ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  3
della  legge  della  Regione  Basilicata  23  novembre  2012,  n.  22
(Intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali in caso  di
inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture
accreditate al Servizio Sanitario Regionale), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  il  24-28  gennaio
2013, depositato in cancelleria il 30 gennaio 2013 ed iscritto al  n.
10 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Luigi  Manzi  per  la  Regione
Basilicata. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 24-28 gennaio 2013 e depositato il 30 gennaio  2013,  iscritto  al
reg. ric. n. 10 del  2013,  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Basilicata
23  novembre  2012,  n.  22  (Intervento  sostitutivo  delle  aziende
sanitarie regionali in caso di inadempienza retributiva nei confronti
dei dipendenti delle  strutture  accreditate  al  Servizio  Sanitario
Regionale) in riferimento agli artt. 81, quarto comma,  117,  secondo
comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione,  per  quel
che riguarda la materia della tutela della salute in  relazione  agli
artt. 8-bis, 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies, del decreto legislativo
30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421). 
    1.1.- L'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012 dispone
che qualora le strutture private accreditate del  Servizio  sanitario
regionale siano inadempienti nel pagamento delle retribuzioni  dovute
al proprio personale, le aziende sanitarie, previa diffida a  pagare,
sospendano i pagamenti dovuti alle strutture private e, nel  caso  in
cui permanga tale situazione, si sostituiscano alle strutture stesse. 
    Il ricorrente assume che questa norma,  provvedendo  direttamente
al pagamento dei lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi
titolo, ecceda dalle competenze regionali e contrasti con i  principi
fondamentali     della     legislazione     statale     relativamente
all'accreditamento e alla retribuzione delle  strutture  accreditate,
contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992. 
    In particolare il ricorrente rileva che ai sensi dell'art.  8-bis
del citato decreto l'esercizio di attivita' per  conto  del  Servizio
sanitario nazionale e' subordinato  al  rilascio  dell'accreditamento
istituzionale, mentre l'esercizio di attivita' a carico del  servizio
sanitario e' subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali
con  le  strutture  precedentemente  accreditate.  Inoltre,  in  base
all'art.  8-quater  del  d.lgs.  n.  502  del  1992  l'accreditamento
istituzionale e' rilasciato alle strutture autorizzate,  pubbliche  o
private,   e   ai   professionisti   che   ne   facciano   richiesta,
subordinatamente alla loro  rispondenza  ai  requisiti  ulteriori  di
qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto  agli  indirizzi  di
programmazione regionale  e  alla  verifica  positiva  dell'attivita'
svolta e dei risultati  raggiunti.  Il  comma  2  dell'art.  8-quater
dispone che la  qualita'  di  soggetto  accreditato  non  costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale  a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
dei citati accordi contrattuali disciplinati  dall'art.  8-quinquies.
Quest'ultimo prevede che la Regione  e  le  unita'  sanitarie  locali
definiscano accordi  con  le  strutture  pubbliche  ed  equiparate  e
stipulino  contratti  con  quelle  private  e  con  i  professionisti
accreditati. La norma inoltre specifica i contenuti che debbono avere
i suddetti accordi, tra cui: a) gli obiettivi di salute e i programmi
di integrazione dei servizi; b) il volume massimo di prestazioni  che
le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima  unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per  tipologia
e per modalita'  di  assistenza;  c)  i  requisiti  del  servizio  da
rendere; d) il corrispettivo preventivato a  fronte  delle  attivita'
concordate, globalmente  risultante  dalla  applicazione  dei  valori
tariffari  e  della  remunerazione  extra-tariffaria  delle  funzioni
incluse nell'accordo, da  verificare  a  consuntivo  sulla  base  dei
risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte,  nonche'
la modalita' con la quale viene comunque garantito  il  rispetto  del
limite concordato  di  remunerazione  delle  strutture  correlato  ai
volumi di prestazioni, prevedendo che in caso di incremento a seguito
di modificazioni,  comunque  intervenute  nel  corso  dell'anno,  dei
valori unitari dei tariffari regionali  per  la  remunerazione  delle
prestazioni  di  assistenza   ospedaliera,   delle   prestazioni   di
assistenza   specialistica   ambulatoriale,   nonche'   delle   altre
prestazioni comunque remunerate  a  tariffa,  il  volume  massimo  di
prestazioni  remunerate  si  intende   rideterminato   nella   misura
necessaria al mantenimento dei limiti stabiliti, salva  la  possibile
stipula  di  accordi  integrativi,   nel   rispetto   dell'equilibrio
economico-finanziario programmato. Le modalita' di remunerazione sono
stabilite dall'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, in  base  al
quale le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale
a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo  un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali  di
cui  all'art.  8-quinquies  e  determinato  in  base  alle   funzioni
assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per  conto  della
rete dei servizi di riferimento. L'articolo citato prevede che alcune
funzioni assistenziali nell'ambito  di  determinate  attivita'  siano
remunerate in base al costo standard di produzione del  programma  di
assistenza, mentre altre attivita' sono remunerate in base a  tariffe
predefinite per prestazione. 
