ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
2, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n.  43,  recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004,  n.
47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le  Comunita'
di Abruzzesi nel Mondo)», proposto dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 24-26 ottobre 2012, depositato  in
cancelleria il 29 ottobre 2012 ed iscritto al  n.  174  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che con ricorso del 22  ottobre  2012,  spedito  per  la
notifica il successivo 24 ottobre, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha  proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione,  dell'art.
13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43,
recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  13  dicembre
2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo  e  le
Comunita' di Abruzzesi nel Mondo)»; 
    che il  ricorrente  rileva  che  l'articolo  impugnato  introduce
all'art. 26 della legge regionale n. 47 del 2004,  i  commi  3-bis  e
3-ter, i quali prevedono rispettivamente  che  «agli  oneri  correnti
derivanti dall'attuazione degli articoli 1-bis, 16 e 17 per  ciascuno
degli  esercizi  2012,  2013  e  2014  si  fa  fronte,  senza   oneri
aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.01.002 -
21625 denominato "Interventi per i  cittadini  Abruzzesi  emigrati  -
legge regionale 13 dicembre 2004,  n.  47"»  e  che  «alle  spese  di
investimento indotte dagli articoli 1-bis,  16  e  17,  per  ciascuno
degli  esercizi  2012,  2013  e  2014  si  fa  fronte,  senza   oneri
aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 -
22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini
Abruzzesi emigrati - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47"»; 
    che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei  ministri,  gia'
dal tenore letterale delle disposizioni  citate  emergerebbe  che  le
stesse prevedrebbero oneri non  quantificati  e  privi  di  copertura
finanziaria, con conseguente violazione del principio di cui all'art.
81, quarto comma, Cost., gravante anche sul legislatore regionale; 
    che la Regione Abruzzo non si e' costituita; 
    che successivamente all'instaurazione del  presente  giudizio  e'
intervenuto l'art. 42 della legge della Regione  Abruzzo  10  gennaio
2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la  redazione  del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione  Abruzzo  -  legge
finanziaria regionale 2013), il quale ha apportato modifiche all'art.
26 della legge reg. Abruzzo n. 47  del  2004  ed  in  particolare  ha
sostituito i commi 3-bis e 3-ter con i seguenti: «3-bis.  Agli  oneri
correnti derivanti dall'attuazione degli articoli  1-bis,  16  e  17,
valutati per l'anno 2013 in euro 40.000,00 si provvede con le risorse
iscritte  nel  capitolo  di  spesa  13.01.002  -   21625   denominato
"Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati - legge  regionale  13
dicembre 2004, n. 47". 3-ter. Alle spese d'investimento di  cui  agli
articoli 1-bis, 16 e 17, valutati per l'anno 2013 in euro 5.000,00 si
provvede con le risorse iscritte nel capitolo di  spesa  13.02.001  -
22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini
Abruzzesi emigrati - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47"»; 
    che  nell'imminenza  dell'udienza  pubblica  il  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  ha  presentato  istanza  di  rinvio   della
trattazione del ricorso a seguito  della  richiesta  da  parte  della
Regione Abruzzo di riesaminare la questione alla luce delle modifiche
introdotte alla legge impugnata dalla legge regionale n. 2 del 2013; 
    che tale istanza e' stata accolta ed il ricorso e' stato rinviato
a nuovo ruolo; 
    che in data 30  luglio  2013  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ha  deliberato  la  rinunzia  al   ricorso   in   epigrafe,
manifestando il proprio consenso all'estinzione del giudizio. 
    Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso,   in   mancanza   di
costituzione in  giudizio  della  controparte,  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo.