ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  16-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135,  e  dell'art.  1,  comma  301,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'  2013),
promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati  il  12  ottobre
2012 e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il  17  ottobre
2012 e il 5 marzo 2013 ed iscritti al n.  151  del  registro  ricorsi
2012 ed al n. 34 del registro ricorsi 2013. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella; 
    uditi gli avvocati Luigi Manzi e Daniela Palumbo per  la  Regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 12 ottobre 2012 e depositato  nella
cancelleria di questa Corte il 17 ottobre 2012 (r. ric.  n.  151  del
2012), la  Regione  Veneto  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale relative a diverse disposizioni  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    2.- Con ricorso notificato il 27 febbraio 2013 e depositato nella
cancelleria di questa Corte il 5 marzo 2013 (r. ric. n. 34 del 2013),
la   Regione   Veneto   ha   promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'  2013),  che   ha
integralmente sostituito l'art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012. 
    3.- La presente decisione ha ad oggetto unicamente l'art.  16-bis
dell'impugnato  decreto-legge,  censurato  dalla  ricorrente  Regione
Veneto sia nella versione  originariamente  introdotta,  in  sede  di
conversione, dalla legge n. 135 del 2012, sia nella versione vigente,
introdotta dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012. 
    4.-  L'art.  16-bis  citato   viene   censurato   dalla   Regione
ricorrente, con il primo ricorso, per violazione degli  artt.  117  e
119 della Costituzione, nonche' dell'art. 7,  comma  1,  lettera  e),
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione) e degli artt. 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e  32,  comma
4, del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario). 
    Le norme impugnate definiscono i criteri e le modalita'  con  cui
ripartire e trasferire alle Regioni a statuto  ordinario  le  risorse
del fondo per il finanziamento del trasporto  pubblico  locale,  gia'
istituito dall'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98  (Disposizioni  urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
rifinanziato dall'art. 30, comma  3,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    Il testo dell'impugnato art. 16-bis del richiamato d.l. n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'
il seguente:  «1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto  1997,  n.
281, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalita'  con
cui ripartire e  trasferire  alle  regioni  a  statuto  ordinario  le
risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e 30, comma  3,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge  22  dicembre
2011,  n.  214.  I  criteri  sono,  in  particolare,  finalizzati  ad
incentivare  le  regioni  e  gli  enti  locali  a  razionalizzare  ed
efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi  al
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante: a) un'offerta
di  servizio  piu'  idonea,  piu'  efficiente  ed  economica  per  il
soddisfacimento  della  domanda  di   trasporto   pubblico;   b)   il
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costi
operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso
in relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo
e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d)  la  definizione  di
livelli  occupazionali  appropriati;  e)  la  previsione  di   idonei
strumenti di monitoraggio e di verifica. 2. Le risorse del  fondo  di
cui agli articoli 21, comma 3, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 e 30, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del  2011,  e  le
risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa  sul
gasolio prevista dagli articoli 1, commi da 295 a 297, della legge n.
244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui  al  comma  1,  non
possono  essere  destinate  a  finalita'  diverse   da   quelle   del
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario». 
    Osserva  la  Regione  Veneto  ricorrente  che   le   disposizioni
impugnate disciplinerebbero un fondo a destinazione  vincolata  nella
materia «trasporto  pubblico  locale»,  riconducibile  alla  potesta'
legislativa regionale residuale, violando conseguentemente sia l'art.
117 Cost. (che disciplina il riparto delle competenze legislative tra
Stato e Regione), sia l'art. 119 Cost.  (che  disciplina  l'autonomia
finanziaria regionale). Al riguardo, e' richiamata la  giurisprudenza
della  Corte  che  ha  affermato  che  «non  sono  [...]   consentiti
finanziamenti a  destinazione  vincolata  in  materie  di  competenza
regionale  residuale  ovvero   concorrente,   in   quanto   cio'   si
risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo,  di  ingerenza
dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli  enti
locali, nonche'  di  sovrapposizione  di  politiche  e  di  indirizzi
governati centralmente a quelli legittimamente decisi  dalle  Regioni
negli ambiti materiali di propria competenza»  (sentenza  n.  50  del
2008; sono menzionate anche le sentenze n. 99 del 2009 e n.  452  del
2007). 
    Oltre agli evocati parametri  costituzionali  (artt.  117  e  119
Cost.), la ricorrente deduce il contrasto delle norme  impugnate  con
gli artt. 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e 32, comma 4, del d.lgs. n. 68
del 2011, che avrebbero  determinato  la  soppressione,  a  decorrere
dall'anno 2013,  «dei  trasferimenti  statali  alle  regioni,  aventi
carattere di generalita' e permanenza, relativi al trasporto pubblico
locale e la conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti». 
    Infine, la Regione Veneto asserisce che il comma 2 dell'impugnato
art. 16-bis, nella parte in cui  prevede  che  le  risorse  derivanti
dalla  compartecipazione  al  gettito  dell'accisa  sul   gasolio   -
disciplinata dall'art. 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) -  siano  destinate
al finanziamento  del  trasporto  pubblico  locale,  si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 119 Cost., con l'art. 7, comma  1,  lettera  e),
della legge n. 42 del 2009, e con l'art. 1, commi 2 e 3,  del  d.lgs.
n.  68  del  2011,  che  prevedono  che  le  Regioni  «dispongono  di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile  al  loro
territorio», i quali «devono essere senza vincolo di destinazione». 
    5.- Con atto depositato il 21 novembre 2012, si e' costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
proposto sia dichiarato inammissibile o infondato. 
    Osserva l'Avvocatura dello Stato che  l'emendamento  inserito  in
sede di conversione dell'impugnato decreto-legge compensa  le  lacune
dell'originaria versione del provvedimento che prevedeva un  cospicuo
taglio dei trasferimenti alle Regioni, rischiando conseguentemente di
incidere sulla funzionalita' del trasporto pubblico locale.  Al  fine
di ovviare a questi rischi, il vincolo di destinazione delle  risorse
destinate   al   finanziamento   del   trasporto   pubblico    locale
costituirebbe, quindi, una garanzia per gli enti territoriali,  senza
porsi in contrasto con alcuna norma o principio costituzionale. 
    6.- Rileva la  Regione  Veneto  ricorrente  che  le  disposizioni
impugnate sono state integralmente sostituite dall'art. 1, comma 301,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2013), che ha anzitutto istituito, a  decorrere  dall'anno  2013,  il
«Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato  agli  oneri
del trasporto pubblico locale», alimentato da  una  compartecipazione
al gettito derivante dalle accise  sul  gasolio  per  autotrazione  e
sulla benzina. L'aliquota  di  compartecipazione  e'  applicata  alla
previsione annuale del  predetto  gettito,  iscritta  nel  pertinente
capitolo dello stato di previsione dell'entrata e stabilita, entro il
31 gennaio  2013,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  in
misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e  2014  e  a
decorrere dal 2015, l'equivalenza del fondo  alle  risorse  stanziate
per gli anni 2013-2015 derivanti dalla compartecipazione  al  gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla  benzina
e dal fondo precedentemente istituito dal richiamato art.  21,  comma
3, del d.l. n. 98 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 111 del 2011, e modificato dall'art. 30, comma 3,  del  d.l.
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del
2011. 
    Nel contempo, l'art. 16-bis, comma 2, del d.l. n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  135  del  2012,  come
sostituito dall'art. 1, comma 301,  della  legge  n.  228  del  2012,
dispone  l'abrogazione,  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore   del
suddetto decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  delle
norme che disciplinano  le  richiamate  fonti  di  finanziamento  del
menzionato fondo previgente, nonche', fissata la  nuova  aliquota  di
compartecipazione  regionale,  delle   disposizioni   relative   alla
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione
e dell'accisa sulla benzina e  delle  disposizioni  istitutive  e  di
rifinanziamento del fondo originariamente istituito. 
    Vengono infine  confermati  i  criteri  e  le  modalita'  -  gia'
previsti per il fondo preesistente - con cui ripartire  e  trasferire
alle Regioni a statuto ordinario le risorse  del  fondo  istituito  e
viene confermato il vincolo di destinazione  delle  risorse  previste
per il finanziamento  del  trasporto  pubblico  locale,  subordinando
l'accesso  delle  Regioni  alla  dotazione  del   fondo   stesso   al
conseguimento  di  determinati  parametri  di  razionalizzazione   ed
efficientamento della gestione economica e dei servizi erogati  (art.
16-bis,  commi  3-9,  del  d.l.  n.  95  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'art.
1, comma 301, della legge n. 228 del 2012). 
    Il testo dell'art. 16-bis del d.l. n. 95  del  2012,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  n.  135  del  2012,  come  sostituito
dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, e' il  seguente:
«1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico
locale, anche ferroviario, nelle  regioni  a  statuto  ordinario.  Il
Fondo e' alimentato da una  compartecipazione  al  gettito  derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota
di  compartecipazione  e'  applicata  alla  previsione  annuale   del
predetto gettito, iscritta nel pertinente  capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31  gennaio  2013,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  misura  tale  da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  a  decorrere  dal
2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della
somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: a) 465
milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014,
507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; b) risorse  derivanti
dalla  compartecipazione  al  gettito  dell'accisa  sul  gasolio  per
autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per  l'anno  2011,  di  cui
agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni,  e  3,  comma  12,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa  sulla  benzina
destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto  nel  fondo  di  cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2.  A  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati: a)  il  comma
12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; b)  i  commi
da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive  modificazioni;  c)  il  comma  3  dell'articolo  21   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; d) il
comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della  legislazione
vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei   trasporti,   di   cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono  definiti  i
criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni  a
statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.  I  criteri
sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra  ricavi
da traffico e costi dei servizi previsto  dalla  normativa  nazionale
vigente in materia di servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
servizi  ferroviari  regionali,  salvaguardando  le  esigenze   della
mobilita' nei territori anche con  differenziazione  dei  servizi,  e
sono finalizzati a  incentivare  le  regioni  e  gli  enti  locali  a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la  gestione
dei servizi medesimi mediante: a) un'offerta di servizio piu' idonea,
piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda  di
trasporto pubblico; b) il progressivo  incremento  del  rapporto  tra
ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei
servizi  offerti  in  eccesso  in  relazione  alla   domanda   e   il
corrispondente incremento qualitativo e quantitativo  dei  servizi  a
domanda  elevata;  d)  la  definizione   di   livelli   occupazionali
appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di  monitoraggio  e
di verifica. 4. Entro quattro  mesi  dalla  data  di  emanazione  del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di
ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a  investimenti
o a servizi in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  e  ferrovie
regionali, procedono, in conformita'  con  quanto  stabilito  con  il
medesimo decreto di cui al comma  3,  all'adozione  di  un  piano  di
riprogrammazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
trasporto ferroviario  regionale,  rimodulano  i  servizi  a  domanda
debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,
le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione  al
mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costi
del  servizio  al  netto  dei  costi  dell'infrastruttura,   previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,
n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio  nel  rispetto
dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.   A   seguito   della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al  presente
comma,  i  contratti  di  servizio  gia'  stipulati  da  aziende   di
trasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole  regioni  a  statuto
ordinario, sono oggetto di revisione. 5.  Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  emanare,  sentita  la  Conferenza
unificata, entro il 30 giugno di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
risorse del Fondo di  cui  al  comma  1,  previo  espletamento  delle
verifiche  effettuate   sugli   effetti   prodotti   dal   piano   di
riprogrammazione  dei  servizi,  di  cui  al   comma   4,   nell'anno
precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle  risorse  e'  effettuato
sulla base dei criteri e delle modalita'  previsti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  al  comma  3,  previa
adozione del piano di riprogrammazione di cui al  comma  4  da  parte
delle regioni a statuto ordinario. 6. Nelle more dell'emanazione  del
decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, e' ripartito a titolo  di
anticipazione tra le regioni a statuto  ordinario  il  60  per  cento
dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse  ripartite
sono oggetto di integrazione, di saldo o  di  compensazione  con  gli
anni successivi a seguito dei risultati delle  verifiche  di  cui  al
comma  3,  lettera  e),  effettuate  attraverso  gli   strumenti   di
monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto
ordinario e' disposta con cadenza mensile.  7.  A  decorrere  dal  1°
gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale  e  le  aziende
esercenti  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale   e   locale
trasmettono,  per   via   telematica   e   con   cadenza   semestrale
all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati  economici  e  trasportistici,
che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a  richiedere  con  adeguate
garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una
banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento
del settore, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. I dati devono essere certificati con le modalita'  indicate
con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e  con  il  Ministro  dell'interno.  I  contributi   pubblici   e   i
corrispettivi dei contratti di servizio non  possono  essere  erogati
alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non  trasmettono
tali dati secondo le modalita' indicate. 8.  Le  risorse  di  cui  al
comma 1 non possono essere destinate a finalita'  diverse  da  quelle
del finanziamento del trasporto pubblico locale,  anche  ferroviario.
Ferme restando le funzioni attribuite  ai  sensi  della  legislazione
vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei   trasporti,   di   cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e  successive  modificazioni,  il  monitoraggio  sui  costi  e  sulle
modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna  regione
e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente  articolo,
in conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.  9.  La  regione  non  puo'
avere completo accesso al Fondo di cui al comma  1  se  non  assicura
l'equilibrio  economico  della  gestione  e  l'appropriatezza   della
gestione stessa, secondo i  criteri  stabiliti  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, sono stabilite,  per  l'ipotesi  di  squilibrio
economico: a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione
dei  servizi,  anche  con  la  previsione  dell'eventuale  nomina  di
commissari ad acta; b) la decadenza dei direttori generali degli enti
e delle societa'  regionali  che  gestiscono  il  trasporto  pubblico
locale; c) le verifiche sull'attuazione  del  piano  e  dei  relativi
programmi operativi, anche con l'eventuale nomina  di  commissari  ad
acta». 
    7.- Con memoria depositata in data 29  maggio  2013,  la  Regione
Veneto ha ribadito le conclusioni gia' precedentemente rassegnate. 
    8.- Con il secondo ricorso (r. ric. n. 34 del 2013),  la  Regione
Veneto ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 301, della legge n. 228 del 2012. 
    8.1.- La Regione ricorrente articola ulteriormente  le  doglianze
gia' rivolte, con il primo ricorso, alle disposizioni originariamente
impugnate, anche in  relazione  alle  norme  sopravvenute,  deducendo
anzitutto la violazione degli artt. 117 e 119  Cost.,  in  quanto  il
fondo istituito, sebbene incidente su materia di competenza residuale
delle Regioni, sarebbe esclusivamente destinato al finanziamento  del
trasporto pubblico locale. 
    8.2.- Con un secondo ordine di censure, la Regione Veneto lamenta
che le norme  impugnate,  nel  disciplinare  i  processi  decisionali
afferenti  al  riparto  del  fondo,  non  prevedrebbero  il   ricorso
all'intesa in sede di Conferenza unificata, violando,  in  tal  modo,
l'art. 120 Cost. e il principio di leale collaborazione, non  essendo
previsto  un  adeguato  coinvolgimento  delle   Regioni   a   statuto
ordinario; cio' con riferimento ai seguenti  commi  dell'art.  16-bis
del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
n. 135 del 2012, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della  legge
n. 228 del 2012: comma 1, nella parte in cui,  nel  rideterminare  le
aliquote  di  compartecipazione   regionale   al   gettito   erariale
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina,
non prevede - come invece disponeva l'art. 5, comma  1,  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56  (Disposizioni  in  materia  di
federalismo fiscale, a norma dell'art.10 della legge 13 maggio  1999,
n. 133) - il ricorso all'intesa in sede di  Conferenza;  comma  5,  a
tenore del quale la ripartizione delle risorse del fondo  e'  rimessa
ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze;
comma 6,  il  quale  prevede  che,  nelle  more  dell'emanazione  del
menzionato  decreto,  un  ulteriore  decreto  emanato  dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  provveda  al  riparto  del  fondo  a
titolo di anticipazione a favore delle regioni a  statuto  ordinario,
per un ammontare  pari  al  60  per  cento  del  fondo  stesso  (sono
richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 222 del 2005; n.
49 e n. 16 del 2004; n. 370 del 2003). 
    8.3.- Con un terzo ordine di censure, la Regione Veneto deduce la
violazione degli articoli 3 e 97 della  Costituzione,  in  quanto  le
norme impugnate, precludendo l'adeguata partecipazione delle  Regioni
alle  scelte  del  legislatore  attinenti  alla  materia   «trasporto
pubblico locale», finirebbero per ledere anche il generale  parametro
di ragionevolezza  e  razionalita',  nonche'  il  principio  di  buon
andamento, ostacolando il perseguimento, nell'ambito degli interventi
regionali afferenti alla mobilita' e  al  trasporto  pubblico,  degli
obiettivi  di  economicita',  rapidita',  efficacia   ed   efficienza
sussumibili dal parametro costituzionale da ultimo invocato. 
    8.4.- Infine, sull'assunto che l'art. 1, comma 301,  della  legge
n.  228  del  2012  determini  effetti  irreversibili  sul  trasporto
pubblico regionale, innescando un processo regressivo in  termini  di
redistribuzione delle risorse e recando, in tal  modo,  un  grave  ed
irreparabile pregiudizio all'interesse  pubblico  e  ai  diritti  dei
cittadini, la Regione Veneto ha  rassegnato  le  proprie  conclusioni
proponendo  istanza  di  sospensione  dell'esecuzione   delle   norme
impugnate, ai sensi dell'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale), come sostituito dall'art. 9  della  legge  5  giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). La ricorrente chiede
quindi  che,  in   accoglimento   del   ricorso,   venga   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate. 
    9.- Con atto depositato il 20 marzo 2013,  si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
proposto sia dichiarato inammissibile o infondato. 
    9.1.- Deduce anzitutto l'Avvocatura  dello  Stato  l'infondatezza
della censura riferita agli artt. 117 e  119  Cost.,  atteso  che  il
fondo istituito dall'impugnato art. 1, comma 301, della legge n.  228
del 2012 sarebbe riconducibile alle  «risorse  aggiuntive»,  previste
dall'art. 119, quinto comma, Cost., che lo Stato puo'  ben  destinare
agli enti territoriali per conseguire specifici obiettivi di coesione
e solidarieta' sociale (sono richiamate le sentenze n. 14, n. 16,  n.
49, n. 423 del 2004; n. 77 del 2005). Ne  conseguirebbe  che,  stando
allo stesso tenore letterale  della  disposizione  costituzionale  in
parola («lo Stato destina risorse aggiuntive ed  effettua  interventi
speciali  in  favore  di   determinati   Comuni,   Province,   Citta'
metropolitane e Regioni»), il fondo istituito non potrebbe che essere
soggetto a specifico vincolo di destinazione. 
    9.2.- Quanto all'asserita  lesione  dell'art.  120  Cost.  e  del
principio di leale collaborazione, la difesa erariale osserva che  le
disposizioni impugnate garantirebbero la piena  partecipazione  delle
Regioni  ai  processi  decisionali  inerenti  al  riparto  del  fondo
istituito, essendo espressamente prevista dall'art. 16-bis, comma  3,
nel testo vigente, l'intesa in sede di Conferenza unificata  ai  fini
della definizione dei criteri e delle modalita' con cui  ripartire  e
trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del  fondo  in
parola. 
    9.3.- Quanto, infine, alla dedotta violazione degli artt. 3 e  97
Cost.,  osserva  l'Avvocatura  dello  Stato   che   le   disposizioni
impugnate, assicurando la partecipazione  delle  Regioni  interessate
alla predisposizione dei criteri e delle  modalita'  di  assegnazione
delle risorse stanziate, non lederebbero il principio  costituzionale
di buon andamento, ne'  quello  di  ragionevolezza,  posta  la  piena
compatibilita' tra il contenuto precettivo delle norme impugnate e la
causa normativa che  le  assiste:  il  fondo  sarebbe  stato  infatti
istituito dal legislatore a garanzia  delle  ragioni  di  tutela  del
trasporto pubblico  locale,  tenendo  conto  anche  di  parametri  di
efficientamento   del   servizio   offerto.   Ne   conseguirebbe   la
ragionevolezza delle norme  censurate,  stante  la  congruita'  dello
strumento utilizzato rispetto ai  fini  perseguiti  dal  legislatore,
anche sotto il profilo delle compatibilita' economiche (e' richiamata
la sentenza n. 299 del 2012). 
    9.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha  rassegnato  le
proprie conclusioni chiedendo, stante l'insussistenza del fumus  boni
iuris e del periculum in mora, il rigetto dell'istanza di sospensione
cautelare delle norme impugnate, e, nel merito, che  il  ricorso  sia
dichiarato infondato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con due ricorsi, la Regione Veneto ha promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  16-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario),
censurato sia (con ricorso registrato  al  n.  151  del  2012)  nella
versione introdotta dalla legge di conversione (legge 7 agosto  2012,
n. 135), sia (con  ricorso  registrato  al  n.  34  del  2013)  nella
versione vigente introdotta dall'art. 1, comma 301,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), che ha
integralmente sostituito le norme originariamente impugnate. 
    Stante l'evidente connessione esistente tra i due ricorsi, aventi
ad oggetto la stessa materia e motivi identici,  i  relativi  giudizi
vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia. 
    2.- Con  il  primo  ricorso,  oltre  ad  altre  disposizioni  del
medesimo decreto-legge, e' impugnato l'art. 16-bis del d.l. n. 95 del
2012, inserito, in sede di conversione, dalla legge n. 135 del  2012,
entrato in vigore il 15 agosto 2012, per violazione degli artt. 117 e
119 della Costituzione, nonche' dell'art. 7,  comma  1,  lettera  e),
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione) e degli artt. 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e  32,  comma
4, del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario). 
    In  via  preliminare,  occorre  rilevare  che   le   disposizioni
originariamente   censurate   sono   state   oggetto   di   integrale
sostituzione in epoca successiva al promovimento del  primo  giudizio
di legittimita' costituzionale per effetto dell'art.  1,  comma  301,
della legge n. 228 del 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013,  e
sono rimaste pertanto vigenti soltanto  sino  all'entrata  in  vigore
della disciplina sopravvenuta. 
    In secondo luogo, le norme impugnate, rimaste in vigore per  poco
piu' di quattro  mesi,  non  hanno  introdotto  misure  di  efficacia
immediata, presupponendo questa l'emanazione - mai avvenuta -  di  un
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  previsto
dal comma 1 dell'art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, ai  fini  della
definizione dei  criteri  e  delle  modalita'  con  cui  ripartire  e
trasferire  effettivamente  alle  Regioni  le   risorse   del   fondo
precedentemente  istituto  e  successivamente  rifinanziato  per   il
trasporto pubblico locale. 
    Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale del  testo
originario dell'art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del  2012,  ricorrono  pertanto  le
condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte perche' sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere  (ex  plurimis,
sentenze n. 68 del 2013; n. 193 e n. 32 del 2012; n. 325 del 2011). 
    3.- Con il secondo ricorso, e' impugnato l'art. 16-bis  del  d.l.
95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  135  del
2012, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228  del
2012, per violazione, anzitutto, degli artt. 3 e 97 Cost. 
    La questione e' inammissibile. 
    Questa Corte ha piu' volte affermato  che,  nei  giudizi  in  via
principale, le Regioni sono legittimate a censurare  le  leggi  dello
Stato esclusivamente in base a parametri relativi  al  riparto  delle
rispettive competenze e possono invocare altri parametri soltanto ove
la violazione di  questi  comporti  una  lesione  delle  attribuzioni
regionali costituzionalmente garantite (ex plurimis, sentenze n.  300
e n. 151 del 2012; n. 341, n. 246 e n. 99 del 2009; n. 286 del 2004). 
    Tale circostanza non ricorre nel caso di  specie,  in  quanto  la
ricorrente Regione Veneto si limita ad affermare genericamente che la
mancata partecipazione dei  soggetti  direttamente  interessati  alla
corretta attuazione di funzioni di propria competenza  finirebbe  per
ledere i generali parametri di ragionevolezza e buon andamento  della
pubblica  amministrazione.  Le  censure  della   Regione   ricorrente
riferite agli artt. 3 e 97 Cost. sono,  pertanto,  insufficientemente
motivate circa la loro ridondanza in una lesione  delle  attribuzioni
costituzionali  della  Regione  stessa  (ex  plurimis,  per  analoghe
ragioni di inammissibilita', sentenze n. 300 e n. 151  del  2012;  n.
341, n. 246 e n. 99 del 2009). 
    4.-  L'art.  16-bis  del  d.l.  95  del  2012,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'art.
1, comma 301, della legge n. 228 del 2012,  e'  censurato  anche  per
violazione degli articoli 117 e 119 Cost. 
    La questione non e' fondata. 
    4.1.-  La   decisione   della   questione   implica   la   previa
individuazione della materia alla quale va ricondotta  la  disciplina
in  esame,  avendo  riguardo  all'oggetto  e  alla   regolamentazione
stabilita dalle norme impugnate,  tenendo  conto  della  loro  ratio,
della finalita' che si propongono di  perseguire,  del  contesto  nel
quale sono state emanate ed identificando l'interesse  tutelato  (tra
le tante, sentenze n. 10 del 2010 e n. 322 del 2009). 
    In via preliminare, va osservato che le disposizioni in questione
si limitano ad  istituire  un  fondo  per  assicurare  una  finalita'
genericamente individuata nel concorso finanziario dello  Stato  agli
oneri del trasporto pubblico locale, senza vincolare  il  legislatore
regionale  ad  uno  specifico   impiego   delle   risorse   stanziate
nell'ambito del suddetto settore materiale, ascrivibile alla potesta'
legislativa regionale residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma,
Cost. (sulla potesta' legislativa regionale residuale in  materia  di
trasporto pubblico locale, sentenze n. 142 del 2008, n. 452 del 2007,
n. 80 del 2006, n. 222 del 2005). 
    4.2.- Al fine di inquadrare correttamente le questioni  proposte,
occorre fornire un breve cenno sulla complessa normativa  in  materia
di finanziamento del trasporto pubblico locale. 
    Nella fase antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della  Costituzione),
il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422  (Conferimento  alle
Regioni ed agli enti locali di  funzioni  e  compiti  in  materia  di
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della  legge
15 marzo 1997, n. 59), emanato in attuazione della  delega  contenuta
nell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.  59  (Delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e  per  la
semplificazione  amministrativa),  successivamente   modificato   dal
decreto  legislativo  20  settembre  1999,  n.  400   (Modifiche   ed
integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante
conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni  e  compiti
in  materia  di  trasporto  pubblico  locale),  tuttora  vigente,  ha
ridisciplinato  l'intero  settore  del  trasporto  pubblico   locale,
conferendo alle Regioni  ed  agli  enti  locali  funzioni  e  compiti
relativi a tutti  i  «servizi  pubblici  di  trasporto  di  interesse
regionale e locale con qualsiasi modalita' effettuati ed in qualsiasi
forma affidati» ed escludendo solo i trasporti pubblici di  interesse
nazionale (articoli 1 e 3). 
    La  disciplina  richiamata  stabilisce  che  ogni   Regione,   in
relazione ai servizi  minimi  (qualitativamente  e  quantitativamente
sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei  cittadini),  ai
piani regionali di trasporto e  al  tasso  programmato  d'inflazione,
costituisca annualmente un fondo destinato ai  trasporti,  alimentato
sia dalle risorse proprie sia da quelle statali trasferite (art.  20,
comma 1, del d.lgs. n. 422 del 1997). In particolare, l'art. 1, comma
8, lettere a) e b), del successivo decreto  legislativo  n.  400  del
1999  hanno,  rispettivamente,  modificato  l'art.  20,  comma  2,  e
introdotto  un  comma  7-bis  nello  stesso  art.  20   del   decreto
legislativo n. 422 del 1997, stabilendo  che,  nel  trasferimento  di
risorse  che  consegue  al  conferimento  di   funzioni   nell'ambito
materiale del trasporto pubblico locale,  deve  essere  garantito  un
determinato  livello  di  servizio,  in  condizioni  di  omogeneita',
tenendo conto anche del volume di passeggeri trasportati. 
    Nonostante i successivi  interventi  del  legislatore,  volti  ad
introdurre  elementi  di  fiscalizzazione  delle   risorse   per   il
finanziamento del trasporto pubblico locale, secondo il principio  di
territorialita', attribuendo alle regioni a statuto  ordinario  quote
dell'accisa  sulla  benzina,   sulla   benzina   senza   piombo   per
autotrazione e sul  gasolio  per  autotrazione,  in  misura  tale  da
assicurare   importi   complessivi   predeterminati,   mediante    il
progressivo    adeguamento    delle     misure     delle     suddette
compartecipazioni, il legislatore statale ha costantemente  garantito
il proprio contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale,
ritenendo imprescindibile  la  finalita'  di  assicurare  livelli  di
omogeneita' nella  fruizione  del  servizio  sull'intero  territorio,
anche  mediante  l'istituzione  di  appositi  fondi  a   destinazione
vincolata, come dimostra la sequenza di disposizioni contenute in ben
cinque decreti-legge - convertiti in legge e peraltro mai oggetto  di
impugnazione - che sono intervenuti in materia negli ultimi due anni:
art.  21,  comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111;
art. 21, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 98 del  2011;  art.
13, comma 1, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
art.  30,  comma  3,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n.  214;  art.  27,  comma  1,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14; art. 34-undecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
    In sintesi, dall'entrata  in  vigore  dell'art.  20  del  decreto
legislativo n. 422 del 1997 - come visto, tuttora vigente - ad  oggi,
la disciplina di  finanziamento  del  trasporto  pubblico  locale  ha
previsto il concorso di diverse fonti: risorse proprie della Regione,
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e risorse trasferite
mediante fondi istituiti a vario titolo, anche nella fase  successiva
alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Le norme
istitutive e di  rifinanziamento  di  questi  ultimi  hanno  superato
indenni lo scrutinio di costituzionalita' di questa Corte (n. 222 del
2005), legittimando la persistente vigenza  di  disposizioni  che,  a
vario titolo, assicurano contributi statali ai fini  di  un  limitato
concorso alle spese  per  il  finanziamento  del  trasporto  pubblico
locale (a cui si aggiungono compartecipazioni e risorse proprie). 
    Sempre in via preliminare, occorre poi osservare che la  legge  5
maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119  della  Costituzione)  -
dichiaratamente rivolta all'attuazione dell'art. 119  Cost.  -  e  il
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario) non  hanno  ancora  trovato  compiuta
attuazione, con particolare riferimento alle rinnovate  modalita'  di
trasferimento  alla  fiscalita'  regionale  del   finanziamento   del
trasporto pubblico locale (art. 7, comma 1, lettera e, della legge n.
42 del 2009; artt. 2, commi 2 e 3, e 7, comma 1, del d.lgs. n. 68 del
2011). 
    In particolare, non  e'  stato  ancora  emanato  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri cui l'art.  13,  comma  4,  del
decreto legislativo n.  68  del  2011  demanda  la  ricognizione  dei
livelli essenziali delle prestazioni nelle  materie  dell'assistenza,
dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, nonche' dei  livelli
adeguati del servizio, anche  nella  materia  da  ultimo  richiamata,
previsti all'articolo 8, comma 1, lettera c), della citata  legge  n.
42 del 2009. 
    L'intero processo di individuazione dei livelli essenziali  delle
prestazioni  in  materia  che  le   Regioni   a   statuto   ordinario
effettivamente garantiscono  e  dei  relativi  costi,  nonche'  degli
obiettivi di servizio, sulla base della determinazione  dei  costi  e
fabbisogni standard, e' poi rimesso, dal  successivo  comma  6  dello
stesso art. 13 del d.lgs. n. 68 del 2011, alla Societa' per gli studi
di settore - SOSE s.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi
della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle  Regioni  e
delle Province autonome presso il Centro interregionale  di  studi  e
documentazione (CINSEDO) delle Regioni, secondo la metodologia  e  il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n.  216  (Disposizioni  in  materia  di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni,  Citta'
metropolitane e Province). 
    I richiamati procedimenti,  allo  stato  attuale  ben  lungi  dal
concludersi, costituiscono pertanto  condizione  necessaria  ai  fini
della compiuta attuazione del sistema di finanziamento delle funzioni
degli enti territoriali previsto dall'art. 119 Cost.  Cio'  determina
la perdurante inattuazione di quanto previsto in materia dalla  legge
n.  42  del  2009,  che  non  puo'  non  riflettersi  sull'attuazione
dell'art. 119 Cost., la quale, quantomeno sotto questo profilo,  puo'
dirsi ancora incompiuta. 
    4.3.- In questo quadro normativo di riferimento vanno inserite le
norme impugnate, censurate per l'asserita violazione degli artt.  117
e 119 Cost., atteso che l'art. 16-bis, comma 1, del d.l.  n.  95  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  135  del  2012,
quale sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012,
istituisce il «Fondo nazionale  per  il  concorso  finanziario  dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale»,  anche  ferroviario,
nelle   Regioni   a   statuto   ordinario,    alimentato    da    una
compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul  gasolio  per
autotrazione e sulla  benzina.  L'aliquota  di  compartecipazione  e'
applicata alla previsione annuale del predetto  gettito  e  stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  misura  tale  da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  a  decorrere  dal
2015, l'equivalenza della dotazione del  Fondo  stesso  al  risultato
della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti  risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno  2013,  443  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 507 milioni di euro  annui  a  decorrere  dal  2015;  b)
risorse  derivanti  da  previgenti   compartecipazioni   al   gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e all'accisa sulla  benzina,
quale fissata per l'anno 2011, al netto della quota di  accisa  sulla
benzina destinata al finanziamento corrente  del  Servizio  sanitario
nazionale (previste dall'art. 1, commi da 295 a 299, della  legge  n.
244 del 2007, e dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del  1995);
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto  nel  fondo  per  il
finanziamento  di  spese  indifferibili  per   l'anno   2011   (fondo
precedentemente istituito dall'art. 21, comma 3, del decreto-legge n.
98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  111  del
2011, e rifinanziato dall'art. 30, comma 3, del decreto-legge n.  201
del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  214  del
2011). 
    Da quanto esposto consegue che, al momento, pur non potendo dirsi
determinato ne' il livello essenziale delle prestazioni del trasporto
pubblico locale, ne' il livello adeguato di servizio,  l'esigenza  di
assicurare la garanzia di uno standard di omogeneita' nella fruizione
del servizio  su  tutto  il  territorio  nazionale  ha  richiesto  il
costante concorso del  legislatore  statale  al  finanziamento  delle
funzioni  riconducibili  alla  materia  in  cui  si  controverte  nel
presente giudizio. 
    Quanto  a  norme  istitutive  di  fondi  vincolati  totalmente  o
parzialmente riconducibili al  «trasporto  pubblico  locale»,  questa
Corte ha censurato la disciplina statale limitatamente alla  mancanza
dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del
decreto ministeriale  per  la  determinazione  dei  criteri  e  delle
modalita' di riparto  delle  risorse  (sentenza  n.  222  del  2005),
rigettando, invece, le censure mosse in riferimento agli artt. 117  e
119 Cost. In particolare, nel precedente da ultimo richiamato, questa
Corte ha  affermato  che  «nella  perdurante  situazione  di  mancata
attuazione delle prescrizioni  costituzionali  in  tema  di  garanzia
dell'autonomia finanziaria di entrata e  di  spesa  delle  Regioni  e
degli enti locali, e del vigente finanziamento  statale  nel  settore
del trasporto pubblico locale, la disciplina di riferimento e' ancora
contenuta nell'art. 20 del d.lgs. n. 422 del 1997»  (ancora  vigente)
«che disciplina le modalita' di trasferimento delle  risorse  erogate
dallo Stato», e ha pertanto concluso che «cio' appare  sufficiente  a
giustificare l'intervento finanziario dello Stato e la  sua  relativa
disciplina legislativa» (sentenza n. 222 del 2005). 
    E'  vero  che,  con  la  citata  sentenza,  questa  Corte  si  e'
pronunciata su ricorsi proposti nella fase di «perdurante  situazione
di  mancata  attuazione»  dell'art.  119  Cost.;   ciononostante   le
considerazioni svolte in quella decisione, e dirette a  rigettare  le
censure mosse in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. avverso norme
analoghe a quelle oggi sottoposte allo scrutinio di questa Corte, ben
si  attagliano  anche  al  caso  in  esame,  stante   la   perdurante
inattuazione della legge n. 42 del 2009 e del decreto legislativo  n.
68 del 2011. Infatti, il mancato completamento della  transizione  ai
costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare  gli  obiettivi
di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a  tutt'oggi,
l'integrale  applicazione  degli  strumenti  di  finanziamento  delle
funzioni regionali previsti dall'art. 119 Cost. 
    Al riguardo, questa Corte ha ben presente il  disposto  dell'art.
119, quarto comma, Cost., secondo cui  le  funzioni  attribuite  alle
Regioni sono finanziate integralmente dalle fonti di cui allo  stesso
art. 119 (tributi propri, compartecipazioni  al  gettito  di  tributi
erariali riferibile al loro territorio  e  risorse  derivanti  da  un
fondo   perequativo).   Non   vanno   quindi   accolti   i    rilievi
dell'Avvocatura dello Stato,  che  ha  dedotto  l'infondatezza  delle
censure riferite agli artt. 117 e 119 Cost.,  riconducendo  il  Fondo
istituito dalle norme impugnate alle «risorse  aggiuntive»,  previste
dall'art. 119,  quinto  comma,  Cost.,  che  lo  Stato  ben  potrebbe
destinare agli enti territoriali per conseguire  specifici  obiettivi
di  coesione   e   solidarieta'   sociale,   e,   in   quanto   tali,
necessariamente soggette a specifico vincolo di  destinazione.  Dalla
suesposta descrizione delle caratteristiche strutturali e  funzionali
del Fondo per il concorso finanziario  dello  Stato  agli  oneri  del
trasporto  pubblico  locale  si  desume  che   lo   stesso   non   e'
riconducibile a nessuno degli  strumenti  di  finanziamento  previsti
dall'art. 119 Cost. In particolare, come affermato da questa Corte in
riferimento a norme istitutive di fondi  analoghi,  la  "generalita'"
dei destinatari delle risorse -  essendo  le  stesse  ripartite,  per
quanto interessa,  tra  "tutti"  gli  enti  regionali  -  nonche'  le
finalita'  perseguite  consistenti  nel  finanziamento  di   funzioni
pubbliche regionali, determinano una deviazione sia dal  modello  del
Fondo perequativo da istituire senza vincoli di  destinazione  -  che
deve essere indirizzato  ai  soli  «territori  con  minore  capacita'
fiscale per abitante» (art. 119, terzo  comma,  Cost.)  -  sia  dalla
sfera degli «interventi speciali» e delle «risorse  aggiuntive»,  che
lo Stato destina esclusivamente a «determinate» Regioni per finalita'
enunciate dalla norma costituzionale o comunque  per  «scopi  diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni» (art. 119,  quinto  comma,
Cost.: ex plurimis, sentenze n. 451 del 2006; n.  107  del  2005;  n.
423, n. 320, n. 49 e n. 16 del 2004). 
    Ritiene,  peraltro,  questa   Corte   che,   nella   sottolineata
perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non puo'  non
tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119  Cost.,  l'intervento
dello Stato sia ammissibile nei casi in cui, come quello  di  specie,
esso risponda all'esigenza  di  assicurare  un  livello  uniforme  di
godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n.
232 del 2011). Come questa Corte ha gia' avuto modo di  precisare  in
relazione a norme censurate analoghe  a  quelle  in  esame,  siffatti
interventi si configurano, appunto, come  «portato  temporaneo  della
perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessita'
sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica  nazionale
e internazionale»  (sentenza  n.  121  del  2010),  che  ben  possono
tutt'oggi essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare
l'intervento del  legislatore  statale  limitativo  della  competenza
legislativa residuale  delle  Regioni  nella  materia  del  trasporto
pubblico locale,  allo  scopo,  appunto,  di  assicurare  un  livello
uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione  stessa
(sentenza n. 232 del 2011). 
    Le  suindicate  finalita'  e  il  contesto  nel  quale  e'  stato
realizzato l'intervento del legislatore statale diretto  a  garantire
un contributo al finanziamento del  trasporto  pubblico  locale,  per
garantire quelle esigenze di omogeneita' nella fruizione del servizio
che rispondono ad inderogabili esigenze unitarie, valgono pertanto  a
differenziare  la  fattispecie  in  esame  dalle  ipotesi,   soltanto
apparentemente omologhe, in cui il legislatore statale, in materia di
competenza regionale, prevede finanziamenti vincolati, ovvero rimette
alle Regioni una determinata materia pretendendo poi di fissare anche
la relativa disciplina (sentenza n. 10 del 2010). 
    5.- Occorre ora prendere in esame le censure mosse avverso l'art.
16-bis, commi 1, 5 e 6, del d.l. n.  95  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'art.
1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, per  violazione  dell'art.
120 Cost. e del principio di leale collaborazione. 
    La questione non e' fondata. 
    5.1.- Quanto all'impugnato comma 1, le censure si appuntano sulla
mancata previsione dell'intesa in sede  di  Conferenza  unificata  ai
fini dell'adozione del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di  determinazione  dell'aliquota  di  compartecipazione  al
gettito dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. 
    Al riguardo, va rilevato che, ancorche' il  legislatore  utilizzi
il termine «compartecipazione», nella richiamata disciplina del fondo
prevista   dall'impugnato   comma   1,   non   si    riscontra    una
compartecipazione  delle  Regioni  al  gettito  di  tributi  erariali
riferibile ai territori regionali ai  sensi  dell'art.  119,  secondo
comma, Cost., quanto piuttosto  una  "compartecipazione"  al  gettito
derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e  sulla  benzina
da parte del fondo istituito nel bilancio dello Stato.  Detto  fondo,
infatti, "compartecipa" direttamente del gettito delle accise,  nella
misura determinata da un'aliquota che varia in  maniera  inversamente
proporzionale al variare del gettito, in misura tale  da  assicurare,
per ogni anno, l'equivalenza della dotazione  del  fondo  alla  somma
delle tre voci che, in base al  quadro  normativo  previgente,  erano
destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale. 
    La circostanza che vi sia corrispondenza  tra  il  gettito  delle
accise  e  l'aliquota  mediante  la  quale  determinare  le   risorse
destinate ad alimentare la dotazione del fondo non vale a qualificare
tale modalita' di finanziamento  come  "compartecipazione"  ai  sensi
dell'art. 119, secondo comma,  Cost.,  in  quanto  il  gettito  delle
accise non va direttamente alle Regioni. Ne' - soprattutto - la norma
impugnata richiama in alcun  modo  l'elemento  della  territorialita'
sulla cui base l'art. 119 Cost.  qualifica  invece  la  natura  delle
compartecipazioni stesse, come affermato  da  questa  Corte  (tra  le
tante, sentenze n. 423, n. 37 e n. 17 del 2004). 
    E' ben vero - come asserisce la ricorrente - che le  Regioni  non
risultano coinvolte nel processo di determinazione  dell'aliquota  di
compartecipazione al gettito delle accise e, conseguentemente,  delle
risorse che  vanno  ad  alimentare  il  fondo.  Cio'  si  giustifica,
tuttavia,   in   ragione   dell'automatismo   della   disciplina   di
determinazione della dotazione del fondo, alimentato  unilateralmente
ed esclusivamente da risorse statali in maniera tale  da  determinare
l'equivalenza della dotazione del fondo stesso alla somma  delle  tre
voci  precedentemente  destinate  al  finanziamento   del   trasporto
pubblico locale. 
    Ne consegue che l'impugnato comma 1 non e' lesivo  del  principio
di  leale  collaborazione,   posta   l'evidente   sussistenza   della
competenza statale a disciplinare il fondo nei termini suddetti,  che
non incide su  alcuna  competenza  della  Regione  e  rende  pertanto
inapplicabile,  nella   specie,   l'invocato   principio   di   leale
collaborazione (sentenza n. 297 del 2012). 
    5.2.- E' censurato anche il comma 5 dello stesso art. 16-bis,  il
quale prevede che, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare sentita la  Conferenza  unificata,  entro  il  30
giugno  di  ciascun  anno,  siano  ripartite  le  risorse  del  fondo
istituito,  previo  espletamento  delle  verifiche  effettuate  sugli
effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei  servizi  adottato
da ciascuna Regione ai sensi di quanto previsto dal comma 4. 
    La ricorrente lamenta il mancato ricorso all'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai fini dell'adozione del suddetto decreto. 
    Va  osservato  che,  ai  fini  del   riparto   e   del   concreto
trasferimento delle risorse, la disposizione impugnata  si  configura
in termini meramente applicativi  dei  puntuali  criteri  concordati,
previa  intesa  in  sede  di  Conferenza,  secondo  il   procedimento
disciplinato dal  precedente  comma  3,  informato  al  rispetto  del
principio  di  leale  collaborazione,   considerato   che   individua
nell'intesa   il   presupposto   necessario   ai   fini   del   pieno
coinvolgimento delle Regioni  nella  determinazione  dei  criteri  da
adottare per l'attribuzione delle risorse. 
    Questa   Corte,   infatti,   ha   dichiarato   costituzionalmente
illegittime norme che disciplinavano i criteri e le modalita' ai fini
del riparto o della riduzione di fondi e trasferimenti  destinati  ad
enti territoriali, nella misura in cui, rinviando a fonti  secondarie
di attuazione, non prevedevano "a monte" lo strumento dell'intesa con
la Conferenza unificata non solo in caso  di  intreccio  di  materie,
riconducibili alla  potesta'  legislativa  statale  e  regionale  (ex
plurimis, sentenza n. 168 del 2008), ma anche  in  caso  di  potesta'
legislativa regionale residuale (ex  plurimis,  sentenze  n.  27  del
2010; nonche', in specifico riferimento al trasporto pubblico locale,
n. 222 del 2005), affermando costantemente la necessita'  dell'intesa
(tra le tante, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013). 
    Interpretata in questi termini, la norma  impugnata  sfugge  alle
censure della ricorrente Regione Veneto, in quanto e'  finalizzata  a
garantire l'effettiva erogazione delle risorse in  maniera  meramente
applicativa ed esecutiva di criteri  gia'  stabiliti  previa  intesa,
rendendo, nella specie,  gia'  soddisfatto  l'invocato  principio  di
leale collaborazione (in senso conforme, tra le  tante,  sentenza  n.
297 del 2012). 
    5.3.- Non sono fondate neppure le censure mosse avverso il  comma
6, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione del  decreto  del
Ministro dei trasporti, con cui vanno ripartite le risorse del  fondo
ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 5, con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata, venga ripartito a titolo di anticipazione tra le Regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo, e che
le risorse ripartite siano oggetto di integrazione,  di  saldo  o  di
compensazione con gli anni successivi a seguito delle verifiche circa
il grado  di  efficientamento  del  servizio  in  base  ai  parametri
indicati al comma 3. 
    Anche in relazione a tale norma, la  Regione  Veneto  lamenta  il
mancato ricorso all'intesa in sede di Conferenza  unificata  ai  fini
dell'adozione del menzionato decreto. 
    In realta', la richiamata  disciplina  si  configura  in  termini
meramente esecutivi e applicativi rispetto ai criteri individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal  comma
3 - emanato previa intesa in Conferenza - valendo,  a  fortiori,  gli
argomenti richiamati per la  disciplina  dettata  dal  comma  5,  che
consentono, fondatamente,  di  interpretare  la  norma  impugnata  in
maniera tale da sfuggire alle censure della ricorrente.  Il  comma  6
disciplina,  infatti,  un  procedimento  di  mera  anticipazione   di
risorse, tale da postulare il coinvolgimento della Conferenza ai fini
della  realizzazione  della  leale  cooperazione,  ma  non  gia'   da
richiedere l'intesa. Ben potrebbero, tra l'altro,  essere  effettuate
successive compensazioni rispetto a quanto attribuito alle Regioni  a
titolo di anticipazione. 
    Interpretata in questi  termini,  la  disposizione  del  comma  6
sfugge alle censure della ricorrente Regione Veneto. 
    6.-  L'istanza  di   sospensione   dell'efficacia   delle   norme
impugnate, formulata dalla  ricorrente  Regione  Veneto  nel  secondo
ricorso, rimane assorbita dalla decisione di  inammissibilita'  e  di
non fondatezza  nel  merito  delle  censure  proposte  (ex  plurimis,
sentenze n. 299 del 2012, n. 263, n. 190 e n. 189 del 2011).