ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso
la Corte di cassazione del  5  marzo  2013,  promosso  dalla  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso  notificato  il  4  maggio
2013, depositato in cancelleria l'8 maggio 2013 ed iscritto al  n.  6
del registro conflitti tra enti 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  dell'11  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    udito l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato  Massimo  Salvatorelli
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  4  maggio  2013  e  depositato  il
successivo 8 maggio, la Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  in
persona  del  Presidente  pro  tempore,  ha  promosso  conflitto   di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
per la  dichiarazione  che  non  spettava  allo  Stato,  e  per  esso
all'Ufficio elettorale centrale nazionale costituito presso la  Corte
di cassazione per la verifica e la proclamazione dei risultati  delle
elezioni per la Camera dei deputati svoltesi  il  24  e  25  febbraio
2013,  di   assegnare   complessivamente   alla   circoscrizione   IX
Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13 seggi ad essa spettanti
sulla  base  del  d.P.R.  22   dicembre   2012   (Assegnazione   alle
circoscrizioni   elettorali   del   territorio   nazionale   e   alle
ripartizioni  della  circoscrizione  Estero  del  numero  dei   seggi
spettanti per l'elezione  della  Camera  dei  deputati),  assunto  in
stretta applicazione di quanto previsto dall'art. 56,  quarto  comma,
della Costituzione. 
    La Regione chiede che sia di conseguenza annullato il verbale del
5 marzo 2013 con il quale,  al  termine  della  richiamata  procedura
elettorale,  lo  stesso  Ufficio  elettorale  centrale  nazionale  ha
assegnato alla  circoscrizione  IX  Friuli-Venezia  Giulia  12  seggi
anziche' i 13 spettanti, in quanto adottato in violazione degli artt.
1, 3, primo comma, 5 e 56, quarto comma, Cost., nonche' del d.P.R. 22
dicembre 2012. 
    1.1- Premette la ricorrente che l'Ufficio  e'  pervenuto  a  tale
risultato compiendo le operazioni di compensazione previste dall'art.
83,  comma  1,  numero  8),  del  d.P.R.  30  marzo  1957,   n.   361
(Approvazione del testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati) e  successive  modificazioni,  ai
sensi del quale «Nel caso in cui non sia possibile  fare  riferimento
alla  medesima  circoscrizione  ai  fini  del   completamento   delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere,
alla  coalizione  di  liste  o  lista  singola  eccedentaria  vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente  di  attribuzione  e  alla
coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle  quali  abbiano
le  maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione   non
utilizzate». 
    Nell'impugnato verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale
tali  operazioni  vengono   cosi'   descritte:   «Quindi,   l'Ufficio
elettorale centrale nazionale, a norma dell'art. 83, comma 1,  n.  8,
del Testo unico 30 marzo 1957, n. 361,  e  successive  modificazioni,
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione  avente  come  capo  Silvio
Berlusconi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha  ottenuti  con
le parti decimali dei quozienti  di  attribuzione,  secondo  il  loro
ordine crescente e li assegna, nella stessa circoscrizione  nel  solo
caso della  Liguria,  alla  coalizione  di  liste  avente  come  capo
Pierluigi Bersani che non ha ottenuto il numero di seggi spettanti  e
che ha parti decimali dei quozienti non utilizzate, come risulta  dai
prospetti V-bis allegati al presente verbale. Nei casi in cui non  e'
stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione e  cioe'
nelle  circoscrizioni  Friuli-Venezia  Giulia  e   Molise,   fino   a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione  di  liste  e
alla  lista  eccedentaria  sono  stati  sottratti   i   seggi   nelle
circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con  le  minori  parti
decimali  del  quoziente  di  attribuzione;  tali  seggi  sono  stati
attribuiti alla coalizione di liste deficitaria nelle  circoscrizioni
nelle  quali  ha  le  maggiori  parti  decimali  del   quoziente   di
attribuzione non utilizzate, cioe' Sardegna e Umbria». 
    1.2.- Secondo  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  il
criterio di ripartizione dei  seggi  tra  le  circoscrizioni  sarebbe
fissato  dall'art.  56  Cost.  attraverso  un  rigido   rapporto   di
proporzionalita' con  la  popolazione  delle  stesse  e  rivestirebbe
carattere assoluto, in quanto espressione del principio  democratico,
della sovranita' popolare  e  della  parita'  di  trattamento  tra  i
cittadini. 
    Il risultato cui e' pervenuto l'Ufficio  elettorale  risulterebbe
pertanto illegittimo, in quanto altererebbe  la  distribuzione  della
rappresentanza  territoriale  come   definita   dalla   Costituzione,
determinando una sottorappresentazione  della  comunita'  friulana  e
giuliana. 
    Da  cio'  discenderebbe  -   ad   avviso   della   ricorrente   -
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83,  comma  1,  numero  8),
ultimo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957, ove inteso nel  senso  di
imporre o comunque consentire tale alterazione del riparto dei  seggi
tra le circoscrizioni;  nonche',  conseguentemente,  l'illegittimita'
del provvedimento  impugnato,  in  quanto  invasivo  dei  diritti  di
rappresentanza democratica della comunita' regionale. 
    1.3.- Con riferimento ai requisiti soggettivi  di  ammissibilita'
del conflitto, la Regione evidenzia in primo luogo di essere la  sola
espressione  istituzionale  della  popolazione  della  circoscrizione
Friuli-Venezia Giulia, la  quale,  in  difetto  della  rappresentanza
regionale, non avrebbe alcun altro modo di tutelare i diritti che  la
Costituzione assegna alla popolazione stanziata sul suo territorio. 
    Il  rapporto  di  immedesimazione  tra   comunita'   e   istituto
regionale, gia' implicito nell'art. 5  Cost.,  sarebbe  espressamente
riconosciuto dall'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio  1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  secondo
il quale «Il Friuli-Venezia Giulia e' costituito in Regione  autonoma
[...]», ente politico esponenziale  degli  interessi  generali  della
propria comunita' territoriale e come tale legittimato a  far  valere
davanti alla Corte costituzionale la  diminuzione  di  rappresentanza
che essa subisce in ragione della sottrazione di un rappresentante  a
quelli ad essa assegnati a norma dell'art. 56 Cost. 
    D'altra parte,  ad  avviso  della  ricorrente,  la  stessa  Corte
costituzionale, in piu' occasioni,  avrebbe  ammesso  la  Regione  ad
impugnare anche atti amministrativi (sentenza n. 51 del 1991) e leggi
(sentenza n. 276 del 1991) che  non  ledevano  specifiche  competenze
costituzionali  della  Regione  stessa,  ma  che,  pregiudicando  gli
interessi della  popolazione  stanziata  sul  suo  territorio,  erano
lesivi della generale competenza costituzionale della Regione, legata
alla tutela di quegli interessi. 
    1.4.-  Con  riferimento  alla  natura  dell'atto  impugnato,  pur
trattandosi di atto di un  Ufficio  costituito  presso  la  Corte  di
cassazione, la ricorrente richiama la sentenza n. 259  del  2009  per
sottolinearne il carattere amministrativo e non giurisdizionale. 
    L'atto  sarebbe  altresi'  suscettibile  di  formare  oggetto  di
conflitto in quanto espressione ultima delle determinazioni  statali,
dovendo escludersi che l'attivita' dell'Ufficio  elettorale  centrale
nazionale risulti poi assorbita in quella della Camera  dei  deputati
in sede di controllo dei titoli di ammissione dei suoi componenti,  a
norma dell'art. 66 Cost. 
    1.5.- Quanto al merito del conflitto,  la  Regione  evidenzia  il
contrasto  del  risultato  cui  e'  pervenuto  l'Ufficio   elettorale
centrale nazionale con l'art. 56, quarto comma, Cost.  Posto  che  la
ripartizione di seggi  tra  le  circoscrizioni  secondo  il  criterio
fissato da questa disposizione sarebbe una variabile indipendente che
non potrebbe essere alterata, qualunque meccanismo  di  compensazione
che  conducesse,  in  termini   di   assegnazione   di   seggi   alle
circoscrizioni, ad un  risultato  diverso  da  quello  imposto  dalla
Costituzione costituirebbe - ad avviso della ricorrente -  violazione
della Costituzione e lesione  del  diritto  di  rappresentanza  della
popolazione di un determinato territorio. 
    L'art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361  del  1957,  nel
prevedere il cambio di  circoscrizione,  consente  di  attribuire  un
seggio ad una  circoscrizione  diversa  da  quella  alla  quale  esso
costituzionalmente spetta, qualora in quest'ultima circoscrizione  la
lista che dovrebbe beneficiare del seggio in piu' non abbia resti non
utilizzati. 
    In  tal  modo,  secondo  la  ricorrente,  la  legge  verrebbe   a
privilegiare i resti in termini di voti espressi dal corpo elettorale
sui resti relativi alla popolazione residente  nella  circoscrizione,
cosi' violando l'art. 56, quarto comma, Cost. 
    La Regione chiede pertanto  l'annullamento  dell'atto  impugnato,
previa dichiarazione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  83,
comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte  in  cui,
anziche' prevedere che le compensazioni eventualmente  necessarie  si
effettuino all'interno della stessa circoscrizione, consente che - in
talune ipotesi - si operi la sostituzione della circoscrizione  nella
quale viene assegnato il seggio, con la  conseguenza  di  rendere  il
numero dei seggi  assegnati  alle  circoscrizioni  interessate  dallo
scambio difforme dalla previsione costituzionale. 
    2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio chiedendo che il ricorso per conflitto di  attribuzione  sia
dichiarato inammissibile e comunque infondato. 
    2.1.- La difesa statale deduce in primo luogo  l'inammissibilita'
del conflitto per difetto di  legittimazione  in  capo  alla  Regione
ricorrente, in quanto la rappresentanza istituzionale della comunita'
presupporrebbe una omogeneita' di interessi in capo ai  rappresentati
che nel caso in esame non potrebbe sussistere; ad elezioni  avvenute,
infatti, una volta che sia noto lo  schieramento  politico  al  quale
dovrebbe essere assegnato il seggio in contestazione, e'  dubbio  che
ci sia un interesse  veramente  comune  a  tutti  i  cittadini  della
Regione. 
    2.2.- L'Avvocatura generale deduce inoltre che lo  strumento  del
conflitto e' posto a  tutela  della  Regione  apparato  e  non  della
Regione comunita', proprio  in  quanto  teso  ad  affermare  che  una
determinata competenza non spetta allo Stato, ma alla Regione. 
    Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile  in  quanto  non  e'  in
alcun modo volto a contestare l'invasione di una sfera di  competenza
amministrativa della Regione; infatti, laddove  fosse  accolto,  cio'
non potrebbe in nessun caso portare alla positiva affermazione  della
spettanza alla Regione della competenza in materia  di  elezioni  del
Parlamento, la quale spetta inequivocabilmente allo Stato (art.  117,
secondo comma, lettera f). 
    2.3.- D'altra parte, ad avviso della difesa  statale,  lo  stesso
strumento del conflitto di attribuzione, prescelto dalla  ricorrente,
sarebbe inconferente, poiche' soltanto  la  Giunta  per  le  elezioni
della  Camera  dei  deputati  sarebbe  competente  a  decidere  sulla
questione proposta dalla Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in
questa sede. Ove peraltro il conflitto fosse dichiarato  ammissibile,
sarebbe  in  ogni  caso  necessario   disporre   l'integrazione   del
contraddittorio  con  tutte  le  Regioni  destinate  a   vedere,   in
conseguenza dell'eventuale accoglimento del  conflitto,  una  diversa
assegnazione dei seggi. 
    2.4.- L'Avvocatura generale evidenzia altresi' che il ricorso  e'
volto ad ottenere  l'annullamento  di  un  provvedimento  emanato  in
puntuale esecuzione di una norma di legge, della quale viene  dedotta
la contrarieta' a  Costituzione;  il  conflitto  sarebbe  dunque  uno
strumento  per  aggirare  i  limiti   posti   dall'art.   127   Cost.
all'impugnazione diretta di una norma. 
