ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  23  maggio  2013,  n.   12
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione - legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-25  luglio  2013,
depositato in cancelleria il 30 luglio 2013 ed iscritto al n. 79  del
registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nell'udienza pubblica  dell'8  aprile  2014  il  Presidente
Gaetano Silvestri in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Marta
Cartabia. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  23-25  luglio  2013  e
depositato in cancelleria  il  30  luglio  2013,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 4 e 5
dello  Statuto  speciale  per  la  Sardegna,   adottato   con   legge
costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 e all'art. 117, secondo e terzo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
in via principale dell'art. 2  della  legge  della  Regione  autonoma
Sardegna 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale  della  Regione  -  legge  finanziaria
2013); 
    che si e' costituita la Regione autonoma Sardegna, in persona del
Presidente pro tempore, chiedendo che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile o, in subordine, non fondata; 
    che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in  data
25 febbraio  2014,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso; 
    che  la  rinuncia  e'  stata  accettata  dalla  Regione  autonoma
Sardegna con atto depositato in cancelleria il 3 aprile 2014. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  da  accettazione  della  controparte   costituita,
determina l'estinzione del processo.