ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'   costituzionale   promosso   dal
Tribunale di Savona, sezione penale, nel procedimento penale a carico
di R.E.F. ed altri con ordinanza dell'8 febbraio 2013, iscritta al n.
145 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti gli atti di costituzione di R.E.F. e della Regione Liguria; 
    udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Savona,  sezione  penale,   con
ordinanza  dell'8  febbraio  2013,  depositata  in  pari  data  nella
cancelleria di questa Corte (reg. ord. n. 145 del 2013), ha sollevato
una questione di legittimita' costituzionale i cui termini  non  sono
precisati nella  medesima  ordinanza  di  rimessione,  la  quale,  in
particolare,  non  indica  ne'  le  disposizioni  censurate,  ne'   i
parametri    costituzionali    asseritamente    violati,    rinviando
integralmente all'istanza  depositata  dal  pubblico  ministero,  non
allegata all'ordinanza; 
    che il giudice rimettente espone di aver esaminato gli  atti  del
procedimento  penale  dinanzi  a  lui  pendente  e,  in  particolare,
«l'istanza di sospensione del processo e  di  rimessione  degli  atti
alla Corte Costituzionale [...] depositata dal pubblico ministero  in
data  8/1/2013,  con  riferimento  al   reato   contestato   sub   c)
dell'imputazione»; 
    che, richiamato il contenuto  di  tale  atto  e  del  decreto  di
citazione a giudizio emesso dal pubblico  ministero  il  12  novembre
2012, nonche' della memoria depositata dalla difesa  degli  imputati,
il giudice a quo rileva che «allo stato  appaiono  da  accogliere  le
osservazioni svolte con articolata motivazione dal P.M.  nell'istanza
depositata in data 8/1/2013»; 
    che, cio' premesso, il Tribunale rimettente, sul presupposto  che
il giudizio principale non possa essere  definito  «indipendentemente
dalla risoluzione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata dal P.M.» e che tale questione «non  appare  manifestamente
infondata sulla base della motivazione svolta dallo stesso P.M. nella
sua istanza», «dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la
questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  P.M.  con
istanza depositata in Cancelleria in data 8/1/2013, da intendersi qui
integralmente richiamata»; 
    che, con atto depositato il 15 luglio 2013, si e'  costituito  un
imputato nel giudizio  principale,  chiedendo  che  la  questione  di
legittimita'   costituzionale   venga    dichiarata    manifestamente
inammissibile e infondata; 
    che la  difesa  della  parte  privata,  riassumendo  i  contenuti
dell'istanza del pubblico ministero,  afferma  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale dal medesimo prospettata (e fatta propria
dall'ordinanza di rimessione) riguarderebbe gli artt. 2, commi 1, 3 e
8, e 4 della legge  della  Regione  Liguria  6  agosto  2001,  n.  24
(Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti); 
    che tali  disposizioni  legislative,  consentendo  interventi  di
recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti,  in  deroga  alla
disciplina  stabilita  dalla  strumentazione   urbanistica   comunale
vigente,  avrebbero,  innanzitutto,  l'effetto   di   esimere   dalla
responsabilita' penale in caso di violazione dell'art. 44 del  d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  edilizia),  che  qualifica  come  illecito
penale ogni intervento edilizio difforme dalle disposizioni di piano,
con conseguente lesione della potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia penale di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione; 
    che, inoltre, le predette disposizioni  legislative  regionali  -
sempre  nella  prospettazione  del  pubblico  ministero,   richiamata
dall'ordinanza di rimessione, quale esposta nell'atto di costituzione
dell'imputato   nel   giudizio   principale   -   qualificando   come
ristrutturazione  edilizia  interventi  comportanti   un   incremento
volumetrico e/o superficiario, si  porrebbero  in  contrasto  con  la
definizione di ristrutturazione  edilizia  dettata  dalla  disciplina
statale, sotto tale profilo violando l'art. 117, terzo comma,  Cost.,
che in materia di «governo del territorio» demanda alla  legislazione
statale la determinazione dei principi fondamentali; 
    che secondo la difesa dell'imputato nel  giudizio  principale  la
questione  sarebbe  manifestamente  inammissibile,  atteso   che   la
condotta dell'imputato - lecita  al  momento  della  commissione  del
fatto  -  risulterebbe  comunque  non  punibile  anche  in  caso   di
accoglimento della stessa e considerato che l'ordinanza di rimessione
ha motivato per relationem in ordine alla rilevanza e  non  manifesta
infondatezza della questione stessa, mediante un mero richiamo ad  un
atto del pubblico ministero, che non e' stato neppure allegato; 
    che, nel merito, la difesa dell'imputato nel giudizio  principale
ritiene  la  questione  infondata,  sul  rilievo  che  la  disciplina
statale,  contrariamente  a   quanto   ritenuto   nell'ordinanza   di
rimessione   (recte:   nell'istanza    del    pubblico    ministero),
consentirebbe di qualificare in termini di ristrutturazione  edilizia
anche interventi che comportino un incremento di volume, entro limiti
dimensionali che devono essere definiti dalla disciplina di dettaglio
regionale, la quale, peraltro, potrebbe anche derogare agli strumenti
urbanistici comunali, ove giustificato  dall'esigenza  di  soddisfare
interessi pubblici legati al governo del territorio; 
    che, con memoria depositata in data 22 gennaio  2014,  la  difesa
dell'imputato nel giudizio principale ha  ribadito  e  sviluppato  le
argomentazioni svolte nell'atto di costituzione in giudizio; 
    che, con atto depositato il 16 luglio  2013,  e'  intervenuta  in
giudizio  la  Regione  Liguria,  chiedendo  che   la   questione   di
legittimita' costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile  e
comunque infondata; 
    che, in punto di ammissibilita', la difesa regionale rileva,  fra
l'altro, che l'ordinanza di rimessione  si  limita  «ad  asserire  la
fondatezza e rilevanza della questione come prospettata in un atto di
parte, che non risulta neppure allegato all'ordinanza medesima»; 
    che,  nel  merito,  la  Regione  Liguria,  quanto  alla  asserita
violazione della competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia penale, osserva che le norme integratrici  della  fattispecie
penale  -  ordinariamente  proprie  dei  Comuni,  attraverso  i  loro
strumenti urbanistici - possono essere integrate da norme di  settore
provenienti anche dal legislatore regionale, secundum legem; 
    che, quanto alla pretesa  lesione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in relazione ai principi fondamentali della  materia  «governo
del territorio» di cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del  2001,
la  difesa  regionale  rileva  che  le  disposizioni   censurate   si
riferiscono ad interventi  edilizi  che,  nella  misura  in  cui  non
comportano  la  demolizione  e  ricostruzione   dell'edificio,   sono
qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia  «pesante»
ammessi dalla citata disciplina statale e  non  quali  interventi  di
nuova  costruzione,  come  erroneamente  ritenuto  dall'ordinanza  di
rimessione. 
    Considerato che il  Tribunale  di  Savona,  sezione  penale,  con
ordinanza  dell'8  febbraio  2013,  ha  sollevato  una  questione  di
legittimita' costituzionale i cui  termini  non  sono  precisati  dal
giudice a quo, il quale rinvia integralmente  all'istanza  depositata
dal  pubblico  ministero,  senza  peraltro  allegarla  alla   propria
ordinanza; 
    che, in particolare, l'ordinanza  di  rimessione  non  indica  le
disposizioni censurate, ne' i parametri costituzionali  asseritamente
violati; 
    che l'ordinanza di rimessione non delimita pertanto in alcun modo
l'oggetto e il parametro del giudizio di legittimita'  costituzionale
che  pretenderebbe  di  instaurare,  non   descrivendo   inoltre   la
fattispecie concreta sottoposta al suo  esame,  ne'  fornendo  alcuna
motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza  della
questione che intenderebbe sollevare; 
    che una siffatta mancanza  degli  elementi  essenziali  dell'atto
introduttivo del giudizio costituzionale ne  determina  l'inesistenza
giuridica e, comunque, preclude l'esame del merito della questione; 
    che tali gravissime carenze  non  possono  ritenersi  sanate  per
effetto  del  rinvio,   contenuto   nell'ordinanza   di   rimessione,
all'istanza  depositata   dal   pubblico   ministero   nel   giudizio
principale, che secondo il  giudice  a  quo  sarebbe  «da  intendersi
integralmente richiamata» nell'ordinanza di rimessione; 
    che, infatti, a prescindere dalla circostanza che  l'istanza  del
pubblico ministero non e' neppure allegata  all'ordinanza,  comunque,
per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  non  possono  avere
ingresso nel  giudizio  incidentale  di  costituzionalita'  questioni
motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite
le ragioni per  le  quali  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione sollevata (ex plurimis, sentenze  n.  175  del
2013 e n. 234 del 2011, nonche' ordinanze n. 239 e n. 65 del 2012); 
    che,  a  fortiori,  non  possono  avere  ingresso  nel   giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale questioni  che  siano  non
soltanto motivate, ma addirittura sollevate per relationem; 
    che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.