ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-25 luglio 2013, depositato in cancelleria il 30 luglio 2013 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2014 il Presidente Gaetano Silvestri in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ricorso notificato il 23-25 luglio 2013 e depositato in cancelleria il 30 luglio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, adottato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 e all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013); che si e' costituita la Regione autonoma Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata; che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 25 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso; che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione autonoma Sardegna con atto depositato in cancelleria il 3 aprile 2014. Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.