ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2,
della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13  dicembre
2012, n. 25 (Riordino  istituzionale  e  organizzativo  del  Servizio
sanitario regionale),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 14-18 febbraio 2013, depositato in
cancelleria il 19 febbraio 2013 ed iscritto al  n.  23  del  registro
ricorsi 2013. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato  dello  Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 14-18 febbraio 2013 e depositato il 19 febbraio 2013, ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2,  della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre  2012,
n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio  sanitario
regionale), in riferimento agli artt. 81,  97  e  117,  terzo  comma,
della Costituzione, in relazione all'art. 17 della legge 31  dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e all'art. 1,
comma 6, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
luglio 1995, n. 502 (Regolamento  recante  norme  sul  contratto  del
direttore generale, del  direttore  amministrativo  e  del  direttore
sanitario delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). 
    1.1.- Assume il ricorrente che l'art. 8,  comma  2,  della  legge
regionale n. 25 del 2012,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  ai
direttori generali che decadono dall'incarico  viene  corrisposto  il
compenso onnicomprensivo dovuto  in  caso  di  cessazione  anticipata
dell'incarico, si porrebbe in contrasto con l'art. 1,  comma  6,  del
d.P.C.m. n. 502 del 1995, secondo il quale «Nulla e' dovuto, a titolo
di  indennita'  di  recesso,  al  direttore  generale  nei  casi   di
cessazione dell'incarico per decadenza, mancata  conferma,  revoca  o
risoluzione del contratto nonche' per dimissioni». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva  inoltre  che  la
norma regionale censurata, introducendo un trattamento  economico  di
favore nei confronti della predetta figura di direttore generale,  in
netto  contrasto  con  quanto  dispone  la  disciplina  dettata   dal
legislatore statale, comporterebbe inevitabilmente una maggiore spesa
priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione  dell'art.
81 Cost. 
    A tale proposito il ricorrente osserva che l'assoluta mancanza di
ogni  indicazione,  che  consenta  di  individuare  le  modalita'  di
copertura degli oneri connessi alla  citata  disposizione  regionale,
riferiti ad una spesa collegata all'attribuzione di un vero e proprio
diritto soggettivo  in  capo  ai  direttori  generali  delle  Aziende
sanitarie locali (ASL) decaduti dall'incarico in  quanto  destinatari
della norma medesima, non terrebbe conto dei principi  della  vigente
normativa contabile ed in particolare di quelli espressi dall'art. 17
della legge n. 196 del 2009. Quest'ultima,  in  attuazione  dell'art.
81, quarto comma, Cost., prevede che ogni legge che comporti nuovi  o
maggiori oneri deve  indicare  espressamente  le  relative  fonti  di
copertura. 
    La stessa  norma  regionale,  quindi,  si  porrebbe  in  evidente
contrasto con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento
della finanza  pubblica,  nonche'  con  i  principi  fondamentali  in
materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione  degli
artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. 
    1.2.- Dopo  la  proposizione  del  ricorso  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia ha adottato la legge regionale 8  aprile  2013,
n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' economiche, tutela
ambientale,  difesa  del   territorio,   gestione   del   territorio,
infrastrutture, lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  attivita'
culturali,  ricreative  e  sportive,   relazioni   internazionali   e
comunitarie,   istruzione,    corregionali    all'estero,    ricerca,
cooperazione e famiglia, lavoro e formazione  professionale,  sanita'
pubblica e protezione sociale, funzione pubblica,  autonomie  locali,
affari istituzionali, economici e fiscali generali), il cui  art.  8,
comma 5, ha espressamente abrogato l'art. 8,  comma  2,  della  legge
regionale n. 25 del 2012. 
    1.3.- Successivamente l'art. 14, comma 1, lettera c), della legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26  luglio  2013,  n.  6
(Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34  della  legge  regionale  n.
21/2007), e' stato abrogato l'art. 8, comma 5, della legge  regionale
n. 5 del 2013. 
