ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), che ha dichiarato l'insindacabilita' delle opinioni espresse da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del magistrato Luca Tescaroli, promosso dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, con ricorso depositato in cancelleria il 6 dicembre 2013 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilita'. Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che, con ricorso del 4 novembre 2013, depositato nella cancelleria di questa Corte il 6 dicembre 2013, il Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del dott. Luca Tescaroli - per le quali pende procedimento penale - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, secondo quanto riportato dal ricorrente, nel procedimento penale innanzi a esso pendente, Raffaele Iannuzzi e' imputato del reato di cui agli artt. 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), perche', «quale autore dell'articolo dal titolo "Quell'esperto gestito come un pentito - Ma i pubblici ministeri non si scusano", apparso sul quotidiano Il Giornale il 29.7.2007, offendeva la reputazione del dr. Luca Tescaroli, all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta [...]»; che, in data 29 giugno 2012, il Tribunale ordinario di Monza ha sospeso il processo, in attesa della decisione del Senato della Repubblica in merito alla sindacabilita' delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi nell'articolo indicato; che, riferisce ancora il ricorrente, con la richiamata deliberazione il Senato della Repubblica - recependo le conclusioni contenute nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - ha dichiarato l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., di quelle opinioni; che, secondo il medesimo giudice, non sussisterebbero nella specie i presupposti della prerogativa di insindacabilita' deliberata dal Senato della Repubblica, in quanto dalla deliberazione in questione non risulterebbe alcun atto parlamentare riferibile al senatore Raffaele Iannuzzi che possa far ritenere esistente tra esso e le opinioni espresse nell'articolo di stampa il «nesso funzionale» - richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimita' e della Corte EDU - per l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.; che il giudice ricorrente asserisce l'ammissibilita' del conflitto sia sotto il profilo soggettivo - in quanto il Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, «e' l'organo competente a decidere, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali, in merito alla lamentata illiceita' penale della condotta addebitata all'imputato e quindi "a dichiarare la volonta' del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione"» - sia sotto il profilo oggettivo, perche' il conflitto riguarda i presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. e la lesione della sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantite, del ricorrente; che il ricorrente medesimo chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che quelle manifestate dall'allora senatore Iannuzzi nell'articolo di stampa menzionato costituissero opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e, conseguentemente, di annullare la deliberazione di insindacabilita'. Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la Corte e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volonta' del potere cui appartiene; che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.; che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.