ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  2,
26, 27, 34, 37, 44, 75, 78, lettera a), 123, 124, 131, da 135 a  138,
da 142 a 154, da 163 a 204, 207, da 209 a 212, 215, 217, 218, 219, da
221 a 232, da 238 a 241, 243,  244,  245  e  263  della  legge  della
Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale  2011  e  pluriennale  2011-2013  della  Regione
Campania - Legge finanziaria regionale 2011) e dell'art. 1, comma  1,
lettera c), e comma 2, della legge della Regione Campania 27  gennaio
2012, n. 3 (Disposizioni per l'attuazione del Piano  di  Rientro  del
Settore  Sanitario),  promossi  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri con ricorsi notificati l'11-18 maggio 2011 e il 23-27  marzo
2012, depositati in cancelleria il 17 maggio 2011 ed il 30 marzo 2012
ed iscritti rispettivamente al n. 45 del registro ricorsi 2011  e  al
n. 64 del registro ricorsi 2012. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Campania; 
    udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per
la Regione Campania. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al reg. ric. n. 45 del 2011, ritualmente
notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha
proposto questione di legittimita' costituzionale di  numerosi  commi
(novantanove) dell'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo
2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  2011
e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2011). 
    L'impugnativa, in ragione della sua dichiarata "complessita'", e'
divisa dal ricorrente in due parti. 
    La prima delle quali ha ad oggetto i commi (del predetto art.  1)
attinenti alla materia del bilancio  e  della  contabilita'  pubblica
(commi 2, 34, 37, 44, 75, 123, da 135 a 138, da 142 a 154, 195,  207,
263, raggiunti da convergenti censure di violazione degli  artt.  81,
quarto comma, e 117, terzo comma  della  Costituzione,  in  relazione
alla competenza legislativa statale in  tema  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario),  ed  alle  materie   dell'ambiente   (comma   124,   sul
monitoraggio di impianti per la produzione di energia termoelettrica,
denunciato per contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s,
Cost.) e dei diritti sociali (comma  78,  lettera  a,  sul  requisito
residenziale per l'ottenimento di un «bonus  bebe'»),  censurati  per
violazione degli artt. 3, 38, 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    La seconda parte, della impugnazione aggrega le  disposizioni  di
cui ai restanti commi (del medesimo art. 1) 26, 27,  131,  da  163  a
204, da 209 a 212, 215, da 217 a 219, da 221 a 232,  238,  239,  240,
241, 243, 244, 245: tutti - direttamente o indirettamente - attinenti
alla  materia  del  disavanzo  sanitario  e  censurati   (in   quanto
autorizzativi di  spese  non  obbligatorie  ovvero  attributivi  alla
Giunta di poteri riservati al Commissario straordinario) per  profili
vari di violazione degli obblighi discendenti dal concordato Piano di
rientro o di interferenza od ostacolo all'attivita' od ai poteri  del
Commissario ad acta della Regione Campania, in riferimento agli artt.
81, quarto comma, 117, terzo comma, e 120 Cost.; nonche',  quanto  al
comma 27 (sulla inefficacia dei contratti assunti in contrasto con il
Piano di rientro), in riferimento anche all'art. 117, secondo  comma,
lettera l), sulla competenza statale in tema di «ordinamento civile». 
    Per  evitare  superflue  duplicazioni  espositive,  il   puntuale
contenuto delle singole disposizioni  impugnate  verra',  per  quanto
rileva, richiamato  in  prosieguo,  contestualmente  all'esame  delle
correlative censure, nel Considerato in diritto. 
    1.1.- Si e' costituita  la  Regione  Campania,  che  ha  eccepito
l'inammissibilita' del ricorso -  per  «vizio  di  corrispondenza  di
contenuti tra la delibera recante la determinazione  all'impugnazione
ed il ricorso  stesso»,  e  per  difformita',  altresi',  relative  a
specifiche censure -  ed  ha  concluso,  in  subordine,  per  la  sua
infondatezza nel merito. 
    1.1.1.- Con successiva memoria, la resistente ha poi  preso  atto
della  rinunzia,  nel  frattempo  formalizzata  dal  Presidente   del
Consiglio,   relativamente   ai    seguenti    (venticinque)    commi
dell'impugnato art. 1 della legge regionale n. 4  del  2011:  2,  26,
131, da 167 a 175, 192, da 194 a 202, 231 e 232. 
    Ha  evidenziato,  altresi',  la   Regione   resistente   che   le
disposizioni di cui agli ulteriori commi del medesimo art. 1  -  210,
211, 212, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e 243 - erano state,
a loro volta, successivamente abrogate dall'art. 1, comma 1,  lettera
e), della legge regionale 27 gennaio 2012,  n.  3  (Disposizioni  per
l'attuazione al Piano di Rientro del Settore Sanitario). 
    Ed ha aggiunto che la  legge  regionale  4  agosto  2011,  n.  14
(Disposizioni urgenti in materia di  finanza  regionale)  e  la  gia'
citata legge regionale n. 3  del  2012  avevano  altresi'  modificato
varie altre disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 4
del 2011 in questione, in  senso  a  suo  avviso  satisfattivo  delle
ragioni del Presidente del Consiglio. 
    In particolare: 
    - la legge regionale n. 14 del 2011, al  suo  art.  1,  comma  1,
lettera  b),  aveva  definanziato,   «per   il   corrente   esercizio
finanziario»,  gli   interventi,   l'erogazione   di   contributi   e
l'istituzione di fondi straordinari  (censurati  dal  ricorrente  per
difetto di copertura) di cui ai commi da 164 a 166, da 176 a 179,  da
181 a 191 e 203. 
    - la legge regionale n. 3 del 2012 - al  suo  art.  1,  commi  1,
lettere a), b), c) e d), e 2, aveva  modificato,  rispettivamente,  i
commi 209, 221, da  224  a  230,  e  244,  eliminando,  secondo  essa
resistente, i profili di contestata violazione del Piano  di  rientro
del disavanzo sanitario. 
    Nel merito delle ulteriori censure,  la  Regione  ha  argomentato
come segue. 
    Quanto al comma 34, si assume che sarebbe l'art.  9  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario) a  disciplinare  l'attribuzione  alle
Regioni del  gettito  derivante  dalla  lotta  all'evasione  fiscale,
richiamando il principio di territorialita' ex art. 119  Cost.  e  in
applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione). Sicche', essendo  il  recupero  dell'evasione  fiscale
attivita' prettamente  statale,  la  quantificazione  delle  maggiori
risorse derivanti dalla attivita' medesima non puo' che  avvenire  ad
opera dello Stato, con la conseguenza che la  disposizione  impugnata
«e' volta a riconoscere in capo alla Giunta regionale il  compito  di
ripartire le risorse attribuite alla Regione  Campania  tra  i  fondi
espressamente indicati dalla norma stessa». 
    Quanto al comma 37, esso sarebbe  stato  mal  interpretato  dalla
difesa erariale, disponendo invece una misura del  tutto  compatibile
con l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche) e finalizzata al contenimento della  spesa
del personale. 
    Quanto al comma 44, la Regione  osserva  preliminarmente  che  il
conto consuntivo e' in fase di approvazione e che, in ogni  caso,  la
mancata certificazione potrebbe al piu' impedire l'utilizzo,  per  il
parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli  anni  2011,
2012 e 2013, delle risorse per economie di bilancio  e  non  gia'  la
loro iscrizione al bilancio stesso. Peraltro,  si  evidenzia  che  le
economie di spesa considerate dalla disposizione impugnata riguardano
risorse a destinazione vincolata provenienti da mutuo  regionale  (in
base alla  legge  regionale  7  maggio  1996,  n.  11  «Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  regionale  28  febbraio   1987,   n.   13,
concernente la delega in materia  di  economia,  bonifica  montana  e
difesa   del   suolo»),   nonche'   da   fondi   statali    destinati
all'agricoltura ed alle foreste (legge regionale 3 agosto 1981, n. 55
«Disciplina degli  interventi  conseguenti  a  calamita'  naturali  o
avversita' atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 25
maggio 1970,  n.  364»  e  legge  regionale  2  agosto  1982,  n.  42
«Provvedimenti per l'attuazione del programma  agricolo  regionale»),
sicche', essendo gia' accertate, ben  possono  essere  reiscritte  in
bilancio con deliberazione giuntale ai sensi della legge regionale di
contabilita' 30  aprile  2002,  n.  7  (Ordinamento  contabile  della
Regione Campania articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000,  n.  76)
segnatamente, ai sensi degli artt. 41, commi 2 e 3, e 29. Inoltre, la
resistente sostiene che le anzidette  risorse  sarebbero  gia'  state
rifinalizzate a parziale finanziamento del piano di forestazione  del
2010, dovendosi quindi ritenere  che,  con  la  norma  impugnata,  il
legislatore regionale non abbia fatto altro che autorizzare la Giunta
regionale a deliberare «un'ulteriore rifinalizzazione delle  suddette
risorse ancora disponibili a parziale rifinanziamento  dei  piani  di
forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013. Come del resto  avvenuto
in sede di bilancio gestionale 2011 approvato  con  deliberazione  di
Giunta Regionale n. 157 del 18/4/2011  (U.P.B.  1.74.174  -  capitolo
1200),  trovando   copertura   con   quota   parte   dell'avanzo   di
amministrazione al 31/12/2010 a destinazione vincolata». 
    Quanto al comma 75, la struttura ivi prevista  sarebbe  volta  ad
implementare i meccanismi procedurali  del  federalismo  fiscale,  in
attuazione  della  legge  n.  42  del  2009,  e  successivi   decreti
attuativi, in forza dell'art. 119 Cost. Cio' premesso, la  resistente
assume che la disposizione denunciata non provvederebbe  direttamente
all'istituzione della struttura di  raccordo,  ma  demanderebbe  alla
Regione l'avvio di una collaborazione con l'Istituto per la finanza e
l'economia locale (IFEL) per  la  futura  creazione  della  struttura
stessa, rimettendo a successiva deliberazione giuntale la  disciplina
sul   procedimento,   limiti,   condizioni    e    modalita'    della
collaborazione. 
    Quanto al comma 78, lettera a), sarebbe anzitutto inconferente il
parametro evocato dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.  e,
comunque, esso non sarebbe stato per nulla richiamato nella  delibera
di impugnazione, con conseguente  inammissibilita'  della  questione.
Ne', inoltre, sussisterebbe la dedotta violazione dell'art. 3  Cost.,
posto che la disposizione censurata - a differenza  di  quella  della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia dichiarata incostituzionale
con la sentenza n. 40 del 2011 - sarebbe caratterizzata «da un ambito
oggettivo di applicazione decisamente piu' limitato e  circoscritto».
Peraltro, risponderebbe a ragionevolezza il requisito della residenza
(previsto anche da altre leggi regionali non  impugnate  come  quella
della Regione Lazio  28  dicembre  2007,  n.  26  «Legge  finanziaria
regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, legge regionale 20  novembre
2001, n. 25)», sub art. 54), volto a evitare l'accesso  al  bonus  in
forza di comportamenti opportunistici, la' dove la previsione  di  un
periodo  non  eccessivamente  lungo  sarebbe  tale  da  escludere  la
discriminazione tra cittadini italiani e quelli stranieri. 
    Quanto al comma  123,  la  Regione  ammette  che  il  legislatore
regionale, lungi dal voler apportare modifiche al  sistema  contabile
definito  a  livello  nazionale  mediante  stanziamento   su   unita'
previsionale di base inesistente, sarebbe «in realta' incorso  in  un
mero errore materiale», con cio' palesando la «totale  inoffensivita'
della previsione suddetta». 
    Quanto al comma 124, la resistente sostiene che la disciplina ivi
dettata riguarderebbe «esclusivamente» gli impianti termoelettrici di
spettanza regionale, senza ingerirsi in ambiti competenziali statali,
cosi'   come   imporrebbe    di    ritenere    una    interpretazione
costituzionalmente  orientata  della  norma  censurata.  Del   resto,
proprio la disciplina statale, agli  artt.  29-ter  e  29-decies  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale),  conterrebbe  un  espresso  obbligo  di   garanzia   del
monitoraggio delle emissioni conseguenti all'esercizio di centrali  e
impianti soggetti al rilascio di autorizzazione integrata.  Peraltro,
la disciplina dettata  dalla  norma  denunciata  implicherebbe  anche
ambiti di  competenza  materiale  di  spettanza  regionale,  come  il
«governo del territorio» e la «tutela della salute», cosi'  da  poter
prevedere limiti di tutela piu' elevati  rispetto  a  quelli  statali
(sentenze n. 181 del 2011, n. 61 del 2009 e n. 30 del 2009). Inoltre,
il paventato rischio di conseguenze  negative  sull'efficacia  ed  il
buon funzionamento della rete di rilevamento nazionale della qualita'
dell'aria, prevista dal decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,
di  attuazione  della  direttiva  21  maggio  2008,   n.   2008/50/CE
(Direttiva del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa), non
sussisterebbe, potendo la Regione  elevare  gli  standard  di  tutela
statale, ne' intendendo  la  disposizione  denunciata  derogare  alla
disciplina nazionale, giacche' non si occupa di  specifiche  tecniche
dei  sistemi  di  rilevazione,  ne'  detta  parametri  tecnici  delle
immissioni ammissibili in atmosfera, ne' disciplina  il  procedimento
che porta ad attrarre alcune stazioni di rilevamento  della  qualita'
dell'aria nell'ambito della rete nazionale. 
    Quanto ai commi da 135 a 138, la censura di violazione  dell'art.
81, quarto comma, Cost., per aver rimesso  a  generico  provvedimento
successivo la copertura finanziaria, sarebbe infondata, posto che con
detta  espressione  la  norma  ha  inteso   riferirsi   ad   apposita
deliberazione della Giunta regionale. In riferimento poi  al  profilo
di doglianza relativo al contrasto della disciplina impugnata  con  i
principi comunitari in materia di affidamento in house, esso  sarebbe
inammissibile per mancata corrispondenza con i rilievi espressi nella
delibera  governativa  di  impugnazione,  la  quale  riconduce  detta
violazione   al   comma   137,   concernente   la   possibilita'   di
partecipazione  di  soggetti  privati  al  capitale  della   societa'
regionale finanziaria. Del pari,  per  mancata  individuazione  nella
delibera di impugnativa delle ragioni di contrasto con  la  normativa
statale, sarebbe inammissibile la dedotta violazione della competenza
legislativa  esclusiva  statale   in   materia   di   «tutela   della
concorrenza». 
    Quanto ai commi da 142 a 154, essi recano emendamenti agli  artt.
3, 5 e 6 della legge regionale 28 novembre  2007,  n.  12  (Incentivi
alle imprese per l'attivita' del piano  di  azione  per  lo  sviluppo
economico regionale), senza incidere sulle fonti  del  finanziamento,
trovando, quindi, gli strumenti  agevolativi  previsti  della  citata
legge di copertura nell'art. 10  della  medesima,  non  investito  da
emendamenti. Peraltro, le  risorse  contemplate  dall'art.  10  della
legge  regionale  n.  12  del  2007  sono  correlate  ad  entrate   a
destinazione vincolata gia' accertate negli anni  precedenti  ma  non
completamente utilizzate al 31 dicembre 2010 e, pertanto, costituendo
economie di spesa vincolata ai sensi dell'art. 41, comma  2,  lettera
a), della legge regionale n. 7 del 2002, possono, in base al comma  3
dello stesso art. 41, essere reiscritte in bilancio con deliberazione
della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 4,  lettera  d),
della stessa legge regionale n. 7 del 2002. Sicche', soltanto con  la
reiscrizione nel bilancio  2011  potra'  darsi  corso  all'attuazione
degli interventi previsti dalla legge regionale n. 12 del 2007. 
    Quanto al comma 27,  esso  sarebbe  rispondente  alla  previsione
dell'art. 1,  comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato -  legge  finanziaria  2005),  posto  che  l'inefficacia,
sancita  dalla  norma  regionale,  e'  conseguenza   della   nullita'
stabilita dalla norma statale,  cosi'  da  rendere  insussistente  la
dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Quanto ai commi 193 e 215, la resistente osserva che  il  divieto
di effettuare spese non obbligatorie per le Regioni in  disavanzo  di
gestione nel settore sanitario riguarda gli atti di  gestione  e  non
gia' gli atti di programmazione  e  cioe'  l'iscrizione  in  bilancio
delle stesse. Per cui, in  forza  del  principio  di  annualita'  del
bilancio e «del termine non definito del divieto  medesimo,  che  non
necessariamente si protrarra' fino al 31 dicembre 2011», risulterebbe
ammissibile l'iscrizione a bilancio  anche  di  dette  spese,  «fatta
salva l'attivazione delle spese solo a certificazione avvenuta  degli
avanzi e nel rispetto della normativa sanzionatoria eventualmente  in
vigore». 
    Quanto al  comma  207,  esso  non  inciderebbe  sull'utilizzo  di
economie di spesa riguardanti risorse di provenienza statale, essendo
queste gia' soggette al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n.
7 del 2002. Peraltro, la disposizione impugnata prevede che la Giunta
regionale e' autorizzata a utilizzare le  economie  risultanti  dalla
U.P.B. 4.16.41, prescindendo dalla reale quantificazione delle stesse
economie; sicche', la copertura sara' possibile «solo nel momento  in
cui tali economie saranno realizzate e la mancata certificazione o la
carenza effettiva di disponibilita' per l'anno corrente  non  esclude
che,  qualora  l'unita  previsionale  risulti  capiente  (o  dopo  la
presentazione del bilancio in conto consuntivo 2010  o  nei  prossimi
anni) la disposizione  potra'  far  valere  i  suoi  effetti».  Nella
situazione attuale, conclude  la  Regione,  la  norma  denunciata  si
limiterebbe soltanto a finalizzare una  quota  parte  dell'avanzo  di
amministrazione. 
    Quanto al comma 263, la resistente sostiene che, nell'emendamento
al bilancio di previsione 2011 si trovano iscritte  apposite  risorse
nello  stato  previsione  di  spesa  di  cui  alla  U.P.B.   1.55.95,
individuandosi  nello  stesso  emendamento  i  mezzi   necessari   di
copertura mediante riduzione di quota  parte  degli  stanziamenti  di
previsione  di  altre  U.P.B.  di  spesa.   Inoltre,   nel   bilancio
gestionale, approvato con delibera della Giunta regionale n. 157  del
18 aprile 2011, la spesa anzidetta e' stata iscritta al capitolo 2364
(U.P.B. 1.55.95). 
    1.1.2.- Con altra memoria, depositata in prossimita' dell'udienza
del 27 marzo 2013, la stessa  Regione  ha  dato  conto  di  ulteriori
modifiche apportate - sempre in dichiarata coerenza alle prescrizioni
del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - ai commi da 224 a 229,
244 e 245 dell'impugnato art. 1 della legge della Regione Campania n.
4 del 2011, rispettivamente, dall'art. 1  della  legge  regionale  31
dicembre 2012, n. 41 (Modifiche ed abrogazioni di  norme  alla  legge
regionale 15 marzo 2011, n. 4 "Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione  Campania
- Legge finanziaria 2011" e modifica alla legge regionale 24 novembre
2011,  n.  12   "Disciplina   ed   armonizzazione   delle   attivita'
funerarie"), e dall'art.  52,  comma  3,  della  legge  regionale  27
gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  per  la  formazione  del  Bilancio
Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della  Regione  Campania  "legge
finanziaria 2012"). 
    2.- La  sopra  citata  legge  regionale  n.  3  del  2012  -  con
riferimento  ai  commi  1,  lettera  c),  e  2,  del  suo   art.   1,
modificativi, come detto,  di  disposizioni  della  precedente  legge
regionale n. 4 del 2011 - e' stata, a sua volta, impugnata (reg. ric.
n. 64 del 2012), dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  che  ha
ritenuto non  elisi,  da  dette  sopravvenute  norme,  i  profili  di
incostituzionalita' ravvisati e denunciati con il precedente ricorso,
con riguardo alle norme oggetto di siffatte modifiche o integrazioni. 
    2.1.- Anche in  questo  giudizio  si  e'  costituita  la  Regione
Campania, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilita' od
infondatezza delle proposte questioni. 
    2.2.- Entrambe le parti hanno, in questo giudizio,  ulteriormente
illustrato, con memorie, le proprie tesi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con due ricorsi (n. 45 del 2011 e n. 64 del 2012) che, per la
loro connessione, possono previamente  riunirsi,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha, rispettivamente, impugnato le leggi  della
Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale  2011  e  pluriennale  2011-2013  della  Regione
Campania - Legge finanziaria regionale 2011), e 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni per  l'attuazione  al  Piano  di  Rientro  del  Settore
Sanitario). 
    La legge regionale n. 4 del 2011  viene  censurata  relativamente
alle disposizioni di cui ai  seguenti  novantanove  commi  (in  parte
aggregabili) dell'art. 1: e cioe', in sequenza, ai commi 2,  26,  27,
34, 37, 44, 75, 78, lettera a), 123, 124, 131, da 135 a 138, da 142 a
154, da 163 a 204, 207, da 209 a 212, 215, 217, 218, 219,  da  221  a
232, 238, 239, 240, 241, da 243 a 245, 263. 
    La legge regionale n. 3 del 2012 e', a sua volta,  impugnata  con
riferimento ai commi  1,  lettera  c),  e  2,  dell'art.  1,  recanti
disposizioni,   abrogative,    modificative    o    integrative    di
corrispondenti norme della precedente legge regionale n. 4 del 2011. 
    2.- Successivamente al primo ricorso, il Presidente del Consiglio
ha presentato formale rinuncia - che la Regione Campania ha accettato
- relativamente alle disposizioni di cui ai commi 2,  26,  131,  167,
168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 231 e 232 dell'art. 1 della legge regionale n.  4  del
2011. 
    Per cui in relazione a dette disposizioni  puo'  dichiararsi,  ai
sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, l'estinzione del processo (sentenza  n.  262  e
ordinanza n. 197 del 2012). 
    3.- Con riguardo ancora all'art. 1 della legge regionale n. 4 del
2011, le disposizioni di cui ai suoi commi 163, 193 e 204 sono  state
nel frattempo abrogate  dall'art.  3,  comma  1,  della  legge  della
Regione Campania 31 dicembre 2012, n. 41 (Modifiche ed abrogazioni di
norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2011 e  pluriennale  2011-2013  della
Regione Campania - Legge finanziaria  2011"  e  modifica  alla  legge
regionale 24 novembre 2001, n. 12 "Disciplina ed armonizzazione delle
attivita' funerarie"). 
    Anche le ulteriori disposizioni di cui ai commi  210,  211,  212,
217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241  e  243  sono  state,  a  loro
volta,  abrogate  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  e),  della  gia'
richiamata legge regionale n. 3 del 2012. 
    In relazione, in particolare, alle norme di  cui  ai  commi  163,
193, 204, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e  243,  la  Regione
resistente, con la memoria depositata in prossimita' dell'udienza del
25 marzo 2014, ha precisato che alle stesse non e' stata  data  medio
tempore attuazione. 
    Con  riguardo  alle  correlative  questioni,  puo'   dichiararsi,
pertanto, cessata la materia del contendere (ex plurimis, sentenza n.
18 del 2013). 
    3.1.- Viene di conseguenza  meno  la  ragione  della  impugnativa
anche in relazione al comma 240, che riguarda lo  stanziamento  degli
oneri per l'attuazione degli interventi di cui  agli  abrogati  commi
238 e 239; sicche', anche in riferimento alla disposizione di cui  al
citato comma 240 va dichiarata cessata la materia del contendere. 
    3.2.-  Cessata  puo'  dichiararsi,  inoltre,   la   materia   del
contendere in relazione ai  commi  da  210  a  212,  in  ragione  del
carattere oggettivamente satisfattivo della  correlativa  abrogazione
(sentenza n. 326 del 2010), attenendo quelle  impugnate  disposizioni
alla disciplina di ambiti territoriali di taluni distretti  sanitari,
venuti meno a seguito dell'abrogazione stessa. 
    4.-  L'esame  delle  residue  questioni  procedera'  secondo   la
divisione, articolata nel primo ricorso (reg. ric. n. 45 del 2011) in
due blocchi: a) bilancio e contabilita' pubblica, ambiente e  diritti
sociali e b) disavanzo  sanitario,  e  terra'  contestualmente  conto
delle censure rivolte alle correlate disposizioni oggetto del secondo
ricorso (reg. ric. n. 64 del 2012). 
    5.-  Le  preliminari  eccezioni  di  inammissibilita'  del  primo
ricorso formulate dalla Regione resistente - per asserita genericita'
della delibera dell'organo politico,  sottostante  all'impugnativa  e
delle censure che assume formulate, dalla difesa dello Stato, in modo
indistinto in relazione a piu' disposizioni unitariamente impugnate -
sono entrambe non fondate. 
    Quanto alla prima  eccezione,  perche'  il  necessario  grado  di
determinatezza della delibera nell'individuazione delle  disposizioni
da impugnare emerge chiaramente dalla delibera stessa, che  indica  i
commi da impugnare, sia pure in taluni casi aggregandoli, e richiama,
seppur in sintesi, la materia disciplinata, nonche' le ragioni  della
pretesa incostituzionalita'  ed  i  parametri  asseritamente  violati
(sentenze n. 220, n. 246 e n. 309 del 2013). 
    Mentre con riguardo alla seconda eccezione, il  tipo  di  censura
rivolto ai commi da 142 a 154 - e cioe' l'assenza della copertura  in
violazione del precetto dell'art. 81, quarto comma, Cost. - non rende
necessario un grado di  specificazione  ulteriore  (  tra  le  altre,
sentenza n. 3 del  2013),  ma  e'  tale  da  investire  tutte  le  su
richiamate disposizioni in ragione dell'identico  profilo  di  vulnus
alla Costituzione, che le accomuna. 
    Ed altrettanto e' a dirsi per la denuncia che ha unitariamente ad
oggetto il complesso delle disposizioni di cui ai commi da 163 a  204
(istitutive di fondi straordinari) e  240  e  241  (prevedenti  nuovi
stanziamenti su capitoli di spesa gia' istituiti), posto  che,  anche
con riguardo a dette norme, cio' che  in  ogni  caso  si  censura  e'
l'effettuazione  di  spese   non   obbligatorie   e   la   violazione
dell'obbligo di copertura finanziaria. 
    6.- Con riguardo al primo blocco di questioni  -  esclusa  quella
(sub comma 2) estinta  per  rinunzia  e  quella  (sub  comma  27)  in
relazione alla quale e' cessata la materia del contendere  -  restano
da esaminare le questioni relative alle disposizioni di cui ai  commi
34, 44, 75, 78, lettera a), 123, da 135 a 138, da 142 a  154,  207  e
263 dell'impugnato art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011. 
    6.1.- Il comma 34 - a  tenore  del  quale  «Le  maggiori  entrate
derivanti dal recupero dell'evasione fiscale,  realizzate  nel  corso
dell'esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di
riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge
regionale n.  7/2002»  [e  cioe',  il  fondo  di  riserva  per  spese
obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti; ed il fondo di
riserva per spese impreviste] - violerebbe,  secondo  il  ricorrente,
l'art. 81, quarto comma, e conseguentemente l'art. 117, terzo  comma,
Cost.  (in  relazione  alla  competenza  legislativa  in  materia  di
«armonizzazione dei bilanci pubblici e  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario»), per aver implementato  le  spese
obbligatorie  e  le  spese  impreviste  in   assenza   di   copertura
finanziaria specifica, tale essendo il mero richiamo  alle  «maggiori
entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate  nel
corso dell'esercizio finanziario». 
    La questione e' fondata. 
    La destinazione delle maggiori  entrate  derivanti  dal  recupero
dell'evasione fiscale all'incremento dei fondi di riserva  per  spese
obbligatorie e per spese impreviste, di cui  all'art.  28,  comma  1,
lettere a)  e  b),  della  legge  regionale  30  aprile  2002,  n.  7
(Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34,  comma  1,
d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76), si traduce, infatti, in un  surrettizio
aumento di dette spese, non altrimenti specificate e  senza  che,  in
violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. (nel testo  non  attinto
dalla modifica apportata dalla legge costituzionale 20  aprile  2012,
n. 1, "Introduzione del principio  del  pareggio  di  bilancio  nella
Carta  costituzionale",  la  quale  trova  applicazione  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2014), ne sia indicata preventivamente una
copertura sufficientemente sicura (sentenze n. 18 del 2013,  n.  214,
n. 131 e n. 70 del 2012), posto che essa e' rimessa ad un  meccanismo
eteronomo di determinazione (decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e, dal 24 gennaio  2012,  ai  sensi  dell'art.  10  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - Disposizioni in materia di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
provincie, nonche' di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario -,  convenzione  con  l'Agenzia  delle
entrate) e rispetto ad un evento futuro  ed  incerto,  quantomeno  in
riferimento all'ammontare. 
    6.2.- Il comma 44 - il  quale  prevede  che  «Le  economie  e  le
risorse di cui all'articolo 18, comma 4,  della  legge  regionale  19
gennaio 2009, n. 1  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno
2009), sono utilizzate, dagli enti  delegati  ai  sensi  della  legge
regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla  legge
regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di
economia,  bonifica  montana  e  difesa  del   suolo),   a   parziale
finanziamento dei piani di forestazione  per  gli  anni  2011,  2012,
2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013» -
viene impugnato per contrasto, anch'esso, con gli  artt.  81,  quarto
comma, e 117,  terzo  comma,  Cost.  (in  relazione  alla  competenza
legislativa in materia di  «armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»),  per
non aver previsto l'obbligo  di  certificazione  con  riferimento  al
conto consuntivo 2010 (non ancora approvato), comprovante l'effettiva
disponibilita' delle  economie;  inoltre,  per  non  aver  rispettato
neppure il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale di contabilita'
(n. 7 del 2002), il quale stabilisce che «L'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione puo'  avvenire  soltanto  quando  ne  sia  dimostrata
l'effettiva  disponibilita'   con   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente». 
    La questione e' fondata. 
    In assenza di certificazione dell'avanzo  di  amministrazione,  e
della  approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio  precedente,  la
copertura del finanziamento dei piani  di  forestazione,  tramite  le
economie e le risorse di  cui  all'art.  18,  comma  4,  della  legge
regionale n. 1 del 2009, risulta illegittima per contrasto con l'art.
81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 70 del 2012). 
    Del resto, l'art. 41, comma 2, lettera a), nonche' lo stesso art.
44,  comma  1,  lettera  d),  della  citata  legge  di  regionale  di
contabilita', evocati dalla Regione, richiedono che  le  entrate  con
vincolo di destinazione siano gia' "accertate". 
    6.3.- Non fondata e', invece, la questione che, in riferimento ai
medesimi parametri costituzionali (artt. 81,  quarto  comma,  e  117,
terzo comma), il ricorrente solleva in relazione alla disposizione di
cui al  comma  75.  La  quale  prevede  che  «La  Regione  avvia  una
collaborazione con l'Istituto per  la  finanza  e  l'economia  locale
(IFEL) al fine di promuovere una struttura tecnica di  supporto  alla
Regione e agli enti locali della Campania nel processo di  attuazione
del federalismo, anche mediante la costituzione di un  apposito  ente
associativo. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti il procedimento,  le  modalita'  e  le  condizioni  per  la
collaborazione tra la Regione e l'IFEL». 
    In questo caso l'impugnazione non si  rivolge,  infatti,  ad  una
norma di spesa, atteso che la stessa prevede  soltanto  la  possibile
futura istituzione di una struttura di supporto per l'attuazione  del
federalismo, all'esito di un programma di collaborazione con  l'IFEL,
da definire dopo l'intervento di una delibera della Giunta,  per  cui
non si pone in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. 
    6.4.- Il comma 77 riconosce «a decorrere dall'anno 2011 un  bonus
di euro 2.000,00, quale una tantum, in  favore  dei  bambini  nati  o
adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei  familiari  con  gia'
due figli minorenni a carico sulla base dei parametri e  dei  criteri
di graduazione del bisogno definiti dai provvedimenti  di  attuazione
della presente disposizione, stabiliti nei commi 78 e 79, nei  limiti
dello stanziamento di bilancio disponibile  da  parte  della  Regione
Campania», ed il successivo comma  78,  lettera  a),  prevede  che  i
soggetti  beneficiari  del  bonus  (madre,  padre  o  altro  soggetto
esercente la potesta'  genitoriale  al  momento  della  presentazione
della domanda) devono essere residenti in  Campania  «da  almeno  due
anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza  di
adozione presso il Tribunale di  competenza  o  presso  gli  istituti
autorizzati alle procedure di adozione internazionale». 
    Secondo il ricorrente, il comma 78, lettera a)  -  a  prescindere
dalla violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
- contrasterebbe con l'art. 38 Cost., sotto il profilo della garanzia
dell'assistenza sociale  per  ogni  cittadino  sprovvisto  dei  mezzi
necessari per vivere, e con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),
Cost., in relazione alla competenza legislativa attribuita allo Stato
in via esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono
essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale»,  per   aver
introdotto, in contrasto  con  l'art.  2,  comma  1,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali), una discriminazione sulla
base  di  un  criterio  assolutamente  empirico  e  privo   di   ogni
ragionevole  giustificazione  quale  quello  della  possibilita'   di
presentare l'istanza ai  soli  soggetti  «residenti  in  Campania  da
almeno 2 anni». 
    La questione - che, con riguardo  al  cosiddetto  «bonus  bebe'»,
investe propriamente il solo prescritto  requisito  della  permanenza
biennale sul territorio regionale - non e' fondata,  poiche'  non  e'
irragionevole la previsione regionale che si  limiti  a  favorire  la
natalita' in correlazione alla presenza stabile del nucleo  familiare
sul territorio,  senza  che  vengano  in  rilievo  ulteriori  criteri
selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio,  i  quali  non
tollerano di  per  se'  discriminazioni  (cosi',  tra  le  altre,  le
sentenze n. 222, n. 178, n. 4 e n. 2 del 2013). 
    6.5.- E' fondata, invece, la censura - di violazione degli  artt.
117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, ed 81,  quarto  comma,
Cost. - rivolta alla previsione di cui al comma 123. 
    Detta norma stanzia, infatti, «sulla UPB  12.42.82  la  somma  di
euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari». 
    Ma e'  la  stessa  Regione  Campania  ad  ammettere  che  non  e'
esistente quella UPB; e, in ogni caso, la spesa non indica una chiara
copertura finanziaria, in violazione appunto  dei  parametri  evocati
dal ricorrente. 
    6.6.- Viene, poi, in esame la disposizione di cui al  comma  124,
che  cosi'  testualmente  stabilisce:  «L'articolo  66  della   legge
regionale n.  1/2008,  e'  sostituito  dal  seguente:  Art.  66.  Gli
impianti per la produzione  di  energia  termoelettrica  ubicati  nel
territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati  di
un sistema di monitoraggio  dello  stato  della  qualita'  dell'aria,
attraverso  la  collocazione  permanente   di   centraline   per   il
rilevamento dell'inquinamento atmosferico. La dotazione  del  sistema
di monitoraggio costituisce condizione per ottenere  l'autorizzazione
di  esercizio.  La  mancanza   del   sistema   comporta   la   revoca
dell'autorizzazione.  Gli  impianti  per  la  produzione  di  energia
elettrica gia' in esercizio devono  essere  dotati,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  del  predetto
sistema  di   monitoraggio.   Decorso   inutilmente   tale   termine,
l'autorizzazione e' revocata. L'assessore delegato invia  annualmente
una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti». 
    Il ricorrente sostiene che detta norma violi l'art. 117,  secondo
comma, lettera s),  Cost.,  giacche',  nel  prevedere  la  necessaria
automatica collocazione di stazioni  di  misurazione  della  qualita'
dell'aria presso tutti gli impianti in esame,  «indipendentemente  da
una verifica tecnica circa  l'utilita'  di  tali  stazioni  circa  il
rispetto dei criteri di ubicazione su macro scala e su micro  scala»,
si  porrebbe  in  contrasto  con  l'art.  5,  comma  9,  del  decreto
legislativo 13  agosto  2010,  n.  155  (Attuazione  della  direttiva
2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente  e  per  un'aria
piu' pulita in Europa); e violi, altresi', l'art. 117,  primo  comma,
Cost.,  per   elusione   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali, non essendo in grado, la
censurata disciplina, di raggiungere l'obiettivo  di  un  livello  di
tutela ambientale piu' avanzato di quello prescritto dalla  normativa
comunitaria recepita  da  quella  nazionale,  in  forza  della  parte
seconda del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); e contrasti, infine, anche con l'art. 3 Cost. 
    La questione e' fondata in relazione ai parametri di cui all'art.
117, primo e secondo comma, lettera s),  Cost.,  rimanendo  assorbito
l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. 
    La materia implicata dalla disciplina prevista dalla disposizione
oggetto di censura (che attiene alla tutela della qualita'  dell'aria
per  porre  rimedio  al  relativo  inquinamento)  e'  da  ricondursi,
infatti, alla «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  riservata
alla competenza  statale  esclusiva  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. (tra le tante, sentenze n. 209 e n. 187 del 2011  e
n. 225 del 2009). 
    La disciplina statale di cui al citato d.lgs.  n.  152  del  2006
stabilisce  (art.  7,  comma  4-bis)  che  sono  «Sottoposti  ad  AIA
[autorizzazione integrata ambientale]  in  sede  statale  i  progetti
relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali»: dunque, in base  al  punto  2  di  detto
allegato, le «Centrali termiche ed altri impianti di combustione  con
potenza termica di almeno 300 MW». 
    Rimangono soggetti invece ad AIA in sede regionale (art. 7, comma
4-ter), i progetti  «di  cui  all'allegato  VIII  che  non  risultano
ricompresi  anche  nell'allegato  XII  al  presente  decreto  e  loro
modifiche sostanziali»: dunque,  in  base  al  punto  1.1.  di  detto
allegato,  gli  impianti   di   «combustione   di   combustibili   in
installazione  con  una  potenza  termica  nominale  totale  pari   o
superiore a 50 MW». 
    La domanda di AIA deve anche prevedere  (art.  29-ter,  comma  1,
lettera  h)  le  misure  previste  per   controllare   le   emissioni
nell'ambiente. 
    Alla rispettiva autorita' competente (statale o regionale) spetta
(in forza  dell'art.  29-decies)  il  controllo  sul  rispetto  delle
condizioni dell'AIA (comma 3), nonche' la potesta' sanzionatoria  nel
caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie. 
    La norma impugnata,  mancando  di  distinguere,  tra  i  progetti
soggetti  ad  AIA,  quelli  di  competenza  regionale  da  quelli  di
competenza statale, impone anche  a  quest'ultimi  la  dotazione  del
sistema di monitoraggio dell'aria, quale condizione per ottenere -  o
comunque mantenere - l'autorizzazione all'esercizio, con  conseguente
invasione, appunto, nella competenza statale in materia. 
    Inoltre, l'art. 1, comma 1, lettera b), del  d.lgs.  n.  155  del
2010, stabilisce che la valutazione della qualita' dell'aria  avvenga
«sulla base di  metodi  e  criteri  comuni  su  tutto  il  territorio
nazionale». 
    Il successivo comma 4 dello stesso art. 1 prevede,  alla  lettera
a), un sistema di valutazione e  gestione  della  qualita'  dell'aria
sulla base di «standard qualitativi elevati ed omogenei  al  fine  di
assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio  nazionale  e
di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate
e gestite in modo analogo»; inoltre stabilisce, alla lettera f),  che
detta valutazione, condotta «utilizzando determinati  siti  fissi  di
campionamento e determinate tecniche»,  e'  da  reputarsi  «idonea  a
rappresentare la qualita' dell'aria all'interno  dell'intera  zona  o
dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei  siti  e
delle altre tecniche sia operata in conformita' alle disposizioni del
presente decreto»; nonche', alla lettera g), che sia  «evitato  l'uso
di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di
efficienza, di efficacia e  di  economicita',  l'inutile  eccesso  di
stazioni di misurazione. Le stazioni  di  misurazione  che  non  sono
inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono
utilizzate per le finalita' del presente decreto». 
    Ed ancora l'art. 5, comma 9, dello stesso d.lgs. n. 155 del  2010
richiede  che  l'installazione  o  l'adeguamento   di   stazioni   di
misurazione della  qualita'  dell'aria  per  impianti  che  producano
emissioni in atmosfera siano  disposte  in  sede  di  valutazione  di
impatto ambientale (VIA) e di AIA, la'  dove  la  Regione  «consideri
tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma  di
valutazione». 
    Si tratta, dunque, di una valutazione caso  per  caso,  che  deve
comunque condurre  ad  una  stazione  di  misurazione  conforme  alle
disposizioni dello stesso d.lgs. n. 155 del 2010. 
    Ne consegue che in materia di competenza esclusiva statale, quale
e'  quella  ambientale,  la  norma   denunciata   ha   previsto   una
installazione di un sistema di monitoraggio dell'aria presso tutti  i
siti degli impianti  per  la  produzione  di  energia  termoelettrica
ubicati nel territorio regionale  in  contrasto,  quindi,  anche  con
l'anzidetta disciplina dettata dalla legge  statale,  di  recepimento
del diritto europeo. 
    6.7.- L'impugnazione e' estesa, in sequenza, ai commi  da  135  a
138. I quali stabiliscono: «135. La Regione promuove la  costituzione
di una Societa'  finanziaria  regionale  per  azioni,  con  sede  nel
territorio della Regione, che ha come  oggetto  sociale  l'attuazione
dei piani, programmi e  indirizzi  della  Regione  Campania,  nonche'
operante a supporto alle Piccole e Medie Imprese  (PMI),  alla  quale
possono anche essere trasferite, mediante  operazioni  straordinarie,
societa' partecipate e aziende regionali, previa autorizzazione della
Giunta regionale. 136. L'oggetto sociale prevalente della societa' di
cui al comma 135 consiste nel  dare  attuazione  agli  obiettivi,  ai
programmi  e  alle   direttive   regionali.   Essa   puo'   acquisire
partecipazioni in societa' gia'  costituite  o  costituire  societa',
anche insieme a soggetti terzi, e svolgere  ogni  attivita'  che  sia
opportuna  per  il  raggiungimento  dell'oggetto  sociale.  137.   La
societa' di cui al comma  135  e'  a  totale  o  prevalente  capitale
pubblico e la Regione Campania assume e mantiene nella  societa'  una
partecipazione comunque non inferiore al 51 per  cento  del  capitale
sociale; e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge, dalle norme del codice civile riguardanti le societa'
per azioni. La societa' presenta un piano  industriale  operativo  da
sottoporre all'approvazione della  Giunta  regionale  della  Campania
entro novanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  deliberazione  di
costituzione nel BURC, e prima dell'inizio di ogni esercizio  sociale
presenta un budget preventivo annuale. 138. La dotazione  finanziaria
per le spese di investimento per l'attuazione dei commi 135, 136, 137
e' definita con successivo provvedimento in  misura  di  5.200.000,00
euro di cui 200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le  spese  di
costituzione». 
    Dette norme, secondo il ricorrente, violerebbero (segnatamente il
comma 138) l'art. 81, quarto comma, Cost.,  in  riferimento  all'art.
117, terzo comma, Cost., per mancanza di copertura  finanziaria;  gli
artt.  49,  56  e  106  del  Trattato  sull'Unione  europea   e,   di
conseguenza, l'art. 117, primo comma, Cost., giacche', nella parte in
cui  prevedono  la  possibilita'  di  «acquisire  partecipazioni   in
societa' gia' costituite  o  costituire  societa',  anche  insieme  a
soggetti terzi», sarebbero lesive della possibilita'  del  «controllo
analogo» in materia di affidamento in house,  nonche'  del  principio
che la societa' affidataria debba operare esclusivamente  per  l'ente
pubblico di appartenenza, tenuto conto  anche  della  genericita'  di
quanto previsto dal comma 136 in tema di oggetto  sociale  prevalente
della societa', consistente «nel dare attuazione agli  obiettivi,  ai
programmi e alle direttive regionali»; e l'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.,  in  quanto  -  la'  dove  si  dispone  in  ordine
all'oggetto sociale («partecipazioni in societa'  gia'  costituite  o
costituire societa', anche insieme a soggetti terzi»), ovvero  quanto
alla specificazione che essa disciplina opera,  o  puo'  operare,  «a
supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI)» - verrebbe  dettata  una
disciplina in materia di concorrenza. 
    La questione e' fondata. 
    E' a tal fine decisiva la violazione dell'art. 81, quarto  comma,
Cost.,  in  quanto  la  dotazione  finanziaria  per   le   spese   di
investimento ai fini  dell'attuazione  delle  norme  denunciate  (che
prevedono la costituzione di una societa' finanziaria  regionale  per
azioni per  l'attuazione  degli  obiettivi,  dei  programmi  e  delle
direttive regionali, a capitale pubblico prevalente e  partecipazione
della Regione in misura  non  inferiore  al  51%)  «e'  definita  con
successivo  provvedimento»,  per  euro  5.200.000,00,  di  cui   euro
200.000,00  «appostati  sulla  relativa   UPB   per   le   spese   di
costituzione», non essendo la stessa legge di spesa  a  prevedere  la
copertura finanziaria, che peraltro non viene individuata,  la'  dove
inoltre neppure l'UPB di riferimento e' indicata in modo specifico. 
    Peraltro, anche la censura relativa alla violazione dei  principi
sull'"affidamento in house", e dunque di contrasto  con  l'art.  117,
primo comma, Cost., e' fondata,  non  essendo  il  controllo  analogo
(sentenze n.  199  del  2012  e  n.  325  del  2010)  reso  effettivo
dall'oggetto sociale che consente, oltre alla generica attuazione  di
programmi regionali, ogni altra attivita' idonea a tale scopo, con la
possibilita' di acquisire  partecipazioni  in  altre  societa'  e  di
operare a supporto delle PMI. 
    6.8.- E', come detto, revocata in dubbio  anche  la  legittimita'
costituzionale del disposto di cui ai commi da 142 a 154. 
    I quali cosi' dispongono: «142. La rubrica dell'articolo 3  legge
regionale 28  novembre  2007,  n.  12  (Incentivi  alle  imprese  per
l'attivazione  del  piano  di  azione  per  lo   sviluppo   economico
regionale),  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Incentivi  per  nuovi
investimenti con procedura valutativa:  credito  d'imposta  regionale
per nuovi investimenti produttivi". 143. Al comma 2  dell'articolo  3
della  legge  regionale  n.  12/2007,  la  parola   "automatica"   e'
sostituita dalla seguente "valutativa" e le parole "articoli 4  e  7"
sono sostituite dalle seguenti "articoli 5 e  7".  144.  Al  comma  5
dell'articolo 3 della legge  regionale  n.  12/2007,  le  parole  "e'
utilizzabile" sono sostituite dalle seguenti "e' fruibile in  maniera
automatica". 145. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n.
12/2007,  le  parole   "diverse   da   quelle   che   hanno   diritto
all'agevolazione" sono sostituite dalle seguenti "ubicate al di fuori
del territorio regionale". 146. Il  comma  7  dell'articolo  3  della
legge  regionale  n.  12/2007,  e'  sostituito  dal   seguente:   "7.
L'agevolazione  spetta  a  condizione  che,   presso   la   struttura
produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato,  si
determini un incremento  occupazionale,  secondo  le  modalita'  e  i
termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7  e  con  il
provvedimento  di  attivazione  della  procedura   di   agevolazione.
L'incremento della base occupazionale e' considerato al  netto  delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture  produttive
facenti capo alla medesima impresa.". 147. La rubrica dell'articolo 4
della legge  regionale  n.  12/2007,  e'  sostituita  dalla  seguente
"Incentivi   per   l'incremento   dell'occupazione   con    procedura
valutativa: credito di imposta  per  l'incremento  dell'occupazione".
148. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007,  la
parola "automatica" e' sostituita dalla seguente  "valutativa"  e  le
parole "articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti "articoli 5  e
7". 149. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007,
e' sostituito  dal  seguente:  "7.  La  misura  dell'agevolazione  e'
differenziabile in riferimento alla durata del contratto  di  lavoro,
alla condizione  di  disabilita'  e  svantaggio  dei  lavoratori,  ai
settori o agli ambiti  territoriali  di  intervento,  in  ragione  di
priorita' e indirizzi adottati in coerenza  con  il  PASER.  Essa  e'
fruibile in maniera automatica, nel periodo d'imposta fissato con  il
disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente  secondo
le modalita' previste dall'articolo 7,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo  31   marzo   1998,   n.   123   (Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo
1997, n. 59)". 150. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge  regionale
n. 12/2007, dopo la parola  "orientati"  sono  inserite  le  seguenti
"alla creazione di impresa,". 151. Al comma 3 dell'articolo  5  della
legge  regionale  n.  12/2007,  le  parole  "costi  di   gestione   e
funzionamento," sono soppresse. 152. Al comma 4 dell'articolo 5 della
legge regionale n. 12/2007, le parole "e di gestione" e le parole "Se
nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle  predette  ipotesi
sono acquisiti beni  della  stessa  categoria  di  quelli  agevolati,
l'agevolazione e' rideterminata escludendo il costo non  ammortizzato
degli investimenti agevolati per la parte che eccede  i  costi  delle
nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le
disposizioni precedenti si applicano anche se non  e'  esercitato  il
riscatto." sono soppresse. Le parole "diverse  da  quelle  che  hanno
diritto all'agevolazione" sono sostituite dalle seguenti "ubicate  al
di  fuori  del  territorio  regionale".  153.   Dopo   il   comma   4
dell'articolo 5 della legge regionale  n.  12/2007,  e'  aggiunto  il
seguente: "5. L'agevolazione  spetta  a  condizione  che,  presso  la
struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato,
si determini un incremento occupazionale, secondo le  modalita'  e  i
termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7  e  con  il
provvedimento  di  attivazione  della  procedura   di   agevolazione.
