ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma  3,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1,  della  legge  24
marzo 2012,  n.  27,  promossi  dal  Tribunale  ordinario  di  Nocera
Inferiore, con due ordinanze del 27 giugno 2012, iscritte ai nn.  158
e 172  del  registro  ordinanze  2013  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  nn.  27  e  29,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2013. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, con le due ordinanze in epigrafe, emesse nel  corso
di altrettanti giudizi  civili,  il  Tribunale  ordinario  di  Nocera
Inferiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  24,  101,  104,
107,  111  e  117  della  Costituzione,  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 3,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle  infrastrutture   e   la   competitivita'),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24  marzo  2012,  n.
27, nella parte in cui dispone che «Le tariffe vigenti alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle  spese  giudiziali,  fino  alla
data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma  2
e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, per conto dell'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per  la  manifesta
inammissibilita' di tutte le questioni. 
    Considerato,  che  questioni  testualmente  identiche  a   quelle
riproposte con le ordinanze in epigrafe - gia' sollevate, con plurime
ordinanze,  dal  medesimo   Tribunale   -   sono   state   dichiarate
manifestamente inammissibili con ordinanze di questa Corte n. 115, n.
217 e n. 261 del 2013, per difetto di  motivazione  sulla  rilevanza,
«del tutto  incomprensibilmente  legata  soltanto  all'obiettivo  del
rimettente  di  poter  liquidare  le  spese  processuali   attraverso
l'auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale
che tale liquidazione gli consentiva», e perche',  «in  relazione  ai
numerosi parametri  invocati  (per  altro  in  modo  disarmonico  tra
motivazione  e  dispositivo),  manca  una   pertinente   e   coerente
motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella  specie,  la
violazione da parte della norma denunciata»; 
    che - stante l'assoluta identita' di contenuto tra  le  ordinanze
di rimessione oggetto delle richiamate pronunce  del  2013  e  quelle
odierne  -  le   questioni   da   queste   ultime   reiterate   vanno
conseguentemente,   a   loro   volta,    dichiarate    manifestamente
inammissibili, per le stesse ragioni, previa  riunione  dei  relativi
giudizi. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, commi 1 e  2,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.