    Secondo il ricorrente dal complesso  delle  disposizioni  statali
richiamate emergerebbe che il rapporto di  accreditamento  atterrebbe
esclusivamente  all'erogazione  delle  prestazioni  "per  conto"  del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture  accreditate  e
che la successiva stipulazione  degli  accordi  contrattuali  sarebbe
necessaria   affinche'   le   prestazioni   stesse,   precedentemente
accreditate, siano erogate, oltre che "per conto", anche  "a  carico"
del Servizio sanitario nazionale. 
    A giudizio del Presidente del Consiglio da dette disposizioni  si
ricaverebbe  altresi'  che  la  remunerazione  di  tali   prestazioni
andrebbe a coprire, secondo l'art. 8-sexies, i costi per l'erogazione
delle prestazioni e verrebbe stabilita sulla base  di  un  «ammontare
globale» determinato «in base  alle  funzioni  assistenziali  e  alle
attivita' svolte nell'ambito e per conto della rete  dei  servizi  di
riferimento».  Pertanto  il   rapporto   in   tal   modo   instaurato
sussisterebbe esclusivamente tra il Servizio sanitario nazionale e le
strutture   accreditate,   fermo   restando   che    queste    ultime
conserverebbero la loro autonomia e la loro separata soggettivita'. 
    Il ricorrente  rileva  che  nella  legislazione  statale  non  si
rinverrebbe alcuna  norma  che  legittimi  la  Regione  o  le  ASL  a
sostituirsi nel pagamento  delle  retribuzioni  del  personale  delle
aziende  accreditate  inadempienti,  in  quanto   tali   retribuzioni
resterebbero  al  di  fuori  del   rapporto   di   accreditamento   e
rientrerebbero nell'esclusiva responsabilita' delle strutture private
accreditate. Ai  sensi  della  legislazione  statale  citata  sarebbe
piuttosto da ritenere che la  corretta  retribuzione  dei  dipendenti
costituisca un requisito  per  il  rilascio  dell'accreditamento.  In
particolare l'art. 8-quater,  comma  4,  lettera  d),  indica  tra  i
requisiti  richiesti  per  il  rilascio  dell'accreditamento  che  le
strutture   accreditate    assicurino    adeguate    condizioni    di
organizzazione interna,  con  specifico  riferimento  alla  dotazione
quantitativa  e  alla  qualificazione  professionale  del   personale
effettivamente impiegato. 
    Ne consegue, secondo il ricorrente, che in base alla legislazione
statale la mancata o irregolare retribuzione del personale  da  parte
delle strutture accreditate potrebbe incidere sulla  persistenza  del
rapporto  di  accreditamento,  non  sussistendo  piu'   le   adeguate
condizioni  di  organizzazione  interna  e  potrebbe  comportare  una
eventuale revoca dello stesso, ma non giustificherebbe un  intervento
sostitutivo delle  ASL  nei  confronti  delle  strutture  accreditate
inadempienti. 
    Per tali  ragioni  la  disciplina  contenuta  nelle  disposizioni
regionali di cui all'art. 1 della legge reg.  Basilicata  n.  22  del
2012  contrasterebbe  con  la  normativa  statale   in   materia   di
accreditamento di cui  agli  artt.  8-bis,  8-quater,  8-quinquies  e
8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, violando in tal modo l'art. 117,
terzo comma Cost., per lesione dei principi fondamentali  in  materia
di tutela della salute. Inoltre,  un  intervento  sostitutivo,  cosi'
come quello previsto dalla legge regionale in  esame,  incidendo  sui
rapporti contrattuali  esistenti  tra  le  aziende  accreditate  e  i
rispettivi dipendenti, violerebbe altresi' l'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., che riserva allo Stato la potesta' legislativa  in
materia di ordinamento civile. 
    1.2.- Secondo il ricorrente  anche  l'art.  3  della  legge  reg.
Basilicata  n.  22  del  2012  sarebbe  illegittimo  per   violazione
dell'art.  81  Cost.  L'articolo  citato  prevede  che  le  modalita'
operative  dell'intervento  sostitutivo  di  cui  all'art.  1   della
medesima legge e la quantificazione e le modalita'  di  remunerazione
dei maggiori oneri derivanti  all'azienda  sanitaria  dalla  relativa
esecuzione siano definite con  apposito  provvedimento  della  Giunta
regionale,  da  emanarsi  entro  il  termine  massimo  di  15  giorni
dall'entrata in vigore della legge e che, in  ogni  caso,  dalla  sua
applicazione non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del  bilancio
regionale.  A  giudizio  del  Presidente   del   Consiglio,   poiche'
l'intervento   sostitutivo   implicherebbe   necessariamente    oneri
burocratici e amministrativi a carico delle aziende sanitarie  e,  di
conseguenza, l'impiego di risorse  aggiuntive,  la  norma  regionale,
omettendo di  quantificare  i  suddetti  oneri  e  di  indicarne  gli
specifici  mezzi  di  copertura,  violerebbe  l'art.  81   Cost.   In
particolare, le  disposizioni  impugnate,  stabilendo  che  l'azienda
sanitaria diviene obbligatoriamente l'ufficio pagatore di  lavoratori
dipendenti non suoi, in capo ai quali sorgerebbe un  vero  e  proprio
diritto ad essere remunerati direttamente  dalla  ASL,  comporterebbe
molteplici  e  gravi  implicazioni  di  carattere  amministrativo   e
contabile. Innanzitutto vi sarebbero maggiori oneri amministrativi  e
contabili a carico dell'azienda sanitaria legati alla  necessita'  di
implementare procedimenti di pagamento in  luogo  di  terzi.  Inoltre
potrebbero aversi maggiori oneri a carico dell'azienda  in  relazione
ad un rischio di contenzioso con i lavoratori privati, atteso che  la
legge regionale  riconosce  loro  un  diritto  ad  essere  remunerati
direttamente dall'azienda sanitaria pubblica  e  non  sarebbe  dunque
tollerabile alcun  ritardo  o  disservizio  di  qualsivoglia  natura.
Infine,  potrebbero  aversi  possibili  maggiori   oneri   a   carico
dell'azienda in  relazione  ad  un  rischio  di  contenzioso  con  la
struttura privata. Secondo il ricorrente, le disposizioni  regionali,
che ignorano i predetti aspetti  di  onerosita',  limitandosi  ad  un
rinvio ad atti della Giunta, salvo  stabilire  che  dalla  legge  non
deriva alcun  onere  aggiuntivo  a  carico  del  bilancio  regionale,
violerebbero il principio di copertura finanziaria enunciato all'art.
81 Cost., in quanto omettono di quantificare i suddetti  oneri  e  di
indicarne gli specifici mezzi di copertura. 
    2.- Con memoria depositata il 6 marzo 2013 si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Basilicata,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore,  eccependo  l'infondatezza  del   ricorso   proposto   dalla
Presidenza del Consiglio. 
    2.1.- Innanzitutto,  la  resistente  osserva  che  la  disciplina
contenuta nell'art. 1 della legge reg.  Basilicata  n.  22  del  2012
sarebbe finalizzata esclusivamente ad assicurare i livelli essenziali
di assistenza per i  cittadini  lucani,  garantendo  l'erogazione  di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate da strutture  private
accreditate  e  convenzionate  non  immediatamente   surrogabili   da
strutture sanitarie pubbliche. La legge avrebbe lo scopo di  mitigare
e contrastare il rischio che la mancata retribuzione  dei  dipendenti
da parte delle strutture private accreditate  e  convenzionate  possa
comportare un'interruzione improvvisa dell'erogazione di  prestazioni
sanitarie e  socio-sanitarie.  Difatti,  tale  interruzione  potrebbe
avere effetti imprevedibili sulla salute di numerosi soggetti affetti
da patologie gravi e metterebbe a rischio  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di  assistenza.  La  ratio  della  legge  andrebbe  allora
individuata, in attuazione  dei  principi  contenuti  nell'art.  117,
commi terzo e quarto, Cost., nel garantire  la  tutela  della  salute
attraverso la previsione di meccanismi  che  assicurino  l'erogazione
dei livelli essenziali  di  assistenza.  A  tal  fine  la  disciplina
richiamata,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge   reg.
Basilicata n. 22 del 2012, opererebbe  solo  nel  caso  di  strutture
convenzionate ed esclusivamente nei limiti  delle  spettanze  dovute,
mutuando un istituto gia' previsto dalla normativa vigente in materia
di appalti all'art. 5, comma 1, del d.P.R.  5  ottobre  2011  (recte:
2010), n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), il quale stabilisce che  «Per  i
contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di  ritardo
nel pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente
dell'esecutore o  del  subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti e  cottimi  di  cui  all'articolo  118,  comma  8,  ultimo
periodo, del  codice  impiegato  nell'esecuzione  del  contratto,  il
responsabile  del  procedimento  invita  per  iscritto  il   soggetto
inadempiente, ed in ogni caso  l'esecutore,  a  provvedervi  entro  i
successivi quindici  giorni.  Decorso  infruttuosamente  il  suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),  possono  pagare
anche in corso d'opera direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni
arretrate  detraendo  il  relativo   importo   dalle   somme   dovute
all'esecutore  del   contratto   ovvero   dalle   somme   dovute   al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo  e  118,
comma 3, primo periodo, del codice». 
    Rileva  la  Regione  Basilicata  che  secondo  il  ricorrente  la
corretta retribuzione del personale  e'  requisito  per  il  rilascio
dell'accreditamento, poiche' l'art. 8-quater, comma  4,  lettera  d),
del d.lgs. n. 502 del 1992  richiede  che  le  strutture  accreditate
«assicurino  adeguate  condizioni  di  organizzazione  interna,   con
specifico   riferimento   alla   dotazione   quantitativa   e    alla
qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato».
In  realta',  secondo  la  resistente,  le   disposizioni   impugnate
riguarderebbero strutture gia' accreditate  e  che  dunque  avrebbero
gia' dimostrato di avere una qualificata organizzazione  interna  del
personale. Quest'ultima non verrebbe meno  per  il  solo  fatto  che,
eccezionalmente e  transitoriamente,  la  struttura  accreditata  non
paghi per tempo le  retribuzioni  al  personale.  In  altri  termini,
secondo la Regione, la situazione presa in considerazione dalla norma
sarebbe cosa diversa da  quella  contemplata  all'art.  8-quater  del
d.lgs. n. 502 del 1992, il quale atterrebbe  alla  fase  di  rilascio
dell'accreditamento,  nel  caso   di   specie,   gia'   superata,   e
riguarderebbe la  perdita  dei  requisiti  organizzativi  che,  nella
fattispecie prevista dalla norma, non sarebbero in discussione. 
    La ratio della disciplina censurata sarebbe  -  in  linea  con  i
principi fondamentali di cui all'art.  117,  commi  terzo  e  quarto,
Cost. quanto alla potesta' legislativa regionale in materia di tutela
della salute - quella di scongiurare il rischio che dal  ritardo  nel
pagamento   delle   spettanze   possa   derivare    la    sospensione
dell'erogazione delle prestazioni sanitarie a danno dell'utenza e del
relativo diritto alla salute. Di qui la  possibilita'  che,  in  casi
eccezionali e che non potrebbero ripetersi per  piu'  di  due  volte,
all'erogazione delle competenze stipendiali provveda, anche  solo  in
parte, l'azienda sanitaria locale. 
    Quanto alla censura concernente la  violazione  della  competenza
esclusiva statale  in  materia  di  ordinamento  civile,  secondo  la
Regione il vizio non sarebbe sussistente, perche'  quella  consentita
dalla  norma  sarebbe  una  mera   anticipazione   di   parte   della
retribuzione, che non determinerebbe alcuna effettiva sostituzione in
senso tecnico dell'ASL nel rapporto  contrattuale  con  il  personale
della  struttura  accreditata.  Si  tratterebbe  solamente   di   una
modalita' operativa volta ad  ovviare  a  contingenti  ritardi  e  ad
impedire il blocco delle prestazioni in danno degli utenti. 
    2.2.- In ordine alla censura  di  mancata  quantificazione  degli
oneri avanzata nei confronti dell'art. 3 della legge reg.  Basilicata
n. 22 del 2012, la resistente ricorda che entro il  termine  indicato
nel citato articolo, e precisamente  l'11  dicembre  2012,  e'  stata
adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713,  avente  ad
oggetto «LR 23 novembre 2012, n. 22 - Disciplinare recante  modalita'
operative per l'anticipazione delle retribuzioni dovute non pagate ai
dipendenti delle strutture provate accreditate del  SSR».  Lo  stesso
art. 3 in questione darebbe atto che la legge non comporterebbe oneri
aggiuntivi  per  la  Regione,  di  cui   si   sarebbe   dovuto   dare
giustificazione. In effetti, secondo  la  resistente,  il  meccanismo
previsto  non  darebbe  luogo  all'erogazione  di  risorse  ulteriori
rispetto alle spettanze dovute alle  strutture  accreditate,  ma  gli
eventuali oneri  sostenuti  dalla  ASL  sarebbero  prelevati  in  una
percentuale massima del  5%  dalle  medesime  spettanze,  cosi'  come
previsto dalla delibera della Giunta  regionale  n.  1713  del  2012,
contenente le modalita' operative e la quantificazione  dei  maggiori
oneri in capo all'azienda sanitaria derivanti  dall'esecuzione  della
procedura de qua, cosi' come previsto dall'art. 3  della  legge  reg.
Basilicata n. 22 del 2012. La citata deliberazione n. 1713  del  2012
al paragrafo «Modalita' di  erogazione  delle  spettanze»  stabilisce
espressamente che «a titolo di compensazione  per  i  maggiori  oneri
sostenuti dall'Azienda Sanitaria competente per gli adempimenti sopra
descritti, verra' decurtata una percentuale non superiore al 5% sulle
spettanze  dovute  a  qualsiasi   titolo   alla   struttura   privata
accreditata». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha promosso questioni di legittimita'  costituzionale  degli
artt. 1 e 3 della legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n.
22 (Intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali in  caso
di  inadempienza  retributiva  nei  confronti  dei  dipendenti  delle
strutture  accreditate   al   Servizio   Sanitario   Regionale),   in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma,  lettera
l), e 117, terzo comma, della Costituzione, per quel che riguarda  la
materia della tutela della salute  in  relazione  agli  artt.  8-bis,
8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
    1.1.- L'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012 dispone
che, qualora le strutture private accreditate del Servizio  sanitario
regionale siano inadempienti nel pagamento delle retribuzioni  dovute
al proprio personale,  le  aziende  sanitarie  locali  (ASL),  previa
diffida  a  pagare,  sospendano  i  pagamenti  dovuti   ai   soggetti
convenzionati e,  nel  caso  in  cui  permanga  tale  situazione,  si
sostituiscano agli stessi, provvedendo direttamente al pagamento  dei
lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi titolo.  Secondo
il  ricorrente,  tale   disciplina   eccederebbe   dalla   competenza
regionale, invadendo la materia dell'ordinamento  civile  in  cui  lo
Stato  e'  titolare  di  potesta'  legislativa  esclusiva,  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.  L'art.  1,  infatti,
disciplinerebbe rapporti di natura privatistica. 
    Il ricorrente ritiene inoltre che sia violato anche  l'art.  117,
terzo comma, Cost., per quel che concerne  la  materia  della  tutela
della salute, di competenza  legislativa  concorrente,  in  relazione
alle  norme  interposte  individuate  negli  artt.  8-bis,  8-quater,
8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502  del  1992.  L'esercizio  di
attivita'  per  conto  del  Servizio  sanitario   nazionale   sarebbe
subordinato al  rilascio  dell'accreditamento  istituzionale,  mentre
l'esercizio di attivita' a  carico  del  Servizio  sanitario  sarebbe
collegato  alla  stipulazione  degli  accordi  contrattuali  con   le
strutture precedentemente accreditate, alle condizioni  di  cui  agli
artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Le modalita'
di remunerazione sarebbero stabilite dall'art. 8-sexies del  medesimo
decreto, ai sensi del quale il rapporto sussisterebbe  esclusivamente
tra il Servizio sanitario nazionale e le  strutture  accreditate.  In
base alla legislazione statale in  materia  di  accreditamento  (art.
8-quater,  comma  4,  lettera  d)  la  tempestiva  retribuzione   dei
dipendenti  dovrebbe   essere   un   prius   rispetto   al   rapporto
convenzionale, integrando uno dei requisiti necessari per il rilascio
dell'accreditamento stesso. 
    L'art. 3 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012  sarebbe  poi
in contrasto  con  l'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,  poiche',  nel
prevedere che le modalita' operative dell'intervento  sostitutivo  di
cui all'art. 1  della  medesima  legge  e  la  quantificazione  e  le
modalita' di remunerazione dei maggiori oneri  derivanti  all'azienda
sanitaria dalla  relativa  esecuzione  siano  definite  con  apposito
provvedimento della Giunta regionale, comporterebbe oneri burocratici
e amministrativi a carico delle aziende sanitarie e, di  conseguenza,
determinerebbe oneri aggiuntivi a carico del bilancio della  Regione.
La norma regionale, omettendo di quantificare i suddetti oneri  e  di
indicarne gli specifici mezzi di  copertura,  violerebbe  l'art.  81,
quarto comma, Cost. 
    1.2.-  Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Basilicata,
eccependo l'infondatezza del  ricorso  proposto  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    La resistente osserva che l'art. 1 della legge reg. Basilicata n.
22 del 2012, conformemente ai principi contenuti nell'art. 117, terzo
e quarto comma, Cost., avrebbe la finalita' di assicurare  i  livelli
essenziali di assistenza per i cittadini lucani, mitigando il rischio
di  un'interruzione   improvvisa   dell'erogazione   di   prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie  in  caso  di  mancata  retribuzione  dei
dipendenti. 
    A tal fine la disciplina richiamata mutuerebbe un  istituto  gia'
previsto in materia contrattuale dall'art. 5, comma 1, del  d.P.R.  5
ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»). 
    Con riguardo alla questione  sollevata  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., con la quale il Presidente del
Consiglio denuncia l'invasione della competenza esclusiva statale  in
materia   di   ordinamento   civile,   la   Regione   eccepisce   che
l'anticipazione a favore  dei  prestatori  costituirebbe  un  acconto
della retribuzione e non determinerebbe  il  coinvolgimento  dell'ASL
nel  rapporto  contrattuale  con   il   personale   della   struttura
accreditata. Si tratterebbe  solamente  di  una  modalita'  operativa
volta ad ovviare a contingenti ritardi e ad impedire il blocco  delle
prestazioni in danno degli utenti. 
    In ordine alla censura di  mancata  quantificazione  degli  oneri
avanzata nei confronti dell'art. 3 della legge  regionale  impugnata,
la  resistente  ricorda  che  la  copertura  degli  eventuali   oneri
sostenuti dall'ASL  sarebbe  intrinseca  al  meccanismo  sostitutivo,
perche' la delibera della  Giunta  regionale  n.  1713  del  2012  ne
avrebbe previsto il recupero a carico del soggetto inadempiente nella
percentuale massima del 5% delle spettanze. 
    2.- Occorre innanzitutto  evidenziare  come  nell'intestazione  e
nelle conclusioni del ricorso proposto dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri l'impugnazione  appaia  rivolta  all'intera  legge  reg.
Basilicata n. 22 del 2012, mentre  le  censure  vengono  in  concreto
svolte solo nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge stessa. 
    Peraltro, anche se la deliberazione del Consiglio dei ministri di
cui all'art. 31, comma 3, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
richiama la legge regionale nella sua  interezza,  la  relazione  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  cui  la
deliberazione rinvia, si rivolge solamente agli artt.  1  e  3  della
legge medesima. 
    Alla luce di quanto  richiamato,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  deve  essere  limitata  ai   soli   artt.   1   e   3
«conformemente a quanto risulta dalla relazione del Ministro per  gli
affari regionali allegata alla delibera del  Consiglio  dei  ministri
che ha deciso  l'impugnativa  della  legge  regionale  in  questione»
(sentenza n. 95 del 2005). 
    Ai fini della decisione del presente  ricorso  devono,  pertanto,
essere prese in considerazione le censure rivolte: a) all'art.  1  in
riferimento  alla  materia  di  competenza  esclusiva   dello   Stato
«ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., ed alla materia concorrente  «tutela  della  salute»,  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alle norme  interposte
costituite dagli artt. 8-bis, 8-quater, 8-quinquies  e  8-sexies  del
d.lgs. n. 502 del 1992; b) all'art. 3  in  riferimento  all'art.  81,
quarto comma, Cost., per quel che concerne la copertura  della  spesa
derivante dal meccanismo sostitutivo. 
    3.- La questione sollevata nei confronti dell'art. 1 della  legge
reg. Basilicata n. 22  del  2012  in  riferimento  all'articolo  117,
secondo comma, lettera l), Cost., e' fondata. 
    Nei  termini  di  seguito  precisati,   essa   assume   carattere
assorbente rispetto alle altre  censure  mosse  dal  ricorrente,  dal
momento  che  l'illegittimita'  della  norma  suddetta  si   proietta
sull'intera legge regionale. 
    Il citato art. 1 testualmente dispone: «1. Al fine di  assicurare
e  garantire  l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,
nell'ambito delle  convenzioni  stipulate  tra  aziende  sanitarie  e
strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale  (SSR)
che  forniscano  prestazioni  sanitarie   e   socio   sanitarie   non
immediatamente surrogabili da strutture pubbliche regionali,  qualora
tali strutture risultino inadempienti  in  ordine  alle  retribuzioni
relative, al proprio personale, le aziende  sanitarie,  assegnati  10
giorni per l'erogazione delle spettanze maturate e  non  corrisposte,
permanendo  l'inadempienza  contrattuale,   con   provvedimento   del
Direttore generale, sospendono ogni pagamento. 2. Decorso inutilmente
il termine di ulteriori  cinque  giorni  lavorativi  dalla  data  del
provvedimento di sospensione, ove le strutture non abbiano  adempiuto
alle  proprie  obbligazioni,  il  Direttore   generale   dell'azienda
sanitaria competente, nei limiti delle spettanze dovute  a  qualsiasi
titolo,  procede,  in  nome  e  per  conto  della  struttura  privata
inadempiente,  all'anticipazione  delle  retribuzioni  dovute  e  non
pagate nella misura del 90% dell'ultima mensilita'  erogata  ai  soli
dipendenti  che  prestano  servizio  presso  la   struttura   privata
accreditata   operante   sul   territorio   regionale».   Dalla   sua
formulazione  appare  in  modo  in  equivoco  che  esso  prevede  una
disciplina  modificativa  dei   rapporti   di   natura   privatistica
intercorrenti tra l'azienda sanitaria, la struttura convenzionata  ed
i soggetti creditori  di  quest'ultima,  invadendo  in  tal  modo  la
materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato. 
    Questa  Corte  ha   piu'   volte   ricordato   che   la   materia
dell'ordinamento civile,  in  quanto  relativa  alla  disciplina  dei
rapporti privati, e' riservata alla  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato. 
    Si tratta di una competenza  rimasta  fondamentalmente  invariata
perche' nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117,  tale
e'   rimasto   anche   «il   limite,   individuato   dalla   costante
giurisprudenza di questa Corte (ed oggi espresso nella  riserva  alla
potesta' esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile", ai
sensi  del  nuovo  art.  117,  secondo  comma,   lettera   l,   della
Costituzione),  consistente  nel  divieto  di  alterare   le   regole
fondamentali che disciplinano i rapporti privati»  (sentenza  n.  282
del 2004). 
    Peraltro, il profilo rilevante  ai  fini  della  decisione  esula
dalla vicenda dell'accreditamento  della  struttura  sanitaria,  gia'
conclusasi  a  monte  della  stipula  della  convenzione,   afferendo
piuttosto alla disciplina  dei  rapporti  civilistici  tra  l'azienda
committente  ed  il  soggetto  convenzionato.   Proprio   l'eccezione
proposta  dalla  Regione  Basilicata,  secondo  cui   il   meccanismo
sostitutivo sarebbe  gia'  stato  previsto  dal  legislatore  statale
all'art. 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, corrobora la fondatezza  della
questione. 
    Detta norma prevede che «1. Per i contratti  relativi  a  lavori,
servizi  e  forniture,  in  caso  di  ritardo  nel  pagamento   delle
retribuzioni dovute al  personale  dipendente  dell'esecutore  o  del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 118, comma 8,  ultimo  periodo,  del  codice,  impiegato
nell'esecuzione  del  contratto,  il  responsabile  del  procedimento
invita per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso
l'esecutore,  a  provvedervi  entro  i  successivi  quindici  giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine  e  ove  non  sia  stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della  richiesta
entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui  all'articolo  3,
comma  1,  lettera  b),  possono  pagare  anche  in   corso   d'opera
direttamente ai lavoratori le  retribuzioni  arretrate  detraendo  il
relativo importo  dalle  somme  dovute  all'esecutore  del  contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso  in
cui sia previsto il pagamento diretto ai  sensi  degli  articoli  37,
comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo,  del  codice.
2. I pagamenti, di cui al comma  1,  eseguiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b),  sono  provati  dalle  quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento  e  sottoscritte
dagli  interessati.  3.  Nel  caso  di  formale  contestazione  delle
richieste di  cui  al  comma  1,  il  responsabile  del  procedimento
provvede all'inoltro  delle  richieste  e  delle  contestazioni  alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti». 
    Essa costituisce disposizione di carattere generale - a sua volta
operante in regime di specialita' rispetto al codice civile -  per  i
contratti pubblici, attraverso la quale lo  Stato,  in  virtu'  della
propria potesta' legislativa  esclusiva  in  materia  di  ordinamento
civile, ha gia' disposto  una  tutela  necessariamente  uniforme  sul
territorio nazionale per i prestatori  che  rimangono  vittime  delle
inadempienze dei soggetti affidatari di commesse pubbliche. 
    Per  gli  esposti  motivi  non  puo'  essere  dunque   consentita
l'adozione da parte della  Regione  Basilicata  di  una  specifica  e
diversa fattispecie normativa. 
    4.- Con riguardo all'art. 1 resta assorbita  l'ulteriore  censura
mossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed  alle  norme
interposte richiamate nel ricorso del Presidente del Consiglio. 
    5.- La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1
si riflette sull'intera legge regionale, dal  momento  che  tutte  le
disposizioni  successive  hanno  quale  finalita'  l'attuazione   del
principio  surrogatorio  in  esso  contenuto.  Pertanto  deve  essere
dichiarata in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27  della  legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale),  anche  l'illegittimita'  costituzionale
degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg.  Basilicata  n.  22  del  2012,
disciplinanti  rispettivamente  l'attivazione  della  procedura,   la
definizione delle  sue  modalita',  la  dichiarazione  di  urgenza  e
l'entrata in vigore della legge stessa.