L'incremento della base occupazionale e' considerato al  netto  delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture  produttive
facenti capo alla medesima impresa.". 154. Il comma 4 dell'articolo 6
della legge regionale n. 12/2007  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.
L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi  fino  al
totale del tasso di riferimento indicato ed  aggiornato  con  decreto
del Ministro competente nella misura massima  consentita  secondo  la
regola  de  minimis,  a  condizione  che   il   tasso   passivo   del
finanziamento  non  ecceda  la  misura  individuata  con   l'apposito
disciplinare dello strumento di agevolazione.  Al  raggiungimento  di
tale massimale concorrono i contributi erogati  in  de  minimis  alla
medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari,  da  qualunque
fonte essi provengono."». 
    Tale complesso normativo  viene  denunciato  dal  Presidente  del
Consiglio per violazione degli artt. 81, quarto comma, e  117,  terzo
comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa in materia  di
«armonizzazione dei bilanci pubblici e  coordinamento  della  finanza
pubblica  e  del  sistema  tributario»),  in   quanto,   l'introdotta
disciplina  di  nuovi  incentivi  ed  investimenti  produttivi  delle
imprese mediante agevolazioni di crediti di imposta e  contributi  in
conto  interessi,  risulterebbe  priva  di   copertura   finanziaria,
giacche'  sulla  pertinente  UPB  2.83.243,  denominata  «Spese   per
investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato,
del  commercio  e  dell'agricoltura»,  non  sussisterebbero   risorse
finanziarie per le finalita' sopra esposte. E per contrasto  inoltre,
con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per invasione della
competenza  legislativa  statale  in   materia   di   «tutela   della
concorrenza», in  quanto,  le  disposizioni  censurate,  vertendo  su
agevolazioni  e   incentivi,   riguarderebbero   la   materia   della
concorrenza. 
    La questione e', nel suo complesso, fondata. 
    Sulla UPB 2.83.243, di cui alla legge regionale 15 marzo 2011, n.
5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per  l'anno  2011  e
bilancio di previsione per il triennio  2011  -  2013),  non  risulta
infatti l'«ambito 2 - Sviluppo economico - Funzione obiettivo n.  283
denominata "Interventi per il rafforzamento  del  sistema  produttivo
regionale", alla legge regionale n. 24/2005, articolo 8», che in base
all'art. 10 della legge  regionale  n.  12  del  2007  attuerebbe  la
copertura finanziaria per gli incentivi  e  agevolazioni  contemplati
dalle disposizioni denunciate. Dal che la sussistenza,  appunto,  del
denunciato contrasto con l'art. 81,  quarto  comma,  Cost.,  restando
assorbito ogni altro profilo di censura. 
    6.9.- Questione  ulteriore  ha  ad  oggetto  il  comma  207,  che
autorizza la Giunta regionale «ad utilizzare le  economie  risultanti
all'UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attivita'  previste  dalla
legge 328/2000, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti  ad  uso  abitativo),
nonche' dalla legge regionale n. 11/2007. L'assessore alle  politiche
sociali deposita, presso  la  commissione  consiliare  competente  in
materia di bilancio,  il  programma  finanziario  di  utilizzo  delle
risorse». 
    La violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117,  terzo  comma,
Cost. e' motivata, per tale norma, dal  ricorrente,  in  ragione  del
fatto che la  stessa  non  prevede  la  certificazione  che  comprovi
l'effettiva disponibilita' delle contemplate economie nell'ambito del
conto consuntivo 2010 (non ancora approvato),  venendo  in  contrasto
anche con l'art. 44, comma 3, della legge regionale  di  contabilita'
(n. 7 del 2002). Anche tale questione e' fondata. 
    Come gia' in precedenza osservato, in assenza  di  certificazione
dell'avanzo di amministrazione,  e  di  approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio  precedente,  la  copertura  del  finanziamento  delle
attivita'  previste  dalle  leggi   menzionate   dalla   disposizione
denunciata e' assente, e cio' innesta il contrasto,  con  l'art.  81,
quarto comma, Cost. 
    Del resto, l'art. 41, comma 2, lettera a), nonche' lo stesso art.
44, comma 1, lettera  d),  della  legge  di  contabilita'  regionale,
evocati dalla Regione, richiedono  che  le  entrate  con  vincolo  di
destinazione siano gia' "accertate" (sentenza n. 70 del 2012). 
    6.10.- Il primo blocco di questioni di cui al  ricorso  in  esame
(reg. ric. n. 45 del 2011) si chiude con quella avente ad oggetto  la
disposizione recata dal comma 263, a tenore della quale: «La  Regione
Campania   istituisce    il    distretto    industriale    denominato
Caianello-Capua per migliorare la mobilita' ferro  gomme  dei  comuni
interessati al predetto asse territoriale. Il relativo  finanziamento
di euro 150.000,00 e' iscritto sulla relativa UPB». 
    Anche al riguardo di detta norma, il  ricorrente  assume  violati
gli artt. 81, quarto comma, e 117,  terzo  comma,  Cost.  per  omessa
indicazione sia della UPB su cui far gravare  gli  oneri,  sia  della
relativa copertura finanziaria. 
    La questione e' fondata. 
    Il  finanziamento  di  euro  150.000,00  per  l'istituzione   del
distretto industriale "Caianiello-Capua" effettivamente  non  prevede
copertura finanziaria per farvi fronte, ne'  indica  la  UPB  su  cui
dovrebbe essere iscritto. Cio' in contrasto, appunto, con l'art.  81,
quarto comma, Cost.,  che  richiede  chiarezza  nella  previsione  di
spese, le quali devono essere presenti nella stessa disposizione  che
le contempla. Peraltro,  la  difesa  regionale  indica  come  UPB  di
riferimento  quella  1.55.95,  relativa  a   "Piano   regionale   dei
trasporti,   intese   istituzionali,   POR,    APQ-progettazioni    e
fattibilita'", nella quale - come risulta dalla legge regionale n.  5
del 2011 -  compare  una  somma  di  euro  150.000,00  iscritta  come
"competenza", che e', pero', la stessa somma che la legge regionale 4
agosto 2011, n.  14  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza
regionale), successiva alla disposizione impugnata  ed  a  quella  di
bilancio di previsione, elide dalla stessa UPB 1.55.95. 
    7.- Venendo al secondo blocco di questioni  (attinenti  nel  loro
complesso alla materia del  disavanzo  sanitario)  -  escluse  quelle
estinte per rinunzia (di cui ai commi 26, 131, da 167 a 175, 192,  da
194 a 202, 231 e 232 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011)
e quelle in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere
per intervenuta abrogazione (relative ai commi 163, 193, 204, da  210
a 212, da 217 a 219, 222, 223, da 238 a 241 e 243 del  medesimo  art.
1) - residuano le questioni aventi ad oggetto i commi 27,  da  164  a
166, da 176 a 191, 203, 209, 215, da 221 a 230, 244 e 245 dell'art. 1
della legge regionale n. 4 del 2011, che esigono di essere  esaminate
congiuntamente alle disposizioni di cui all'art. 1  della  successiva
legge regionale  n.  3  del  2012,  nella  misura  in  cui  incidono,
modificandole, su corrispondenti disposizioni della legge precedente. 
    7.1.- Il comma 27 - il quale stabilisce che  «Tutti  i  contratti
assunti  in  contrasto  con  il  Piano  di  cui  al  comma  26   sono
inefficaci.» - e' censurato per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), - sulla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato nella materia «ordinamento civile» - e terzo comma, Cost. -  in
materia di principi di «coordinamento della finanza  pubblica»  -  in
quanto contrasterebbe  con  l'art.  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria  2005),  che
sancisce la  nullita'  dei  contratti  stipulati  in  violazione  dei
vincoli contenuti nel piano di rientro. 
    Va premesso che la  riferita  disposizione  e'  stata  modificata
dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge  regionale  n.  41  del
2012, come segue: «Tutti i contratti  assunti  in  contrasto  con  il
Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati
con la nullita'». 
