ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Molise 7 agosto  2012,  n.  18  (Disposizioni  in
merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli
strumenti urbanistici generali vigenti) e dell'art. 1, comma 3, della
legge della Regione Molise  2  gennaio  2013,  n.  1  (Abrogazioni  e
modifiche  urgenti  di  norme  di  leggi  regionali),  promossi   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 15-17
ottobre 2012 ed il 4-6 marzo 2013, depositati in  cancelleria  il  18
ottobre 2012 ed il 12 marzo 2013 ed iscritti  rispettivamente  al  n.
158 del registro ricorsi 2012 ed al n. 44 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella; 
    udito l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per  la  notifica  il  15  ottobre  2012,
ricevuto il successivo 17 ottobre e depositato nella  cancelleria  di
questa Corte il 18 ottobre  2012  (r.  ric.  n.  158  del  2012),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
all'articolo 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione
Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito  all'approvazione
dei piani attuativi conformi alle norme degli  strumenti  urbanistici
generali vigenti). 
    Il testo delle disposizioni impugnate e' il  seguente:  «1.  Come
disposto   dalla   normativa   statale    vigente    e    nell'attesa
dell'emanazione della legge regionale disciplinante, tra l'altro,  lo
snellimento  delle  procedure  urbanistiche  e  edilizie,   i   piani
attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono  approvati
definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri,
intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque  denominati  previsti
dalle normative specifiche di settore. 2. Sono abrogati l'articolo 20
della legge regionale 14 maggio  1985,  n.  17,  ed  i  commi  sesto,
settimo ed ottavo dell'articolo 4 della  legge  regionale  22  maggio
1973, n. 7». 
    2.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  censura  le  norme
impugnate in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  per
violazione di un principio fondamentale in materia  di  «governo  del
territorio». Osserva infatti l'Avvocatura dello Stato  che  la  norma
impugnata si porrebbe in contrasto con l'articolo 24 della  legge  28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia  di  controllo  dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
edilizie), il quale prevede: «Salvo che per le aree e per gli  ambiti
territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in
sede di piano territoriale  di  coordinamento  o,  in  mancanza,  con
specifica deliberazione, non e' soggetto ad approvazione regionale lo
strumento attuativo di strumenti  urbanistici  generali,  compresi  i
piani per l'edilizia economica e popolare nonche'  i  piani  per  gli
insediamenti produttivi. 
    Le regioni emanano norme  cui  i  comuni  debbono  attenersi  per
l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di
garantire la snellezza del procedimento  e  le  necessarie  forme  di
pubblicita' e di partecipazione dei soggetti pubblici  e  privati.  I
comuni  sono  comunque  tenuti  a  trasmettere  alla  regione,  entro
sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui  al  presente
articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni  devono
esprimersi con motivazioni puntuali». 
    Al riguardo, e' richiamata la sentenza n. 343 del  2005,  con  la
quale la Corte ha  espressamente  qualificato  la  norma  invocata  a
parametro interposto (art. 24, secondo comma, della legge n.  47  del
1985)  come  principio  fondamentale  della  materia   «governo   del
territorio» che il legislatore regionale e' tenuto ad osservare nella
parte in cui prescrive l'invio  degli  strumenti  attuativi  comunali
alla Regione. Infatti, osserva la Corte nella richiamata sentenza, la
norma statale in parola  e'  «chiaramente  preordinata  a  soddisfare
un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale,  anche  di
coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali ed, in questo
senso, la legge statale riserva alla Regione la potesta' di formulare
"osservazioni" sulle quali i Comuni devono "esprimersi"». 
    3.- La Regione Molise non si e' costituita nel presente giudizio. 
    4.- Successivamente alla presentazione del  ricorso,  l'impugnato
art. 1 della legge reg. 7 agosto 2012,  n.  18  e'  stato  modificato
dall'art. 1, comma 3, della legge  della  Regione  Molise  2  gennaio
2013, n. 1  (Abrogazioni  e  modifiche  urgenti  di  norme  di  leggi
regionali) che ha aggiunto, dopo il comma 1, il comma 1-bis, il quale
dispone: «I comuni sono comunque tenuti a trasmettere  alla  regione,
entro sessanta giorni, copia degli  strumenti  attuativi  di  cui  al
comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i  comuni  devono
esprimersi con motivazioni puntuali». 
    5.- Con ricorso spedito per la notifica il 4 marzo 2013, ricevuto
il successivo 6 marzo e depositato nella cancelleria di questa  Corte
il 12 marzo 2013 (reg. ric.  n.  44  del  2013),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo
comma Cost., questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013. 
    Osserva la difesa erariale che la norma sopravvenuta non  avrebbe
efficacia satisfattiva rispetto alle ragioni del  ricorrente,  atteso
che l'obbligo  di  trasmissione  alla  Regione  dei  piani  attuativi
comunali,  introdotto  per   superare   la   censura   rivolta   alla
disposizione  originariamente  impugnata,   sarebbe   limitato   agli
«strumenti attuativi di cui al comma 1» dell'art. 1 della legge  reg.
Molise n. 18 del 2012, vale a dire ai «piani attuativi conformi  allo
strumento  urbanistico  vigente».  Ne  conseguirebbe  la   perdurante
violazione dell'art. 24, secondo comma, della legge n. 47  del  1985,
in quanto  sarebbero  esclusi  dal  suddetto  obbligo  gli  strumenti
attuativi non conformi  o  in  variante  allo  strumento  urbanistico
generale, quali le varianti  agli  strumenti  urbanistici  per  opere
pubbliche, adottate anche ai sensi della legge 3 gennaio 1978,  n.  1
(Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e
di impianti e costruzioni  industriali),  nonche'  i  piani  previsti
dalla legge  18  aprile  1962,  n.  167  (Disposizioni  per  favorire
l'acquisizione  di  aree  fabbricabili  per  l'edilizia  economica  e
popolare) e  dalla  legge  22  ottobre  1971,  n.  865  (Programmi  e
coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica;   norme   sulla
espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni  alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione  di  spesa  per  interventi
straordinari nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata  e
convenzionata), per i quali  l'approvazione  regionale  non  e'  piu'
prevista a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, sesto  comma,  della
legge della Regione Molise 22 maggio 1973, n.  7  (Norme  provvisorie
per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite  o  delegate
alla Regione Molise con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.  1,  D.P.R.  14
gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R.  14  gennaio
1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, D.P.R. 14 gennaio 1972,  n.
6, e con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972,  n.
8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9,  D.P.R.  15  gennaio  1972,  n.  10,
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11) da parte dell'art. 1, comma  2,  della
legge reg. Molise n. 18 del 2012. 
    Il Presidente del  Consiglio  ha  quindi  rassegnato  le  proprie
conclusioni,  chiedendo  che,  in  accoglimento  dei  ricorsi,  venga
dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate. 
    6.- La Regione Molise non si e' costituita nel presente giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con due ricorsi il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1
della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n.  18  (Disposizioni
in merito all'approvazione dei piani attuativi  conformi  alle  norme
degli strumenti urbanistici  generali  vigenti)  e  dell'articolo  1,
comma 3, della legge della  Regione  Molise  2  gennaio  2013,  n.  1
(Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di  leggi  regionali),  per
violazione dell'articolo 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47  (Norme
in  materia   di   controllo   dell'attivita'   urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). 
    Secondo  il  ricorrente,  le  disposizioni  di  legge   regionale
impugnate attribuirebbero l'approvazione  degli  strumenti  attuativi
degli strumenti urbanistici generali in via  definitiva  alla  Giunta
comunale, ponendosi  in  tal  modo  in  contrasto  con  il  principio
fondamentale espresso dalla norma  statale,  che,  nel  quadro  della
semplificazione delle procedure urbanistiche, emancipa la  formazione
dei piani urbanistici attuativi dall'approvazione regionale, tuttavia
configurando l'obbligo del Comune di invio del piano alla Regione per
eventuali osservazioni, che successivamente l'ente locale e' tenuto a
prendere in considerazione. 
    2.- Stante l'evidente connessione esistente tra  i  due  ricorsi,
aventi ad oggetto la stessa materia e  motivi  identici,  i  relativi
giudizi  possono  essere  riuniti  per  essere  decisi  con  un'unica
pronuncia. 
    3.- In via preliminare, occorre osservare che l'art. 1, comma  1,
della legge reg. Molise n. 18 del 2012, originariamente  impugnato  -
avente ad oggetto la disciplina relativa all'approvazione  dei  piani
attuativi conformi allo strumento  urbanistico  vigente  -  e'  stato
modificato dall'art. 1, comma 3, della legge reg.  Molise  n.  1  del
2013, che ha introdotto l'obbligo del Comune  di  inviare  copia  dei
suddetti piani alla Regione. 
    Anche la norma sopravvenuta  e'  stata  tuttavia  successivamente
censurata dal Presidente del Consiglio dei ministri,  in  quanto  non
avrebbe efficacia satisfattiva rispetto alle ragioni del  ricorrente,
atteso  che  continuerebbero  ad  essere  esclusi   dall'obbligo   di
trasmissione  alla  Regione  gli  strumenti  attuativi  comunali  non
conformi o adottati in variante allo strumento urbanistico  generale,
determinando, in tal modo, il perdurante  contrasto  con  l'art.  24,
secondo comma, della legge n. 47 del 1985. 
    4.- E' necessario anzitutto rilevare che,  benche'  nell'epigrafe
del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio  avverso  la  legge
reg. Molise n. 18 del 2012 si faccia generico riferimento all'art. 1,
dalla motivazione del ricorso emerge chiaramente che le censure  sono
argomentate in relazione al suo solo comma 1. 
    Il comma  2  dell'articolo  impugnato  dispone  l'abrogazione  di
alcune norme contenute in due leggi regionali: l'art. 20 della  legge
della Regione Molise 14 maggio 1985, n. 17 (Disposizioni regionali di
attuazione della legge 28 febbraio  1985,  n.  47  recante  norme  in
materia di controllo sull'attivita' urbanistica - edilizia, sanzioni,
recupero  e  sanatoria  delle  opere   abusive),   che,   in   attesa
dell'emanazione  di  un'organica  legge  regionale  disciplinante  lo
snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, sottoponeva  ad
approvazione regionale gli strumenti attuativi ricadenti  nelle  aree
soggette al vincolo ambientale allora  disciplinato  dalla  legge  29
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze  naturali)  e  quelli
previsti da strumenti generali con capacita' insediativa superiore  a
2.500 abitanti; l'articolo 4, commi sesto, settimo  e  ottavo,  della
legge della Regione Molise 22 maggio 1973, n.  7  (Norme  provvisorie
per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite  o  delegate
alla Regione Molise con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.  1,  D.P.R.  14
gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R.  14  gennaio
1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, D.P.R. 14 gennaio 1972,  n.
6, e con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972,  n.
8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9,  D.P.R.  15  gennaio  1972,  n.  10,
D.P.R. 15 gennaio  1972,  n.  11),  che  disciplinava  i  termini  di
approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici adottate anche
ai sensi della legge  3  gennaio  1978,  n.  1  (Accelerazione  delle
procedure per la esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali), dei piani previsti dalla  legge  18  aprile
1962, n.  167  (Disposizioni  per  favorire  l'acquisizione  di  aree
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e  dalla  legge  22
ottobre  1971,  n.  865  (Programmi  e  coordinamento   dell'edilizia
residenziale  pubblica;  norme  sulla  espropriazione  per   pubblica
utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge  17  agosto  1942,  n.
1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n.  847;
ed autorizzazione di spesa per interventi  straordinari  nel  settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata),  nonche'  dei
piani particolareggiati e dei piani di  lottizzazione  di  iniziativa
privata conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri non si sofferma in alcun
modo  sul  contenuto  del  comma  2  dell'articolo  censurato  -  mai
richiamato nella parte motiva del ricorso - senza descrivere, quindi,
gli effetti della richiamata disposizione abrogatrice,  ne'  motivare
in alcun modo perche' l'abrogazione dell'art.  20  della  legge  reg.
Molise n. 17 del 1985, e dell'art. 4, commi sesto, settimo ed ottavo,
della legge reg. Molise n. 7 del 1973, determinerebbe  la  violazione
del principio fondamentale espresso dalla norma invocata a  parametro
interposto.  Peraltro,  non  sono  invocati  dal   ricorrente   altri
parametri  costituzionali   violati   in   relazione   al   comma   2
dell'articolo  impugnato,  ne'  le  motivazioni  addotte  a  sostegno
dell'impugnativa  risultano  in  alcun  modo  riferibili  anche  alla
disposizione in parola. 
    Secondo la giurisprudenza di questa  Corte,  il  ricorso  in  via
principale deve anzitutto «identificare esattamente la questione  nei
suoi  termini  normativi»,  indicando  «le  norme  costituzionali   e
ordinarie, la  definizione  del  cui  rapporto  di  compatibilita'  o
incompatibilita'   costituisce   l'oggetto   della    questione    di
costituzionalita'»,  e  altresi'  «contenere  una  seppur   sintetica
argomentazione di merito a sostegno della richiesta  declaratoria  di
incostituzionalita' della legge» (ex plurimis,  sentenze  n.  41  del
2013, n. 114 del 2011, nonche' ordinanza n. 123 del 2012),  ponendosi
l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto  della  impugnativa
«in termini perfino piu' pregnanti nei giudizi diretti che in  quelli
incidentali» (ordinanza n.  123  del  2012,  che  menziona  anche  le
sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005). 
    Alla  luce  della  richiamata  giurisprudenza  della  Corte,   la
motivazione addotta a sostegno  dell'impugnazione  del  comma  2  non
raggiunge quella soglia minima di  chiarezza  e  completezza  cui  e'
subordinata l'ammissibilita' delle impugnative in via principale. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge reg. Molise n. 18 del 2012, promossa dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso n. 158 del  2012,  deve  essere
pertanto dichiarata inammissibile. 
    5.- Occorre conseguentemente prendere in esame  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,  della  legge  reg.
Molise n. 1 del 2013, che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 1 della
legge reg. Molise  n.  18  del  2012,  promossa  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso  n.  44  del  2013,  in  quanto
logicamente e  temporalmente  successiva  alla  precedente  questione
teste' definita da questa Corte. 
    La censura rivolta nei confronti  della  disposizione  impugnata,
nella parte in cui escluderebbe dal suddetto obbligo di  trasmissione
i piani attuativi non conformi, viene mossa in relazione all'art.  1,
comma 2, della legge reg. Molise n.  18  del  2012,  non  validamente
impugnato con il primo ricorso, la cui motivazione concerne, come  si
e' sottolineato, esclusivamente la  disciplina  dei  piani  attuativi
conformi allo strumento urbanistico vigente. 
    Ne consegue che la  censura  mossa  in  relazione  agli  asseriti
effetti dell'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 2,  della  legge
reg. n. 18 del 2012, circa la  sottrazione  all'obbligo  generale  di
trasmissione degli strumenti attuativi  degli  strumenti  urbanistici
generali vigenti, risulta tardiva in  quanto  rivolta  nei  confronti
della norma sopravvenuta - oggetto  del  secondo  ricorso  -  che  si
limita ad intervenire sui piani  attuativi  conformi  allo  strumento
urbanistico vigente, per i quali il suddetto ius superveniens ha gia'
assicurato il compiuto  adeguamento  della  disciplina  regionale  al
principio fondamentale costituito dall'invocata norma interposta. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della legge reg. Molise n. 1 del 2013, promossa  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso n. 44  del  2013,  deve  essere
pertanto dichiarata inammissibile. 
