento  della  finanza
pubblica cui la Regione sarebbe vincolata  ai  sensi  dell'art.  117,
terzo comma, Cost. La norma  impugnata,  eccedendo  dalla  competenza
statutaria assegnata dagli artt. 2 e 3 della legge costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta),  avrebbe
dunque violato tale disposizione costituzionale. 
    2.- L'eccezione di inammissibilita' del ricorso  per  carenza  di
motivazione non e' fondata: il ricorrente  ha  infatti  adeguatamente
individuato i termini della questione, domandando a questa  Corte  di
dichiarare che la norma impugnata pone un precetto contrario a quanto
stabilito dalla norma interposta. 
    3.- La questione non e' fondata. 
    In via preliminare rispetto ad ogni altra considerazione,  questa
Corte non puo' che rilevare l'inapplicabilita' alla Regione  autonoma
Valle d'Aosta della norma interposta su cui si fonda il ricorso. 
    Quest'ultima disposizione e' stata a suo tempo impugnata  innanzi
alla Corte dalla Regione, nel giudizio definito con  la  sentenza  n.
173 del 2012. 
    In tale sede la Corte ha osservato che l'art. 1, commi 132 e 160,
della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  21  dicembre  2010,  n.  297,  s.o.  n.  281,  e   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge  di  stabilita'  2011)»  assoggetta  al  principio
dell'accordo, per gli esercizi 2011, 2012 e  2013,  le  modalita'  di
partecipazione della Regione a statuto speciale alle  misure  statali
di coordinamento della finanza pubblica. 
    Esse, in altri termini,  sono  approvate  con  legge  statale,  a
seguito di accordo tra la Regione  ed  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
    L'art. 1, comma 134, della legge n. 220 del 2010 aggiunge che  il
metodo appena descritto concerne anche  la  finanza  locale,  cui  si
riferisce la norma oggi impugnata. 
    L'accordo, «anche con riferimento  agli  enti  locali»  e'  stato
raggiunto l'11 novembre 2010, ovvero anteriormente alla pubblicazione
della norma censurata, la quale a propria volta e' entrata in  vigore
posteriormente alla legge n. 220 del 2010. 
    In tal modo, e prima dell'entrata in  vigore  della  disposizione
censurata, si e'  reso  inapplicabile  alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta quanto stabilito in senso diverso dall'art. 9, comma 28,  del
d.l. n. 78 del 2010. 
    Come infatti gia' affermato dalla  Corte  (sentenza  n.  173  del
2012), «Dalla conclusione di quest'ultimo accordo e dalla  successiva
approvazione dei suoi obiettivi  finanziari  ad  opera  della  citata
legge n. 220 del 2010 (...) consegue che il  concorso  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste all'assolvimento degli obblighi
di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e
dalle altre misure di coordinamento della  finanza  pubblica  fissate
dalla normativa statale e' rimesso, per le annualita'  successive  al
2010, alle misure previste nell'accordo stesso e nella legge  che  lo
recepisce. Pertanto, gli artt. 9, comma 28, e 14, comma  24-bis,  del
decreto-legge n. 78 del 2010 (che dispongono esclusivamente  per  gli
anni successivi al 2010)  sono  applicabili  a  detta  Regione  solo,
eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e  approvate
con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non  trovando  diretta
applicazione nei confronti di  tale  Regione  autonoma,  non  possono
violarne l'autonomia legislativa e finanziaria». 
    Da questa conclusione, ribadita con l'ordinanza n. 267 del  2012,
non vi e' ragione di discostarsi oggi, e ai fini  della  declaratoria
di non fondatezza della questione e'  sufficiente  osservare  che  la
disposizione impugnata e' stata adottata quando la  norma  interposta
non poteva ritenersi applicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta.