ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge della Regione Abruzzo 7 giugno  2013,  n.  14  (Interpretazione
autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale
30 marzo 2007,  n.  5  «Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  e  la
valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge  regionale
n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e
alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l'adeguamento delle
infrastrutture sportive, ricreative  e  per  favorire  l'aggregazione
sociale nella citta' di L'Aquila e degli altri Comuni del  cratere»),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 3-6 agosto 2013, depositato in cancelleria il 13 agosto
2013 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2013. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  aprile  2014  il   Giudice
relatore Sergio Mattarella; 
    udito l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la  notifica  a  mezzo  del  servizio
postale  il  3  agosto  2013,  ricevuto  il  successivo  6  agosto  e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 13 agosto 2013  (reg.
ric. n. 81 del 2013),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere h)  e
m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della  Regione
Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo
11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30  marzo  2007,  n.  5
«Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione  della  costa
teatina» e modifiche alla legge regionale  n.  2/2008  «Provvedimenti
urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale  n.
41/2011  «Disposizioni   per   l'adeguamento   delle   infrastrutture
sportive, ricreative e  per  favorire  l'aggregazione  sociale  nella
citta' di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere»). 
    La  disposizione   impugnata,   intervenendo   sulla   disciplina
previgente  in  punto  di   competenze   della   Regione   circa   la
localizzazione e la realizzazione di opere di interesse statale nelle
zone sismiche, inserisce  l'art.  1-ter  nella  legge  della  Regione
Abruzzo 10 marzo 2008, n.  2  (Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del
territorio  regionale),  per  il  quale:  «La  localizzazione  e   la
realizzazione di centrali di compressione a gas e' consentita  al  di
fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria,  ai  sensi
della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti  norme  e
procedure di legge, previo studio  particolareggiato  della  risposta
sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche  e
litologiche di dettaglio». 
    Ad avviso del ricorrente, la  disposizione  censurata  violerebbe
anzitutto gli artt. 117, terzo  comma,  e  118  Cost.,  ponendosi  in
contrasto con i  principi  fondamentali  nella  materia  di  potesta'
concorrente  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia» posti dall'art. 1, commi 3, 4, 7 e 8,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche'  delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di
energia).  I  richiamati  commi  di  detto   articolo   disciplinano,
rispettivamente: gli obiettivi  generali  della  politica  energetica
nazionale, assicurati, sulla base  dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale  collaborazione,  dallo  Stato,
dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  dalle  Regioni  e
dagli enti locali; gli obiettivi necessari ad assicurare su tutto  il
territorio  nazionale  i   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti l'energia nelle  sue  varie  forme  e  in  condizioni  di
omogeneita' sia con riguardo alle modalita'  di  fruizione,  sia  con
riguardo ai criteri di formazione  delle  tariffe  e  al  conseguente
impatto  sulla  formazione  dei  prezzi;  i  compiti  e  le  funzioni
amministrative  spettanti,  in  materia,  allo  Stato,  tra  i  quali
rientrano l'identificazione - d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)  -  delle
«linee  fondamentali  dell'assetto  del  territorio   nazionale   con
riferimento     all'articolazione     territoriale     delle     reti
infrastrutturali energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai
sensi delle leggi  vigenti»  (art.  1,  comma  7,  lettera  g,  della
richiamata legge n. 239 del 2004) e «l'individuazione, di intesa  con
la Conferenza unificata, della rete nazionale dei gasdotti» (art.  1,
comma 8, lettera b, numero 2,  della  menzionata  legge  n.  239  del
2004). 
    Osserva, inoltre, l'Avvocatura dello Stato che,  ai  sensi  della
normativa statale richiamata, lo Stato  e  le  Regioni  garantiscono:
«l'adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di produzione,
trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di  sicurezza
e  di  qualita'  del  servizio  nonche'   la   distribuzione   e   la
disponibilita'  di  energia  su  tutto  il   territorio   nazionale»;
«l'adeguato  equilibrio  territoriale  nella   localizzazione   delle
infrastrutture   energetiche,    nei    limiti    consentiti    dalle
caratteristiche  fisiche  e  geografiche   delle   singole   regioni,
prevedendo  eventuali  misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze  connesse  agli  indirizzi
strategici  nazionali  richiedano  concentrazioni   territoriali   di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto  territoriale
[...]» (art. 1, comma 4, lettere d ed f, della citata  legge  n.  239
del 2004). 
    1.1.- Tanto premesso, la difesa  dello  Stato  asserisce  che  la
norma  impugnata,  consentendo  la  localizzazione  di  centrali   di
compressione a gas al di fuori delle zone  sismiche  classificate  di
prima categoria e subordinandone  la  realizzazione  ad  uno  «studio
particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche
indagini  geofisiche,   sismiche   e   litologiche   di   dettaglio»,
stabilirebbe limiti stringenti alla localizzazione degli impianti  di
interesse nazionale, impedendone, di fatto, la realizzazione su vasta
scala, ponendosi in tal modo in contrasto con i  richiamati  principi
fondamentali  fissati  dal  legislatore   statale   in   materia   di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    L'Avvocatura dello Stato richiama gli artt. 29, comma 2,  lettera
g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59) e 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno  2001,  n.  327  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione per  pubblica  utilita'),  i  quali,  sulla  base  dei
principi di differenziazione e di adeguatezza,  attribuirebbero  allo
Stato poteri autorizzatori e competenze  amministrative  generali,  a
fronte di esigenze di carattere unitario. 
    Osserva,  in  particolare,  la  difesa  dello  Stato  che  l'art.
52-quinquies del summenzionato d.P.R. n. 327 del 2001 garantirebbe il
necessario coinvolgimento delle Regioni interessate  mediante  quello
strumento particolarmente efficace costituito dalla cosiddetta intesa
in senso "forte", che assicura, nella localizzazione e  realizzazione
dei  suddetti  impianti,   l'adeguata   partecipazione   degli   enti
territoriali  allo  svolgimento  del  procedimento  incidente   sulle
molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali. 
    Ne conseguirebbe che la disposizione censurata, stabilendo limiti
stringenti alla localizzazione di centrali di compressione a  gas  di
interesse nazionale,  si  porrebbe  in  contrasto  con  i  richiamati
principi fondamentali della materia, violando conseguentemente l'art.
117, terzo comma, Cost. 
    1.2.- Con  un  secondo  ordine  di  censure,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri deduce la lesione dell'art. 118, primo  comma,
Cost., in quanto la norma impugnata si porrebbe in contrasto con  gli
evocati artt. 29, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 112 del  1998  e
52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001, che riservano allo Stato  le
funzioni autorizzatorie e gestionali in  materia,  presupponendo  che
attengano alla sicurezza e all'approvvigionamento della produzione  e
del trasporto di fonti energetiche. 
    Al riguardo, e' richiamata la sentenza della Corte costituzionale
n. 182 del  2013,  con  la  quale,  nel  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale di norme di legge della Regione Abruzzo censurate  per
motivi analoghi, e' stato precisato che, in materia di localizzazione
di impianti di oleodotti e gasdotti,  le  norme  statali  di  settore
«hanno ridefinito,  in  modo  unitario  ed  a  livello  nazionale,  i
procedimenti  di  localizzazione  e  realizzazione  della   rete   di
oleodotti  e  gasdotti,  in  base  all'evidente   presupposto   della
necessita' di riconoscere un ruolo fondamentale agli  organi  statali
nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte
di esigenze di carattere unitario, tanto piu' valevoli di  fronte  al
rischio sismico». Osserva  l'Avvocatura  dello  Stato  che,  pur  non
determinando le richiamate esigenze  unitarie  il  venir  meno  della
necessita'  di  un  coinvolgimento   delle   Regioni   nei   suddetti
procedimenti,  la  disposizione  censurata,   come   nel   precedente
richiamato, «sottrae la scelta al confronto - viceversa necessario  -
tra Stato e Regione, pregiudica l'indefettibile principio dell'intesa
e si pone in tal modo in contrasto con i principi fondamentali  posti
dall'art. 1, comma 7, lettera g), e comma 8, lettera  b),  numero  2,
della legge n. 239 del 2004» (sentenza n. 182 del 2013). 
    1.3.- Con un terzo ordine di censure, il ricorrente  lamenta  che
la norma impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera  m),
Cost., il quale riserva allo Stato  la  «determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», atteso
che  essa,  ostacolando  lo  sviluppo  della  rete  dei  gasdotti  di
interesse nazionale, e conseguentemente  l'efficiente  erogazione  di
gas,  potrebbe  determinare  l'impossibilita'  di   provvedere   alle
esigenze fondamentali dei cittadini. 