    2.-  La  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  non   si   e'
costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ha  sollevato  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art.  8,  comma  2,   della   legge   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale
e organizzativo del Servizio  sanitario  regionale),  in  riferimento
agli artt.  81,  97  e  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica) ed all'art. 1, comma 6, del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  19  luglio  1995,  n.  502
(Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale,  del
direttore amministrativo  e  del  direttore  sanitario  delle  unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). 
    Il ricorrente assume che l'art. 8, comma 2, della legge regionale
n. 25 del 2012, nella parte cui stabilisce che ai direttori  generali
che   decadono   dall'incarico   venga   corrisposto   il    compenso
onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dello stesso,
si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 6, del d.P.C.m.  n.  502
del 1995, secondo il quale «Nulla e' dovuto, a titolo  di  indennita'
di  recesso,  al  direttore   generale   nei   casi   di   cessazione
dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca  o  risoluzione
del contratto nonche' per dimissioni». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva  inoltre  che  la
norma regionale censurata, introducendo un trattamento  economico  di
favore nei confronti della predetta figura di direttore generale,  in
netto  contrasto  con  quanto  dispone  la  disciplina  dettata   dal
legislatore statale, comporterebbe inevitabilmente una maggiore spesa
priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione  dell'art.
81 Cost. 
    A tale proposito il ricorrente osserva che l'assoluta mancanza di
ogni  indicazione,  che  consenta  di  individuare  le  modalita'  di
copertura degli oneri connessi alla  citata  disposizione  regionale,
riferiti ad una spesa collegata all'attribuzione di un vero e proprio
diritto soggettivo  in  capo  ai  direttori  generali  delle  Aziende
sanitarie locali (ASL) decaduti dall'incarico, non terrebbe conto dei
principi della vigente  normativa  contabile  ed  in  particolare  di
quelli indicati all'art. 17 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196
(Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica),  che,  in  attuazione
dell'art. 81,  quarto  comma,  Cost.,  prevede  che  ogni  legge  che
comporti nuovi o  maggiori  oneri  debba  indicare  espressamente  le
relative fonti di copertura. 
    La stessa  norma  regionale,  quindi,  si  porrebbe  in  evidente
contrasto con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento
della spesa, nonche'  con  i  principi  fondamentali  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica, in  violazione  rispettivamente
degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. 
    Successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,   la   Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia  ha  adottato  la  legge  regionale  8
aprile 2013, n. 5  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  attivita'
economiche, tutela ambientale, difesa del  territorio,  gestione  del
territorio, infrastrutture, lavori pubblici,  edilizia  e  trasporti,
attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni  internazionali
e  comunitarie,   istruzione,   corregionali   all'estero,   ricerca,
cooperazione e famiglia, lavoro e formazione  professionale,  sanita'
pubblica e protezione sociale, funzione pubblica,  autonomie  locali,
affari istituzionali, economici e fiscali generali), il cui  art.  8,
comma 5, ha espressamente abrogato l'art. 8,  comma  2,  della  legge
regionale n. 25 del 2012. 
    Infine, con l'art. 14, comma 1, lettera  c),  della  legge  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  26  luglio  2013,   n.   6
(Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34  della  legge  regionale  n.
21/2007), e' stato abrogato l'art. 8, comma 5, della legge  regionale
n. 5 del 2013. 
    2.-  In  via  preliminare  deve  essere  esaminata  la  questione
relativa  alle   sopravvenienze   normative   intervenute   dopo   la
proposizione del ricorso. 
    Con riguardo alla fattispecie in esame, e' accaduto  che,  in  un
primo momento, l'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2013
ha espressamente abrogato l'impugnato art. 8, comma  2,  della  legge
regionale n. 25 del 2012, mentre, in un secondo momento,  l'art.  14,
comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 2013 ha - con  la
medesima tecnica normativa - abrogato il citato art. 8, comma  5,  il
quale aveva soppresso la norma impugnata. 
    Si e' in presenza, a ben vedere, di  un'ipotesi  di  reviviscenza
conseguente  all'abrogazione  di  una  norma  meramente   abrogatrice
disposta dal legislatore, perche' l'unica  finalita'  di  tale  norma
consiste nel rimuovere il precedente effetto abrogativo (sentenza  n.
13 del 2012). 
    La norma impugnata deve essere pertanto considerata in vigore, in
quanto richiamata in vita dall'art. 14, comma 1,  lettera  c),  della
legge regionale n. 6 del 2013 e per questo motivo permane l'interesse
del ricorrente all'esame del ricorso. 
    3.-  Ancora  in  via  preliminare,  la   censura   sollevata   in
riferimento all'art. 97 Cost. deve essere dichiarata inammissibile. 
    La relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo  e
lo sport, cui rinvia la deliberazione ad impugnare del Consiglio  dei
ministri, individua esclusivamente negli artt. 81 e 117, terzo comma,
Cost. i parametri violati dall'art. 8,  comma  2,  della  legge  reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2012, non  facendo  nessuna  menzione
dell'art. 97 Cost., evocato nell'epigrafe  del  ricorso  introduttivo
del presente giudizio. 
    Pertanto, «considerato il carattere dispositivo  dei  giudizi  di
legittimita' costituzionale in via principale, la mancata indicazione
di  tale  doglianza  nella  determinazione  dell'organo  chiamato  ad
esprimere la volonta' dell'ente preclude a questa Corte  l'esame  nel
merito della questione» (sentenza n. 7 del  2011),  indipendentemente
dall'ulteriore rilievo che nella parte motiva del ricorso non vi  sia
alcun richiamo all'art. 97 Cost. 
    4.- Quanto alla censura proposta in riferimento al  principio  di
copertura finanziaria sancito dall'art. 81, quarto comma,  Cost.,  e'
opportuno premettere che l'esame della stessa deve essere operato con
riguardo al testo vigente del suddetto parametro poiche' la revisione
introdotta  con  la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.   1
(Introduzione del principio del  pareggio  di  bilancio  nella  Carta
costituzionale), si applica a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
relativo all'anno 2014 (art. 6, comma 1, legge cost. n. 1 del 2012). 
    4.1.-  Cio'  premesso,  la  questione  sollevata  in  riferimento
all'art. 81, quarto comma, Cost. e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di  affermare  che  il  principio
della  previa  copertura  della  spesa   in   sede   legislativa   e'
inderogabile e che la forza espansiva  dell'art.  81,  quarto  comma,
Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia  in
una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli
enunciati normativi che non sono coerenti con i principi  della  sana
gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012). 
    Corollario di tale regola e' che l'esistenza  di  oneri  nascenti
dal contenuto della legge determina  la  necessita'  dell'indicazione
dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti «disatteso
un obbligo costituzionale di indicazione  al  quale  il  legislatore,
anche regionale (ex plurimis, sentenza n.  68  del  2011),  non  puo'
sottrarsi, ogni qual volta esso preveda  attivita'  che  non  possano
realizzarsi se non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013). 
    Al contrario, nella  legge  regionale  n.  25  del  2012  non  si
rinviene alcuna disposizione che preveda  la  copertura  della  spesa
derivante dall'art. 8, comma 2.  Gia'  in  precedenza,  con  riguardo
all'incremento ed  all'integrazione  del  trattamento  economico  dei
direttori  generali,  dei  direttori   sanitari   e   dei   direttori
amministrativi degli enti ed istituti sanitari,  e'  stato  affermato
che la mancata indicazione della copertura  finanziaria  comporta  la
violazione dell'art. 81 Cost. (sentenza n. 68 del 2011). 
    Dunque, l'art. 8, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia
n. 25 del 2012, avendo violato la regola della previa  determinazione
della    copertura    finanziaria,     deve     essere     dichiarato
costituzionalmente illegittimo. 
    5.- Restano assorbite  le  ulteriori  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate in riferimento all'art.  117,  terzo  comma,
Cost.