ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Enrico La Loggia nei confronti dei dottori Claudio Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri, promosso dalla Corte d'Appello di Milano, seconda sezione civile, con ricorso depositato in cancelleria il 9 maggio 2013 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilita'. Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, seconda sezione civile, con ricorso del 12 febbraio-19 marzo 2013, depositato il 9 maggio 2013, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 19 dicembre 2008, con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, e' stata avanzata domanda risarcitoria da parte di Claudio Fancelli, Mariella Roberti ed Andrea Scaldaferri nei confronti del deputato Enrico La Loggia concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, secondo quanto riferito dalla Corte d'appello: a) Claudio Fancelli, Mariella Roberti ed Andrea Scaldaferri (tutti magistrati componenti l'Ufficio centrale circoscrizionale estero) hanno proposto domanda di risarcimento dei danni derivati dalle dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rilasciate dal convenuto al quotidiano Il Corriere della Sera e contenute nell'articolo del 18 giugno 2006 dal titolo «La Loggia: "Brogli inenarrabili. Abbiamo le prove Vittoria alle elezioni"»; b) in particolare l'articolo di stampa in questione riportava le seguenti frasi: «La Loggia ribadisce inoltre la posizione di Forza Italia sulle elezioni: "Abbiamo le prove di averle vinte. Controllando verbali e schede, soprattutto all'estero, abbiamo la certezza di brogli inenarrabili. Alcuni magistrati che hanno firmato il verbale si sono resi colpevoli del reato gravissimo, cioe' di falsare il risultato elettorale. Hanno quindi certificato il falso"»; c) il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda a seguito della deliberazione d'insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati, senza sollevare conflitto di attribuzione; d) gli attori hanno proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, sollecitando la proposizione di conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati; che, per la Corte d'appello di Milano, non vi sarebbero, nella specie, i presupposti della prerogativa d'insindacabilita' deliberata dalla Camera dei deputati, perche' non risulterebbe alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile al deputato La Loggia che possa far ritenere sussistere tra tale funzione e le dichiarazioni (rese extra moenia) il «nesso funzionale» richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte e' chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della ricorrente Corte d'appello di Milano, seconda sezione civile, a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.