    1.4.- Osserva infine  la  difesa  erariale  che  la  disposizione
censurata sarebbe  altresi'  invasiva  della  competenza  legislativa
esclusiva statale in materia di «ordine pubblico e  sicurezza»  posta
dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera  h),   Cost.,   in   quanto
l'intervento del legislatore regionale, finalizzato, tra l'altro,  ad
impedire la realizzazione di infrastrutture  energetiche  localizzate
in aree sismiche, apparirebbe principalmente sorretto da  ragioni  di
sicurezza, «consistenti, da  un  lato,  nella  volonta'  di  limitare
eventuali danni all'incolumita'  pubblica  e  al  territorio  che  il
danneggiamento  dei  gasdotti  provocato  da  un  [eventuale]   sisma
potrebbe causare, dall'altro, nel  tentativo  di  ridurre  lo  stesso
rischio sismico». 
    Ne conseguirebbe l'invasione  dell'ambito  materiale  dell'ordine
pubblico e della sicurezza  che  l'evocato  parametro  costituzionale
riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    2.-  La  Regione  Abruzzo  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  legge
della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica
dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30  marzo
2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela  e  la  valorizzazione
della costa teatina» e  modifiche  alla  legge  regionale  n.  2/2008
«Provvedimenti urgenti a tutela  del  territorio  regionale»  e  alla
legge regionale n.  41/2011  «Disposizioni  per  l'adeguamento  delle
infrastrutture sportive, ricreative  e  per  favorire  l'aggregazione
sociale nella citta' di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere»). 
    La disposizione impugnata, consentendo  la  localizzazione  e  la
realizzazione di centrali di compressione a gas  al  di  fuori  delle
aree  sismiche  classificate  di  prima  categoria,   previo   studio
particolareggiato della risposta sismica locale, violerebbe anzitutto
gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma,  della  Costituzione,
ponendosi in contrasto con i principi fondamentali nella  materia  di
potesta' concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» posti dall'art. 1, commi 3, 4, 7 e 8,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche'  delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di
energia) e con gli  artt.  29,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)   e
52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita'),  i  quali  riservano  allo   Stato   poteri
autorizzatori e competenze amministrative generali in materia. 
    La disposizione censurata violerebbe altresi' l'art. 117, secondo
comma, lettere h)  ed  m),  Cost.,  invadendo  gli  ambiti  materiali
dell'«ordine   pubblico»   e   della   «sicurezza»,   nonche'   della
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili  e  sociali»,  che  detti  parametri  costituzionali
riservano alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    2.-  La  risoluzione  della  questione  come  sopra   individuata
presuppone  che,  in  via  preliminare,  venga  individuato  l'ambito
materiale delineato dalle  disposizioni  del  Titolo  V  della  Parte
seconda della Costituzione a cui va ricondotta la norma impugnata. 
    Secondo   il   consolidato   orientamento   di   questa    Corte,
l'identificazione  della  materia   nella   quale   si   colloca   la
disposizione censurata richiede di  fare  riferimento  all'oggetto  e
alla disciplina stabilita dalla medesima,  tenendo  conto  della  sua
ratio, tralasciando gli aspetti marginali  e  gli  effetti  riflessi,
cosi' da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse
tutelato (ex plurimis, sentenze n. 300 del 2011, n. 430 e n. 165  del
2007). 
    Occorre anzitutto ricordare che  questa  Corte  ha  costantemente
ricondotto  disposizioni  di  leggi  regionali,  analoghe  a   quella
censurata nel presente giudizio,  che  intervenivano  in  materia  di
localizzazione  e  realizzazione  di  impianti  e  centrali  per   lo
svolgimento delle attivita' energetiche, ancorche' collocate in  zone
sismiche, alla competenza legislativa concorrente della  «produzione,
trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia»  (ex  plurimis,
sentenze n. 182 e n. 117 del 2013, n.  383  del  2005)  e  all'ambito
materiale relativo al «governo del territorio», parimenti ascrivibile
al titolo competenziale dell'art. 117, terzo comma, Cost. (ex multis,
sentenze n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010). 
    Stando alla richiamata giurisprudenza, anche l'impugnato  art.  2
della legge reg. Abruzzo  n.  14  del  2013  risulta  ascrivibile  ad
entrambe   le   summenzionate   materie   di   potesta'   legislativa
concorrente, giusto il disposto dell'art. 117, terzo comma, Cost., in
cui  spetta  comunque  al  legislatore  statale  dettare  i  principi
fondamentali (tra le tante, le richiamate sentenze n. 182  e  n.  117
del 2013). 
    3.- Tanto  premesso  circa  l'ambito  materiale  individuato  dal
Titolo V della Parte seconda della Costituzione a  cui  e'  possibile
ricondurre la disposizione impugnata, occorre ora prendere  in  esame
le censure  mosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
riferimento ai singoli parametri evocati. 
    In relazione all'asserita lesione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri censura il
contrasto della disposizione di legge  regionale  impugnata  con  gli
artt. 1, comma 7, lettera g) e comma 8, lettera b), numero 2),  della
legge n. 239 del 2004 e 52-quinquies del  d.P.R.  n.  327  del  2001.
Dette norme evocate a parametro interposto attribuiscono  allo  Stato
rispettivamente   «l'identificazione   delle    linee    fondamentali
dell'assetto    del    territorio    nazionale    con     riferimento
all'articolazione   territoriale    delle    reti    infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai  sensi  delle  leggi
vigenti» e «l'individuazione, di intesa con la Conferenza  unificata,
della rete nazionale di gasdotti», disciplinando,  nel  contempo,  il
procedimento di localizzazione e realizzazione dei gasdotti  e  degli
impianti di compressione a gas. 
    3.1.- La questione e' fondata. 
    Come gia' affermato da questa Corte, le norme richiamate, evocate
a parametro interposto nel presente  giudizio,  hanno  ridefinito  in
modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di  localizzazione
e realizzazione della rete  di  oleodotti  e  gasdotti,  nonche'  dei
connessi impianti di compressione a gas, in base alla  necessita'  di
riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali  nell'esercizio
delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di
carattere unitario, tanto piu' valevoli di fronte al rischio  sismico
(da ultimo, sentenza n. 182 del 2013). 
    Conseguentemente, per giudicare della legittimita' costituzionale
della normativa impugnata, e' necessario  non  gia'  considerarne  la
conformita' soltanto rispetto all'art. 117 Cost., bensi' valutarne la
rispondenza, da un lato, ai criteri indicati dall'art. 118 Cost.  per
la  allocazione  e  la  disciplina  delle   funzioni   amministrative
(parametro,  quest'ultimo,  del  resto  espressamente   evocato   dal
ricorrente), dall'altro, al principio di leale collaborazione,  cosi'
come questa Corte ha gia' avuto modo di affermare  esplicitamente  in
questa materia (tra le tante, sentenze n. 331 del 2010,  n.  383  del
2005, n. 6 del 2004). 
    Anche  nel  caso  in  esame,  quindi,  le   summenzionate   norme
interposte si atteggiano a principi fondamentali nella parte  in  cui
dettano le condizioni e i  requisiti  necessari  allo  scopo  di  non
ostacolare la localizzazione e realizzazione di impianti di interesse
nazionale relativi alla rete degli oleodotti e dei gasdotti. 
    Al riguardo, la richiamata giurisprudenza di questa Corte afferma
il principio per il quale, in linea generale, e' precluso alla  legge
regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad  interessi  ascrivibili
alla sfera dei principi individuati dal legislatore statale,  mentre,
nello stesso tempo, lo Stato e' tenuto a preservare uno  spazio  alle
scelte normative di pertinenza  regionale,  che  puo'  essere  negato
soltanto nel caso in cui esse generino l'impossibilita',  o  comunque
l'estrema ed oggettiva difficolta', a conseguire i predetti obiettivi
(ex plurimis, sentenza n. 278 del 2010). 
    Nel caso in esame,  la  disposizione  censurata,  consentendo  la
localizzazione delle centrali di compressione a gas  soltanto  al  di
fuori delle zone sismiche classificate di  prima  categoria,  produce
l'effetto di limitare  la  realizzazione  di  impianti  di  interesse
nazionale in determinate aree del territorio regionale. 
    Questa  Corte  si  e'   gia'   pronunciata   sulla   legittimita'
costituzionale  di  analoghe  disposizioni  di  legge  regionale,  in
riferimento agli stessi parametri evocati nel presente giudizio.  Con
la  sentenza  n.  182  del  2013,   e'   stato   infatti   dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 3  della  legge  della  Regione
Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 3 marzo
2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di  espropriazione  per
pubblica utilita'» ed integrazione  alla  legge  regionale  10  marzo
2008,  n.  2  «Provvedimenti  urgenti   a   tutela   del   territorio
regionale»), che, tra l'altro, introduceva l'incompatibilita' tra  la
localizzazione degli impianti di compressione  a  gas  connessi  alla
realizzazione dei gasdotti e le aree sismiche classificate  di  prima
categoria. 
    Alla stessa stregua della disposizione di legge regionale  allora
censurata dalla Corte, anche la norma impugnata nell'odierno giudizio
- recante integrazioni apportate alla medesima legge reg. Abruzzo  n.
2 del 2008 - stabilisce un'incompatibilita'  a  priori  tra  le  zone
sismiche di prima categoria e la  localizzazione  delle  centrali  di
compressione a gas, ponendosi conseguentemente in contrasto  con  gli
evocati artt. 1, commi 7, lettera g), e 8,  lettera  b),  numero  2),
della legge n. 239 del 2004, e 52-quinquies del  d.P.R.  n.  327  del
2001. 
    3.2.- Parimenti lesiva dei citati  parametri  interposti  evocati
dal ricorrente nel presente giudizio risulta  l'ulteriore  previsione
della disposizione impugnata - su cui piu' si  appuntano  le  censure
dell'Avvocatura dello Stato - che subordina la  localizzazione  delle
centrali di compressione a gas alla realizzazione del «previo  studio
particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche
indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio». 
    Infatti, la norma  impugnata,  nella  parte  in  cui  prevede  lo
svolgimento del summenzionato studio,  interferisce  illegittimamente
con il procedimento di localizzazione e realizzazione degli  impianti
di interesse nazionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale
ai fini  della  localizzazione  e  realizzazione  degli  impianti  di
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Da  cio'  segue  il
contrasto con gli evocati parametri interposti, i  quali,  in  virtu'
delle richiamate esigenze unitarie, tanto piu' valevoli di fronte  al
rischio sismico, riservano al legislatore statale la  disciplina  dei
relativi procedimenti (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2013, 124 del
2010, n. 282 del 2009 e n. 383 del 2005). 
    Occorre  ricordare   che,   avendo   riguardo   alla   competenza
concorrente, anche in specifico riferimento alla materia «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»,  questa  Corte  ha
costantemente qualificato come principi fondamentali della materia le
norme   statali   ispirate   alle   regole   della    semplificazione
amministrativa e della celerita', volte a garantire, in modo uniforme
sull'intero territorio nazionale, la conclusione,  entro  un  termine
definito, del procedimento autorizzativo (ex  plurimis,  sentenze  n.
282 del 2009, n. 364 del 2006, n.  336  del  2005).  Spetta  pertanto
soltanto al legislatore statale dettare norme di  principio  volte  a
contemperare  l'indispensabile  coinvolgimento  dei  diversi  livelli
territoriali   di   governo   con   le   ragionevoli   esigenze    di
semplificazione amministrativa e di certezza circa la conclusione dei
procedimenti che, rispondendo ad  esigenze  unitarie  al  fine  della
localizzazione degli impianti di interesse nazionale,  devono  essere
garantite in modo uniforme sull'intero territorio dello Stato (tra le
tante, sentenze n. 364 del 2006, n. 383 e n. 336 del 2005). 
    Alle necessita' sopra  richiamate,  piu'  volte  affermate  dalla
giurisprudenza di questa Corte, risponde anche  la  norma  interposta
evocata nel presente  giudizio,  atteso  che  il  comma  2  dell'art.
52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 individua il procedimento  di
localizzazione delle infrastrutture lineari energetiche  appartenenti
alla rete nazionale dei gasdotti  e  degli  oleodotti,  in  cui  sono
ricomprese le centrali di compressione a gas. 
    Ne consegue che anche l'ulteriore previsione  della  disposizione
censurata si pone in contrasto con  la  richiamata  norma  evocata  a
parametro interposto nel presente giudizio. 
    Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2
della legge reg. Abruzzo n. 14 del  2013,  per  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
    Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti.