ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1, 12 e 23, commi 2  e  10,  della  legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  20  dicembre  2012,  n.   22
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2013 e per il  triennio  2013-2015  -  Legge  finanziaria
2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 1°-6 marzo 2013, depositato in cancelleria il  7  marzo
2013 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  14  gennaio  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stephan Beikircher
per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  giusta  delibera  del
Consiglio  dei  ministri  in  data  26  febbraio  2013,  con  ricorso
notificato a mezzo posta il 1° - 6 marzo 2013 e depositato in data  7
marzo 2013, ha promosso questione  di  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2 e
10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012,
n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione  per
l'anno  finanziario  2013  e  per  il  triennio  2013-2015  -   legge
finanziaria 2013), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento  n.
1. 
    1.1.- In particolare, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
impugna l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov.  Bolzano
n. 22 del 2012 lamentando  la  violazione  dell'articolo  81,  quarto
comma, della Costituzione. 
    Espone il ricorrente che l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22
del 2012 modifica  la  legge  11  agosto  1998,  n.  9  (Disposizioni
finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio   di
previsione della provincia per  l'anno  finanziario  1998  e  per  il
triennio 1998-2000 e norme legislative collegate).  I  commi  1  e  2
dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del  2012,  sostituiscono
gli articoli 7-bis e 7-quater, della legge prov.  Bolzano  n.  9  del
1998 e prevedono l'esenzione  triennale  dal  pagamento  della  tassa
automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a metano o a
gas metano liquido (GPL), nonche' per i proprietari  di  veicoli  con
alimentazione  ibrida  a  idrogeno.  Il  successivo  comma  3   della
disposizione censurata,  nel  disciplinare  i  servizi  di  esazione,
introduce, nella stessa legge prov. Bolzano n.  9  del  1998,  l'art.
11-bis  (rubricato  «Corrispettivi  per  il  servizio  di  esazione»)
secondo il quale l'assessore provinciale alle finanze e'  autorizzato
a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
25 gennaio 1999, n. 11, e  successive  modifiche,  nonche'  il  costo
connesso ai pagamenti eseguiti  con  moneta  elettronica  e'  assunto
dalla Provincia. 
    Il comma 4, che inserisce  il  comma  5-quater  nell'art.  21-bis
della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 , a sua  volta,  prevede  che
agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate e
aventi natura giuridica diversa da quella di azienda pubblica per  il
servizio alla persona (APSP), spetta, dal 2012, una  deduzione  dalla
base imponibile IRAP pari a 20.500 euro annui per  ogni  posto  letto
autorizzato. 
    Il comma 5, del citato art. 1, inserisce nell'art.  21-bis  della
legge prov. Bolzano n. 9 del  1998  i  commi  13-bis  e  13-ter,  che
introducono riduzioni a deduzioni in  materia  di  imposta  regionale
sulle attivita' produttive. 
    Il comma 6 della disposizione che  si  censura,  che  sostituisce
l'art. 21-quinquiesdecies della legge prov. Bolzano n.  9  del  1998,
infine, fissa l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore (RC Auto) per l'anno 2012 al 9,5 per cento e a  decorrere  dal
1° gennaio 2013 al 9 per cento. 
    Tali  disposizioni,  secondo   il   ricorrente,   introdurrebbero
agevolazioni fiscali, assunzioni a carico della Provincia  del  costo
per il servizio di esazione, deduzioni  da  base  imponibile  IRAP  e
riduzioni di aliquota; alcune di esse (commi 4 e 6)  avrebbero  anche
effetto retroattivo, applicandosi i benefici  dalla  stessa  previsti
per l'anno 2012  e  tutte,  indistintamente,  comporterebbero  minori
entrate.  Nondimeno,  prosegue  il  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, il minor  gettito,  non  sarebbe  stato  quantificato,  ne'
sarebbero stati indicati i relativi  mezzi  di  copertura.  Per  tali
motivi l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge  prov.  Bolzano
n. 22 del 2012,  dovrebbe  ritenersi  costituzionalmente  illegittimo
perche' in contrasto con l'art. 81,  quarto  comma,  Cost.  e  con  i
principi che sovrintendono alla potesta' legislativa della Provincia,
come fissata nello statuto speciale. 
    1.2.- Lo Stato impugna poi l'art. 2, comma 1, della  legge  prov.
Bolzano n. 22 del 2012 lamentando  la  violazione  degli  artt.  117,
terzo comma, e 119 Cost. 
    Espone il ricorrente che l'art. 2 della legge prov. Bolzano n. 22
del  2012  modifica  la  legge  provinciale  18  aprile  2012,  n.  8
(Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria - IMU  -  e
disposizioni sul  catasto),  inserendo  nell'art.  1,  relativo  alla
«Potesta' regolamentare del comune in materia di  imposta  municipale
propria», al comma 1, dopo  la  lettera  h),  la  seguente  ulteriore
lettera: «i) agevolazione, consistente in una  detrazione  d'imposta,
per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unita' immobiliari
(categoria catastale D) che  servono  anche  da  abitazione,  con  le
relative pertinenze nella misura massima di una unita'  per  ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di  proprieta'  di  imprese,
nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo  nucleo  familiare
hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». 
    Tale  disposizione,  secondo   lo   Stato,   dovrebbe   ritenersi
costituzionalmente illegittima in quanto eccederebbe dalla competenza
legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano  in  base
alle disposizioni del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)  e  detterebbe  disposizioni
difformi dalla normativa nazionale in materia di «coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario»,  in  violazione,  quindi,
dell'art. 117, terzo comma, Cost. Osserva in proposito il  ricorrente
che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2013), all'art. 1, comma 380, detta alcune modifiche all'art. 13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n. 214, con il quale  e'  stata  istituita  l'IMU.  In
particolare, la lettera a) del richiamato art. 1, comma 380,  prevede
la soppressione del comma 11 del citato art. 13 del d.l. n.  201  del
2011, che ha disposto la riserva in favore dello  Stato  del  gettito
dell'imposta  derivante  dagli  immobili  classificati   nel   gruppo
catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di  incrementare
sino a tre punti l'aliquota standard. La  norma  che  si  censura  si
porrebbe, quindi, in contrasto con tali disposizioni. Infatti, rileva
il ricorrente che l'art. 2, primo comma, della legge  provinciale  n.
22 del 2012, nel modificare la precedente legge provinciale n. 8  del
2012, in materia di agevolazioni nell'ambito dell'imposta  municipale
propria  (IMU),   avrebbe   introdotto   un'ulteriore   agevolazione,
consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni ricomprese
nella categoria catastale A e  per  le  unita'  immobiliari  comprese
nella categoria catastale D, «che servono anche da abitazione, con le
relative pertinenze [...] di proprieta' di imprese, nelle  quali  uno
dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare  hanno  stabilito
la propria residenza e dimora abituale». Tale detrazione, prosegue il
ricorrente, che ricalcherebbe la detrazione per l'unita'  immobiliare
adibita ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  d'imposta
prevista  dall'art.  13,  comma  10,  del  d.l.  n.  201  del   2011,
costituirebbe nella sostanza un'agevolazione a  favore  di  tutte  le
unita' immobiliari di cui alla categoria catastale A (in particolare,
abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) e D (opifici  industriali  e
commerciali), di proprieta' di imprese e utilizzati  come  abitazione
dal titolare dell'impresa e dal suo nucleo familiare. 
    In proposito, rileva il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
che, con riferimento agli immobili compresi nella categoria catastale
D, la detrazione introdotta dalla norma provinciale in esame a favore
di questa tipologia di immobili verrebbe ad incidere sulla  quota  di
gettito del tributo riservata ora allo Stato. 
    1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna,  inoltre,
l'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n.  22  del
2012, denunciandone la violazione degli artt. 81, quarto comma, 97  e
117, terzo comma, Cost. 
    Espone in proposito il ricorrente che l'art. 12, comma  2,  della
legge della Provincia di Bolzano n. 22 del 2012,  modifica  la  legge
provinciale 23 aprile 1992,  n.  10  (Riordinamento  della  struttura
dirigenziale  della  Provincia  Autonoma   di   Bolzano),   inserendo
nell'art. 23 (recte: art. 24), prima dell'ultimo periodo del comma 1,
il seguente periodo: «Esso esercita altresi' le funzioni di controllo
di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18  agosto
2000,  n.  267,  e  successive  modifiche,  attribuite  nel  restante
territorio nazionale ad altri organi». 
    Tale  disposizione,  secondo  il   ricorrente,   deve   ritenersi
costituzionalmente illegittima in quanto viola gli artt.  81,  quarto
comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonche' l'art. 79 dello  statuto
speciale, approvato  con  il  d.P.R.  n.  670  del  1972.  Espone  in
proposito il Presidente del Consiglio dei  ministri  che  il  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali),  all'art.  148,  prevede   la
disciplina dei controlli esterni sulla gestione degli enti locali  ed
all'art. 148-bis disciplina  il  rafforzamento  del  controllo  della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali. 
    In particolare, l'art. 148 prevede che le sezioni regionali della
Corte dei conti verifichino la legittimita' e  la  regolarita'  delle
questioni nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini  del
rispetto delle regole contabili  e  dell'equilibrio  di  bilancio  di
ciascun ente locale. 
    L'art. 148-bis, a  sua  volta,  prevede  che  le  stesse  sezioni
regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci  preventivi  e  i
rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del  rispetto
degli obiettivi  annuali  posti  dal  patto  di  stabilita'  interno,
dell'osservanza del vincolo  previsto  in  materia  di  indebitamento
dall'art.   119,   sesto   comma,   Cost.,    della    sostenibilita'
dell'indebitamento, dell'assenza di  irregolarita',  suscettibili  di
pregiudicare,     anche     in     prospettiva,     gli     equilibri
economico-finanziari degli enti. 
    La  norma  censurata,  secondo  il  ricorrente,  disponendo   che
l'organismo di valutazione, istituito presso  la  Direzione  generale
della  Provincia,  eserciti  le  funzioni  di  controllo  di  cui  ai
richiamati artt. 148 e 148-bis del testo unico sull'ordinamento degli
enti locali, contrasterebbe  con  la  normativa  statale  richiamata,
nonche' con l'art. 79 dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige. 
    Al riguardo, si evidenzia da parte della  difesa  statale  che  i
controlli previsti dalla citata norma statutaria  sarebbero  connessi
ai compiti attribuiti alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano
di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, di
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  ai  propri
enti  locali  ed  enti  strumentali,  alle  aziende  sanitarie,  alle
universita' non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei  procedimenti  di  decisione  e  di  controllo),
nonche' di vigilare sul raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica da parte dei predetti enti. In ogni caso, si prosegue,  tali
controlli  non  potrebbero   considerarsi   sostitutivi   di   quelli
ordinariamente  esercitati  dalla  Corte  dei   conti,   considerato,
peraltro, che le Province  autonome  dovranno,  in  ogni  caso,  dare
notizia degli esiti dei  propri  controlli  alla  competente  sezione
della Corte dei conti medesima. A sostegno di quanto  sopra  esposto,
il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  rammenta  che  la  Corte
costituzionale, con sentenza n. 29 del 1995, aveva evidenziato che le
disposizioni contenute negli statuti speciali in materia di controlli
non precludono che possa essere istituito dal legislatore un tipo  di
controllo  che   abbia   ad   oggetto   l'attivita'   amministrativa,
considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento, e  che  debba
essere  eseguito,  non  gia'  in  rapporto  a  parametri  di  stretta
legalita', ma in riferimento ai  risultati  effettivamente  raggiunti
collegati agli obiettivi programmati  nelle  leggi  o  nel  bilancio,
tenuto conto delle procedure e  dei  mezzi  utilizzati  per  il  loro
raggiungimento. 
    La difesa statale richiama inoltre la sentenza  n.  64  del  2005
che, nel sancire l'eliminazione dei controlli di  legittimita'  sugli
atti amministrativi degli enti locali a seguito dell'abrogazione  del
primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 Cost., non aveva escluso la
persistente legittimita' dell'attivita' di controllo esercitata dalla
Corte dei conti, ed anche la sentenza n.  267  de1  2006,  che  aveva
sancito che il controllo  sulla  gestione  costituisce  un  controllo
successivo ed esterno all'Amministrazione. 
    Espone il ricorrente che l'estensione di tale controllo  a  tutte
le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti  locali,
e' il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare  la
dimensione  un  tempo  "statale"  della  finanza  pubblica   riflessa
dall'art.  100  Cost.  ed  ha  riconosciuto  alla  Corte  dei  conti,
nell'ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo comma, 28, 81
e 119 Cost., il ruolo di organo posto  al  servizio  dello  "Stato  -
comunita'",     quale     garante     imparziale      dell'equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico e della corretta  gestione
delle   risorse   collettive   sotto   il   profilo   dell'efficacia,
dell'efficienza  e  dell'economicita'.  Tale   impostazione   avrebbe
peraltro assunto maggior rilievo  a  seguito  dei  vincoli  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea,  tra   cui,   in
particolare, l'obbligo imposto agli Stati  membri  di  rispettare  un
determinato equilibrio complessivo del bilancio  nazionale.  In  tale
contesto,   essenzialmente   volto   a   salvaguardare   l'equilibrio
complessivo  della  finanza  pubblica,  si  inserirebbe,  secondo  il
ricorrente, il controllo affidato alle sezioni regionali della  Corte
dei conti, il cui compito e' di verificare, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione,  il  perseguimento  degli
obiettivi posti dalle leggi statali o regionali  di  principio  e  di
programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione
finanziaria degli enti  locali  ed  il  funzionamento  dei  controlli
interni, riferendo sugli  esiti  delle  verifiche  esclusivamente  ai
consigli degli enti controllati. 
    Pertanto, conclude il  patrocinio  dello  Stato,  l'articolo  12,
della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  n.  22  del  2012,
dovrebbe   ritenersi   costituzionalmente   illegittimo   in   quanto
eccederebbe dalle competenze statutarie di cui agli artt. 8, 9  e  79
del d.P.R. n. 670 del  1972,  nonche'  dalla  competenza  legislativa
concorrente  in  materia  di  «coordinamento  di  finanza  pubblica»,
prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma,  Cost.,
ed estesa, in  forza  dell'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), alla Provincia autonoma  di  Bolzano  quale  forma  di
autonomia piu' ampia, cui la Provincia, pur nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare. Rammenta in proposito il Presidente del
Consiglio dei ministri che, come  piu'  volte  ribadito  dalla  Corte
costituzionale, il vincolo  del  rispetto  dei  principi  statali  di
coordinamento  della  finanza  pubblica   connessi   agli   obiettivi
nazionali, condizionati anche dagli obblighi  comunitari,  che  grava
sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base all'art.  119
Cost., si impone  anche  alle  Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
Province autonome nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. 
    1.4.- Lo Stato impugna infine l'art. 23,  commi  2  e  10,  della
legge prov. Bolzano  n.  22  del  2012  denunciandone  la  violazione
dell'art. 81, quarto comma, Cost. 
    Tale norma modifica la legge provinciale 2  dicembre  1985,  n.16
(Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone). 
    In particolare, il comma 2 dell'articolo censurato,  prevede  che
l'assessore  provinciale,  competente  in  materia  di  trasporto  di
passeggeri su strada e rotaia, «[...] e' autorizzato a corrispondere,
a favore dei  richiedenti  l'istituzione  dei  servizi  di  trasporto
dell'impresa incaricata, un importo fino ad un  massimo  del  70  per
cento sul costo del servizio». 
    Il successivo comma 10 dell'art. 23 aggiunge un comma all'art. 16
della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, che disciplina le modalita'
di erogazione dei contributi. 
    Osserva il ricorrente che le  predette  disposizioni  provinciali
non  prevedrebbero   alcun   limite   al   costo   del   servizio   e
conseguentemente   non   fornirebbero   contezza   dell'importo   che
l'assessore provinciale potra' corrispondere.  Tali  norme  sarebbero
pertanto suscettibili di comportare maggiori oneri non  quantificati,
per i quali non e' indicata alcuna copertura finanziaria. 
    Per tali motivi, secondo il ricorrente, l'art. 23, commi 2 e  10,
della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  n.  22  del  2012,
dovrebbe  ritenersi   costituzionalmente   illegittimo   perche'   in
contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e  con  i  principi  che
sovrintendono alla potesta' legislativa della Provincia, come fissata
nello statuto speciale. 
    2.- Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    2.1.- La resistente,  in  ordine  all'impugnazione  dell'art.  2,
comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, con  il  quale  e'
stata inserita, dopo la lettera h) del  comma  1  dell'art.  1  della
legge provinciale 18 aprile  2012,  n.  8  (Agevolazioni  nell'ambito
dell'imposta municipale propria - IMU - e disposizioni sul  catasto),
la lettera i), eccepisce la cessata materia del contendere. 
    2.2.- Sulla asserita illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per
violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., la  Provincia  autonoma
osserva che i commi  1  e  2  dell'art.  1  di  detta  legge  avrebbe
semplicemente reso uniformi le  disposizioni  contenute  nella  legge
provinciale n. 9 del 1998, laddove in taluni casi  veniva  utilizzata
la parola «veicolo» e in altri  la  parola  «autoveicolo».  La  nuova
formulazione di tali disposizioni costituirebbe, dunque, una modifica
meramente formale, volta al mero miglioramento lessicale  del  testo.
Inoltre, dal punto di vista finanziario, prosegue la  resistente,  la
modifica introdotta  non  svolgerebbe  alcun  effetto,  in  quanto  i
motoveicoli, categoria inclusa nei veicoli assieme agli  autoveicoli,
non sono possibili destinatari delle agevolazioni,  per  la  semplice
ragione che  non  risultano  ancora  in  circolazione  motoveicoli  a
metano, GPL, ibridi e tantomeno ad idrogeno. 
    2.3.- Quanto all'art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 22
del 2012, la Provincia autonoma evidenzia che si tratterebbe  di  una
minore entrata di circa 600.000 euro annui, della quale sarebbe stato
tenuto conto nel bilancio per l'anno finanziario 2013  approvato  con
la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n.  23
(Bilancio di previsione  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  per
l'anno  finanziario  2013  e  bilancio  triennale  2013-2015),   dove
all'unita' previsionale di base n. 112  e'  previsto  un  aumento  di
gettito pari a 5,5 milioni di euro rispetto all'anno finanziario 2012
e quindi tale minore entrata troverebbe copertura nel maggior gettito
previsto. 
    2.4.- Con riguardo al comma 4 dell'impugnato art. 1  della  legge
prov. Bolzano n. 22 del 2012, la resistente  rammenta  che  eventuali
esenzioni o riduzioni dell'aliquota speciale dell'IRAP da parte delle
Province autonome sono consentite dalla modifica dell'art.  73  dello
statuto d'autonomia, intervenuta a  far  data  dal  1°  gennaio  2010
(sentenza n. 357 del 2010) e, comunque, precisa la Provincia autonoma
di Bolzano, di tale minore entrata sarebbe stato  debitamente  tenuto
conto  nella  legge  di  bilancio   (e'   richiamata   la   relazione
accompagnatoria al disegno di legge  provinciale  laddove  la  minore
entrata e' stata stimata in circa  euro  1.100.000,00  a  carico  del
bilancio 2013, ed e'  stata  altresi'  indicata  la  copertura  della
minore entrata, individuandola nella minore spesa per contributi alle
strutture in questione). 
    2.5.- Con riguardo al comma 5 dell'impugnato art. 1  della  legge
prov. Bolzano n. 22 del 2012, si evidenzia che esso non introdurrebbe
agevolazioni  per   soggetti   gia'   contribuenti   sul   territorio
provinciale. 
    Quindi, secondo la resistente,  tale  disposizione  non  potrebbe
produrre perdite di gettito rispetto  agli  esercizi  precedenti  ma,
verosimilmente, un maggior gettito dovuto all'insediamento  di  nuove
spese nel territorio provinciale.  Parimenti,  secondo  la  Provincia
autonoma, anche per i «buoni per la conciliazione famiglia e lavoro»,
erogabili da parte del datore di  lavoro  ai  propri  dipendenti,  la
relazione al disegno di legge relativo alla finanziaria  ha  previsto
che la modifica introdotta non produca effetti stimabili sul bilancio
2013. 
    2.6.- Infine, con riferimento al comma 6 dell'art. 1 della  legge
prov. Bolzano  n.  22  del  2012,  evidenzia  la  resistente  che  la
riduzione di gettito derivante dalla fissazione  dell'aliquota  al  9
per cento e' stimata in  euro  400.000,00  circa.  Tale  importo,  si
prosegue, sarebbe ampiamente compensato dall'aumento di  gettito  del
tributo in questione, registrato gia' nel corso del 2012  e  ritenuto
costante per il  2013;  quindi,  secondo  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, le  predette  disposizioni  troverebbero  comunque  la  loro
copertura nella previsione delle maggiori entrate, giusta la legge di
bilancio approvata con legge provinciale n. 23 del 2012 
    2.7.- Con  riguardo  all'asserita  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012,  la  Provincia
espone che l'art. 11-bis (rubricato «Regioni  a  statuto  speciale  e
province autonome di Trento e  di  Bolzano»)  del  decreto  legge  10
ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia  di  finanza  e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) cosi' come inserito
dalla  legge  di  conversione  7  dicembre  2012,  n.  213,   prevede
espressamente che «Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano attuano le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto nelle forme  stabilite  dai  rispettivi  statuti  di
autonomia e dalle relative norme di attuazione». Anche il  d.lgs.  n.
267 del 2000 stabilisce all'art. 1, comma 2, che le disposizioni  del
medesimo testo unico non si applicano alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili  con
le attribuzioni previste dagli statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione. 
    Sulla base di questa premessa, secondo la Provincia autonoma,  si
dovrebbe escludere in linea principio che le  nuove  disposizioni  si
applichino direttamente in Provincia di Bolzano e che comunque spetti
alla Provincia autonoma di Bolzano adeguare le proprie disposizioni a
tali novita' legislative. 
    Con l'art. 12, comma 3, della legge n. 22 del 2012  la  Provincia
autonoma di Bolzano avrebbe quindi dato  unicamente  attuazione  alle
novita' derivanti dal predetto decreto-legge affidando  all'organismo
di  valutazione,  istituito  presso  la  Direzione   generale   della
Provincia,  le  funzioni  di  controllo   attribuite   nel   restante
territorio nazionale ad altri organi. 
    Nel caso di specie, trattasi, da un lato, di un controllo esterno
sugli enti locali da parte della Corte dei conti (art. 148, comma  1)
e del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 148, comma 2) con
eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 148, comma  4)
e, dall'altro lato, del rafforzamento del controllo della  Corte  dei
conti sulla gestione finanziaria degli enti locali (art. 148-bis) con
esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi  degli  enti
locali  con  obbligo  di  trasmissione  dei  provvedimenti  idonei  a
rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio
alle sezioni regionali di  controllo  della  Corte  dei  conti  (art.
148-bis, comma 3). 
    Si tratterebbe quindi, secondo la resistente,  di  una  peculiare
procedura di controllo ai fini del rispetto delle regole contabili  e
dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. 
    In proposito, la Provincia autonoma di Bolzano espone che essa e'
dotata,  tra  l'altro,  di  autonomia  finanziaria  ai  sensi   delle
disposizioni comprese nel Titolo VI dello statuto speciale e che, nel
quadro delle regole relative a tale autonomia, l'art.  79  regola  in
modo esaustivo i modi in cui la Provincia concorre al  raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica e gli artt. 80 e 81 attribuiscono
alla Provincia  competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di
finanza locale. A sua volta, si prosegue, il Titolo VII dello statuto
speciale disciplina i rapporti fra Stato,  Regione  e  Provincia.  Ne
deriverebbe,  secondo  tale  prospettazione,  che  la   materia   dei
controlli statali sugli enti locali dovrebbe ritenersi  rientrare  in
tale Titolo, e che quindi l'integrazione e l'attuazione  delle  norme
statutarie potra' essere compiuta  solo  dalle  norme  di  attuazione
adottate ai sensi dell'art. 107 dello statuto. Per quel che  riguarda
i controlli della Corte dei conti, la Provincia autonoma richiama  in
particolare il d.P.R. 15 luglio 1988, n.  305  (Norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  per
l'istituzione delle sezioni di controllo della  Corte  dei  conti  di
Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto),  modificato,
da ultimo, dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  166  (Norme
di attuazione dello Statuto speciale  per  la  Regione  Trentino-Alto
Adige recanti modifiche ed integrazioni  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n.  305,  in  materia  di  controllo
della Corte dei conti). Inoltre, la Provincia autonoma evidenzia  che
i controlli che gli organi statali possono svolgere  sulla  Provincia
autonoma di Bolzano (e sugli  enti  locali  in  essa  compresi)  sono
regolati dalle norme di attuazione, in particolare dal d.P.R. n.  305
del 1988: infatti, l'art. 2, comma 1, di tale decreto dispone che «il
controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della  regione
Trentino-Alto  Adige  e  della  provincia  autonoma  di  Trento  sono
esercitati dalla sezione di controllo della Corte  dei  conti  avente
sede in Trento»; l'art. 6 stabilisce  che  «per  il  controllo  sulla
gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell'attivita'  e
per il funzionamento delle sezioni di  Trento  e  di  Bolzano  e  dei
relativi uffici di controllo, nonche' per l'esercizio delle  funzioni
dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per
quanto non disciplinato dal presente decreto, le  leggi  dello  Stato
che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure  della
Corte dei conti». 
    In base al comma 2, «Le sezioni di controllo aventi sede a Trento
e a Bolzano definiscono  annualmente  i  programmi  e  i  criteri  di
riferimento  del  controllo  sulla  gestione  del  bilancio   e   del
patrimonio delle  regioni  e  delle  province  autonome  e  ne  danno
comunicazione agli enti interessati», ed il comma 3 dispone  che  «il
controllo sulla gestione concerne il  perseguimento  degli  obiettivi
stabiliti  dalle  leggi  di  principio  e  di  programma   regionali,
provinciali ovvero statali, in quanto applicabili». 
    Il comma 3-bis stabilisce  poi  che,  «In  attuazione  e  per  le
finalita' di cui all'articolo 79 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  sono  esercitati  rispettivamente
dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano  i  controlli,
anche di natura collaborativa, funzionali all'attivita' di  vigilanza
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo
successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri
enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 670  del  1972;  degli  esiti  dei
controlli e' data notizia alla competente  sezione  della  Corte  dei
conti». 
    In base al  comma  3-ter,  «La  Regione  e  le  Province  possono
richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte
dei  conti  ai   fini   della   regolare   gestione   finanziaria   e
dell'efficienza  ed  efficacia  dell'azione  amministrativa,  nonche'
pareri in materia di contabilita' pubblica anche per conto degli enti
locali,  singoli  o  associati,  e  degli  altri  enti  e   organismi
individuati dall'articolo 79, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670». 
    L'art. 10 del d.P.R. n.  305  del  1988,  infine,  disciplina  il
giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e  di
quello delle Province di Trento e di Bolzano, ad opera delle  Sezioni
riunite nella Regione Trentino-Alto Adige. 
    Da tutto quanto sopra esposto si  dovrebbe  dedurre,  secondo  la
Provincia autonoma, che le norme  di  attuazione  ammettono  un  solo
controllo statale in relazione alla Provincia  autonoma  di  Bolzano,
costituito dal controllo sulla gestione in senso  stretto,  dato  che
l'art. 6, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 305 del 1988  precisa  che:
«il  controllo  sulla  gestione  concerne  il   perseguimento   degli
obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di  principio  e   di   programma
regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili», ed  il
comma l  rinvia  alle  leggi  statali  per  lo  svolgimento  di  tale
controllo e non per l'individuazione di ulteriori controlli. 
    Inoltre, prosegue la resistente, dall'art. 6 risulta anche che il
controllo sulla finanza degli enti locali e' affidato alla  Provincia
dall'art. 79, comma 3, ultimo periodo, dello statuto e  dalle  stesse
norme di  attuazione,  e  che  ulteriori  controlli  sulla  «regolare
gestione finanziaria», con  funzione  collaborativa,  possono  essere
richiesti dalle Province, ma - si obietta - certo non  imposti  dallo
Stato. 
    Il d.P.R. n. 305 del 1988, secondo la resistente,  detterebbe  in
sostanza una disciplina completa dei controlli della Corte dei  conti
nella Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto della  particolare
autonomia finanziaria configurata dall'art. 79 dello statuto speciale
e dalla struttura della relazioni tra lo Stato e la Provincia. 
    L'integrazione di tale disciplina non potrebbe avvenire  pertanto
che  con  ulteriori  norme  di  attuazione,  emanate  con  l'apposita
procedura in commissione paritetica, e non unilateralmente, ad  opera
del legislatore statale. 
    In merito, secondo la Provincia autonoma, anche la sentenza della
Corte costituzionale n. 267 del 2006,  invocata  dalla  difesa  dello
Stato, avrebbe in realta' confermato che la disciplina dei  controlli
statali sulle Regioni a statuto speciale e' riservata alle  norme  di
attuazione. 
    Tanto sarebbe poi  stato  ulteriormente  ribadito,  si  prosegue,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio  ai  sensi  dell'articolo  81,
sesto comma, della Costituzione), il cui art. 20 stabilisce  che  «1.
La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione  dei
bilanci degli enti di cui agli articoli 9 [Regioni] e 13, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di
cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di  Bolzano  provvedono  a  quanto
disposto dal presente comma in conformita' ai  rispettivi  statuti  e
alle relative norme di attuazione. 2. La legge dello Stato disciplina
le forme e le modalita' del  controllo  di  cui  al  comma  1».  Tale
disposizione confermerebbe quindi, secondo la Provincia autonoma, che
l'unico controllo possibile sulle Regioni e'  quello  di  gestione  e
che, per le Regioni a statuto speciale, la materia spetta alle  norme
di attuazione. 
    Espone inoltre la resistente che la Provincia autonoma di Bolzano
ha ritenuto comunque opportuno adeguarsi ai principi ricavabili dalle
disposizioni  di  cui  agli  artt.  148  e  148-bis  senza  attendere
l'emanazione di nuove norme di attuazione, ma  ovviamente  assegnando
ad un proprio organo indipendente il controllo sugli enti locali. 
    In   proposito,   secondo   la   Provincia   autonoma,   se    si
interpretassero diversamente le due predette norme,  esse  dovrebbero
ritenersi costituzionalmente illegittime, in  quanto  introdurrebbero
un controllo di regolarita' finanziaria diverso da quello di gestione
in senso stretto previsto dalle norme di attuazione, facendo derivare
dal nuovo controllo obblighi di  regolarizzazione  e  sanzioni.  Tale
controllo non avrebbe affatto carattere collaborativo e  non  sarebbe
finalizzato a portare  determinate  situazioni  nella  consapevolezza
della Provincia autonoma di Bolzano, affinche'  questa  istituisca  i
rimedi che autonomamente individua, ma sarebbe un controllo  dal  cui
esercizio deriverebbero effetti giuridici vincolanti e, in ipotesi di
non  attuazione  delle  correzioni   cosi'   divenute   obbligatorie,
specifiche misure sanzionatorie. Sarebbe, quindi,  un  controllo  dal
quale deriverebbe una precisa  limitazione  giuridica  dell'autonomia
costituzionale garantita alla  Provincia,  mentre  proprio  la  Corte
costituzionale ha piu' volte riconosciuto che i  rapporti  finanziari
tra Stato e Regioni a statuto speciale sono  dominati  dal  principio
dell'accordo, che mancherebbe del tutto nel caso specifico. 
    Osserva ulteriormente la Provincia autonoma di Bolzano che l'art.
148 sopra menzionato introduce anche  la  possibilita'  di  verifiche
sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile degli  enti
locali,  da  parte  del  competente  Ministero  anche  attraverso  le
rilevazioni tramite il SIOPE. 
    Il SIOPE e' il Sistema informativo sulle  operazioni  degli  enti
pubblici, un sistema di rilevazione telematica degli  incassi  e  dei
pagamenti  effettuati  dai  tesorieri  di  tutte  le  amministrazioni
pubbliche; esso nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria generale
dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo
28 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2003), ed e' disciplinato dall'art. 14, commi da 6 ad 11,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica). Dunque, secondo la Provincia autonoma di  Bolzano,  l'art.
148 del d.lgs. n. 267  del  2000  renderebbe  applicabili  anche  nei
confronti degli enti locali siti nella Provincia autonoma di  Bolzano
verifiche   ministeriali   «sulla    regolarita'    della    gestione
amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d),
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196».  Invece,  evidenzia   la
resistente, l'art. 14, comma 1, lettera d), della legge  n.  196  del
2009, richiamato dalla nuova disposizione, prevede  «verifiche  sulla
regolarita'    della    gestione    amministrativo-contabile    delle
amministrazioni  pubbliche,  ad  eccezione  delle  regioni  e   delle
province autonome di Trento e di  Bolzano»  e  pertanto  si  dovrebbe
convenire che anche sotto tale angolo visuale tale  disposizione  non
potrebbe obbligare direttamente la Provincia autonoma di Bolzano. 
    In conclusione, secondo la resistente,  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 148 e 148-bis, nella  parte  in  cui  attribuiscono  ai
Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello
Stato e alle sezioni regionali della Corte dei  conti,  in  relazione
agli enti locali provinciali, poteri di controllo al di la' di quanto
consentito dallo statuto e dalle norme  di  attuazione  sarebbero  in
ogni caso illegittimi, qualora fossero  intesi  nel  senso  che  tali
poteri spetterebbero unicamente  a  tali  organi  ed  alla  Provincia
autonoma di Bolzano fosse preclusa la disciplina di questi  ulteriori
poteri di controllo ed ispettivi. 
    La Provincia autonoma di Bolzano rammenta,  inoltre,  che  l'art.
79, comma 3, dello statuto d'autonomia dispone che,  «Fermi  restando
gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta  alle  province
stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali [...]», aggiungendo che «Non si applicano le  misure  adottate
per  le  regioni  e  per  gli  altri  enti  nel  restante  territorio
nazionale» e che  «Le  province  vigilano  sul  raggiungimento  degli
obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al  presente
comma ed  esercitano  sugli  stessi  il  controllo  successivo  sulla
gestione dando notizia degli  esiti  alla  competente  sezione  della
Corte dei conti». In attuazione di tali norme, l'art. 6, comma 3-bis,
del  d.P.R.  n.  305  del  1988  stabilisce  che   «sono   esercitati
rispettivamente dalla  Provincia  di  Trento  e  dalla  Provincia  di
Bolzano  i  controlli,  anche  di  natura  collaborativa,  funzionali
all'attivita' di vigilanza  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica  e  il  controllo  successivo  sulla  sana  gestione
relativi agli enti locali e agli altri enti e  organismi  individuati
dall'articolo  79,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli e' data notizia
alla competente sezione della Corte dei conti». 
    Secondo la Provincia autonoma di Bolzano  sarebbe  dunque  chiaro
che, in base allo statuto e alle  norme  di  attuazione,  spetterebbe
alla Provincia la vigilanza finanziaria sugli enti locali siti  nella
Provincia  di  Bolzano  e  quindi   legittimamente   il   legislatore
provinciale avrebbe affidato  i  relativi  compiti  all'Organismo  di
valutazione. 
    Sottolinea inoltre la resistente che tale potere di vigilanza  si
collega alla generale competenza provinciale in materia  di  «finanza
locale» (art. 80 dello Statuto) e al fatto che e'  la  Provincia  che
fornisce ai Comuni «idonei mezzi finanziari» (art. 81 dello statuto).
In base all'art. 17 del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  268
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige  in  materia  di  finanza   regionale   e   provinciale),   «le
attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia  di  finanza
locale esercitate direttamente dagli  organi  centrali  e  periferici
dello Stato [...] sono esercitate per il rispettivo territorio  dalle
province di Trento e Bolzano»; inoltre, «le province disciplinano con
legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della  finanza
comunale, ivi compresi  i  limiti  all'assunzione  di  personale,  le
modalita' di ricorso  all'indebitamento,  nonche'  le  procedure  per
l'attivita' contrattuale». 
    La Provincia autonoma evidenzia altresi' che il controllo di  cui
agli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, non ha carattere
meramente collaborativo, dato che «In  caso  di  rilevata  assenza  o
inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui  al  secondo
periodo del comma 1 del  presente  articolo,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 1 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del
presente testo unico,  le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna
ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un  massimo
di venti volte la retribuzione mensile lorda  dovuta  al  momento  di
commissione della  violazione»  (art.  148,  comma  4)  e  che  «Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda  alla  trasmissione  dei
suddetti provvedimenti o  la  verifica  delle  sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza  della  relativa  sostenibilita'  finanziaria»  (art.
148-bis, comma 3). 
    Al contrario, secondo la Provincia autonoma, l'art. 4 del  d.lgs.
n. 266 del  1992  escluderebbe  che,  «Nelle  materie  di  competenza
propria della regione o delle province  autonome»  la  legge  statale
possa  attribuire  «agli  organi  statali  funzioni   amministrative,
comprese  quelle  di  vigilanza,  di  polizia  amministrativa  e   di
accertamento  di  violazioni  amministrative,   diverse   da   quelle
spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative  norme
di attuazione». 
    In  definitiva,  secondo  la  Provincia   autonoma   di   Bolzano
l'applicazione diretta agli enti locali della  Provincia  di  Bolzano
delle precitate disposizioni sarebbe in ogni caso illegittima, sia in
quanto non si tratta di controlli collaborativi, ma di controlli  che
esprimono un potere statale di  supremazia  sugli  enti  locali,  non
previsti ne' ammessi dallo statuto e dalle norme di  attuazione,  sia
in quanto, in precisa e palese contraddizione con  lo  statuto  e  le
norme di attuazione, istituiscono un potere di controllo  sugli  enti
locali parallelo e concorrente rispetto a quello che e' espressamente
attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano. E sarebbe  quindi  per
tali motivi, ovvero per evitare qualsiasi duplicazione di  controlli,
che la Provincia autonoma di Bolzano  ha  attribuito,  in  attuazione
della potesta' legislativa primaria della  Provincia  in  materia  di
«organizzazione interna», che comprende la potesta'  di  regolare  il
bilancio provinciale e le verifiche contabili, le  funzioni  predette
al proprio organismo indipendente di valutazione. 
    2.8.- Con riguardo infine alla censura dei commi 2 e 10 dell'art.
23 della legge prov. Bolzano n. 22  del  2012  per  asserita  mancata
copertura  finanziaria,  la  Provincia  autonoma   osserva   che   la
disposizione  impugnata  avrebbe  in  realta'  introdotto  un  limite
preciso alle eventuali spese per  i  servizi  autorizzati,  cioe'  un
limite  massimo  di  corrispettivo  non  esistente  nella  disciplina
previgente, ed esso quindi rispetterebbe pertanto  pienamente  l'art.
81, quarto comma, Cost. Evidenzia in proposito che l'importo  massimo
del  70  per  cento  viene  valutato  sulla  base  di  un  preventivo
presentato dai richiedenti l'istituzione dei servizi  o  dell'impresa
di  trasporto  incaricata.  La  spesa  riconosciuta  ammissibile   e'
individuata sulla base del percorso chilometrico e di un  dettagliato
preventivo di spesa; inoltre la copertura finanziaria degli eventuali
contributi  da  riconoscere  e'  indicata  dalla  disponibilita'  del
capitolo n. 12100.20 del piano di gestione del  bilancio  provinciale
approvato con legge provinciale n. 23 del 2012.  Quindi,  qualora  si
dovesse raggiungere per i servizi autorizzati il limite  massimo  ivi
previsto l'assessore provinciale non potrebbe piu' autorizzare  nuovi
servizi, in quanto non coperti. 
    Comunque sia, prosegue la resistente, in ottemperanza all'art.  2
della legge prov.  Bolzano  n.  17  del  1993,  la  Provincia  dovra'
provvedere a definire i criteri per l'attribuzione dei contributi  di
cui sopra. In ogni caso, la resistente evidenzia che si tratta di  un
contributo senza imposizioni di obblighi di servizio e senza obblighi
per l'amministrazione di  concederlo,  rientrante  quindi  nell'ampia
discrezionalita' amministrativa. 
    Simile argomento, secondo la Provincia autonoma, dovrebbe  valere
anche per il comma 2 dell'art. 13 della legge prov. Bolzano n. 16 del
1985, aggiunto dal comma 10 dell'art. 23 della legge prov. Bolzano n.
22 del 2012. La norma ha  introdotto  un  limite  nel  conteggio  dei
chilometri di  trasferimento  ai  fini  del  calcolo  del  contributo
d'esercizio. Secondo  la  Provincia  autonoma,  a  tanto  si  sarebbe
addivenuti - in un'ottica di risparmio per l'amministrazione pubblica
-  provvedendo  quindi  a  limitare  al  12   per   cento   (servizio
extraurbano) ed al  6  per  cento  (servizio  urbano)  gli  effettivi
chilometri di servizio percorsi da conteggiarsi per  il  calcolo  del
contributo ordinario di esercizio.  Si  tratterebbe,  quindi,  di  un
contributo  per  obblighi  di  servizio  pubblico  la  cui  copertura
finanziaria sarebbe comunque data dalla disponibilita'  del  capitolo
n. 12100.05 del piano di gestione del bilancio provinciale. 
    Al riguardo, la Provincia autonoma evidenzia che  sino  ad  oggi,
sulla base dell'art. 17 della legge provinciale n. 16 del 1985, anche
i chilometri di trasferimento (ove i mezzi adibiti viaggiavano  senza
passeggeri) erano rimborsati al 100 per cento. 
    Conclude,  quindi,  la  Provincia  autonoma  osservando  che   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale per  asserita  mancata
copertura finanziaria delle due norme censurate comporterebbe proprio
l'effetto contrario a quello voluto dal  legislatore  provinciale,  e
cioe' un aumento di spesa. 
    3.- Successivamente  lo  Stato,  con  atto  del  6  giugno  2013,
depositato in data 3 settembre 2013, ha  rinunciato  all'impugnazione
dell'art. 2, comma 1, della legge prov. n. 22  del  2012,  in  quanto
tale norma e' stata abrogata dall'art. 5 della legge della  Provincia
autonoma di  Bolzano  8  marzo  2013,  n.  3  (Modifica  della  legge
provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di
maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi  provinciali).
La Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  accettato  la  rinuncia  con
delibera del 21 giugno 2013, depositata in data 24 luglio 2013. 
    4.- Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre
2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20  dicembre  2012,  n.
22, e della legge  provinciale  8  marzo  2013,  n.  3),  sono  stati
inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 5-ter,  6-bis  e  comma
2-bis - tutti contenenti disposizioni per la  copertura  delle  spese
ivi previste - all'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22  del  2012,
nonche' il comma 2-bis all'art. 23 della medesima legge provinciale. 
    In relazione a tali sopravvenienze, lo Stato,  con  atto  del  27
novembre 2013, depositato in data 10  dicembre  2013,  ha  rinunciato
anche all'impugnazione degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma  2.
La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia
con delibera del 9 dicembre 2013,  depositata  in  data  23  dicembre
2013. 
    5.-  Con  memoria  depositata  in  data  24  dicembre  2013,   il
Presidente del Consiglio dei ministri ha  confermato  la  rinuncia  a
tutte le questioni, tranne quella relativa all'art.  12  della  legge
prov. Bolzano n. 22 del 2012,  in  relazione  alla  quale  ha  svolto
ulteriori considerazioni. In tale memoria il ricorrente  si  richiama
inoltre a quanto affermato  di  recente  dalla  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 60 del 2013. 
    6.- Nella memoria depositata in vista dell'udienza  pubblica,  la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  rammentato  ulteriormente   che
spetterebbe alla medesima disciplinare i controlli sugli enti  locali
in quanto la materia della «finanza  locale»  sarebbe  devoluta  alla
competenza concorrente della Provincia ai sensi  dell'art.  80  dello
statuto, come anche confermato dall'art. 17 del  d.lgs.  n.  268  del
1992. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha promosso questione di legittimita'  costituzionale  degli
artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2  e  10,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012,  n.
22 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione  per
l'anno  finanziario  2013  e  per  il  triennio  2013-2015  -   Legge
finanziaria 2013), in riferimento agli artt. 81,  quarto  comma,  97,
117, terzo comma, della Costituzione, nonche' agli artt. 8,  9  e  79
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    1.1.- L'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012
- che aveva previsto il riconoscimento  di  agevolazioni  fiscali  in
materia di imposta municipale unica (IMU) per gli immobili  ricadenti
nella categoria catastale D, non previste dalla disciplina statale  -
e' stato abrogato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 8 marzo 2013, n.  3  (Modifica  della  legge  provinciale  19
febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci
e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali).  Per  l'effetto
il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  depositato  atto  di
rinuncia alla relativa impugnazione, seguita da accettazione da parte
della Provincia. 
    1.2.- Con  la  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  17
settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale  20  dicembre
2012, n. 22, e della legge provinciale 8  marzo  2013,  n.  3),  sono
stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e  5-ter,  6-bis  e
comma 2-bis - tutti contenenti disposizioni per  la  copertura  delle
spese ivi previste - all'art. 1 della legge prov. Bolzano n.  22  del
2012, nonche'  il  comma  2-bis  all'art.  23  della  medesima  legge
provinciale. 
    In relazione a tali sopravvenienze, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha rinunciato  all'impugnazione  anche  degli  artt.  1,
commi da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma  di  Bolzano  ha
accettato tale ulteriore rinuncia. 
    1.3.- Con la memoria depositata il 24 dicembre 2013 il ricorrente
ha confermato la rinuncia a tutte le questioni, tranne che  a  quella
relativa all'art. 12, in relazione alla  quale  ha  svolto  ulteriori
considerazioni. 
    Inoltre,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non   ha
menzionato tra le norme per  le  quali  manifestava  la  volonta'  di
rinunciare il comma 10 dell'art.  23,  sicche'  residua  la  relativa
questione. 
    1.4.- L'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica
la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile  1992,  n.  10
(Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia  Autonoma
di Bolzano), sostituendo l'art. 3 ed inserendo nell'art. 24, comma 1,
prima dell'ultimo periodo, il seguente: «Esso  esercita  altresi'  le
funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e   successive   modifiche,
attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi». In tal
modo i controlli previsti negli  artt.  148  e  148-bis  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali) -  cosiddetto  testo  unico  enti
locali (TUEL) - sono stati attribuiti all'«Organismo  di  valutazione
per l'effettuazione dei controlli»,  istituito  presso  la  Direzione
generale della Provincia. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che  l'art.  148
del TUEL prevede che siano le sezioni regionali  di  controllo  della
Corte dei conti a verificare la legittimita' e la  regolarita'  delle
gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini  del
rispetto delle regole contabili  e  dell'equilibrio  di  bilancio  di
ciascun ente locale. Ricorda inoltre che il successivo art.  148-bis,
a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte  dei
conti esaminino i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli
enti locali per la verifica  del  rispetto  degli  obiettivi  annuali
posti dal patto di stabilita' interno,  dell'osservanza  del  vincolo
previsto in materia di  indebitamento  dall'art.  119,  sesto  comma,
Cost., della  sostenibilita'  dell'indebitamento  e  dell'assenza  di
irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri economico-finanziari degli enti. 
    Secondo  il  ricorrente,  la  Provincia  autonoma   di   Bolzano,
attribuendo tali controlli al proprio «Organismo di  valutazione  per
l'effettuazione  dei  controlli»,  avrebbe  sottratto   le   suddette
competenze alla Corte dei conti, in violazione degli artt. 81, quarto
comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonche' degli artt. 8, 9  e  79,
dello  statuto  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto   Adige.   Il
legislatore   provinciale   avrebbe   esorbitato   dalla   competenza
legislativa concorrente  in  materia  di  «coordinamento  di  finanza
pubblica» - prevista per le Regioni ordinarie  dall'art.  117,  terzo
comma,  Cost.  ed  estesa  ai  sensi   dell'art.   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione) - spettante alla Provincia autonoma
di Bolzano  quale  forma  di  autonomia  piu'  ampia.  Nella  memoria
depositata in data 24 dicembre 2013 il Presidente del  Consiglio  dei
ministri si richiama inoltre a  quanto  affermato  di  recente  dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2013. 
    1.5.- L'art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano  n.  22  del
2012 modifica la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre
1985,  n.  16  (Disciplina  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  di
persone), aggiungendo, dopo il comma  1  dell'art.  16,  il  seguente
comma: «2. Il contributo per  i  chilometri  di  trasferimento  viene
erogato nella stessa misura del costo standard  di  cui  all'articolo
17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano  prevalentemente
servizio extraurbano il contributo per i chilometri di  trasferimento
non potra' superare il 12 per cento  degli  effettivi  chilometri  di
servizio percorsi, mentre  per  imprese  di  trasporto  pubblico  che
effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso  contributo  non
potra' superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale
possono essere fissate modalita' e pure  condizioni  per  scostamenti
dalle sopra citate percentuali». 
    Nel  ricorso,  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
riferendosi sia al comma 2 che al comma 10 dell'art. 23, lamenta  che
le citate disposizioni provinciali non prevedrebbero alcun limite  al
costo del servizio, con la conseguenza che sarebbero suscettibili  di
comportare maggiori oneri, senza quantificazione  ed  indicazione  di
alcuna copertura finanziaria. 
    2 - In via preliminare deve essere  dichiarata  l'estinzione  del
giudizio in relazione agli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma
1 e 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. 
    3.- La questione dell'art. 23, comma 10, sollevata in riferimento
all'art. 81, quarto comma, Cost. e' inammissibile. 
    Il ricorrente,  infatti,  non  motiva  l'eccepita  illegittimita'
costituzionale. 
    4.- Con riguardo all'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22  del
2012,  occorre  precisare  che,  conformemente  alla  relazione   del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, cui  rinvia
la delibera ad  impugnare,  le  censure  sono  argomentate  solo  nei
confronti del comma 2. Poiche' la delibera ad  impugnare,  stante  la
natura politica del ricorso (sentenza  n.  278  del  2010),  delimita
l'oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile  l'ambito  in
cui l'Avvocatura dello Stato e' chiamata ad  esercitare  la  relativa
difesa  tecnica  (ex  plurimis,  sentenza  n.  149  del  2012),  deve
ritenersi che in concreto l'oggetto  del  sindacato  di  legittimita'
costituzionale sia circoscritto al citato comma 2. 
    Tale  disposizione  stabilisce  che  l'organismo  di  valutazione
previsto dall'art. 24 della legge prov. Bolzano n.  10  del  1992,  e
successive modifiche, «esercita altresi' le funzioni di controllo  di
cui agli articoli 148 e 148-bis del  decreto  legislativo  18  agosto
2000,  n.  267,  e  successive  modifiche,  attribuite  nel  restante
territorio nazionale ad altri organi». 
    4.1.-  Cio'  premesso,  le  questioni  sollevate  nei   confronti
dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22  del  2012  in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo  comma,  Cost.,
in relazione alla materia del «coordinamento della finanza pubblica»,
ed agli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale sono fondate. 
    L'art. 148, comma  1,  del  d.lgs.  n.  267  del  2000  definisce
espressamente  il  sindacato  sui  bilanci  degli  enti  locali  come
controllo finanziario di legittimita' e  regolarita',  mentre  l'art.
148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 recita «1.  Le  sezioni  regionali
della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e  i  rendiconti
consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1,  commi  166  e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la  verifica  del
rispetto degli  obiettivi  annuali  posti  dal  patto  di  stabilita'
interno,  dell'osservanza  del  vincolo  previsto   in   materia   di
indebitamento dall'articolo 119,  sesto  comma,  della  Costituzione,
della    sostenibilita'    dell'indebitamento,    dell'assenza     di
irregolarita', suscettibili di pregiudicare,  anche  in  prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari  degli  enti.  2.  Ai  fini  della
verifica prevista dal comma 1,  le  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti accertano altresi' che i rendiconti degli  enti
locali  tengano  conto  anche  delle   partecipazioni   in   societa'
controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi  pubblici
per la collettivita' locale e di  servizi  strumentali  all'ente.  3.
Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento,  da
parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura  di
spese,  della  violazione  di  norme  finalizzate  a   garantire   la
regolarita' della gestione finanziaria, o del mancato rispetto  degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno comporta  per  gli
enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta  giorni  dalla
comunicazione  del  deposito  della  pronuncia  di  accertamento,   i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita'  e  a  ripristinare
gli equilibri di bilancio. Tali  provvedimenti  sono  trasmessi  alle
sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti  che   li
verificano nel termine di  trenta  giorni  dal  ricevimento.  Qualora
l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la
verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo,  e'
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per  i  quali  e'  stata
accertata la  mancata  copertura  o  l'insussistenza  della  relativa
sostenibilita' finanziaria». 
    Dal combinato dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n.
22 del 2012 e delle richiamate disposizioni del TUEL  emerge  che  la
norma impugnata trasferisce - per quel che riguarda gli  enti  locali
del territorio provinciale - le competenze assegnate  dal  TUEL  alla
Corte dei conti ad un proprio organismo di  valutazione,  modificando
ratione loci una funzione di controllo assegnata dalla legge  statale
alla magistratura contabile. In tal  modo  la  Provincia  ritiene  di
avere esercitato una propria competenza sulla base degli artt. 79, 80
e 81 dello statuto speciale. 
    4.2.- Questa Corte ha gia'  precisato  che  la  competenza  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  istituire
forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non  pone
in discussione la finalita' di  uno  strumento,  quale  il  controllo
affidato alla Corte dei conti, «in veste di organo terzo (sentenza n.
64 del 2005) a servizio dello "Stato-comunita'" (sentenze n.  29  del
1995 e n. 470  del  1997),  [garante  del  rispetto]  dell'equilibrio
unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessita'
di coordinamento  della  finanza  pubblica  [...]  riguarda  pure  le
Regioni  e  le  Province  ad  autonomia  differenziata,  non  potendo
dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica
allargata", come gia' affermato  da  questa  Corte  (in  particolare,
sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza n. 267 del 2006). 
    La coesistenza di competenze parallele della Corte  dei  conti  e
degli enti territoriali ad autonomia speciale non comporta affatto  -
come di seguito meglio precisato - che i  controlli  cosi'  intestati
siano  coincidenti  e  sovrapponibili  e  neppure  che  la  Provincia
autonoma sia  titolare  di  una  potesta'  legislativa  in  grado  di
concentrarle nella propria sfera di attribuzione. 
    Innanzitutto, le due tipologie di sindacato attribuite alla Corte
dei conti ed alla Provincia  autonoma  di  Bolzano  sono  ispirate  a
ragioni e modalita' di esercizio diverse,  anche  con  riguardo  agli
interessi in concreto tutelati; che  nel  primo  caso  riguardano  la
finanza statale nel suo complesso, nel secondo quella provinciale. 
    4.3.- La diversita' finalistica e morfologica tra i controlli  in
materia finanziaria, di cui possono essere intestatarie le Regioni  a
statuto speciale e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e
quelli spettanti alla Corte dei conti  rende  opportuno  un  richiamo
circa i vigenti rapporti tra la disciplina del  patto  di  stabilita'
esterno e quello interno, e -  piu'  in  generale  -  tra  i  vincoli
finanziari concordati dall'Italia in ambito comunitario ed i  criteri
attraverso cui lo Stato ripartisce la portata delle  restrizioni  tra
gli  enti  del  settore  pubblico   allargato,   in   primis   quelli
territoriali.  Infatti,  e'  proprio  con  riguardo  alle   complesse
relazioni finanziarie nascenti da tali obblighi  che  si  pongono  in
regime di strumentalita' le  disposizioni  contenute  nell'art.  148,
comma 1, e nell'art.  148-bis  del  d.lgs.  n.  267  del  2000,  come
rispettivamente  modificato  ed  introdotto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera e), del d.l. n. 174 del 2012. 
    Il patto di stabilita' esterno e, piu' in generale, i vincoli  di
finanza pubblica obbligano l'Italia nei confronti dell'Unione europea
ad adottare politiche di contenimento della spesa,  il  cui  rispetto
viene  verificato  in  relazione  al   bilancio   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche (sentenze n. 138 del 2013, n. 425 e  n.  36
del 2004). Al fine  di  assicurare  il  rispetto  di  detti  obblighi
comunitari,  e'  necessario   predisporre   controlli   sui   bilanci
preventivi  e  successivi  delle   amministrazioni   interessate   al
consolidamento,   operazione   indispensabile   per   verificare   il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  sottesi   ai
predetti vincoli. Questi ultimi, in  quanto  derivanti  dal  Trattato
sull'Unione europea e dagli altri accordi stipulati in materia,  sono
direttamente riconducibili, oltre che al «coordinamento della finanza
pubblica» invocato dal ricorrente, anche ai  parametri  di  cui  agli
artt. 11 e 117, primo comma,  Cost.,  che  vi  sono  inscindibilmente
collegati,  poiche'  nel  caso  specifico  il  coordinamento  adempie
principalmente alla finalita' di predisporre  strumenti  efficaci  di
sindacato sul rispetto del vincolo gravante sul complesso  dei  conti
pubblici, dalla cui sommatoria dipendono i risultati suscettibili  di
comparazione  per  verificare  il   conseguimento   degli   obiettivi
programmati. 
    Detti obblighi hanno origine - come gia' sottolineato  da  questa
Corte (sentenza n. 36 del 2004) - nel momento  in  cui  il  patto  di
stabilita'   ha   assunto   cogenza   anche   nei   confronti   delle
amministrazioni  pubbliche  che  partecipano  al  bilancio  nazionale
consolidato. Quest'ultimo  deve  corrispondere  ai  canoni  stabiliti
dalla stessa Unione  europea  mentre  le  sue  componenti  aggregate,
costituite  dai  bilanci  degli  enti  del  settore  allargato,  sono
soggette alla disciplina statale  che  ne  coordina  il  concorso  al
raggiungimento dell'obiettivo stabilito in sede comunitaria. 
    I controlli delle sezioni  regionali  della  Corte  dei  conti  -
previsti  a  partire  dalla  emanazione  dell'art.  1,  commi  166  e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL  -  hanno
assunto  progressivamente  caratteri  cogenti   nei   confronti   dei
destinatari (sentenza n.  60  del  2013),  proprio  per  prevenire  o
contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare
l'equilibrio del bilancio (art.  81  Cost.)  e  di  riverberare  tali
disfunzioni sul conto consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,
vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato
finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. 
    Dunque, tale tipo di sindacato, che la norma  impugnata  vorrebbe
concentrare nella sfera di attribuzioni della Provincia  autonoma  di
Bolzano, e' esercitato nell'interesse dello Stato per  finalita'  che
riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e  non  puo'  essere
confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad  autonomia
speciale. 
    Per la sua intrinseca finalita' questo tipo di verifica non  puo'
essere affidato ad un singolo ente autonomo territoriale, ancorche' a
statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare  la  conformita'  ai
canoni nazionali, la neutralita',  l'imparzialita'  e  l'indipendenza
con  riguardo  agli  interessi  generali   della   finanza   pubblica
coinvolti.   Questi   ultimi   trascendono   l'ambito    territoriale
provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto  dialettico
con gli interessi della  Provincia  autonoma  sotto  il  profilo  del
concreto riscontro  delle  modalita'  con  cui  i  singoli  enti  del
territorio provinciale rispettano  i  limiti  di  contenimento  della
spesa. 
    4.4.- Al riguardo, non e'  fondata  l'eccezione  della  Provincia
autonoma, secondo cui la materia sarebbe  dominata  -  per  quel  che
concerne le autonomie speciali - dal principio dell'accordo, che  nel
caso di specie mancherebbe completamente. E'  vero,  invece,  che  la
disciplina statale, debitamente integrata da specifici accordi con le
autonomie speciali, costituisce  parametro  normativo  per  la  nuova
tipologia di controlli  nei  confronti  degli  enti  locali,  che  il
legislatore nazionale ha assegnato alla Corte dei conti  a  far  data
dall'esercizio 2006. 
    La Provincia autonoma confonde la disciplina delle  modalita'  di
conformazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie  speciali
-  profili  suscettibili  di  accordo,  fermo  restando  il  doveroso
concorso di  queste  ultime  al  raggiungimento  degli  obiettivi  in
materia (ex multis, sentenza n. 425 del 2004) - con quella  afferente
al sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai  fini
del rispetto dei limiti complessivi  di  finanza  pubblica  anche  in
relazione ai  vincoli  comunitari,  che  il  legislatore  statale  ha
assegnato alla Corte dei conti in ragione della sua natura di  organo
posto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 60  del  2013,
n. 198 del 2012 e n. 267 del 2006). 
    Acclarato che il contenuto e gli  effetti  delle  pronunce  della
Corte dei conti  non  possono  essere  disciplinati  dal  legislatore
regionale (sentenza n. 39 del  2014),  e'  conseguentemente  fuor  di
dubbio che la Provincia  autonoma  non  possa  impadronirsi  di  tale
conformazione  del  controllo,  assumendolo   nella   propria   sfera
funzionale. 
    Dunque,  gli  accordi  con  le  Regioni   a   statuto   speciale,
riguardando  le  peculiari  modalita'  di  attuazione   dei   vincoli
comunitari e  nazionali  nell'ambito  del  territorio  provinciale  e
regionale,  assumono  sotto  tale  profilo  carattere  di   parametro
normativo  primario  per   la   gestione   finanziaria   degli   enti
subregionali tra i quali, appunto, gli enti  locali  territorialmente
interessati,  mentre  non  possono  riguardare  la   disciplina   del
sindacato sulla gestione finanziaria  degli  enti  locali,  che  deve
essere  uniforme,  neutro  ed   imparziale   nell'intero   territorio
nazionale e che - in ragione di tale esigenza -  e'  stato  assegnato
alla Corte dei conti. 
    4.5.-  Cio'  non  vuol  dire  che,  pur  nella  loro  teleologica
diversita', i controlli della Corte dei conti e quelli regionali  non
possano essere funzionalmente collegati. In tale prospettiva  risulta
perfettamente coerente la stessa  impostazione  dell'art.  79,  terzo
comma,  dello  statuto  del  Trentino-Alto  Adige,   invocato   dalla
resistente a sostegno della propria tesi. 
    Detta  disposizione  prevede  che:  «Al  fine  di  assicurare  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province
concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai  saldi  di
bilancio  da  conseguire  in  ciascun  periodo.  Fermi  restando  gli
obiettivi complessivi  di  finanza  pubblica,  spetta  alle  province
stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali,  ai  propri  enti  e  organismi  strumentali,  alle   aziende
sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma
120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle  stesse  in  via
ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni  e  per
gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale.  A  decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  sono
determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini  di
indebitamento netto derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni
recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le
province vigilano  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica da parte degli enti di cui al presente comma  ed  esercitano
sugli stessi il controllo successivo  sulla  gestione  dando  notizia
degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». 
    E' evidente il collegamento  funzionale  di  tale  norma  con  il
controllo assegnato dal legislatore statale  alla  Corte  dei  conti:
essa prevede che gli  esiti  del  controllo  della  Regione  e  delle
Province autonome finalizzato  al  coordinamento  territoriale  siano
comunicati alle competenti sezioni della Corte dei conti, al fine  di
integrare  in  modo  appropriato   l'istruttoria   di   quest'ultima,
necessaria per esercitare il sindacato di legittimita' e  regolarita'
sui bilanci dei singoli enti locali, a  sua  volta  strumentale  alla
verifica degli esiti di conformita' ai vincoli comunitari e nazionali
sui bilanci  degli  enti  pubblici  operanti  nell'intero  territorio
nazionale. 
    Dunque, lo statuto non attribuisce  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano  una  competenza  diretta  di  controllo  di  legittimita'  e
regolarita'  sui  conti  degli  enti  locali,  ma  collega   le   sue
attribuzioni in materia di sindacato sulla gestione e  sulla  finanza
locale  a  quelle  demandate  alla  Corte  dei  conti,  in  tal  modo
indirettamente riconoscendone l'alterita'. 
    4.6.- In questa prospettiva non ha fondamento neppure l'ulteriore
eccezione  della  Provincia  autonoma   di   Bolzano,   secondo   cui
l'intestazione alla Corte dei conti di  un  tipo  di  sindacato  come
quello degli artt. 148, comma 1, e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000
non sarebbe compatibile con  la  particolare  autonomia  riconosciuta
dalle  norme  costituzionali  e  dallo  statuto  e  con   la   natura
collaborativa del controllo della Corte dei conti. 
    Le considerazioni precedentemente svolte circa la  finalita'  del
controllo di legittimita' e regolarita' di cui agli artt. 148,  comma
1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attivita' con
gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo  comma,  Cost.  giustificano
anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire
con efficacia diretta pratiche  lesive  del  principio  della  previa
copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli  enti  locali
(sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013). 
    Dette misure interdittive  non  sono  indici  di  una  supremazia
statale ne' di un  potere  sanzionatorio  nei  confronti  degli  enti
locali e neppure sono riconducibili  al  controllo  collaborativo  in
senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo
Stato ha assunto nei confronti dell'Unione  europea  in  ordine  alle
politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai  principi
di coordinamento e  di  armonizzazione  dei  conti  pubblici,  [detti
controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure  atte  a
prevenire pratiche contrarie ai principi  della  previa  copertura  e
dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del  2013),  che
ben si  giustificano  in  ragione  dei  caratteri  di  neutralita'  e
indipendenza del controllo di  legittimita'  della  Corte  dei  conti
(sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014). 
    In  particolare,  il  controllo  di  legittimita'  e  regolarita'
contabile attribuito alla Corte  dei  conti  per  questi  particolari
obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007
e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso e' affidato il giudizio se i
bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto  di
stabilita',  siano  deliberati  in  equilibrio   e   non   presentino
violazioni delle regole espressamente previste per  dette  finalita'.
Fermo restando che questa Corte si e' gia'  pronunciata,  dichiarando
infondato  il  conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla   stessa
Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di  questo  tipo  di
controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte
dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di  legittimita'  e
regolarita' sui conti  circoscrive  la  funzione  della  magistratura
contabile alla  tutela  preventiva  e  concomitante  degli  equilibri
economici dei bilanci  e  della  sana  gestione  finanziaria  secondo
regole di coordinamento della finanza  pubblica  conformate  in  modo
uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la  particolare
autonomia   politica   ed   amministrativa   delle    amministrazioni
destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014) 
    4.7.- Dunque, l'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22
del 2012 viola gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma,  Cost.
e gli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale e deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo, in quanto sottrae  -  per  acquisirlo
alla sfera funzionale  della  Provincia,  in  assenza  di  previsione
statutaria - alla  Corte  dei  conti,  organo  a  cio'  deputato  dal
legislatore statale, il sindacato sulla  legittimita'  e  regolarita'
dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a
verificare il rispetto - in detto ambito provinciale - dei  limiti  e
degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui  attuazione
detti enti concorrono. 
    Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate nei  confronti
dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 in  riferimento
all'art. 97 Cost.