    6.-   Quanto   alla   sollevata   questione    di    legittimita'
costituzionale del comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Molise n.  18
del 2012,  occorre  preliminarmente  osservare  che  la  disposizione
impugnata e' stata modificata dall'art. 1, comma 3, della legge  reg.
Molise n. 1 del 2013, che ha aggiunto, dopo  il  comma  1,  il  comma
1-bis, il quale dispone: «I comuni sono comunque tenuti a trasmettere
alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti  attuativi
di cui al comma 1.  Sulle  eventuali  osservazioni  della  regione  i
comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali». 
    Non puo' tuttavia essere dichiarata la cessazione  della  materia
del contendere, atteso che, pur  trattandosi  di  integrazione  della
disposizione impugnata in senso satisfattivo della  pretesa  avanzata
con il ricorso (ex plurimis, sentenze n. 300  e  n.  193  del  2012),
l'art. 1, comma 1, della legge  reg.  Molise  n.  18  del  2012,  nel
prevedere che i piani attuativi conformi allo  strumento  urbanistico
vigente siano approvati definitivamente  dalla  Giunta  comunale,  ha
introdotto una misura di efficacia immediata, rimasta in vigore  sino
all'introduzione della norma sopravvenuta (ancorche'  a  soli  cinque
mesi circa dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  regionale
impugnata). 
    La disposizione censurata va pertanto sottoposta  allo  scrutinio
di costituzionalita'. 
    7.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, e' fondata. 
    7.1.- Occorre preliminarmente osservare che l'ambito materiale su
cui incide la norma impugnata e'  inequivocabilmente  ascrivibile  ai
settori dell'edilizia e dell'urbanistica.  Ne  consegue  l'inclusione
della stessa nella sfera delle  potesta'  legislative  inerenti  alla
materia concorrente del «governo del territorio», come  costantemente
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze
n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n.  340  del  2009;
nonche' sentenze n. 196 del 2004 e n. 362 del 2003). 
    Questa Corte ha gia' chiarito, in  piu'  pronunce,  l'ampiezza  e
l'area di operativita' dei  "principi  fondamentali"  riservati  alla
legislazione  statale  nelle   materie   di   potesta'   concorrente,
affermando, tra l'altro, che «il rapporto tra normativa di  principio
e normativa di dettaglio [...] deve essere inteso nel senso che l'una
e' volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all'altra  spetta
l'individuazione  degli  strumenti   concreti   da   utilizzare   per
raggiungere quegli obiettivi» (sentenza  n.  237  del  2009,  nonche'
sentenze n. 200 del 2009,  n.  336  e  n.  50  del  2005).  Ne'  puo'
ritenersi che la specificita' delle prescrizioni  di  per  se'  possa
escludere il carattere di  principio  di  una  norma,  «qualora  essa
risulti legata  al  principio  stesso  da  un  evidente  rapporto  di
coessenzialita' e di necessaria integrazione» (sentenze  n.  237  del
2009 e n. 430 del 2007; nonche' n. 211 e n. 139 del 2012, n. 182  del
2011, n. 326 del 2010 e n. 297 del 2009). 
    Ne consegue che l'ambito materiale relativo al presente  giudizio
rientra nel  «governo  del  territorio»,  ed  e'  quindi  oggetto  di
legislazione concorrente, nell'ambito della quale le Regioni  debbono
osservare  i  principi  fondamentali  ricavabili  dalla  legislazione
statale. 
    7.2.-  Quanto  alla  norma  interposta  invocata   nel   presente
giudizio, occorre anzitutto ricordare che l'art. 24 della legge n. 47
del 1985, compreso nel  Capo  II,  relativo  allo  snellimento  delle
procedure urbanistiche ed edilizie, testualmente dispone: «Salvo  che
per le aree e per gli ambiti territoriali individuati  dalle  regioni
come  di  interesse  regionale  in  sede  di  piano  territoriale  di
coordinamento o, in mancanza, con  specifica  deliberazione,  non  e'
soggetto  ad  approvazione  regionale  lo  strumento   attuativo   di
strumenti urbanistici  generali,  compresi  i  piani  per  l'edilizia
economica e popolare nonche' i piani per gli insediamenti produttivi»
(primo comma).  «Le  regioni  emanano  norme  cui  i  comuni  debbono
attenersi  per  l'approvazione  degli  strumenti  di  cui  al   comma
precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento  e  le
necessarie forme di pubblicita'  e  di  partecipazione  dei  soggetti
pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere  alla
regione, entro sessanta giorni, copia degli  strumenti  attuativi  di
cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della  regione
i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali» (secondo comma). 
    Al riguardo, occorre anzitutto osservare che la legge n.  47  del
1985 da una parte  istituzionalizza  il  disegno  di  semplificazione
delle procedure in  materia  urbanistica,  eliminando  l'approvazione
degli strumenti attuativi, dall'altra, pero', accentua  le  forme  di
pubblicita' e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. Tale
disposizione non e' pertanto derogabile dalle leggi  regionali,  come
si evince dal precedente articolo  1,  primo  comma,  della  medesima
legge secondo cui le Regioni emanano norme in  materia  di  controllo
dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni  in  conformita'
ai principi definiti dai Capi I, II e III della stessa  legge,  senza
che possa trarsi argomento in contrario  dal  secondo  comma  per  il
quale, fino all'emanazione delle norme  regionali,  si  applicano  le
norme contenute nella legge statale. 
    Al riguardo, questa Corte ha gia' affermato che  «La  statuizione
dell'art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, nella  parte
in cui prescrive l'invio  degli  strumenti  attuativi  comunali  alla
Regione, e' chiaramente preordinata a soddisfare  un'esigenza,  oltre
che di  conoscenza  per  l'ente  regionale,  anche  di  coordinamento
dell'operato delle Amministrazioni locali ed,  in  questo  senso,  la
legge  statale  riserva  alla  Regione  la  potesta'   di   formulare
"osservazioni" sulle quali i Comuni devono "esprimersi"» (sentenza n.
343 del 2005). 
    Ne consegue che, secondo quanto previsto dalla  norma  interposta
invocata  nel  presente  giudizio,  «Il  contrappeso   all'abolizione
dell'approvazione regionale e'  costituito  dall'obbligo  imposto  al
Comune di inviare  alla  Regione  il  piano  attuativo,  al  fine  di
sollecitarne osservazioni riguardo alle quali  il  Comune  stesso  e'
tenuto a puntuale motivazione», con la conclusione che «Il meccanismo
istituito dall'art. 24 della legge n. 47 del 1985 [...], in relazione
allo scopo perseguito dalla legge, configurando l'obbligo dei  Comuni
di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume  il
carattere di principio fondamentale» (cosi', la gia' citata  sentenza
n. 343 del 2005). 
    L'art. 1, comma 1, della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n.  18,
nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1,
comma 3, della legge reg. 2 gennaio 2013, n. 1, nello stabilire che i
piani attuativi conformi allo strumento urbanistico  siano  approvati
in via definitiva dalla Giunta comunale, senza che essa sia tenuta  a
trasmetterli alla Regione,  si  pone  in  contrasto  con  l'art.  24,
secondo comma, della legge n. 47 del 1985. 
    Quindi  la  mancata  previsione  dell'obbligo   di   trasmissione
contrasta  con  un  principio  fondamentale  della  legge  statale  e
determina  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  censurata,
nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi
allo  strumento  urbanistico,  per   i   quali   non   e'   richiesta
l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. 
    Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
1, comma 1, della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n. 18,  nel  testo
vigente  anteriormente  all'aggiunta  del   comma   1-bis,   inserito
dall'art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013.