ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 656,  comma
9, lettera a), del codice di procedura penale, promosso  dal  Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale ordinario  di  Firenze  nel
procedimento penale a carico di S.N., con ordinanza del  29  novembre
2012, iscritta al n. 71 del  registro  ordinanze  2013  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16,  prima   serie
speciale, dell'anno 2013. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  S.N.,  nonche'   l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  29  novembre  2012  e
pervenuta alla Corte costituzionale il 27 marzo 2013 (r.o. n. 71  del
2013), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario
di Firenze ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3  e  27  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656,
comma 9, lettera a),  del  codice  di  procedura  penale,  modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23  maggio  2008,
n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio  2008,
n.  125,  nella  parte  in  cui   stabilisce   che   la   sospensione
dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore  a
tre anni, non puo' essere disposta nei confronti dei condannati per i
delitti di cui all'art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o
piu' circostanze tra  quelle  indicate  dall'art.  625  dello  stesso
codice; 
    che,  con  sentenza  del  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale  ordinario  di  Firenze  del  17  maggio   2011,   divenuta
definitiva il  16  ottobre  2012,  e'  stata  applicata  a  S.N.,  su
richiesta delle parti, la pena di tre anni di  reclusione  e  di  300
euro di multa, per i delitti previsti  dagli  artt.  416,  624,  625,
primo comma, numeri 2) e 5), e 61, numero 5), cod. pen.; 
    che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Firenze ha emesso, il 12 novembre 2012, un ordine di  carcerazione
a carico di S.N., ritenendo di non  doverne  sospendere  l'esecuzione
perche' il titolo di reato oggetto della condanna non lo permetteva; 
    che i difensori di  S.N.  hanno  quindi  chiesto  al  giudice  di
sollevare «la questione  di  legittimita'  dell'art.  656,  comma  9,
lettera  a),  c.p.p.  (limitatamente  al   divieto   di   sospensione
dell'ordine di esecuzione nel caso di  condanna  per  il  delitto  di
furto  pluriaggravato),  disponendo,  nelle   more,   la   temporanea
inefficacia  del   provvedimento   che   dispone   la   carcerazione,
dichiarando  la  sospensione  dell'esecuzione  e   la   scarcerazione
dell'interessato»; 
    che, secondo la prospettazione del giudice rimettente,  l'istanza
proposta  -  essendo  diretta  alla  contestazione   dell'ordine   di
esecuzione del pubblico ministero - configurerebbe  un  incidente  di
esecuzione, in quanto riguarderebbe l'efficacia  in  via  transitoria
del titolo esecutivo; 
    che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo perche'  se
«la norma richiamata fosse ritenuta costituzionalmente illegittima il
pubblico  ministero  avrebbe  dovuto  sospendere   l'esecuzione   non
sussistendo, nel caso in esame, altro motivo ostativo»; 
    che la questione sarebbe altresi'  non  manifestamente  infondata
con riferimento all'art. 3 Cost.,  in  quanto,  secondo  il  costante
insegnamento della giurisprudenza  costituzionale,  la  sperequazione
normativa  tra  fattispecie  omogenee  viola  il   citato   parametro
costituzionale,  qualora  non   sia   sorretta   da   alcuna   idonea
giustificazione; 
    che,  nel  caso  di  specie,  «l'irragionevolezza  della   scelta
legislativa operata  con  riferimento  all'art.  656  del  c.p.p.  si
concretizz[erebbe]   nel   paragone   tra   le   ipotesi   di   furti
pluriaggravati [...] per i  quali  non  e'  prevista  la  sospensione
dell'esecuzione e altre fattispecie delittuose per le  quali,  sempre
in presenza di una sentenza di condanna ad  una  pena  detentiva  non
superiore ai tre anni, tale sospensione e' obbligatoria»; 
    che «l'irragionevolezza  della  scelta  legislativa  operata  con
riferimento all'art. 656 del c.p.p. si concretizz[erebbe]  anche  nel
paragone  tra  le  ipotesi  di  furti  pluriaggravati  e   le   altre
fattispecie previste dallo stesso nono comma dell'art. 656 del c.p.p.
come ostative alla sospensione esprimendo  esse  una  presunzione  di
pericolosita' del condannato»; 
    che anche con riferimento all'art.  27  Cost.  la  questione  non
sarebbe  manifestamente  infondata,  perche'   la   possibilita'   di
sospendere l'ordine di esecuzione funge  «da  necessario  complemento
all[a]  previsione   delle   misure   alternative   alla   detenzione
carceraria,  scongiurando  l'effetto  desocializzante  e  criminogeno
correlato al "passaggio diretto in carcere" del reo nei casi  in  cui
lo stesso  avrebbe  avuto  diritto  (previa  valutazione  nel  merito
rimessa al Tribunale di Sorveglianza) alla misura alternativa»; 
    che e' intervenuto nel giudizio di  costituzionalita',  con  atto
depositato  il  7  maggio  2013,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilita'  della
questione  di  legittimita'  costituzionale,  con  riferimento   alla
censura di irragionevolezza della scelta legislativa  e,  quindi,  di
violazione dell'art. 3 Cost.; 
    che, infatti, ad avviso della difesa  dello  Stato,  l'esclusione
della possibilita' di  sospendere  l'esecuzione  della  condanna  per
determinati   reati,   incidendo   sul   trattamento    sanzionatorio
concretamente applicabile, non sarebbe  sindacabile  da  parte  della
Corte  se  non  nell'ipotesi  in  cui  sia  prevista  la  sospensione
dell'esecuzione per fattispecie sostanzialmente identiche; 
    che nel caso di specie,  non  ricorrendo  questa  condizione,  la
norma impugnata non sarebbe «censurabile per violazione  dell'art.  3
della Costituzione»; 
    che con riferimento all'art.  27  Cost.  la  questione  sollevata
sarebbe infondata, perche' «la circostanza che, per  effetto  di  una
scelta legislativa, un condannato  non  possa  avere  accesso  a  una
misura alternativa alla detenzione non e' ragione sufficiente  a  far
ritenere incostituzionale la scelta legislativa in questione»; 
    che nel giudizio  di  costituzionalita'  si  e'  costituita,  con
memoria depositata il 3 maggio 2013, la parte privata  S.N.,  che  ha
concluso per la declaratoria di illegittimita'  costituzionale  della
norma impugnata. 
    Considerato che  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale ordinario di Firenze dubita, in riferimento agli artt. 3  e
27 della Costituzione, della  legittimita'  costituzionale  dell'art.
656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale,  modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23  maggio  2008,
n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio  2008,
n.  125,  nella  parte  in  cui   stabilisce   che   la   sospensione
dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore  a
tre anni, non puo' essere disposta nei confronti dei condannati per i
delitti di cui all'art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o
piu' circostanze tra  quelle  indicate  dall'art.  625  dello  stesso
codice; 
    che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'  entrato  in
vigore il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78  (Disposizioni  urgenti
in materia di esecuzione della pena), convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 94, il quale, con
l'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), ha modificato  l'art.  656,
comma 9, lettera a), cod. proc. pen., stabilendo che: «le parole  da:
"624" fino a: "dall'articolo 625"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"572, secondo comma, 612-bis, terzo comma" e le parole da: "e  per  i
delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse»; 
    che con tale modificazione e' stato escluso dall'elenco dei reati
per i quali l'esecuzione della condanna, ancorche' a  pena  detentiva
inferiore ai tre anni, non puo' essere sospesa, il delitto  di  furto
aggravato da due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art. 625
cod. pen.; 
    che, a fronte di  questo  ius  superveniens,  spetta  al  giudice
rimettente la valutazione circa la  perdurante  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza della questione sollevata; 
    che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al  giudice
a quo, per  una  nuova  valutazione  riguardo  alla  rilevanza  della
questione,  alla  luce  del  mutato  quadro  normativo  (ex   multis:
ordinanze n. 35 del 2013, n. 316 del 2012 e n. 296 del 2011). 
    Visto l'art. 9, comma 2, delle norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.