ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  4  e  5
della legge della Regione Toscana 27  dicembre  2012,  n.  77  (Legge
finanziaria per l'anno 2013), promosso dal Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  con  ricorso  notificato  il  19-21   febbraio   2013,
depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto  al  n.  28
del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nella camera di consiglio del 23 ottobre  2013  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  4  e  5  della
legge  della  Regione  Toscana  27  dicembre  2012,  n.   77   (Legge
finanziaria per l'anno 2013),  denunciandone  il  contrasto  con  gli
artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 
    che si e' costituita la  Regione  Toscana,  in  persona  del  suo
Presidente pro tempore, chiedendo che il ricorso sia  dichiarato  non
fondato; 
    che successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 3
giugno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  rinunciato
al ricorso; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Toscana con atto
depositato in cancelleria in data 21 giugno 2013. 
    Considerato  che  la  rinuncia   al   ricorso   accettata   dalla
controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23  delle  norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del processo.