ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  16,
comma 10-bis, 17-ter, comma 5,  e  17-undecies,  commi  4  e  6,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, promossi dalla Regione Veneto e dalle  Province  autonome  di
Bolzano e di Trento con ricorsi notificati rispettivamente il 10,  il
9 e il 10 ottobre 2012, depositati in  cancelleria  il  16  e  il  17
ottobre 2012 e iscritti ai nn. 146, 150 e 152  del  registro  ricorsi
2012. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi gli avvocati Luca Antonini e Luigi  Manzi  per  la  Regione
Veneto, Renate Von Guggenberg per la Provincia autonoma  di  Bolzano,
Giandomenico Falcon  per  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e  gli
avvocati dello  Stato  Ettore  Figliolia  e  Stefano  Varone  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  10  ottobre  2012,  depositato  il
successivo 16 ottobre e iscritto  al  n.  146  del  registro  ricorsi
dell'anno 2012, la Regione Veneto ha  impugnato,  tra  le  altre,  le
disposizioni di cui  all'articolo  17-undecies,  commi  4  e  6,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, per violazione dell'art. 97 della Costituzione. 
    L'art. 17-undecies, commi 4 e 6, disciplina l'attuazione di norme
contenute nell'art. 17-decies,  relative  all'erogazione  d'incentivi
per l'acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive. In
particolare, il comma  4  prevede  che  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  decreto-legge,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, siano stabilite le  modalita'  per  la
preventiva autorizzazione  all'erogazione  e  le  condizioni  per  la
fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies. Il comma 6
stabilisce invece che per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro il  15  gennaio  di  ciascun  anno,  vengano  rideterminate  le
ripartizioni delle risorse da utilizzare per le erogazioni. 
    La ricorrente ritiene  che  l'adozione  di  decreti  ministeriali
espressamente qualificati come non regolamentari eluda  la  procedura
per l'approvazione dei regolamenti stabilita dall'art. 17,  comma  4,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
determinando la violazione del  principio  di  buon  andamento  della
pubblica amministrazione previsto dall'art. 97 Cost. Tale  violazione
ridonderebbe sulla  competenza  legislativa  regionale  residuale  in
materia di  trasporto  pubblico  locale,  risultante  dall'art.  117,
quarto  comma,  Cost.,  che  la  Regione  ricorrente   avrebbe   gia'
esercitato con la legge della Regione Veneto 30 ottobre 1998,  n.  25
(Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale) e con  la
legge  della  Regione  Veneto  30  luglio  1996,  n.  22  (Norme  per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia  di  servizi  di
trasporto non di linea per via di terra). Gli incentivi regolati  dai
previsti decreti ministeriali per l'acquisto di autoveicoli  nuovi  a
basse emissioni complessive  sarebbero,  infatti,  volti  anche  alla
sostituzione di veicoli  pubblici  o  privati  destinati  all'uso  di
terzi, cosi' che la relativa disciplina interferirebbe con la materia
del trasporto pubblico locale,  di  competenza  regionale  residuale.
D'altro  canto,  l'adozione  di  simili  atti  atipici,  destinati  a
compiere scelte di carattere  normativo  senza  alcun  coinvolgimento
della Regione, comprometterebbe  l'utilizzo  ottimale  delle  risorse
pubbliche, cosi' da  pregiudicare  ulteriormente  il  buon  andamento
della pubblica amministrazione. 
    2.- Con atto depositato in data 16 novembre 2012, e'  intervenuto
il Presidente del Consiglio dei  ministri,  deducendo  l'infondatezza
della censura. Infatti, secondo il resistente, i decreti ministeriali
di natura non regolamentare previsti dalla norma in oggetto,  essendo
finalizzati a garantire l'erogazione di incentivi a favore di  coloro
che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un  veicolo
nuovo di fabbrica  a  basse  emissioni  complessive,  costituirebbero
contributi  che  lo  Stato  puo'  concedere  sull'intero   territorio
nazionale  e  pertanto  non  si  porrebbero   in   violazione   delle
prerogative regionali in materia di trasporto pubblico. 
    3.-  Con  memoria  depositata  in  data  3  settembre  2013,   la
ricorrente ha replicato alle osservazioni dello Stato, esponendo,  in
relazione  all'impugnato  art.  17-undecies,  che  il   decreto   del
Ministero dello sviluppo economico 11  gennaio  2013  (Incentivi  per
l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2  di  cui  all'articolo
17-bis del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), adottato in  forza
della citata disposizione, manifesterebbe  il  suo  palese  contenuto
normativo, disponendo un riparto delle risorse tra varie categorie di
automezzi pubblici utilizzati nei servizi di linea per  il  trasporto
di persone. Con  l'adozione  del  suddetto  decreto  ministeriale  si
sarebbe,  dunque,  determinata  la   prospettata   violazione   delle
prerogative regionali nella materia del  trasporto  locale,  anche  a
causa dell'assenza di un coinvolgimento, tramite un'intesa, dell'ente
territoriale competente. Tale coinvolgimento, qualora vi fosse stato,
avrebbe  portato,  infatti,  a  determinare   diverse   priorita'   e
un'ottimale  distribuzione   delle   risorse.   Risulterebbe   dunque
confermata  la  violazione  dell'art.  97  Cost.,  ridondante   sulla
competenza legislativa regionale in  materia  di  trasporto  pubblico
locale. 
    4.- Con ricorso notificato  il  9  ottobre  2012,  depositato  il
successivo 17 ottobre 2012 e iscritto  al  registro  ricorsi  n.  150
dell'anno 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, tra le
altre, la disposizione dell'art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, per
violazione: dell'art. 8, numeri 5), 10),  17)  e  18),  dell'art.  9,
numero 10), e  dell'art.  16  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); degli artt. 1  e  15
del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione  dello  statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  energia);
degli artt. 117 e 118 Cost., in  combinato  disposto  con  l'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione); dell'art.  2  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo  e  coordinamento);  del  principio  di
leale collaborazione; e dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001,  n.
443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
attivita' produttive). 
    L'impugnato art. 17-ter,  comma  5,  prevede  che  si  applichino
«nell'intero territorio nazionale» (e, quindi, anche in quello  della
Provincia autonoma di Bolzano) le disposizioni di cui al Capo  IV-bis
del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, sino all'entrata in  vigore
delle disposizioni  delle  autonomie  speciali.  Il  menzionato  Capo
IV-bis contiene  disposizioni  per  favorire  la  mobilita'  mediante
veicoli a basse emissioni complessive. 
    Ad  avviso  della  ricorrente,  l'intervento  normativo  statale,
disponendo l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al Capo
IV-bis del d.l. n.  83  del  2012,  interferirebbe  negli  ambiti  di
potesta' legislativa esclusiva e concorrente delle Province  autonome
di Trento e di Bolzano previsti  dallo  statuto  e,  in  particolare,
dall'art. 8, numero 5), in materia di urbanistica e piani regolatori;
dall'art. 8, numero 10), in materia di edilizia  pubblica;  dall'art.
8, numero 17), in materia di viabilita'; dall'art. 8, numero 18),  in
materia  di  comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale;
dall'art.  9,  numero  10),  in  materia   di   igiene   e   sanita'.
Correlativamente  verrebbe  invasa   anche   la   connessa   potesta'
amministrativa, ai sensi dall'art. 16 dello statuto e delle  relative
norme di attuazione. La normativa statale interferirebbe poi con  gli
artt. 1 e 15 del d.P.R. n. 235 del 1977, secondo cui non si applicano
alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  le  disposizioni  di
legge incompatibili con le norme di attuazione in materia di energia. 
    Osserva inoltre la ricorrente  che,  in  base  alla  clausola  di
maggior favore prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n.  3
del 2001, dovrebbero ritenersi violate  le  competenze  regionali  in
materia  di   produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia e risparmio energetico attribuite ai sensi  degli  artt.
117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., competenze nell'ambito  delle
quali e' stata emanata la legge della Provincia di Bolzano  7  luglio
2010, n. 9 (Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia
rinnovabile). 
    Viene inoltre rimarcato come la  disposizione  statale  impugnata
ribalti il meccanismo disciplinato dall'art. 2 del d.lgs. n. 266  del
1992, secondo cui, nelle  more  dell'adeguamento  delle  disposizioni
provinciali alle norme statali che fissano  principi  a  norma  degli
artt. 4 e 5 dello statuto, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
regionali e provinciali preesistenti. 
    5.- Con atto depositato in data 15 novembre 2012, e'  intervenuto
il Presidente del Consiglio dei  ministri,  esponendo  che  la  norma
contestata  integra  una  clausola  di  cedevolezza   finalizzata   a
salvaguardare  livelli  minimi  essenziali  delle   prestazioni   nel
territorio  dello  Stato,  senza  alcuno   svuotamento   dei   poteri
legislativi e amministrativi attribuiti alle autonomie, che  potranno
esercitare  le  loro  competenze  in  base  all'espressa   previsione
contenuta nel secondo comma della  norma  censurata.  Ad  avviso  del
resistente,  la  ragionevolezza  dell'intervento  normativo   statale
costituito da norme cedevoli deriverebbe dall'esigenza di colmare  un
vuoto legislativo nell'applicazione di principi fondamentali statali,
per il tempo necessario all'emanazione della  normativa  regionale  o
provinciale. 
    6.- Con memoria depositata il 3 settembre 2013, la ricorrente  ha
replicato alle osservazioni  dello  Stato  in  relazione  alle  altre
disposizioni  impugnate  con   ricorso   e   discusse   in   separato
procedimento. Con ulteriore memoria depositata  in  data  1°  ottobre
2013, la  Provincia  autonoma  ha  ribadito,  in  relazione  all'art.
17-ter, comma 5, che la censurata disposizione  statale  interferisce
con materie di competenza provinciale nelle  quali  la  Provincia  ha
gia' legiferato, senza consentire a quest'ultima di attuare  i  nuovi
principi  statali  nel  termine  stabilito  dalle   disposizioni   di
attuazione statutaria. La ricorrente ha insistito, pertanto,  per  la
dichiarazione d'illegittimita' costituzionale. 
    7.- Con ricorso notificato il  10  ottobre  2012,  depositato  il
successivo 17 ottobre 2012 e iscritto  al  registro  ricorsi  n.  152
dell'anno 2012, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra  le
altre, le disposizioni degli artt. 16, comma 10-bis, e 17-ter,  comma
5, del d.l. n. 83 del  2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 134 del 2012, per violazione: dell'art. 8,  numeri  5),  6),
10), 17) e 18), dell'art. 14  e  dell'art.  16  dello  statuto  della
Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 22  marzo
1974, n. 381  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche); dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 1 della
legge n. 443 del 2001; degli artt. 117 e 118 Cost.; dei  principi  di
leale collaborazione e di certezza del diritto. 
    7.1.- In particolare, l'art. 16, comma 10-bis, del d.l. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  134  del  2012,
prevede che: «Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi  del
progetto definitivo del prolungamento  a  nord  dell'autostrada  A31,
gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T),  secondo
le procedure di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e  alla
relativa normativa di attuazione, l'intesa generale  quadro  prevista
dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto». 
    Ad  avviso  della  ricorrente,  la  disposizione   impugnata   si
baserebbe su un errato presupposto di fatto, in quanto si riferirebbe
ad un progetto - il prolungamento a nord del  tratto  dell'autostrada
A31 (cosiddetta "Valdastico nord") - che non  esiste  in  quanto  non
ancora approvato e a una procedura - quella prevista  dall'art.  161,
comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163 (Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE)  -
non  applicabile  nella  specie,  in  quanto   riguardante   un'opera
interregionale.    Tutto    cio'    determinerebbe    il    carattere
contraddittorio,  oscuro  e  irragionevole  della  disposizione  che,
incidendo su prerogative provinciali,  la  Provincia  stessa  sarebbe
legittimata a impugnare in base alla sentenza n. 200 del 2012. 
    Sotto altro profilo, la ricorrente  rileva  che  la  disposizione
impugnata,  imponendo  un  termine  di  sessanta  giorni,  priverebbe
l'intesa del suo essenziale carattere di volontaria  condivisione  di
un atto o di un progetto. La necessita'  dell'intesa,  nella  specie,
viene infatti desunta dalle statuizioni  della  sentenza  n.  62  del
2011,  con  la  quale  questa  Corte  ha  deciso  il   conflitto   di
attribuzioni sollevato al riguardo dalla Provincia autonoma di Trento
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.  Rimarca  in
proposito la ricorrente che la Provincia autonoma di Trento e' dotata
di potesta' legislativa primaria, ai sensi dell'art. 8 dello statuto,
nelle materie: urbanistica e piani regolatori, tutela del  paesaggio,
viabilita', acquedotti e lavori pubblici  di  interesse  provinciale,
comunicazioni e trasporti di interesse  provinciale.  Nelle  medesime
materie la Provincia e' altresi' dotata di competenza  amministrativa
ai sensi dell'art. 16 dello statuto. In base all'art.  14,  comma  1,
dello statuto, inoltre, «e' obbligatorio il  parere  della  provincia
per  le  concessioni  in  materia  di   comunicazioni   e   trasporti
riguardanti le linee che attraversano il territorio provinciale».  Le
ricordate disposizioni statutarie hanno  trovato  attuazione  con  il
d.P.R. n. 381 del 1974, che  all'art.  19  stabilisce  la  necessita'
dell'intesa con la Provincia interessata per  le  autostrade  il  cui
tracciato interessi soltanto il territorio provinciale  e  quello  di
una Regione finitima, di talche' risulterebbe pacifica la  necessita'
dell'intesa della  Provincia  in  relazione  al  tratto  autostradale
Trento-Piovene  Rocchette,  in  quanto  esso  riguarda  soltanto   le
Province  di  Trento  e  di  Vicenza.   La   necessita'   dell'intesa
deriverebbe inoltre dal Titolo V della Parte II della Costituzione  e
dalla normativa generale in materia  di  infrastrutture  strategiche,
con la conseguenza che l'intesa sarebbe necessaria a doppio titolo. 
    Conclusivamente, sul punto, la ricorrente ritiene che l'art.  16,
comma 10-bis, rendendo sostanzialmente obbligatorio il raggiungimento
dell'intesa entro un termine irragionevolmente breve,  contraddirebbe
il concetto stesso dell'intesa come atto espressivo di autonomia e si
configurerebbe come una norma speciale volta a superare la  decisione
n. 62 del 2011 di questa Corte, ponendosi altresi' in  contrasto  con
le norme e i principi sopra ricordati. 
    7.2.- Con riferimento all'art. 17-ter, comma 5, del decreto-legge
censurato,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  osserva   che   tale
disposizione prevede, in attesa dell'emanazione di norme provinciali,
l'applicazione diretta nel territorio della Provincia  di  Trento  di
norme statali attinenti a materie di competenza provinciale, con cio'
contravvenendo   alla   normativa   di   attuazione   statutaria   e,
segnatamente, all'art. 2 del d.lgs. n.  266  del  1992,  che  prevede
l'applicazione provvisoria della normativa provinciale previgente, in
attesa del suo adeguamento a principi e  limiti  stabiliti  da  norme
statali ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto. 
    8.- Con atto depositato il 15 novembre 2012,  e'  intervenuto  il
Presidente del Consiglio dei ministri,  chiedendo  che  le  questioni
vengano dichiarate infondate. 
    In ordine all'impugnato art. 16, comma 10-bis, il  resistente  ha
osservato che le censure prospettate non tengono in debito  conto  la
finalita' acceleratoria  della  disposizione,  che  non  escluderebbe
affatto l'intesa generale quadro ai sensi dell'art. 161, comma 1, del
d.lgs. n. 163 del 2006, limitandosi a indicare un termine finale  per
la medesima. 
    Quanto all'impugnato art.  17-ter,  comma  5,  il  resistente  ha
osservato,  anche  in  questo  caso,  che  la  norma  contestata   e'
finalizzata  a  salvaguardare  i  livelli  minimi  essenziali   delle
prestazioni nel territorio dello Stato, senza  privare  le  autonomie
dei loro poteri  legislativi  e  amministrativi,  che  esse  potranno
esercitare come espressamente previsto al secondo comma  della  norma
censurata. Ad avviso dello Stato, si  tratterebbe  di  un  intervento
normativo del tutto ragionevole, dettato dall'esigenza di colmare  un
vuoto legislativo nell'applicazione di principi fondamentali  statali
per il tempo necessario all'emanazione della  normativa  regionale  e
provinciale. 
    9.-  Con  memoria  depositata  in  data  3  settembre  2013,   la
ricorrente  ha  replicato  alle   osservazioni   dello   Stato,   con
riferimento ad altre disposizioni impugnate con il ricorso e discusse
in separato procedimento. Con  ulteriore  memoria  depositata  il  1°
ottobre  2013,  la  Provincia  autonoma  rileva,   in   ordine   alle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sull'art.  16,
comma 10-bis, come non sia chiaro se lo Stato intenda attribuire alla
predetta norma un valore semplicemente sollecitatorio.  La  Provincia
inoltre evidenzia che, nel caso in cui si attribuisca  alla  predetta
norma un effetto condizionante  l'intesa,  se  ne  dovrebbe  comunque
dichiarare l'illegittimita' costituzionale, considerato anche  quanto
statuito da questa  Corte  con  la  sentenza  n.  122  del  2013,  in
relazione alla necessita' dell'intesa medesima. 
    In ordine all'art. 17-ter, comma 5, la ricorrente osserva che  lo
Stato  non  ha   replicato   alle   censure   difensive   in   ordine
all'interferenza con materie di competenza provinciale, limitandosi a
rilevare come con l'impugnata disposizione statale si sia  introdotta
una  clausola  di  cedevolezza.  Un  simile  intervento  statale  non
potrebbe  comunque  ritenersi  legittimo,  neppure  richiamandosi   a
«obblighi europei», in quanto la loro attuazione sarebbe comunque  di
competenza provinciale. Inoltre, non  si  tratterebbe  di  interventi
volti a fissare i livelli  minimi  essenziali  delle  prestazioni  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. Inconferente sarebbe poi il
richiamo a un potere  sostitutivo  statale  ai  sensi  dell'art.  120
Cost., che in  nessun  caso  potrebbe  legittimare  una  sostituzione
statale di carattere legislativo. Permarrebbero pertanto  le  ragioni
d'illegittimita' gia' evidenziate nel  ricorso,  risultando  vieppiu'
confermata dalle osservazioni statali  la  natura  transitoria  della
disposizione impugnata, in contrasto con  le  previsioni  di  diritto
intertemporale stabilite nelle norme di attuazione dello statuto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  10  ottobre  2012,  depositato  il
successivo 16 ottobre e iscritto al registro ricorsi n. 146 dell'anno
2012, la Regione Veneto ha impugnato, tra le altre,  le  disposizioni
di cui all'articolo 17-undecies, commi 4 e 6,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
violazione dell'art. 97 della Costituzione. 
    2.- Con ricorso notificato  il  9  ottobre  2012,  depositato  il
successivo 17 ottobre 2012 e iscritto  al  registro  ricorsi  n.  150
dell'anno 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, tra le
altre, la disposizione dell'art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, per
violazione: dell'art. 8, numeri 5), 10),  17)  e  18),  dell'art.  9,
numero 10), e  dell'art.  16  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); degli artt. 1  e  15
del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione  dello  statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  energia);
degli artt. 117, terzo e quarto comma,  e  118  Cost.,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della  Costituzione);
dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); del principio di leale collaborazione; e dell'art.  1
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di
infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici   ed   altri
interventi per il rilancio delle attivita' produttive). 
    3.- Con ricorso notificato il  10  ottobre  2012,  depositato  il
successivo 17 ottobre 2012 e iscritto  al  registro  ricorsi  n.  152
dell'anno 2012, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra  le
altre, le disposizioni degli artt. 16, comma 10-bis, e 17-ter,  comma
5, del d.l. n. 83 del  2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 134 del 2012, per violazione: dell'art. 8,  numeri  5),  6),
10), 17) e 18), dell'art. 14  e  dell'art.  16  dello  statuto  della
Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 22  marzo
1974, n. 381 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche); dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 1 della
legge n. 443 del 2001; degli artt. 117 e 118 Cost.; dei  principi  di
leale collaborazione e di certezza del diritto. 
    4.- Riservato ad altri giudizi l'esame delle censure  prospettate
nei  tre  ricorsi  sopra  menzionati  in  riferimento  ad   ulteriori
disposizioni del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge  n.
134 del 2012, le questioni relative  agli  artt.  16,  comma  10-bis,
17-ter, comma 5, e 17-undecies, commi 4 e 6,  sono  qui  riunite  per
essere decise con unica sentenza. 
    5.- L'art. 16, comma 10-bis,  del  d.l.  n.  83  del  2012,  come
convertito, prevede che: «Al  fine  di  garantire  l'approvazione  in
tempi  certi  del  progetto  definitivo  del  prolungamento  a   nord
dell'autostrada  A31,  gia'  compresa  nelle  Reti  transeuropee  dei
trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e  alla  relativa  normativa  di  attuazione,  l'intesa
generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1,  del  codice  di
cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  deve  essere
raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente  decreto».  Secondo  la  ricorrente
Provincia  autonoma  di  Trento,  la  norma  censurata,  relativa  al
completamento  del  tratto  dell'autostrada   A31   interessante   la
Provincia di Trento, avrebbe un carattere contraddittorio,  oscuro  e
irragionevole per numerose ragioni: anzitutto, perche' fa riferimento
al progetto definitivo di un'opera per la quale ancora non esiste  un
progetto  preliminare;  in  secondo  luogo,  perche'   richiama   una
disposizione del codice dei contratti pubblici che riguarda le  opere
regionali di interesse  nazionale,  mentre  l'autostrada  di  cui  si
discute ha carattere interregionale; infine, e  soprattutto,  perche'
imponendo il raggiungimento dell'intesa entro  il  breve  termine  di
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge impugnato, svuoterebbe lo strumento dell'intesa del suo
essenziale carattere di volontaria condivisione  della  realizzazione
del tratto autostradale, in spregio  alle  competenze  legislative  e
amministrative  provinciali  in  materia  di  urbanistica   e   piani
regolatori, tutela del paesaggio,  viabilita',  acquedotti  e  lavori
pubblici di  interesse  provinciale,  comunicazioni  e  trasporti  di
interesse provinciale. 
    5.1.- La questione e' fondata. 
    A prescindere da ogni considerazione su altri aspetti poco chiari
della disposizione impugnata indicati  nel  ricorso,  costituisce  un
insuperabile   motivo    di    illegittimita'    costituzionale    la
predeterminazione  di  un  termine   irragionevolmente   breve,   non
accompagnato da adeguate procedure per garantire il  prosieguo  delle
trattative tra i soggetti coinvolti nella  realizzazione  dell'opera,
in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel breve periodo  di
tempo concesso dal legislatore. 
    Questa Corte ha gia' chiaramente  e  ripetutamente  affermato  la
necessita' di una intesa con la Provincia autonoma di Trento, al fine
della realizzazione del tratto  autostradale  Valdastico  della  A31,
oggetto della norma impugnata nel presente giudizio (sentenze n.  122
del 2013 e n. 62 del 2011). In particolare, e'  gia'  stato  chiarito
che il «tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette, rientra  a  pieno
titolo nella prescrizione contenuta nell'art. 19, lettera b),  d.P.R.
n. 381 del 1974, che in quanto  norma  di  attuazione  dello  Statuto
speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  costituisce
parametro  di  legittimita'  costituzionale  delle  leggi  statali  e
regionali ricadenti nel suo ambito di disciplina» e che «l'autostrada
in questione non puo' essere realizzata senza previa intesa,  sia  in
quanto l'opera e' inserita nel Programma  Infrastrutture  Strategiche
(per il quale l'intesa stessa e' prescritta  dall'art.  1,  comma  1,
della legge n. 443 del 2001), sia, piu' in generale, per il  rispetto
dovuto   allo   Statuto   speciale   della   Regione    Trentino-Alto
Adige/Südtirol ed alle sue norme di  attuazione»,  specificando  che,
naturalmente, «non sono richieste due intese, ma la  medesima  intesa
e' necessaria a  doppio  titolo,  sia  per  effetto  della  norma  di
attuazione citata sia per effetto dell'art. 1, comma 1,  della  legge
n. 443 del 2001» (sentenza n. 62 del 2011). 
    Il principio affermato dalla  Corte  in  merito  alla  necessita'
dell'intesa  e'  sostanzialmente  svuotato   di   significato   dalla
previsione del termine di 60 giorni,  stabilito  unilateralmente  dal
legislatore statale con la disposizione  impugnata,  termine  che  si
configura come irragionevolmente breve, specie  in  riferimento  alla
complessita' dell'opera. Esso e', come la  giurisprudenza  di  questa
Corte ha gia' avuto modo  di  affermare  con  riferimento  persino  a
termini piu' lunghi, «cosi' esiguo da rendere oltremodo  complesso  e
difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa» (sentenza
n. 179 del  2012),  cosicche'  la  sua  rapida  decorrenza  contrasta
irrimediabilmente  con  la  logica  collaborativa  che   informa   la
previsione stessa dell'intesa. 
    La disposizione oggetto del presente giudizio  contrasta  con  la
giurisprudenza di questa Corte, la quale ha evidenziato la necessita'
che,  nell'articolare  lo  strumento  dell'intesa,   debbano   essere
predisposte procedure adeguate a superare le eventuali divergenze tra
le  parti;  procedure  che,  in  questo  caso,   non   sono   neppure
sommariamente delineate dal legislatore. 
    Pertanto, l'art. 16, comma 10-bis,  del  d.l.  n.  83  del  2012,
prevedendo  il  raggiungimento  di  una  intesa  entro   un   termine
sproporzionatamente breve, senza che siano regolate le modalita'  per
procedere ad  ulteriori  trattative  tra  lo  Stato  e  la  Provincia
autonoma, e' costituzionalmente illegittimo, perche' contrasta con il
principio  di   leale   collaborazione,   come   interpretato   dalla
giurisprudenza costituzionale. 
    6.- L'art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,  e'  impugnato  tanto
dalla Provincia autonoma di Bolzano quanto dalla  Provincia  autonoma
di Trento. Il comma  censurato  dispone  la  temporanea  applicazione
nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province  autonome  della
normativa di cui al Capo IV-bis del medesimo d.l.  n.  83  del  2012,
volta a favorire la mobilita'  mediante  veicoli  a  basse  emissioni
complessive e contenente una serie di misure incentivanti  l'utilizzo
di veicoli a energia elettrica e a  sviluppare  la  ricerca  in  tale
settore,  nell'attesa  che  ciascuna  Regione  o  Provincia  autonoma
provveda  ad  adeguare  la  normativa  locale  vigente  ai   principi
individuati dal legislatore statale. 
    6.1.- Secondo la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  l'intervento
normativo statale interferirebbe negli ambiti di potesta' legislativa
esclusiva e concorrente  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano garantiti dallo  statuto  di  autonomia  e,  in  particolare,
dall'art. 8, numero 5), in materia di urbanistica e piani regolatori;
dall'art. 8, numero 10), in materia di edilizia  pubblica;  dall'art.
8, numero 17), in materia di viabilita'; dall'art. 8, numero 18),  in
materia  di  comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale;
dall'art.  9,  numero  10),  in  materia   di   igiene   e   sanita'.
Correlativamente,  verrebbe  invasa  anche   la   connessa   potesta'
amministrativa, ai sensi dell'art. 16 dello statuto e delle  relative
norme di attuazione. La normativa statale interferirebbe, poi, con le
competenze in materia di energia, quali stabilite dagli artt. 1 e  15
del d.P.R. n. 235  del  1977,  secondo  cui  non  si  applicano  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano  le  disposizioni  di  legge
incompatibili con le norme di attuazione in materia di energia. 
    Ancora, la Provincia autonoma di Bolzano  osserva  che,  in  base
alla clausola di maggior favore prevista  dall'art.  10  della  legge
costituzionale  n.  3  del  2001,  dovrebbero  ritenersi  violate  le
competenze  regionali  in  materia   di   produzione,   trasporto   e
distribuzione  nazionale   dell'energia   e   risparmio   energetico,
attribuite all'autonomia regionale  e  provinciale,  ai  sensi  degli
artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. 
    Viene infine rimarcato come  la  disposizione  statale  impugnata
ribalti il meccanismo disciplinato dall'art. 2 del d.lgs. n. 266  del
1992, secondo cui, nelle  more  dell'adeguamento  delle  disposizioni
provinciali alle norme statali che fissano  principi  a  norma  degli
artt. 4 e 5 dello statuto, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
regionali e provinciali preesistenti. 
    6.2.- In ordine alla medesima disposizione, la Provincia autonoma
di Trento lamenta che l'applicazione diretta nel  suo  territorio  di
norme  statali  attinenti  a  materie   di   competenza   provinciale
contravviene, segnatamente, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, il
quale prevede l'applicazione provvisoria della normativa  provinciale
previgente, in  attesa  del  suo  adeguamento  a  principi  e  limiti
stabiliti da norme statali ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto. 
    6.3.- La questione e' fondata. 
    La disposizione censurata, prevedendo la temporanea  applicazione
in tutto il territorio nazionale, e percio'  anche  nelle  Regioni  e
nelle Province autonome, della normativa statale contenuta  nel  Capo
IV-bis del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, nell'attesa  che  le
Regioni e le due Province autonome provvedano ad adeguare la  propria
normativa ai principi individuati dal legislatore statale, si pone in
evidente contrasto con le disposizioni di  attuazione  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol  contenute  nell'art.  2
del d.lgs. n. 266  del  1992.  Quest'ultimo  prevede  un  particolare
procedimento  di   adeguamento   della   legislazione   regionale   e
provinciale  al  sopravvenire  di  nuovi  principi  stabiliti   dalla
legislazione  statale,  nelle  materie  di  competenza  esclusiva   e
concorrente.  A  differenza  delle  altre  Regioni,  la  legislazione
regionale e provinciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol deve  essere
adeguata, nel termine di sei mesi, ai principi e ai limiti  stabiliti
dal  legislatore  statale.  Tale   procedimento   esclude,   percio',
«l'immediata applicabilita' alle Province autonome della legislazione
statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento  della  legislazione
regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti  specificati  in
tale  normativa»  (sentenza  n.  162  del  2007).   La   disposizione
impugnata, contrariamente  a  quanto  stabilito  nelle  summenzionate
disposizioni statutarie di  attuazione,  prevede  invece  l'immediata
applicazione  della  legislazione   statale   anche   nella   Regione
Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due  Province  autonome,  fatta
salva  la  "cedevolezza"   delle   disposizioni   statali   che   non
costituiscono principi vincolanti ai sensi degli artt. 4  e  5  dello
statuto di autonomia. 
    La questione avente ad oggetto l'art. 17-ter, comma 5,  del  d.l.
n. 83 del 2012, come convertito, e' pertanto fondata, nella parte  in
cui non prevede che le disposizioni di cui  al  Capo  IV-bis  non  si
applichino alle Province autonome di Trento e di  Bolzano  fino  alla
data  di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni   provinciali   di
adeguamento ai principi in esso contenuti. 
    7.- La questione relativa all'art. 17-undecies, commi 4 e 6,  del
d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012,  e'
inammissibile. 
    L'art. 17-undecies, commi 1 e 2, istituisce un fondo nel bilancio
dello  Stato  per  l'erogazione  di  incentivi  per   l'acquisto   di
autoveicoli nuovi a basse emissioni  complessive,  in  attuazione  di
quanto stabilito nel precedente art. 17-decies, mentre  i  successivi
commi 4 e 6, qui impugnati, prevedono che vengano emanati due decreti
di natura non regolamentare, rispettivamente destinati a stabilire le
modalita'  per  la  preventiva  autorizzazione  all'erogazione  e  le
condizioni per la fruizione  dei  contributi  previsti  dall'articolo
17-decies  e  a  rideterminare  le  ripartizioni  delle  risorse   da
utilizzare per le erogazioni negli anni 2014 e 2015. 
    La ricorrente Regione Veneto ritiene che  l'adozione  di  decreti
ministeriali espressamente qualificati come non  regolamentari  eluda
la procedura per l'approvazione dei regolamenti  stabilita  dall'art.
17,  comma  4,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri), determinando una violazione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione previsto  dall'art.  97
Cost., tale da ridondare  sulla  competenza  regionale  residuale  in
materia di trasporto pubblico locale risultante dall'art. 117, quarto
comma, Cost. Gli incentivi disciplinati dai decreti  ministeriali  in
parola sarebbero, infatti, volti anche alla sostituzione  di  veicoli
pubblici o privati destinati all'uso di terzi, cosi'  da  interferire
con la materia del trasporto pubblico locale. Inoltre, l'adozione  di
simili  atti  atipici,  destinati  a  compiere  scelte  di  carattere
normativo senza alcun coinvolgimento della Regione,  comprometterebbe
l'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche,  cosi'  da  pregiudicare
ulteriormente il buon andamento  della  pubblica  amministrazione  ex
art. 97 Cost. 
    7.1.- Diversamente  da  quanto  sostenuto  dalla  ricorrente,  la
legislazione censurata, relativa all'erogazione di contributi statali
a chiunque acquisti veicoli a basse  emissioni  complessive,  non  ha
alcuna attinenza con la materia del trasporto pubblico  locale.  Essa
persegue chiaramente lo scopo di incoraggiare l'utilizzo  di  veicoli
ad energia "pulita" al fine di migliorare la qualita'  dell'aria,  ed
e' pertanto riferibile alla materia  «tutela  dell'ambiente»  di  cui
all'art. 117, terzo comma, lettera s), Cost., di esclusiva competenza
legislativa statale. Gli incentivi sono destinati a tutti coloro  che
acquistino tali veicoli e la semplice previsione che tra i  possibili
beneficiari  dei  contributi  statali  siano  inclusi,  senza   alcun
obbligo, anche soggetti pubblici non vale ad incidere in  alcun  modo
sulle politiche pubbliche del trasporto locale. 
    Come questa Corte ha costantemente affermato, le Regioni «possono
far valere il contrasto con norme costituzionali  diverse  da  quelle
attributive di competenza legislativa soltanto se esso si risolva  in
una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che  possano
aver rilievo denunce di  illogicita'  o  di  violazione  di  principi
costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza
regionale» (sentenza n. 98 del  2007).  La  violazione  dell'art.  97
Cost. dedotta nel presente giudizio non ridonda in alcun  modo  sulle
competenze regionali e, pertanto, la questione di cui in  oggetto  e'
inammissibile.