ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2,
della legge della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  11
dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in  materia  di
professioni  e  altre  disposizioni),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-25 febbraio 2013,
depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto  al  n.  27
del registro ricorsi 2013. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nell'udienza pubblica  del  20  novembre  2013  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini  per  la
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 21-25 febbraio 2013 e depositato il
successivo 26 febbraio (reg. ric. n. 27 del 2013) il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  7,  comma  2,  della  legge  della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  11  dicembre  2012,  n.  34
(Modificazioni a leggi regionali in materia di  professioni  e  altre
disposizioni), in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), della Costituzione e all'art. 2, comma 1, lettera u), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta). 
    La disposizione impugnata  sostituisce  l'art.  7-bis,  comma  3,
della legge della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  31
dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di  sci
e delle scuole di sci  in  Valle  d'Aosta.  Abrogazione  della  legge
regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6  settembre
1991, n. 58 e della legge  regionale  16  dicembre  1992,  n.  74)  e
stabilisce che «L'esercizio temporaneo della professione da parte  di
maestri di sci provenienti, con i propri  clienti,  da  Stati  membri
dell'UE  diversi  dall'Italia  o  di   maestri   di   sci   cittadini
extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che
consente lo  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  ai  sensi  della
normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo
professionale di altra Regione o Provincia autonoma,  e'  subordinato
all'accertamento da parte della struttura  regionale  competente,  su
proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, del possesso, anche sulla
base dell'esperienza professionale maturata, di una idonea formazione
professionale». 
    Il ricorrente  deduce  che  un  simile  accertamento  impone  una
restrizione all'accesso e all'esercizio della professione di  maestro
di sci da parte di cittadini europei gia'  «abilitati»  presso  altro
Stato  dell'Unione  Europea,  di  carattere  sproporzionato  rispetto
all'obiettivo di garantire la  sicurezza  e  la  tutela  del  cliente
destinatario della prestazione di servizio. 
    Pur dando atto che, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  u),
dello statuto, la  Regione  ha  potesta'  legislativa  nella  materia
«ordinamento delle guide, scuole di  sci  e  dei  portatori  alpini»,
l'Avvocatura sostiene che, nell'esercizio di tale potesta', la  legge
impugnata ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di
tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). 
    2.- La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  si  e'  costituita  in
giudizio, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile
ovvero non fondata. 
    Quanto alle eccezioni di inammissibilita',  la  difesa  regionale
rileva che il ricorso non sarebbe sorretto da  adeguata  motivazione;
che esso sarebbe ambiguo ed indeterminato nell'individuare  la  norma
impugnata, giacche' non sarebbe chiaro se l'impugnazione riguarda  il
solo art. 7 della legge regionale n. 34 del 2012, o  l'intera  legge,
indicata «in epigrafe e nella parte conclusiva del ricorso»; che,  in
ogni caso,  il  ricorrente  non  avrebbe  interesse  a  coltivare  la
censura, perche' la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
determinerebbe la riviviscenza dell'art. 7-bis, comma 3, della  legge
regionale n. 44 del 1999, il quale avrebbe «la  stessa  formulazione»
dell'art. 7, comma 2, della legge oggetto del ricorso. 
    Nel  merito,  la  Regione  osserva  che  la  modifica   normativa
apportata dalla disposizione impugnata ha avuto lo scopo di  adeguare
alla normativa  dell'Unione  la  disciplina  concernente  l'esercizio
della professione in via  temporanea  da  parte  di  maestri  di  sci
cittadini di altri Stati membri dell'Unione, posto che la Commissione
europea aveva  sollecitato  una  revisione  della  previgente  scelta
normativa, che poneva un limite di tempo alla prestazione  temporanea
di servizi. 
    Una volta venuto meno tale limite, la  normativa  vigente  appare
alla resistente del tutto conforme sia  alla  normativa  dell'Unione,
sia a quella dello Stato. 
    La Regione precisa, infatti, che l'art. 11, comma 1, del  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della  direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate  direttive
sulla libera circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di
Bulgaria e Romania), che ha attuato la direttiva 7 settembre 2005, n.
2005/36/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali)  prevede,   con
riferimento alle professioni regolamentate  aventi  ripercussioni  in
materia  di  sicurezza  pubblica  o  di  sanita'  pubblica,  che   la
prestazione a titolo occasionale e temporaneo possa essere  preceduta
da  una  prova  attitudinale  imposta  al  professionista.  Cio'   e'
consentito quando quest'ultimo, proveniente  da  altro  Stato  membro
dell'Unione, abbia una  qualifica  professionale  non  equivalente  a
quella richiesta dalla normativa nazionale, e  quando  la  differenza
sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica. 
    Nello stesso senso disporrebbe, poi, il  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 8 novembre 2011, n.  237  (Regolamento  di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
in materia di misure compensative per l'esercizio  delle  professioni
di maestro di sci e maestro  di  snowboard),  emanato  in  esecuzione
dell'art. 24 del d.lgs. n. 206 del 2007. 
    Tale  regolamento   disciplina   la   prova   attitudinale   che,
nell'ambito della verifica preliminare di cui all'art. 11 del  d.lgs.
n. 206  del  2007,  puo'  venire  richiesta,  alle  condizioni  sopra
rammentate, ai maestri di sci (artt. 4 e 5).  L'attivita'  di  questi
ultimi, infatti, presenta specifici profili di pericolosita'  per  la
salute pubblica, come questa Corte  avrebbe  gia'  affermato  con  la
sentenza n. 428 del 2008. 
