ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  19
dicembre 2008, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo   comma,   della   Costituzione,   delle   opinioni    espresse
dall'onorevole Enrico La Loggia nei  confronti  dei  dottori  Claudio
Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri, promosso dalla Corte
d'Appello di Milano, seconda sezione civile, con  ricorso  depositato
in cancelleria il 9 maggio 2013 ed iscritto  al  n.  7  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 9  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che  la  Corte  d'appello  di  Milano,  seconda  sezione
civile, con ricorso del 12 febbraio-19 marzo 2013,  depositato  il  9
maggio 2013, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri  dello
Stato in ordine alla deliberazione del 19 dicembre 2008, con  cui  la
Camera dei deputati ha affermato che le  dichiarazioni  in  relazione
alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice,  e'
stata avanzata domanda risarcitoria da  parte  di  Claudio  Fancelli,
Mariella Roberti ed Andrea Scaldaferri  nei  confronti  del  deputato
Enrico La Loggia  concernono  opinioni  espresse  da  un  membro  del
Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  sono,  pertanto,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
    che, secondo quanto riferito dalla Corte  d'appello:  a)  Claudio
Fancelli, Mariella Roberti ed Andrea  Scaldaferri  (tutti  magistrati
componenti l'Ufficio centrale circoscrizionale estero) hanno proposto
domanda di  risarcimento  dei  danni  derivati  dalle  dichiarazioni,
ritenute diffamatorie, rilasciate  dal  convenuto  al  quotidiano  Il
Corriere della Sera e contenute nell'articolo del 18 giugno 2006  dal
titolo «La Loggia: "Brogli inenarrabili. Abbiamo  le  prove  Vittoria
alle elezioni"»; b) in particolare l'articolo di stampa in  questione
riportava  le  seguenti  frasi:  «La  Loggia  ribadisce  inoltre   la
posizione di Forza Italia sulle elezioni: "Abbiamo le prove di averle
vinte. Controllando verbali e schede, soprattutto all'estero, abbiamo
la certezza di  brogli  inenarrabili.  Alcuni  magistrati  che  hanno
firmato il verbale si sono resi colpevoli del reato gravissimo, cioe'
di falsare il  risultato  elettorale.  Hanno  quindi  certificato  il
falso"»; c) il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda a  seguito
della deliberazione  d'insindacabilita'  adottata  dalla  Camera  dei
deputati, senza sollevare conflitto di attribuzione;  d)  gli  attori
hanno proposto impugnazione  avverso  la  sentenza  di  primo  grado,
sollecitando  la  proposizione  di  conflitto  di  attribuzione   nei
confronti della Camera dei deputati; 
    che, per la Corte d'appello di Milano, non  vi  sarebbero,  nella
specie, i presupposti della prerogativa d'insindacabilita' deliberata
dalla Camera dei deputati, perche' non risulterebbe alcun atto tipico
della funzione parlamentare riferibile  al  deputato  La  Loggia  che
possa far ritenere sussistere tra tale funzione  e  le  dichiarazioni
(rese  extra  moenia)   il   «nesso   funzionale»   richiesto   dalla
giurisprudenza  costituzionale  per  l'applicabilita'  dell'art.  68,
primo comma, Cost. 
    Considerato che,  in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte  e'
chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge  11
marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso
sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza»,  sussistendone  i  requisiti
soggettivo ed oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni  ulteriore
questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione della ricorrente Corte d'appello di Milano, seconda
sezione   civile,   a   sollevare   conflitto,   in   quanto   organo
giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza  costituzionalmente
garantita, competente a dichiarare definitivamente  la  volonta'  del
potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione  della
Camera dei deputati ad essere parte  del  presente  conflitto,  quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in  ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,   della
Costituzione; 
    che,  per  quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il   giudice
ricorrente lamenta la lesione della propria  sfera  di  attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante alla Camera dei deputati di  dichiarare  l'insindacabilita'
delle opinioni espresse dai membri di quel  ramo  del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte.