ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  18,  comma
22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come  successivamente  modificato
dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214; dell'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011,  n.  148  e  dell'art.  24,  comma  25,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, promossi dalla Corte dei  conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 22
febbraio 2013 e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Umbria, con ordinanza del 28 marzo 2013, iscritte ai nn.  125
e 133  del  registro  ordinanze  2013  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  nn.  23  e  24,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
Regione Campania, in composizione monocratica, con ordinanza  del  22
febbraio 2013, iscritta al reg. ord. n. 125 del 2013,  ha  sollevato,
in riferimento  agli  artt.  2,  3,  53  e  97,  primo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo
18,  comma  22-bis,  del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come successivamente  modificato  dall'art.  24,  comma  31-bis,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,  nonche',
in  via  subordinata,  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 1,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  settembre
2011, n. 148, sempre in riferimento agli artt. 2, 3, 53  e  97  della
Costituzione.; 
    che,  il  rimettente  premette  che  i  ricorrenti  -  magistrati
ordinari in quiescenza - hanno chiesto il riconoscimento del  proprio
diritto di percepire il trattamento  pensionistico  ordinario,  privo
delle decurtazioni introdotte dall'art. 18, comma 22-bis, del d.l.  6
luglio 2011 n. 98, temporaneamente abrogate dal d.l. 13 agosto  2011,
n 138 reintrodotte dall'art. 2, comma 1, legge  n.  148  del  2011  e
confermate  dalla  legge  n.  214  del  2011  nonche'   la   condanna
dell'Amministrazione  ai  conseguenti  pagamenti,  con  rivalutazione
monetaria e interessi.; 
    che,  a  giudizio  del  rimettente,  la  disposizione   impugnata
violerebbe gli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, non solo sotto  il
profilo della sproporzione ed irrazionalita' della misura,  ma  anche
specificamente sotto il profilo della disparita' di  trattamento,  in
quanto non sarebbero state colpite le altre categorie di  pensionati,
pur se  percettori  di  elevati  trattamenti,  e  i  contribuenti  in
generale titolari degli stessi redditi; 
    che il  prelievo  in  questione,  in  definitiva,  non  solo  non
sembrerebbe idoneo a garantire risparmi di spesa o introiti  tali  da
realizzare significativamente l'obiettivo  di  stabilizzazione  della
finanza  pubblica,   ma   si   presenterebbe   come   irrazionale   e
discriminatorio, essendo diretto a colpire una limitata categoria  di
soggetti, anziche' la collettivita' nel suo insieme, nel rispetto del
principio di proporzionalita', in violazione quindi sia del principio
solidaristico, che di quello di uguaglianza e di  assoggettamento  al
prelievo fiscale in proporzione alla capacita' retributiva; 
    che con riguardo alla previsione di cui all'art. 2, comma 1,  del
d.l. 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 148 del 2011, il rimettente ritiene che la  norma  individui
decorrenze temporali distinte per le decurtazioni di cui all'art.  9,
comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 e di cui all'art. 18, comma  22-bis,
citato, sicche' in via subordinata solleva questione di  legittimita'
costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97, Cost. 
    che con ordinanza del 28 marzo 2013, iscritta al reg. ord. n. 133
del 2013, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la  Regione
Umbria,  nel  corso  di  un  giudizio  avente  analogo  oggetto,   ha
sollevato,  in  riferimento  agli  articoli  2,   3   e   53,   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  18,
comma  22-bis,  del  d.l.  n.  98  del  2011,  come   successivamente
modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del  d.l.  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 -  la  cui
vigenza e' stata solo ribadita, senza nulla  innovare,  dall'art.  2,
comma l, del d.l. n. 138 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 148 del 2011; 
    che il rimettente, dopo  aver  richiamato  i  principi  enucleati
nella  sentenza  di  questa  Corte  n.  223  del  2012,  assume   che
l'impugnato art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011 si pone in
contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione. 
    Considerato che  i  rimettenti  dubitano  in  primo  luogo  della
legittimita'  costituzionale  dell'art.   18,   comma   22-bis,   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come  successivamente  modificato
dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,   l'equita'   e   il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in via subordinata dell'art.
2, comma 1, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
in riferimento agli articoli 2, 3, 53 e 97,  della  Costituzione,  in
relazione agli  interventi  normativi  che  riguardano  i  magistrati
ricorrenti nel giudizio a quo; 
    che questa Corte, con la sentenza n. 116 del 2013, ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del  d.l.
n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del
2011, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
    che, dunque, con riferimento al citato art. 18, comma 22-bis,  la
questione  va  dichiarata   manifestamente   inammissibile,   essendo
divenuta priva di oggetto, con assorbimento della questione sollevata
in via subordinata, dalla Corte dei  conti,  sezione  giurisdizionale
per la Regione Campania, in relazione all'art. 2, comma 1,  del  d.l.
n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  148
del 2011; 
    che  va  altresi'  dichiarata  inammissibile  la   questione   di
legittimita' costituzionale relativa all'art. 24, comma 25  del  d.l.
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  214
del 2011 per difetto assoluto di motivazione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.