    Con riguardo alle competenze statutarie, la Regione conclude  che
la figura del maestro di  sci  e'  oggetto  di  potesta'  legislativa
primaria regionale e che lo stesso art. 5, comma 1, lettera  m),  del
d.lgs. n. 206 del 2007 riconosce la spettanza alla  Regione  autonoma
della relativa funzione amministrativa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 21-25 febbraio 2013 e depositato il
successivo 26 febbraio (reg. ric. n. 27 del 2013) il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  7,  comma  2,  della  legge  della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  11  dicembre  2012,  n.  34
(Modificazioni a leggi regionali in materia di  professioni  e  altre
disposizioni), in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), della Costituzione e all'art. 2, comma 1, lettera u), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta). 
    Benche' l'epigrafe del  ricorso  menzioni  l'intero  testo  della
legge regionale  n.  34  del  2012,  il  tenore  letterale  e  logico
dell'atto  consente  di  circoscrivere  l'impugnativa  al   comma   2
dell'art. 7, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 7-bis della legge
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 31 dicembre 1999,
n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle  scuole
di sci  in  Valle  d'Aosta.  Abrogazione  della  legge  regionale  1°
dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e
della legge regionale  16  dicembre  1992,  n.  74),  stabilendo  che
«L'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di  sci
provenienti, con i propri clienti, da Stati  membri  dell'UE  diversi
dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso
di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento  di
attivita' lavorativa ai sensi della normativa statale in  materia  di
immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra  Regione
o Provincia autonoma, e' subordinato all'accertamento da parte  della
struttura regionale competente, su proposta e con  l'ausilio  tecnico
dell'AVMS,   del   possesso,   anche   sulla   base   dell'esperienza
professionale maturata, di una idonea formazione professionale». 
    Il ricorrente reputa che l'accertamento cosi' disposto  a  carico
del  professionista  proveniente  da  uno  Stato  membro  dell'Unione
Europea ecceda i limiti della competenza  statutaria  in  materia  di
«ordinamento delle guide, scuole di sci e  dei  portatori  alpini»  e
violi la competenza esclusiva statale  attinente  alla  tutela  della
concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). 
    La  norma  impugnata,   infatti,   imporrebbe   una   restrizione
all'accesso e all'esercizio della professione di maestro  di  sci  da
parte di  cittadini  europei  gia'  «abilitati»  presso  altro  Stato
dell'Unione, di carattere sproporzionato  rispetto  all'obiettivo  di
garantire la sicurezza e la tutela  del  cliente  destinatario  della
prestazione di servizio. 
    2.- La questione e' inammissibile. 
    Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nei confronti  delle
autonomie speciali, e in un ambito materiale inciso dalle  competenze
statutarie,  l'omissione  di  ogni   argomentazione   sulle   ragioni
dell'applicazione, nella specie, delle norme del Titolo V della Parte
II della Costituzione, secondo quanto  previsto  dall'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione), determina l'inammissibilita'
del ricorso statale (ex plurimis, sentenze n. 288 del 2013  e  n.  90
del 2011). 
    Si e'  di  recente  aggiunto  che  lo  Stato  ben  puo'  porre  a
fondamento del ricorso contemporaneamente (e non in via  gradata)  le
norme dello statuto speciale di autonomia e l'art.  117  Cost.,  come
accade  nel  presente  contenzioso,  quando,   nell'ambito   di   una
competenza  statale  assicurata  dall'art.  117  Cost.,  siano  stati
espressi limiti opponibili in ogni caso alle autonomie speciali. Tali
limiti, infatti, sono valevoli proprio in forza  di  quanto  previsto
dagli statuti, a titolo ora di obblighi internazionali, ora di  norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali,  ora   di   principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 187 del 2013
e n. 114 del 2011). 
    In tali casi, pero', e' particolarmente forte l'esigenza  che  il
ricorso dello Stato specifichi l'eventuale normativa interposta,  con
la  quale  siano  stati  formulati  limiti  tali  da  comprimere   la
legislazione regionale in una materia che lo statuto attribuisce alla
competenza della Regione ad autonomia speciale. 
    Nel caso di  specie,  lo  stesso  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri riconosce che la Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  gode  di
competenza legislativa statutaria in tema di «scuole di  sci»  e  che
essa concerne anche l'attivita' del maestro di sci (sentenze  n.  428
del 2008 e n. 13 del 1961), ma omette  di  indicare  quale  normativa
interposta  dello  Stato  potrebbe  operare  a   titolo   di   limite
all'esercizio di una simile competenza. 
    E' da aggiungere che, qualora il ricorrente  avesse  adempiuto  a
tale onere processuale, sarebbe apparsa con evidenza  la  conformita'
della norma impugnata alla disciplina statale, derivante a sua  volta
dal diritto dell'Unione. Infatti, l'art. 11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della  direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate  direttive
sulla libera circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di
Bulgaria e Romania)  prevede  un'analoga  verifica  delle  qualifiche
professionali, prima che la prestazione sia compiuta, nel caso in cui
l'attivita' dell'operatore di  provenienza  comunitaria  possa  avere
«ripercussioni  in  materia  di  pubblica  sicurezza  o  di   sanita'
pubblica», come accade per il maestro di sci,  la  cui  attivita'  e'
caratterizzata da profili di pericolosita'  per  l'incolumita'  delle
persone (sentenze n. 428 del 2008 e n. 13 del 1961). 
    Il legislatore statale ha in tal modo attuato l'art. 7, comma  4,
della direttiva  7  settembre  2005,  n.  2005/36/CE  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali),  che  consente  allo  Stato  membro   una
verifica preliminare, finalizzata  ad  evitare  danni  gravi  per  la
salute delle persone. Si tratta proprio  delle  finalita'  perseguite
dalla norma impugnata, come si evince dall'art. 7-bis, comma 4, della
legge regionale n. 44 del 1999.