ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  24  e
34 della legge della Regione Umbria 5 ottobre 2012,  n.  15,  recante
«Ulteriori modificazioni ed integrazioni  della  legge  regionale  28
novembre 2003, n. 23  (Norme  di  riordino  in  materia  di  edilizia
residenziale pubblica)», promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 10-13 dicembre 2012, depositato in
cancelleria il 13 dicembre 2012 ed iscritto al n.  188  del  registro
ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del 9  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  10-13  dicembre  2012,
depositato il 13 dicembre  2012,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha sollevato, in riferimento agli  articoli  3  e  117,  primo
comma, della Costituzione, in relazione agli articoli  9,  comma  12,
lettera c), e 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla   condizione   dello   straniero),
all'articolo 21 numero 1) del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea ed  all'articolo  24  della  direttiva  29  aprile  2004,  n.
2004/38/CE, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati
membri, che modifica il regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,  75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE»,  recepita  con  il
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, questioni di legittimita'
costituzionale degli articoli 24  e  34  della  legge  della  Regione
Umbria 5 ottobre 2012, n. 15,  recante  «Ulteriori  modificazioni  ed
integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme  di
riordino in materia di edilizia residenziale  pubblica)»,  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 10 ottobre 2012, n.
44, i quali hanno, rispettivamente, sostituito gli articoli 20  e  29
della legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n.  23  (Norme  di
riordino in materia di edilizia residenziale sociale); 
    che, ad avviso del ricorrente, gli artt.  20  e  29  della  legge
della Regione Umbria n. 23  del  2003,  nei  testi  sostituiti  dagli
impugnati artt.  24  e  34,  nella  parte  in  cui,  rispettivamente,
prevedono  tra  i  requisiti  per  beneficiare  dei  contributi   per
l'accesso all'abitazione la «residenza o attivita'  lavorativa  nella
Regione da almeno cinque anni, anche  non  consecutivi,  ovvero  [la]
residenza all'estero per i  cittadini  italiani  che  manifestano  la
volonta' di rientrare in Italia entro un anno  dalla  domanda»  (art.
20, comma 1, lettera b) e stabiliscono che, ai fini dell'assegnazione
degli alloggi di edilizia  residenziale  sociale,  occorre  avere  la
«residenza o attivita' lavorativa nella Regione da almeno cinque anni
consecutivi e nel comune territorialmente competente  da  almeno  tre
anni consecutivi» (art. 29, comma 1, lettera a), violerebbero  l'art.
21, numero 1), del TFUE ed i principi di liberta' di  circolazione  e
di stabilimento; 
    che, inoltre, ponendosi in contrasto  con  l'art.  9,  comma  12,
lettera  c),  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  discriminerebbero   i
soggiornanti di lungo periodo, e, violando l'art.  40,  comma  6,  di
detto decreto  legislativo  realizzerebbero  una  discriminazione  «a
danno dei cittadini comunitari»; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,  l'art.
20, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 23  del  2003,  nel
testo sostituito dal censurato art. 24, nella parte in  cui  prevede,
quale requisito alternativo per beneficiare  dei  citati  contributi,
«la residenza all'estero per i cittadini italiani che manifestano  la
volonta'  di  rientrare  in  Italia  entro  un  anno  dalla  domanda»
recherebbe altresi' vulnus  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione  all'art.  24  della  direttiva  n.   2004/38/CE,   perche'
realizzerebbe una discriminazione tra i cittadini italiani  residenti
all'estero (per i  quali  e'  piu'  agevole  soddisfare  i  requisiti
stabiliti  per  ottenere  il  beneficio)  ed  i  «cittadini  migranti
dell'Unione europea» ed i cittadini extracomunitari; 
    che, infine, le  norme  regionali  impugnate,  si  porrebbero  in
contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto stabiliscono un  elemento  di
distinzione   arbitrario,   non   essendovi    nessuna    ragionevole
correlazione tra  il  requisito  della  residenza  protratta  per  il
suindicato arco temporale e gli altri necessari per la  fruizione  di
un contributo sociale che, per sua natura,  non  tollera  distinzioni
basate  su  «particolari  tipologie  di   residenza»,   che   possono
pregiudicare proprio coloro i quali sono piu' esposti alle condizioni
di bisogno e di disagio; 
    che la Regione Umbria non si e' costituita in giudizio; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, in data 23 settembre 2013,
ha depositato atto di rinuncia  al  ricorso,  con  la  corrispondente
delibera adottata dal Consiglio dei ministri il  20  settembre  2013,
sulla scorta della relazione del Ministro per gli affari regionali  e
le  autonomie,  sul  rilievo  che  le  norme  impugnate  sono   state
modificate dagli artt. 21 e 22 della legge della  Regione  Umbria  21
giugno  2013,  n.  12   (Norme   su   perequazione,   premialita'   e
compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di
leggi regionali). 
    Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso,   in   mancanza   di
costituzione in  giudizio  della  controparte,  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del giudizio.