ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  articoli  133,
comma 1, lettera l), 134, comma  1,  lettera  c),  e  135,  comma  1,
lettera  c),  nonche'  dell'articolo  4,   comma   1,   numero   19),
dell'Allegato  4  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale  per
il Lazio, sezione terza, con ordinanza del 16 luglio  2012,  iscritta
al n. 217 del registro ordinanze 2012  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  12  marzo  2014  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,
sezione terza, ha sollevato, con  ordinanza  depositata  in  data  16
luglio 2012  (r.o.  n.  217  del  2012),  questione  di  legittimita'
costituzionale, per violazione dell'art.  76  Cost.,  in  riferimento
all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69  (Disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile), degli artt. 133, comma  1,  lettera  l),
134, comma 1, lettera  c),  e  135,  comma  1,  lettera  c),  nonche'
dell'art.  4,  comma  1,  numero  19),  dell'Allegato  4  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo  amministrativo),  nella  parte  in  cui  hanno
trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie  relative  a  provvedimenti   sanzionatori   di   natura
pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia; 
    che il Tribunale rimettente ha, in punto di rilevanza,  osservato
che la sua  giurisdizione  in  ordine  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia  ex  artt.  144  e  145  del
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia), si fonda  esclusivamente  su
quanto disposto dalle norme sopra  richiamate,  ritenute  applicabili
alla fattispecie oggetto del giudizio; 
    che, secondo il giudice  rimettente,  la  questione  sarebbe  non
manifestamente infondata, alla luce della sentenza n.  162  del  2012
della Corte  costituzionale,  che  ha  dichiarato  costituzionalmente
illegittime,  per  violazione  dell'art.  76   Cost.,   le   medesime
disposizioni del  d.lgs.  n.  104  del  2010,  «nella  parte  in  cui
attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del  TAR
Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)»; 
    che, sempre ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni che
prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo  sui
provvedimenti sanzionatori della Banca d'Italia sarebbero affette dal
medesimo vizio  di  eccesso  di  delega,  in  quanto  il  legislatore
delegato, nel momento in  cui  interveniva  in  modo  innovativo  sul
riparto  di  giurisdizione,  avrebbe  dovuto   tenere   conto   della
«giurisprudenza della  Corte  costituzionale  e  delle  giurisdizioni
superiori», nell'assicurare la concentrazione delle  tutele,  secondo
quanto prescritto dalla legge di delega, nell'art. 44, commi  1  e  2
della legge n. 69 del 2009; 
    che, con atto depositato in data 6 novembre 2012, e'  intervenuto
nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,  chiedendo  il
rigetto delle questioni in quanto manifestamente infondate; 
    Considerato che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,
questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  94  del  2014,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l),
134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino  del  processo   amministrativo),   nella   parte   in   cui
attribuiscono    alla    giurisdizione    esclusiva    del    giudice
amministrativo, con cognizione estesa al merito,  e  alla  competenza
funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede
di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate  dalla  Banca
d'Italia,  nonche'  dell'art.  4,  comma  1,  numeri   17)   e   19),
dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010,  nella  parte  in
cui abrogano - rispettivamente - l'art. 145, commi  da  4  a  8,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e  creditizia)  e  gli  artt.  187-septies,
commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52); 
    che la questione di legittimita' costituzionale sopra indicata va
dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta  carenza  di
oggetto,  giacche',  a  seguito  della  sentenza  citata,  le   norme
censurate dal giudice a quo sono gia' state rimosse  dall'ordinamento
con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 63 del 2014, n.  321
e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale;