ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011,  n.  2  (Legge
finanziaria regionale 2011), promosso dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in
cancelleria l'11 aprile 2011  ed  iscritto  al  n.  33  del  registro
ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  2013  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  4-8  aprile  2011,  depositato  in
cancelleria l'11 aprile 2011 e iscritto al n. 33 del registro ricorsi
dell'anno  2011,  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso,  tra  l'altro,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise  1°  febbraio
2011,  n.  2  (Legge  finanziaria  regionale  2011),  in  riferimento
all'art. 117, comma terzo, della Costituzione. 
    La  norma  censurata  prevede  che:  «La  Giunta   regionale   e'
autorizzata a indire una o piu' procedure selettive per  l'assunzione
a tempo indeterminato,  prevedendo  il  riconoscimento  di  specifici
punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente  svolto
presso l'Amministrazione regionale o in  enti  ad  essa  strumentali,
nonche' strutture commissariali; b) delle tipologie contrattuali,  di
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e  continuativa
e/o a tempo determinato, nel rispetto  della  normativa  vigente.  Il
numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare
le disponibilita'  previste  dai  vigenti  atti  programmatori  della
dotazione organica». 
    Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma 30,  della  legge  reg.
Molise n. 2 del 2011, condizionando la facolta' di nuove assunzioni a
tempo indeterminato unicamente al rispetto degli  atti  programmatori
della dotazione  organica,  viola  l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. Esso, infatti, contrasta con il principio  fondamentale
in  materia  di  coordinamento  della  finanza   pubblica   stabilito
dall'art. 14, comma 9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha
sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  con  il  seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei  quali  l'incidenza  delle  spese  di
personale e' pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale;  i   restanti   enti   possono
procedere ad assunzioni di personale nel  limite  del  20  per  cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno  precedente»  ed
ha previsto che tale disposizione «si  applica  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi  nell'anno
2010». 
    Trattasi di una norma di coordinamento della finanza pubblica che
pone limiti estremamente restrittivi alle  nuove  assunzioni  e  che,
quindi, verrebbe elusa dall'art. 1, comma 30, della legge reg. Molise
n. 2 del 2011. 
    2.-  Successivamente  l'Avvocatura  generale   dello   Stato   ha
depositato una memoria nella quale ha sostenuto che anche le  Regioni
e gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento  degli
obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea e, a tal  fine,
essi sono assoggettati alle regole del cosiddetto Patto di stabilita'
interno, le  quali  costituiscono  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni della
legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge  finanziaria
regionale 2011). 
    Riservata a separata  pronuncia  la  decisione  sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nella  suddetta  legge  regionale,
viene  in  esame  in  questa  sede  la  questione   di   legittimita'
costituzionale relativa all'art. 1, comma 30, il quale  prevede  che:
«La Giunta regionale e' autorizzata a indire  una  o  piu'  procedure
selettive per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato,  prevedendo  il
riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a)  del  periodo  di
impiego effettivamente svolto presso l'Amministrazione regionale o in
enti ad essa strumentali, nonche' strutture commissariali;  b)  delle
tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della
normativa vigente. Il numero dei  posti  da  ricoprire  con  concorso
pubblico non deve superare le  disponibilita'  previste  dai  vigenti
atti programmatori della dotazione organica». 
    Ad avviso del ricorrente, cosi' disponendo,  la  norma  censurata
viola l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  perche',  condizionando  la
facolta' di nuove assunzioni  a  tempo  indeterminato  unicamente  al
rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, contrasta
con il principio  fondamentale  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilito dall'art. 14, comma 9,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122. Questa disposizione ha previsto  la  sostituzione  del  comma  7
dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «E' fatto divieto  agli  enti
nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al
40 per cento delle spese  correnti  di  procedere  ad  assunzioni  di
personale  a  qualsiasi   titolo   e   con   qualsivoglia   tipologia
contrattuale; i restanti enti  possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente». La  norma  aggiunge  che  essa  «si
applica a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  con  riferimento  alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2010». 
    2.- La questione e' fondata. 
    L'art. 76,  comma  7,  d.l.  n.  112  del  2008,  come  novellato
dall'art. 14, comma 9, d.l. n. 78 del 2010 e successivamente da altri
numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni  urgenti  in
materia  di  semplificazioni   tributarie,   di   efficientamento   e
potenziamento  delle  procedure  di  accertamento»,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile  2012,  n.
44),  costituisce   un   principio   fondamentale   in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 148 del 2012). 
    La norma, infatti, e' ispirata all'esigenza di contenere i  costi
per il personale ai fini  dell'attuazione  del  patto  di  stabilita'
interna. La rilevante entita'  di  tale  importante  aggregato  della
spesa  di  parte  corrente  esclude   che   la   disposizione   possa
considerarsi relativa ad una minuta voce di dettaglio. 
    La possibilita' di procedere da parte delle Regioni ad assunzioni
di personale  senza  tener  conto  del  limite  di  cui  alle  citate
disposizioni statali  di  principio  contrasta  conseguentemente  con
l'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 130 e n. 28 del 2013). 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011.