ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della  Repubblica  del
21  dicembre  2012  (doc.  IV-ter,  n.   29),   che   ha   dichiarato
l'insindacabilita' delle opinioni espresse da Raffaele  (detto  Lino)
Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del  magistrato
Luca Tescaroli, promosso dal Tribunale ordinario  di  Monza,  sezione
penale, con ricorso depositato in cancelleria il 6 dicembre  2013  ed
iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013,
fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con ricorso del 4 novembre 2013,  depositato  nella
cancelleria  di  questa  Corte  il  6  dicembre  2013,  il  Tribunale
ordinario  di  Monza,  sezione  penale,  ha  promosso  conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione
del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), con  la  quale  il  Senato
della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese  da  Raffaele
(detto Lino) Iannuzzi, senatore all'epoca dei  fatti,  nei  confronti
del dott. Luca Tescaroli - per le quali pende procedimento  penale  -
concernono  opinioni   espresse   da   un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  ricadono,  pertanto,   nella
garanzia di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo  comma,  della
Costituzione; 
    che, secondo quanto riportato dal  ricorrente,  nel  procedimento
penale innanzi a esso pendente, Raffaele  Iannuzzi  e'  imputato  del
reato di cui agli artt. 595, terzo comma,  del  codice  penale  e  13
della legge 8 febbraio  1948,  n.  47  (Disposizioni  sulla  stampa),
perche',  «quale  autore  dell'articolo  dal  titolo   "Quell'esperto
gestito come un pentito - Ma i pubblici ministeri  non  si  scusano",
apparso  sul  quotidiano  Il  Giornale  il  29.7.2007,  offendeva  la
reputazione del dr. Luca Tescaroli,  all'epoca  dei  fatti  Sostituto
Procuratore della Repubblica presso  il  Tribunale  di  Caltanissetta
[...]»; 
    che, in data 29 giugno 2012, il Tribunale ordinario di  Monza  ha
sospeso il processo, in  attesa  della  decisione  del  Senato  della
Repubblica in merito alla sindacabilita' delle opinioni espresse  dal
senatore Iannuzzi nell'articolo indicato; 
    che,  riferisce  ancora  il   ricorrente,   con   la   richiamata
deliberazione il Senato della Repubblica - recependo  le  conclusioni
contenute  nella  relazione  della  Giunta  delle  elezioni  e  delle
immunita' parlamentari - ha dichiarato l'insindacabilita',  ai  sensi
dell'art. 68, primo comma, Cost., di quelle opinioni; 
    che, secondo  il  medesimo  giudice,  non  sussisterebbero  nella
specie i presupposti della prerogativa di insindacabilita' deliberata
dal  Senato  della  Repubblica,  in  quanto  dalla  deliberazione  in
questione non risulterebbe  alcun  atto  parlamentare  riferibile  al
senatore Raffaele Iannuzzi che possa far ritenere esistente tra  esso
e le opinioni espresse nell'articolo di stampa il «nesso  funzionale»
- richiesto dalla giurisprudenza costituzionale,  di  legittimita'  e
della Corte EDU - per l'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,
Cost.; 
    che  il  giudice  ricorrente   asserisce   l'ammissibilita'   del
conflitto sia sotto il profilo soggettivo - in  quanto  il  Tribunale
ordinario  di  Monza,  sezione  penale,  «e'  l'organo  competente  a
decidere, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali, in merito  alla
lamentata illiceita' penale della condotta addebitata all'imputato  e
quindi "a dichiarare  la  volonta'  del  potere  cui  appartiene,  in
posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione"» -  sia
sotto  il  profilo  oggettivo,  perche'  il  conflitto   riguarda   i
presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. e  la
lesione    della    sfera    di     attribuzioni     giurisdizionali,
costituzionalmente garantite, del ricorrente; 
    che il ricorrente medesimo chiede a questa  Corte  di  dichiarare
che non spettava al Senato della  Repubblica  deliberare  che  quelle
manifestate dall'allora senatore  Iannuzzi  nell'articolo  di  stampa
menzionato   costituissero   opinioni   espresse   dal   parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma,
Cost.,  e,  conseguentemente,  di  annullare  la   deliberazione   di
insindacabilita'. 
    Considerato che in questa fase del giudizio,  a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
la Corte e' chiamata  a  deliberare,  senza  contraddittorio,  se  il
ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto  la
cui  risoluzione  spetti  alla  sua  competenza»,   sussistendone   i
requisiti soggettivo ed  oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione del Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, a
promuovere conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  in
quanto  organo  giurisdizionale,   in   posizione   di   indipendenza
costituzionalmente     garantita,     competente     a     dichiarare
definitivamente,  nell'esercizio  delle  funzioni  attribuitegli,  la
volonta' del potere cui appartiene; 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta  la  legittimazione  del
Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, per quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il  ricorrente
lamenta   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte.