ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  comma
2, 3, comma 2, lettera i), e 4 della legge della Regione Campania  11
febbraio 2011, n. 2  (Misure  di  prevenzione  e  di  contrasto  alla
violenza di  genere),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 15-21 aprile 2011,  depositato  in
cancelleria il 21 aprile 2011 ed  iscritto  al  n.  34  del  registro
ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  15-21  aprile  2011  e
depositato il  21  aprile  2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 118, terzo  comma,  della
Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale   in   via
principale degli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, lettera i), e 4  della
legge della Regione Campania  11  febbraio  2011,  n.  2  (Misure  di
prevenzione e di contrasto alla violenza di genere); 
    che  si  e'  costituita  la  Regione  Campania,  in  persona  del
Presidente pro tempore, chiedendo che le questioni  siano  dichiarate
non fondate; 
    che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in  data
6 agosto 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato
al ricorso; 
    che la rinuncia e' stata accettata  dalla  Regione  Campania  con
atto depositato in cancelleria il 24 ottobre 2013. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  da  accettazione  della  controparte   costituita,
determina l'estinzione del processo.