ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64  (Modifiche  alla
l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011
e alla l.r. 21/2012),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 21-28 gennaio 2013, depositato  in
cancelleria il 24 gennaio 2013 ed  iscritto  al  n.  8  del  registro
ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    uditi l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione
Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il  21-28
gennaio   2013   e   depositato   nella   cancelleria   della   Corte
costituzionale il 24 gennaio 2013, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato, in  riferimento  all'art.  117,  commi  primo  e
secondo, lettera e), della Costituzione, l'art. 2 della  legge  della
Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008,
alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e  alla  l.r.
21/2012). 
    1.1.-  Secondo  il  ricorrente,  la  norma  regionale  impugnata,
inserendo nell'art. 82 della legge della Regione Toscana 29  dicembre
2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), il comma 1-bis -  il
quale prevede  che  «Nelle  more  dell'espletamento  della  procedura
concorsuale per  l'affidamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
locale su gomma al gestore unico di cui all'articolo  90  e  fino  al
subentro dello stesso, gli enti  locali  competenti  provvedono,  nei
limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuita' del
servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di
emergenza emanati ai sensi del comma 1»  -,  verrebbe  a  violare  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela
della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
nonche' il primo comma del ricordato art. 117, in quanto si  porrebbe
in contrasto con l'art. 5 del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370
(Regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE -
n. 1107/70). 
    1.2.- L'art. 5, comma 5, del Regolamento CE  n.  1370  del  2007,
difatti,  stabilisce  che:  «L'autorita'  competente  puo'   prendere
provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o  di
pericolo imminente di  interruzione.  I  provvedimenti  di  emergenza
assumono la forma di un'aggiudicazione diretta  di  un  contratto  di
servizio pubblico o di una proroga consensuale  di  un  contratto  di
servizio pubblico oppure di un'imposizione  dell'obbligo  di  fornire
determinati servizi pubblici. [...] I contratti di servizio  pubblico
aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza  o  le  misure
che impongono di stipulare un contratto  di  questo  tipo  hanno  una
durata non superiore a due anni». 
    Pertanto,  a  detta  del  ricorrente,  poiche'  il  comma  1-bis,
introdotto dall'art. 2 della legge della Regione Toscana  n.  64  del
2012, consente agli  enti  locali  la  possibilita'  di  adottare  un
secondo provvedimento di proroga successivo a quello gia' disposto  e
per il quale non viene precisata la durata  («anche  oltre  il  primo
biennio»), non solo si porrebbe in contrasto con quanto previsto  dal
diritto europeo, ma recherebbe anche un  grave  vulnus  al  principio
della libera  concorrenza,  che  la  disciplina  comunitaria  intende
salvaguardare. 
    Le finalita' del citato  Regolamento  CE,  prosegue  l'Avvocatura
dello Stato, sono  difatti  indirizzate  a  tutelare  al  massimo  il
principio della libera concorrenza, cosi' che eventuali deroghe  allo
stesso - nel caso di specie, la proroga dei contratti in  essere  per
l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico  locale  su  gomma  -
debbono sia rispondere a circostanze eccezionali (nel regolamento  si
parla  di  procedimenti  «emergenziali»),  sia  essere  temporalmente
limitate,  e  sono,  comunque,  possibili  solo  se  necessarie   per
assicurare  la  continuita'  dei  servizi  di   trasporto   pubblico;
condizioni  che  non  sembrerebbero  essere  state  rispettate  dalla
disposizione regionale impugnata. 
    Non  sanerebbero,  poi,  secondo  il  ricorrente,  il  vizio   di
legittimita' costituzionale della norma sospettata neanche  eventuali
considerazioni relative alla naturale scadenza di  un  contratto  ne'
l'inerzia dell'amministrazione competente  nel  dare  tempestivamente
avvio alle procedure per un nuovo affidamento. 
    1.3.- Infine, si sottolinea come il legislatore regionale, con la
disposizione in oggetto, avrebbe trascurato  di  fissare  un  termine
certo entro il quale la Regione e gli  enti  locali  sarebbero  stati
tenuti necessariamente a provvedere alle  procedure  concorsuali  per
l'affidamento del servizio, previsione che - a parere del  ricorrente
- avrebbe quanto meno circoscritto «temporalmente il sacrificio della
concorrenza che deriva dall'affidamento diretto,  riconducendolo  nei
termini di eccezionalita' e di proporzionalita' (il minimo  possibile
nella situazione emergenziale)». 
    Alla luce di quanto esposto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
dell'art. 2 della legge della Regione Toscana  n.  64  del  2012  per
violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost. 
    2.- Nel giudizio si e' costituita la Regione Toscana, in  persona
della Presidente pro tempore della Giunta regionale, chiedendo che il
ricorso sia respinto, in quanto infondato per  i  motivi  di  seguito
esposti. 
    2.1.- La difesa regionale premette che, con la legge reg.  n.  65
del  2010,  la  Regione  Toscana,  anticipando  le   recenti   scelte
legislative nazionali,  ha  riformato  la  disciplina  del  trasporto
pubblico locale al fine di aumentare l'efficienza e  l'efficacia  del
sistema tramite l'individuazione «dell'ambito  territoriale  ottimale
unico di livello regionale,  nonche'  attraverso  l'individuazione  e
l'incentivazione di un nuovo modello di  governo  del  sistema,  che,
garantendo la partecipazione dei vari livelli istituzionali,  avrebbe
dovuto consentire, a partire dal  2012,  il  passaggio  ad  un  unico
soggetto  gestore,  con  massima  semplificazione  delle   procedure,
maggiori economie di scala ed ottimizzazione delle risorse». 
    Quindi, prosegue la resistente,  con  la  messa  a  regime  della
riforma del trasporto pubblico locale (che, peraltro, si e'  inserita
«in un quadro di incertezza normativa ed economico finanziaria»),  si
e' maggiormente evidenziata l'esigenza di  intervenire  sulla  durata
dei contratti in essere, per poter  consentire  la  prosecuzione  dei
servizi  di  trasporto  sino  al  termine  di  decorrenza  del  nuovo
affidamento. Pertanto, la Regione Toscana ha avviato la procedura  ad
evidenza pubblica  per  l'affidamento  del  servizio,  senza,  pero',
riuscire a portarla a termine per l'aggravarsi della crisi  economica
finanziaria che ha prodotto un'ulteriore ed imprevista riduzione  dei
fondi statali per il trasporto pubblico locale. In tal  modo,  si  e'
determinata la necessita' di una nuova programmazione  delle  risorse
disponibili sul bilancio regionale  ed  un  rinvio  dell'espletamento
delle procedure di gara per il gestore unico. 
    Da cio'  la  necessita',  per  la  Regione,  di  individuare  uno
strumento normativo idoneo a garantire la continuita' del servizio di
trasporto su gomma, stante  la  scadenza,  nel  2010,  dei  contratti
stipulati dalle Province a seguito  di  gara  per  l'affidamento  dei
servizi in oggetto e l'impossibilita' di bandire la  seconda  tornata
di gare, a causa delle gia'  ricordate  riduzioni  dei  trasferimenti
statali destinati al settore. 
    2.1.1.- In un primo momento - prosegue la  resistente  Regione  -
gli enti locali hanno cercato di garantire comunque  la  prosecuzione
del servizio, in applicazione dell'art. 82, comma 1, della legge reg.
n. 65 del 2010, attraverso atti  di  imposizione  degli  obblighi  di
servizio, di cui all'art. 5, comma 5, del ricordato Regolamento CE. 
    In proposito, si ricorda che il legislatore statale - allo  scopo
di adeguare la normativa nazionale a quella europea - con  l'art.  4,
comma 32-ter, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  14
settembre 2011, n. 148, ha imposto ai gestori l'obbligo di assicurare
l'integrale  e  regolare  prosecuzione  dell'attivita',  al  fine  di
mantenere i servizi a prescindere dal titolo di affidamento  e  dalle
relative originarie scadenze. 
    Venuta meno questa ultima norma a seguito della dichiarazione  di
illegittimita' della medesima da parte della Corte costituzionale con
la sentenza n. 199 del 2012, ed essendosi ulteriormente aggravata  la
situazione finanziaria - al riguardo la difesa regionale ricorda come
l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.  135,  abbia  rinviato  ad  un
decreto ministeriale il compito di definire criteri e  modalita'  con
cui trasferire le  risorse  alle  Regioni  -  si  e'  verificata  una
situazione di sempre maggiore incertezza  ed  indeterminatezza  sulle
risorse  disponibili  per  il  trasporto  pubblico  locale,  che   ha
inevitabilmente prodotto  la  totale  paralisi  di  ogni  pur  minima
programmazione del servizio, data l'impossibilita' di aggiudicare  la
gara senza conoscere «se, quando e quante risorse  sar[ebbero  state]
disponibili». 
    2.2.- Alla  luce  di  tali  considerazioni,  conclude  la  difesa
regionale, le circostanze eccezionali ed  imprevedibili  evocate  dal
comma  5  dell'art.  5  del  richiamato  Regolamento   CE,   atte   a
legittimare, come piu' analiticamente precisa in seguito,  l'adozione
di  provvedimenti  emergenziali  da  parte  della  Regione,  sembrano
essersi verificate. Di conseguenza, il legislatore regionale, con  la
disposizione impugnata, ha solo cercato  di  evitare  il  rischio  di
interruzioni nello svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
locale (peraltro  in  ossequio  alla  ratio  stessa  della  normativa
comunitaria);    rischio    concreto    ed    imminente    a    causa
dell'impossibilita',   in   assenza   della   necessaria    copertura
finanziaria, di attivare, nei tempi previsti, l'affidamento del nuovo
contratto di servizio. 
    Ne', prosegue la difesa  regionale,  vi  sarebbe  stata  «inerzia
[...] nel dare tempestivamente avvio  alle  procedure  per  un  nuovo
affidamento» da parte della Regione Toscana, la quale,  al  contrario
«ha provveduto ad iniziare la procedura di gara, che  non  ha  potuto
essere completata, in quanto  lo  Stato  non  ha  ancora  erogato  le
risorse per il  trasporto  pubblico  locale,  che,  comunque,  doveva
essere garantito». 
    2.2.1.-  Infine,   la   Regione   Toscana   sottolinea   come   i
provvedimenti di emergenza di cui all'articolo 82, comma l-bis, della
legge reg. n. 65 del 2010 «non costituirebbero una mera estensione di
quelli adottati ai sensi del comma l, ma si fondano su un presupposto
fattuale distinto e sopravvenuto». 
    Il comma l dell'art. 82 della ricordata legge regionale, difatti,
prevede la proroga dei contratti in essere per consentire la messa  a
regime della riforma del trasporto pubblico locale (TPL),  mentre  il
comma  l-bis  la  prevede  al  fine  di  scongiurare  il  rischio  di
interruzione dei servizi a causa della carenza di risorse a copertura
del servizio, la quale, del resto, non ha consentito alla Regione  di
completare le procedure di gara per l'affidamento al  gestore  unico,
entro i termini preventivati. 
    2.2.2.- Da ultimo, la Regione ricorda di  avere  sottoposto,  con
nota 17 settembre 2012, un quesito in merito a  tale  questione  alla
Commissione europea, ottenendo una  risposta  che,  nel  complesso  e
difficile  quadro  normativo  e   finanziario   italiano,   considera
possibile l'applicazione al caso di specie dell'art. 5, comma 5,  del
citato Regolamento CE n. 1370 del 2007. 
    Tutto cio' premesso, la  Regione  resistente  chiede  alla  Corte
costituzionale una declaratoria di infondatezza  della  questione  di
illegittimita' costituzionale in esame. 
    3.- In prossimita' dell'udienza pubblica, la Regione  Toscana  ha
depositato memoria nella  quale  ribadisce  i  motivi,  gia'  esposti
nell'atto di costituzione in giudizio, che  avrebbero  impedito  alla
stessa di espletare gare pubbliche  per  la  selezione  del  gestore,
consistenti  sia  nella  riduzione  dei  finanziamenti  statali  alle
Regioni, sia nella non prevedibilita' della entita'  dei  medesimi  e
della loro durata nel tempo, in relazione ai progressivi contenimenti
di spesa determinati dai reiterati interventi di finanza pubblica. 
    Pertanto, stante la  delineata  incertezza  e  precarieta'  della
situazione finanziaria regionale, la Toscana aveva potuto  garantire,
di volta in volta, l'affidamento del servizio di  trasporto  pubblico
locale solo per periodi  inferiori  all'anno  e  non,  come  previsto
dall'art. 15 della legge della Regione Toscana 31 luglio 1998, n.  42
(Norme per il trasporto pubblico locale), per un lasso di  tempo  non
inferiore ai tre anni. 
    Solo dal 2014 - precisa la difesa regionale - la  Toscana  potra'
garantire  la  disponibilita'  finanziaria   necessaria   per   poter
espletare la gara finalizzata al rinnovo dei contratti in concessione
per l'affidamento  del  servizio  pubblico  locale  grazie  al  nuovo
meccanismo di concorso finanziario dello Stato agli oneri relativi al
trasporto pubblico locale  previsto  dal  legislatore  nazionale  per
fronteggiare la situazione di emergenza creatasi. 
    Inoltre, conclude la difesa della Regione Toscana, e'  da  tenere
presente che la disposizione impugnata si e' limitata a recepire  una
norma  comunitaria,  peraltro  nell'ambito  del  trasporto   pubblico
locale, cioe' di una materia  di  competenza  legislativa  regionale,
allo scopo di impedire l'interruzione di  tale  servizio,  con  grave
conseguente danno per l'intera collettivita'. 
    Ne', nel caso di  specie,  sarebbe  stata  violata  alcuna  norma
statale in tema di tutela della  concorrenza,  in  quanto  i  gestori
titolari dei contratti scaduti o in scadenza erano  stati  scelti  in
base alla legge reg. n. 42 del 1998 e  la  nuova  gara,  «res[a]  non
attuabile per la carenza oggettiva [...] di risorse  nazionali»,  era
stata prevista in base a quanto disposto dagli articoli dall'83 al 91
della legge reg. n. 65 del 2010. 
    Pertanto,  sulla  base  di  tali   considerazioni   e   rinviando
integralmente a quanto gia' esposto  nell'atto  di  costituzione,  la
resistente insiste perche' la questione promossa dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri venga dichiarata non fondata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  promosso  -  in
riferimento all'art. 117, commi primo e secondo,  lettera  e),  della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2
della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64  (Modifiche
alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r.  66/2011,  alla  l.r.
68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce nell'art.
82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n.  65  (Legge
finanziaria per l'anno 2011) il comma 1-bis. 
    Con tale disposizione, per il ricorrente, la Regione  reitera  la
proroga dei  contratti  di  affidamento  in  concessione  relativi  a
servizi pubblici locali, in particolare al trasporto pubblico  locale
su gomma, senza peraltro stabilire un termine finale (revocando,  tra
l'altro, un bando di gara per le nuove concessioni, che doveva  anche
realizzare un sistema di trasporti  regionali  integrato),  contratti
che erano stati gia' prorogati dal comma 1 dello stesso art. 82 -  al
fine di garantire la continuita' del servizio  fino  all'espletamento
della procedura concorsuale - in applicazione di quanto previsto  dal
comma 5 dell' art. 5 del Regolamento CE  23  ottobre  2007,  n.  1370
(Regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE -
n. 1107/70). 
    1.1.- L'art. 5 del  citato  Regolamento  (recepito  dall'art.  61
della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  recante  «Disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di  energia»,  il  quale  espressamente  prevede  che  le   Autorita'
competenti  possano  avvalersi  per  l'affidamento  dei  servizi   di
trasporto pubblico locale di quanto stabilito dall'art. 5,  paragrafi
2, 4, 5 e 6 di tale regolamento), infatti, disciplina le modalita' di
affidamento dei servizi di trasporto pubblico passeggeri su strada  e
su ferrovia, con efficacia precettiva vincolante per gli Stati membri
dal 3 dicembre 2009. 
    In particolare, il  comma  5  stabilisce  -  per  fare  fronte  a
situazioni di  emergenza  in  caso  di  interruzione  o  possibilita'
d'interruzione del servizio - che gli enti locali competenti,  «nelle
more dell'espletamento della procedura concorsuale per  l'affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di
cui all'articolo  90  e  fino  al  subentro  dello  stesso»,  possano
adottare provvedimenti di emergenza, i quali  assumono  la  forma  di
un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico  o  di
una proroga consensuale di un contratto di servizio  pubblico  oppure
di  un'imposizione  dell'obbligo  di  fornire   determinati   servizi
pubblici. La citata  norma  comunitaria  precisa,  altresi',  che  «i
contratti  di  servizio  pubblico   aggiudicati   o   prorogati   con
provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare  un
contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni». 
    1.2.- Secondo il ricorrente, l'art. 2 della legge  della  Regione
Toscana n.  64  del  2012,  cosi'  stabilendo,  nel  rimettere  «alla
facolta' degli enti locali la possibilita'  di  adottare  un  secondo
provvedimento di proroga successivo al  primo  gia'  disposto,  senza
peraltro circoscriverne nel tempo la durata», violerebbe sia il primo
comma dell'art. 117, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con le
finalita'  concorrenziali  perseguite   dal   diritto   europeo   (in
particolare, con l'art. 5 del Regolamento CE n. 1370 del  2007),  sia
il  secondo  comma,  lettera  e),   del   medesimo   articolo   della
Costituzione, in quanto arrecherebbe  un  grave  vulnus  alla  regole
della libera concorrenza, venendo ad invadere la potesta' legislativa
esclusiva dello Stato in tale materia. 
    2.- In riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo  comma,
lettera e), Cost. la questione e' fondata. 
    2.1.- E' necessario, preliminarmente, individuare la materia, tra
quelle contemplate dall'art. 117  Cost.,  alla  quale  ricondurre  la
disciplina in esame: in  particolare,  secondo  quanto  prescrive  la
costante giurisprudenza di questa Corte, tenendo presente l'oggetto e
la disciplina da essa prevista, nonche' l'interesse da essa tutelato,
al fine di verificare se al legislatore regionale sia  consentito  di
stabilire, come nel  caso  in  esame,  la  proroga  delle  precedenti
concessioni relativamente al trasporto pubblico locale, senza  limiti
di tempo. 
    Non puo' essere condivisa l'opinione espressa dalla difesa  della
Regione resistente, secondo  la  quale  la  norma  censurata  sarebbe
riconducibile alla materia del trasporto pubblico locale, materia  di
competenza legislativa regionale di  tipo  residuale,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 117 Cost.  (sentenza  n.  222  del  2005).  La
disposizione in esame - pur avendo  attinenza  con  detta  materia  -
disciplina (peraltro in maniera difforme dalla  normativa  nazionale)
modalita' di affidamento della gestione di servizi pubblici locali di
rilevanza  economica,  ed  e'  riconducibile   «secondo   consolidata
giurisprudenza  della  Corte,  [...]  alla  materia   "tutela   della
concorrenza", di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua
incidenza sul mercato» (sentenza n. 46 del 2013). 
    Del resto, in numerose pronunce, questa Corte ha precisato che le
materie di competenza esclusiva e nel  contempo  «trasversali»  dello
Stato, come la tutela della concorrenza di cui all'art. 117,  secondo
comma, lettera e), Cost. - stante il loro carattere  «finalistico»  -
«possono  influire  su  altre  materie  attribuite  alla   competenza
legislativa concorrente o residuale delle Regioni  fino  ad  incidere
sulla totalita' degli ambiti materiali entro i quali  si  applicano»,
quale, appunto, nel caso in  oggetto,  quella  della  disciplina  del
trasporto pubblico locale (sentenze n. 291 e n. 18 del 2012;  n.  150
del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del  2007  e
n. 80 del 2006). 
    2.2.- La disciplina delle modalita' dell'affidamento dei  servizi
pubblici locali di rilevanza economica e', quindi, da ricondurre alla
materia della tutela della  concorrenza,  di  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato,  ai  sensi  del  comma  secondo,  lettera  e),
dell'art. 117 Cost., tenuto conto della  sua  diretta  incidenza  sul
mercato e «perche' strettamente funzionale alla gestione unitaria del
servizio» (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e  n.  32  del
2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010).  Lo
scrutinio di legittimita' costituzionale va, pertanto, effettuato con
riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia. 
    2.2.1.- Anche recentemente questa Corte, con la sentenza  n.  173
del 2013 - dichiarando l'illegittimita' costituzionale di  una  norma
della Regione Liguria che prevedeva, in tema  di  demanio  marittimo,
una  proroga  automatica  delle  concessioni  gia'  esistenti   senza
fissazione di un termine di durata - ha ribadito che «il rinnovo o la
proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117,  primo  comma,
Cost.,  per  contrasto  con  i  vincoli  derivanti   dall'ordinamento
comunitario in tema di liberta' di stabilimento  e  di  tutela  della
concorrenza, determinando altresi' una disparita' di trattamento  tra
operatori economici, in  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il
demanio marittimo non hanno  la  possibilita',  alla  scadenza  della
concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso
in cui questi non chieda la proroga  o  la  chieda  senza  un  valido
programma di  investimenti.  Al  contempo,  la  disciplina  regionale
impedisce l'ingresso di  altri  potenziali  operatori  economici  nel
mercato,  ponendo  barriere  all'ingresso,  tali   da   alterare   la
concorrenza». 
    Ugualmente, con espresso riferimento a possibilita' di rinnovi  o
proroghe  automatiche  di  contratti  in  concessione   relativi   al
trasporto pubblico locale, questa Corte ha  reiteratamente  affermato
che non  e'  consentito  al  legislatore  regionale  disciplinare  il
rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro  scadenza
- in contrasto con i principi di temporaneita'  e  di  apertura  alla
concorrenza - poiche', in tal  modo,  dettando  vincoli  all'entrata,
verrebbe ad alterare il corretto svolgimento  della  concorrenza  nel
settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparita' di
trattamento  tra  operatori  economici  ed  invadendo  la  competenza
esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost. 
    E' stata, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale di
disposizioni regionali,  le  quali  prevedevano  la  possibilita'  di
proroghe  automatiche  di  contratti  di  trasporto  pubblico  locale
(sentenza n. 123 del 2011), ovvero  il  mantenimento  di  affidamenti
preesistenti  in  capo  agli  stessi  concessionari  di  servizi   di
trasporto pubblico  locale  oltre  il  termine  ultimo  previsto  dal
legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di  affidamento
di tali servizi tramite procedure concorsuali  (sentenza  n.  80  del
2011). 
    2.2.2.- Di conseguenza, e' solo  con  l'affidamento  dei  servizi
pubblici locali  mediante  procedure  concorsuali  che  si  viene  ad
operare una effettiva apertura di  tale  settore  e  a  garantire  il
superamento di assetti monopolistici.  In  particolare,  si  e'  piu'
volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure  di
gara,  la  regolamentazione  della  qualificazione  e  selezione  dei
concorrenti,  delle  procedure  di  affidamento  e  dei  criteri   di
aggiudicazione mirano a garantire che le  medesime  si  svolgano  nel
rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari  della
libera  circolazione  delle  merci,  della  libera  prestazione   dei
servizi,  della  liberta'  di  stabilimento,  nonche'  dei   principi
costituzionali di trasparenza  e  parita'  di  trattamento.  La  gara
pubblica,  dunque,  costituisce  uno  strumento  indispensabile   per
tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1
del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011). 
    2.3.- Anche nel caso  di  specie,  la  norma  impugnata  -  nello
stabilire la possibilita', per  gli  enti  locali,  di  reiterare  la
proroga dei contratti dei gestori dei servizi di  trasporto  pubblico
locale, senza neppure che vi sia l'indicazione di un  termine  finale
di cessazione delle medesime - ha posto in essere una disciplina  che
opera una  distorsione  nel  concetto  di  concorrenza  ponendosi  in
contrasto con  i  principi  generali,  stabiliti  dalla  legislazione
statale. 
    Ne' ha valore quanto affermato dalla Regione circa  il,  peraltro
non univoco, contenuto della risposta che la Direzione generale della
mobilita' e dei trasporti della Commissione  europea  ha  fornito  al
quesito  relativo  alla  possibilita'  di  reiterare,  in  situazioni
emergenziali, anche oltre i due anni previsti dal comma 5 dell'art. 5
del  Regolamento  CE  n.1370/2007,  le  misure  consentite  da   tale
disposizione. Infatti, pur prescindendo dalla circostanza che  se  il
quesito fosse stato indirizzato anche alla Direzione generale per  la
concorrenza la risposta, in particolare con riferimento alla mancanza
di qualsivoglia termine finale per l'attivazione delle  procedure  ad
evidenza pubblica, forse sarebbe stata piu' completa, in  ogni  caso,
trattandosi di materia attinente alla tutela  della  concorrenza,  e'
solo  il   legislatore   statale   che,   in   base   all'ordinamento
costituzionale italiano, deve  farsi  carico  di  eventuali  problemi
emergenziali. 
    3.- Alla luce di tali considerazioni, l'art. 2 della legge  della
Regione  Toscana   n.   64   del   2012,   deve   essere   dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    Restano assorbite le censure sollevate nei confronti del medesimo
art. 2 in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.