ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3,
della  legge  della  Regione  Abruzzo  10  dicembre   2012,   n.   59
(Riconoscimento  di  Treglio  paese  dell'affresco),   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19
febbraio 2013, depositato in  cancelleria  il  25  febbraio  2013  ed
iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  25  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 15-19 febbraio 2013,  depositato  il  successivo  25  febbraio  ed
iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2013, ha impugnato  l'art.  5,
comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre  2012,  n.  59
(Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco). 
    1.1.- Premette il ricorrente che,  ai  sensi  dell'art.  1  della
legge in esame, «La Regione, nel rispetto del  dettato  dell'articolo
8, comma 1, dello  Statuto  regionale,  si  propone  di  documentare,
valorizzare  e  promuovere  l'arte  della  pittura  "a  fresco"   sul
territorio regionale»; l'art. 2  prevede  che  «La  Regione,  per  le
finalita' di cui all'articolo  1,  in  considerazione  della  valenza
internazionale  della  manifestazione  d'arte  "Treglio  affrescata",
riconosce a Treglio (Ch)  la  qualifica  di  "Paese  dell'affresco"»;
l'art. 3, a sua volta, indica gli obiettivi che la manifestazione  in
parola deve perseguire ai fini del riconoscimento di cui all'art. 2. 
    L'art.  5,  aggiunge  la  difesa  dello  Stato,   disciplina   un
contributo  regionale,   disponendo:   1.   «La   Regione,   per   il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  puo'  sostenere
finanziariamente  la  manifestazione  d'arte   "Treglio   affrescata"
mediante  elargizione  al  Comune  gestore  di  un  contributo  anche
annuale. 2. La concessione del contributo regionale,  nelle  forme  e
modi di cui al comma 3, e' subordinata alla presentazione,  entro  il
termine di sessanta giorni antecedente la data di  svolgimento  della
manifestazione,  di  una  relazione  dettagliata,  comprensiva  della
previsione  di  spesa,  firmata  dal  legale   rappresentante   della
manifestazione. 3. L'ammontare complessivo del  contributo,  che  non
puo' eccedere il 50% della spesa sostenuta, e' erogato  dalla  Giunta
regionale nella seguente misura: 
    a)  40%  prima  della  realizzazione  della   manifestazione   e,
comunque, a seguito della presentazione della  relazione  di  cui  al
comma 2; 
    b) 60% entro trenta giorni dalla presentazione di  una  relazione
illustrativa dell'attivita' svolta, corredata del bilancio consuntivo
dell'attivita' finanziata, a firma del legale rappresentante. 
    4.  Il  contributo   regionale,   se   erogato,   salvo   diversa
disposizione  di  legge,  non  e'  cumulabile  con  quelli  derivanti
dall'applicazione di altre leggi regionali». 
    1.2.- Ritiene il Presidente del Consiglio  dei  ministri  che  il
comma 3 dell'art. 5,  nel  disporre  la  concessione  del  contributo
regionale limitandosi a prevedere le modalita' e  le  percentuali  di
erogazione, ma omettendone la quantificazione e  l'indicazione  della
copertura, contrasterebbe con l'art. 81, quarto e terzo comma  Cost.,
rispettivamente «fino e a partire dall'esercizio 2014». 
    La norma, poi, violerebbe, a partire  dall'esercizio  finanziario
2014, anche il primo comma dell'art. 81 Cost.,  «ove  e'  fissato  il
principio dell'equilibrio tra le entrate e  le  spese  di  bilancio».
L'omessa giustificazione  della  spesa  prevista  dalla  disposizione
impugnata  renderebbe  infatti  impossibile  programmare  flussi   di
entrata che si possano porre in rapporto di  equilibrio  rispetto  ad
essa. 
    2.- La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 
    3.-  All'udienza  pubblica  il  ricorrente   ha   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3,  della
legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n.  59  (Riconoscimento
di Treglio paese dell'affresco), in riferimento all'art. 81, quarto e
terzo  comma  (rispettivamente,  «fino  e  a  partire  dall'esercizio
2014»),  e  primo  comma  («a  partire  dall'esercizio  2014»)  della
Costituzione. 
    La disposizione impugnata stabilisce che l'ammontare  complessivo
del contributo, previsto dal comma 1 del medesimo articolo in  favore
del Comune di Treglio per sostenere la manifestazione d'arte «Treglio
affrescata», sia erogata dalla Giunta regionale, nei  limiti  del  50
per cento della spesa sostenuta, secondo le  scansioni  temporali  ed
alle condizioni ivi dettate. 
    La norma  regionale,  ad  avviso  del  ricorrente,  omettendo  di
indicare la fonte di finanziamento e di quantificare  esattamente  il
contributo, violerebbe i principi di necessaria copertura delle spese
e di equilibrio di bilancio. 
    2.- In via preliminare va esaminata, d'ufficio,  l'ammissibilita'
della questione  sollevata  alla  luce  dell'intervenuta  abrogazione
dell'intera legge recante la norma  censurata,  operata  dall'art.  6
della  legge  della  Regione  Abruzzo  18  dicembre   2013,   n.   49
(Riconoscimento di Treglio  "Paese  dell'Affresco",  di  Azzinano  di
Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto"). 
    Quest'ultima  «riconosce»  non  solo  la  manifestazione   d'arte
«Treglio affrescata», con il  contestuale  riconoscimento  a  Treglio
della qualifica di «Paese dell'Affresco», ma anche quelle di «I  Muri
Raccontano [...] i  Giochi  di  una  Volta»  e  «Casoli  Pinta»,  con
contestuale riconoscimento ai paesi di Azzinano di Tossicia e  Casoli
di Atri della qualifica di «Paese Dipinto». 
    A differenza della legge abrogata, tuttavia, essa non reca alcuna
previsione  di  contribuzione  regionale   in   favore   dei   Comuni
interessati ed anzi espressamente chiarisce,  all'art.  5,  rubricato
«Norma finanziaria», che «La presente  legge  non  comporta  oneri  a
carico del bilancio regionale». 
    Escluso, pertanto, che possa porsi un problema  di  trasferimento
dell'impugnazione, va verificato, se l'intervenuta abrogazione  della
norma sospettata d'incostituzionalita' abbia comportato la cessazione
della materia del contendere. 
    Le condizioni richieste per ravvisare tale cessazione, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono: a) la  sopravvenuta
abrogazione  o  modificazione  delle   norme   censurate   in   senso
satisfattivo della pretesa avanzata con il  ricorso;  b)  la  mancata
applicazione,  medio  tempore,  delle  norme  abrogate  o  modificate
(sentenze n. 300, n. 193, n. 32 del 2012 e n. 325 del 2011). 
    Se alla luce delle considerazioni  sopra  svolte  puo'  ritenersi
sussistere  la  prima  condizione,  non  egualmente  puo'  dirsi  con
riferimento alla seconda, poiche' non vi e' «alcuna dimostrazione che
la disposizione impugnata - la quale contiene  previsioni  dotate  di
immediata efficacia - non abbia avuto applicazione» (sentenza  n.  11
del 2014; nello stesso senso, sentenza n. 192 del 2012), ed  anzi  vi
e' il ragionevole sospetto contrario. 
    L'impugnato art. 5, comma 3, infatti, prevedeva  la  possibilita'
di contribuzione «anche annuale». Esso e' stato in vigore  per  oltre
un  anno  (dal  12  dicembre  2012  al  27  dicembre  2013),  con  la
conseguenza che appare verosimile, o comunque  non  puo'  escludersi,
l'avvenuta elargizione del contributo per la manifestazione  «Treglio
affrescata», che si tiene «a cadenza annuale» (art. 4). 
    3.- Nel merito la questione e' fondata sotto l'assorbente profilo
della violazione del principio di necessaria  copertura  delle  spese
(art. 81, quarto comma, Cost., nel testo in vigore sino all'esercizio
finanziario 2013, posto  che  la  norma  impugnata,  come  detto,  ha
cessato di avere efficacia il 27 dicembre 2013). 
    Il censurato comma 3 dell'art. 5, infatti, si limita a  prevedere
che il contributo di cui al comma 1 venga erogato nei limiti  del  50
per cento delle spese sostenute dal Comune di Treglio, e quindi senza
indicare,  in  concreto,  la  misura  e  la  copertura   dell'impegno
finanziario richiesto, in  violazione  del  parametro  costituzionale
invocato (tra le tante, sentenze n. 181 e n. 51 del 2013, n.  68  del
2011 e n. 141 del 2010). 
    4.- L'accoglimento della questione per le ragioni sopra enunciate
comporta  che  sia  dichiarata,  in  via  consequenziale,  ai   sensi
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
l'illegittimita' costituzionale anche dei restanti commi  1,  2  e  4
dell'art. 5 impugnato. 
    Essi, infatti, recano norme «strettamente connesse» (sentenza  n.
332 del 2010)  e  avvinte  da  un  «inscindibile  legame  funzionale»
(sentenza n. 138 del  2009),  poiche'  il  comma  1  detta  la  norma
sostanziale di spesa che prevede l'elargizione in esame e  gli  altri
regolano parti del medesimo meccanismo contributivo. 
    Ad essi, dunque, vanno estesi  i  motivi  di  censura  esposti  a
sostegno della fondatezza della questione prospettata con riferimento
all'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,  nel  testo  in   vigore   sino
all'esercizio finanziario 2013. 
    5.-  La  fondatezza  della  questione  di  costituzionalita'  con
riferimento  a  tale   ultimo   parametro   comporta   l'assorbimento
dell'ulteriore censura  di  violazione  dell'art.  81,  primo  comma,
Cost., nel testo in vigore dall'esercizio finanziario 2014.