    2.5.- Quanto al merito  del  conflitto,  la  difesa  dello  Stato
sottolinea l'infondatezza delle censure formulate dalla  Regione  con
riferimento all'art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R.  n.  361  del
1957,  ritenendolo  viceversa  in  perfetta  sintonia  con  le  norme
costituzionali. 
    Stante il sistema elettorale della Camera dei deputati fondato su
base nazionale, il complesso meccanismo dei  quozienti  e  dei  resti
previsto dalla normativa in esame, privilegiando  i  resti  maggiori,
valorizzerebbe  la  generale  volonta'  del   corpo   elettorale,   a
differenza del criterio di riparto ipotizzato dalla  ricorrente,  che
porterebbe a sottrarre il seggio  a  chi  ha  conseguito  il  maggior
numero di voti e lo assegnerebbe a chi ha raccolto un minor consenso,
con conseguente violazione dei principi di cui  agli  artt.  1  e  48
Cost. 
    3.- Con memoria depositata il 20 gennaio 2014 la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia ha  svolto  alcune  considerazioni  in  replica
all'atto di costituzione dell'Avvocatura. 
    3.1.- In riferimento al difetto di legittimazione al ricorso  per
l'impossibilita' della Regione di  tutelare  un  interesse  veramente
comune a tutti i suoi cittadini, la ricorrente ricorda che, a partire
dallo Stato liberale, si e' ritenuto  che  gli  organi  politici  non
debbano preoccuparsi degli interessi di determinati  gruppi  sociali,
ma dell'interesse generale della Nazione (art. 67 Cost.) o, nel  caso
di organi politici regionali, della Regione (art.  16  dello  statuto
Friuli-Venezia Giulia). 
    La   Regione   ricorrente   richiama   poi   la    giurisprudenza
costituzionale che ha riconosciuto la legittimazione delle Regioni ad
impugnare  anche  leggi  che  non  ledevano   specifiche   competenze
costituzionali, ma che, pregiudicando gli interessi della popolazione
stanziata sul territorio,  erano  lesive  della  generale  competenza
costituzionale della Regione alla tutela di tali interessi. 
    Ne', ad avviso della Regione ricorrente,  il  conflitto  dovrebbe
necessariamente  consistere  in  una  vindicatio   potestatis,   come
ritenuto dalla difesa statale, ben potendo il  ricorrente  contestare
non solo l'usurpazione di un proprio potere, ma  anche  l'illegittimo
esercizio di un potere altrui. 
    3.2.- In riferimento alla competenza della  Giunta  della  Camera
dei deputati a decidere sulla questione proposta davanti alla  Corte,
la ricorrente sottolinea che davanti alla Giunta  si  sarebbe  potuta
contestare una diversa questione, avente ad oggetto  la  convalida  o
meno dell'elezione di un deputato. Si sarebbe trattato, in ogni caso,
di un giudizio diverso rispetto al conflitto di attribuzione. 
    3.3.- Quanto poi alla configurazione del conflitto come strumento
utilizzato per aggirare surrettiziamente l'impugnazione diretta della
norma applicata dall'atto impugnato, la Regione ricorrente rileva che
solo  nel  momento  di  adozione  dell'atto  applicativo  si  sarebbe
concretizzata la lesione che legittimerebbe la Regione a ricorrere. 
    Escludere a priori la possibilita' che la Corte sollevi davanti a
se' la questione di costituzionalita'  della  norma,  significherebbe
vanificare la ratio  del  giudizio  incidentale,  che  e'  quella  di
consentire la difesa contro leggi incostituzionali nel momento in cui
vengono applicate in giudizio. 
    3.4.- Nel merito, la ricorrente ricorda che l'incongruenza tra il
criterio utilizzato per distribuire i seggi tra le circoscrizioni (la
popolazione) e quello utilizzato per distribuire i seggi spettanti ad
ogni coalizione  o  lista  in  base  al  riparto  nazionale  (i  voti
ricevuti), ha dato origine ad una questione di  costituzionalita'  in
relazione alla legge per le elezioni del Parlamento europeo,  che  la
Corte nella sentenza n. 271 del 2010 ha  ritenuto  inammissibile  per
l'esistenza di piu' soluzioni possibili in grado di ridurre l'effetto
di slittamento di seggi da una circoscrizione all'altra. 
    Ad avviso della Regione, tuttavia, le elezioni della  Camera  dei
deputati sarebbero diverse  da  quelle  per  il  Parlamento  europeo,
poiche' solo per le prime sarebbe sancito espressamente il  principio
dell'art. 56,  quarto  comma,  Cost.  Trattandosi  dell'unica  regola
espressa posta dalla Costituzione  in  materia  di  elezioni,  quella
sostenuta dalla Regione ricorrente si configurerebbe  come  soluzione
costituzionalmente obbligata che il  legislatore  dovrebbe  mantenere
ferma. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del
Presidente pro tempore, ha promosso  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   per   la
dichiarazione che non spettava allo Stato,  e  per  esso  all'Ufficio
elettorale  centrale  nazionale  costituito  presso   la   Corte   di
cassazione per la verifica e la  proclamazione  dei  risultati  delle
elezioni per la Camera dei deputati svoltesi  il  24  e  25  febbraio
2013,  di   assegnare   complessivamente   alla   circoscrizione   IX
Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13 seggi ad essa spettanti
sulla  base  del  d.P.R.  22   dicembre   2012   (Assegnazione   alle
circoscrizioni   elettorali   del   territorio   nazionale   e   alle
ripartizioni  della  circoscrizione  Estero  del  numero  dei   seggi
spettanti per l'elezione  della  Camera  dei  deputati),  assunto  in
stretta  applicazione  di  quanto   previsto   dall'art.   56   della
Costituzione. 
    1.1.- Ad avviso della ricorrente, il criterio di ripartizione dei
seggi tra  le  circoscrizioni  sarebbe  fissato  dall'art.  56  Cost.
attraverso un rigido rapporto di proporzionalita' con la  popolazione
delle stesse e rivestirebbe carattere assoluto, in quanto espressione
del principio democratico, della sovranita' popolare e della  parita'
di trattamento tra i cittadini. 
    Il risultato cui e' pervenuto  l'Ufficio  elettorale  in  seguito
alle operazioni di compensazione compiute in  applicazione  dell'art.
83,  comma  1,  numero  8),  del  d.P.R.  30  marzo  1957,   n.   361
(Approvazione del testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera  dei  deputati),  e  successive  modificazioni,
risulterebbe  pertanto  illegittimo,   in   quanto   altererebbe   la
distribuzione della rappresentanza territoriale come  definita  dalla
Costituzione, determinando una sottorappresentazione della  comunita'
friulana e giuliana. 
    La Regione chiede che sia di conseguenza annullato il verbale del
5 marzo 2013 con il quale l'Ufficio elettorale centrale nazionale  ha
assegnato alla circoscrizione  IX  Friuli-Venezia  Giulia  12  seggi,
anziche'  i  13  spettanti,  previa  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 83, comma 1, numero 8), nella parte  in  cui
consente che - in talune ipotesi - si  operi  la  sostituzione  della
circoscrizione  nella  quale  viene  assegnato  il  seggio,  con   la
conseguenza  di  rendere  il  numero  dei   seggi,   assegnati   alle
circoscrizioni interessate dallo scambio, difforme  dalla  previsione
costituzionale. 
    2.- Il conflitto deve essere dichiarato inammissibile  alla  luce
della consolidata giurisprudenza di questa Corte. 
    2.1.- Perche' si dia la materia di un conflitto  di  attribuzione
fra Regione e Stato, occorre innanzitutto che  la  prima  lamenti  la
lesione della propria sfera di competenza costituzionale e in secondo
luogo che «la negazione  o  lesione  della  competenza  sia  compiuta
immediatamente e direttamente con quell'atto, ed  esso,  qualora  sia
preceduto  da  altro  che  ne  costituisca  il  precedente  logico  e
giuridico, sia nei confronti dello stesso, autonomo,  nel  senso  che
non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera  e
necessaria esecuzione» (ex plurimis, sentenza n. 206 del 1975). 
    Nessuno dei due requisiti e' soddisfatto dal presente conflitto. 
    2.2.-  Quanto  al  primo,  non  puo'  essere  condivisa  la  tesi
prospettata dalla ricorrente secondo cui la Regione, in  quanto  ente
esponenziale a fini generali, puo' far valere, in sede  di  conflitto
di attribuzione, l'interesse della comunita'  stanziata  sul  proprio
territorio ad avere nella  Camera  dei  deputati  una  rappresentanza
numericamente piu' consistente. Secondo la giurisprudenza  di  questa
Corte «Le Regioni, infatti, possono proporre ricorso per conflitto di
attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma  una
lesione di  una  propria  competenza  costituzionale»  (ex  plurimis,
sentenze n. 380 del 2007 e n. 27 del 1996). 
    Nel caso di specie una lesione del  genere  non  sarebbe  neppure
ipotizzabile,   non   avendo    la    Regione    alcuna    competenza
costituzionalmente  garantita  in  materia   di   elezioni   per   il
Parlamento;  ne',  d'altra   parte,   la   Regione   esprime   alcuna
rappresentanza  parlamentare,  in  quanto  i  deputati  eletti  nella
circoscrizione regionale non sono rappresentanti  della  Regione  ne'
come ente, ne' come  comunita',  ma  rappresentano  l'intera  Nazione
(art. 67 Cost.). Manca, dunque,  lo  stesso  presupposto  perche'  le
doglianze della ricorrente possano essere prese in considerazione  in
questa sede. 
    Ne', in contrario avviso, puo' essere invocata la  giurisprudenza
di questa Corte secondo la quale la  rappresentanza  della  comunita'
territoriale della Regione puo' concorrere alla sua legittimazione ad
agire (sentenze n. 276 e n. 51 del  1991).  In  tale  giurisprudenza,
infatti, la legittimazione ad agire e' stata riconosciuta perche'  la
pretesa della Regione si fondava anche sulla  dedotta  violazione  di
altre norme costituzionali e  non  solo  sulla  mera  esponenzialita'
degli interessi della propria comunita'. 
    2.3.- Quanto al  secondo  requisito,  questa  Corte  ha  in  piu'
occasioni   affermato,   con   riguardo   al   rapporto   fra    atto
(amministrativo) impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui
esso e' attuazione, che «in sede di  conflitto  di  attribuzione  non
(e') possibile impugnare atti amministrativi al  solo  scopo  di  far
valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che
e' a fondamento  dei  poteri  svolti  con  gli  atti  impugnati»  (ex
plurimis, sentenza n. 472 del 1995). 
    Alla luce di tali principi,  si  tratta  di  valutare  se  l'atto
oggetto  del  presente  conflitto  sia  immediatamente  lesivo  della
competenza assunta come propria dalla Regione, o se invece la lesione
che si ritiene non debba farsi risalire alle disposizioni legislative
di cui tale atto e' esecuzione. 
    In realta', risulta evidente che il verbale del 5 marzo 2013  sia
stato redatto dall'Ufficio elettorale centrale  nazionale  presso  la
Corte di cassazione senza alcun margine di autonoma  valutazione,  ma
in puntuale esecuzione dell'art. 83, comma 1, numero 8),  del  d.P.R.
n. 361 del 1957, e che dunque la lesione lamentata  dalla  ricorrente
sia riconducibile non gia' all'atto impugnato, ma alla norma di legge
di cui esso e' attuazione. 
    2.4.- Ne' puo' essere accolta la richiesta -  che  la  ricorrente
rivolge alla Corte - di sollevare innanzi a se', in via di  incidente
nel presente giudizio, questione di legittimita'  costituzionale  del
predetto art. 83, comma 1, numero 8), penultimo e ultimo periodo, per
contrasto  con  l'art.  56,  quarto  comma,  Cost.  Siffatta  ipotesi
presuppone che  si  sia  instaurato  un  giudizio  per  conflitto  di
attribuzione avente un suo oggetto autonomo, e cioe' un  giudizio  in
cui si lamenti una lesione della sfera di attribuzioni della Regione,
riconducibile ad un atto impugnato che sia  in  se'  suscettibile  di
produrre tale lesione (ex plurimis, sentenze n. 467 del 1997, n.  215
del 1996 e n. 472 del 1995).