    La modifica non incide sostanzialmente, pero', sui termini  della
questione, con la conseguenza che, per un verso, la novellazione  non
e' satisfattiva delle ragioni del ricorrente e, per altro  verso,  lo
scrutinio deve avere riguardo alla disposizione nel testo attualmente
vigente. 
    La questione e' fondata. 
    Non  rileva,  infatti,  che,  nel  sostituire  la   sanzione   di
inefficacia con quella di nullita', la norma regionale riproduca  ora
quella statale di riferimento (art. 1, comma 174, della legge n.  311
del 2004). Cio' che conta e' che la disposizione  censurata  vada  ad
incidere sulla materia del diritto civile, cosi'  ingerendosi  in  un
ambito competenziale in  cui  la  Regione  non  puo'  emanare  alcuna
normativa, anche meramente riproduttiva di  quella  statale  (tra  le
altre, sentenze n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006). 
    7.2.- I commi da 164 a 166, da 176  a  191,  e  203  stabiliscono
quanto segue: «164. E' concesso un contributo straordinario  di  euro
90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30  per  la  Societa'  nazionale  di
Scienze, Lettere ed Arti in Napoli e per l'accademia Pontaniana,  con
sede in Napoli, via Mezzocannone n. 8, per attivita'  scientifiche  e
culturali.  165.  E'  concesso  un  contributo   straordinario   alla
Biblioteca pubblica  statale  di  Montevergine  a  valere  sulla  UPB
3.11.30  di  euro  50.000,00.  166.   E'   concesso   un   contributo
straordinario di euro 100.000,00 a valere  sull'UPB  3.11.30  per  la
Societa' napoletana di Storia Patria, con sede a Napoli,  finalizzato
alla valorizzazione  della  collezione  monetaria  e  del  patrimonio
librario».  «176.   La   Regione   Campania   riconosce   e   celebra
l'anniversario dell'eccidio di Nola datato  11  settembre  1943  come
l'inizio delle ritorsioni dei Nazi-Fascisti sull'Esercito Italiano in
Campania. A tal fine il Presidente della  Giunta  regionale  promuove
iniziative di concerto con il  comune  di  Nola  per  ricordare  tale
evento [ed] e' istituito un fondo straordinario di euro  50.000,00  a
valere sull'UPB 3.11.30. 177. E' concesso un contributo straordinario
di  euro  50.000,00  a  valere  sull'UPB   3.11.30   a   favore   del
Conservatorio  "G.  Martucci"  di  Salerno  per  lo  sviluppo  e   la
promozione delle attivita' culturali da tenersi nel sito  monumentale
Real Polverificio Borbonico nell'ambito della  convenzione  stipulata
con l'Istituzione Scafati Solidale. 178. E'  concesso  un  contributo
straordinario di euro 30.000,00 a  valere  sull'UPB  3.11.30  per  il
finanziamento del  Premio  Internazionale  di  Letteratura  Religiosa
"Pagani, citta' di Sant'Alfonso  Maria  [de']  Liguori  e  del  Beato
Tommaso Maria Fusco". 179. La Regione Campania valorizza le attivita'
culturali realizzate dal premio annuale di giornalismo Matilde  Serao
con  la  contribuzione  finanziaria  pari  ad  euro   50.000,00   per
l'esercizio finanziario 2011, mediante prelievo  dalla  UPB  3.11.31.
Per i successivi anni si provvede mediante la legge di bilancio. 180.
La sede  dell'Enoteca  regionale  della  Campania,  con  funzioni  di
rappresentanza, divulgazione e  documentazione  del  mondo  del  vino
campano, e' ubicata nelle zone interne della Regione  Campania.  181.
E' istituito un  fondo  straordinario  di  euro  40.000,00  a  valere
sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Centro  Interdipartimentale  di
ricerca sull'Iconografia della citta' europea dell'Universita'  degli
Studi  di  Napoli  Federico  II,  per  la  redazione  di  un  atlante
dell'iconografia del  paesaggio  in  Campania,  attraverso  l'analisi
delle fonti iconografiche del territorio regionale tra il XVI  ed  il
XIX  secolo.  182.  E'  istituito  un  fondo  straordinario  di  euro
60.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento
di Matematica Renato  Caccioppoli  dell'Universita'  Federico  II  di
Napoli,  per  l'attivazione  di  assegni  di  ricerca   nonche'   per
l'implementazione e per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del
materiale  didattico  scientifico,  che  costituisce  patrimonio  del
Dipartimento. 183.  E'  istituito  un  fondo  straordinario  di  euro
100.000,00  a  valere  sull'UPB  6.23.54   per   le   attivita'   del
Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie  Mediche  dell'Universita'
Federico II di Napoli per l'estensione di attivita'  di  ricerca  nel
campo delle emoglobinopatie, finalizzate  ad  una  piu'  approfondita
conoscenza delle patologie su cui sviluppare  protocolli  terapeutici
innovativi.  184.  E'  istituito  un  fondo  straordinario  di   euro
80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento
di studio delle componenti culturali  del  territorio  della  Seconda
Universita' di Napoli per l'estensione di attivita'  di  ricerca  nel
campo dei beni culturali, finalizzate allo studio, alla conservazione
e alla valorizzazione  del  patrimonio  storico-artistico  regionale.
185. E' istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00  a  valere
sull'UPB 6.23.54  per  le  attivita'  del  Dipartimento  di  Medicina
Sperimentale della Seconda Universita' di  Napoli,  per  il  progetto
"Caratterizzazione genetico molecolare della bufala  campana  per  la
valorizzazione e tutela  dei  prodotti  lattiero  caseari".  186.  E'
istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB
6.23.54 per  le  attivita'  del  Dipartimento  di  Endocrinologia  ed
Oncologia Molecolare e Clinica dell'Universita' di  Napoli  "Federico
II"  per  il  progetto  "Ippocrate".  187.  E'  istituito  un   fondo
straordinario di euro 60.000,00 a  valere  sull'UPB  4.15.38  per  le
attivita' del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva
della Facolta' di Medicina della Seconda Universita' degli  Studi  di
Napoli per  il  progetto  di  ricerca  "Studio  sul  ruolo  di  ceppi
citotossici   del   batterio   Escherichia   Coli   nelle    malattie
infiammatorie croniche intestinali  (MICI)".  188.  E'  istituito  un
fondo straordinario di euro 180.000,00 a valere  sull'UPB  6.23.54  a
favore  della  "Fondazione  Officina  Solidale"   di   Avellino   per
l'avviamento del Centro di ricerca per le energie alternative (CREA).
189. E' istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00  a  valere
sull'UPB 6.23.54 per l'AOU Federico II di Napoli per la realizzazione
di un progetto sperimentale di Napoli "Second Opinion" relativo  alla
consulenza specialistica per pazienti della regione in caso di grandi
interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine di  confermare
l'appropriatezza terapeutica e di ridurre i costi sanitari.  190.  E'
istituito un fondo straordinario di euro 70.000,00 a valere  sull'UPB
6.23.54 a favore della sezione di Napoli dell'Istituto  Nazionale  di
Geofisica  e  Vulcanologia  per  il  progetto  esecutivo  del  "Museo
dell'Osservatorio Vesuviano - Polo di attrazione  Turistico-Culturale
su scala globale". 191. E' istituito un fondo straordinario  di  euro
100.000,00   a   valere   sull'UPB   6.23.54   per    le    attivita'
dell'Universita'   degli   Studi   di   Napoli   "l'Orientale",   per
l'attivazione di assegni di ricerca nonche' per  l'implementazione  e
per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico
scientifico che costituisce patrimonio  dell'Universita'».  «203.  Al
fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilita'  extra  regionale  nel
ricovero  dei  pazienti  affetti  da  gravi   patologie   traumatiche
cranio-maxillo-facciali,  tenuto  conto  delle  esperienze   maturate
nell'ambito  della  patologia  traumatica  cranio-maxillofacciale  da
parte dell'Azienda universitaria policlinico (AUP)  "Federico  II"  e
per ottemperare alle necessita' di assistenza di pazienti affetti  da
traumi cranio-maxillofacciali, e' istituito un centro di  riferimento
presso la suddetta AUP. Per il finanziamento e'  istituito  un  fondo
denominato   "Centro   di   riferimento    per    la    traumatologia
Cranio-maxillo-facciale" con la consistenza di euro 200.000,00». 
    Dette norme violerebbero,  secondo  il  ricorrente,  l'art.  117,
terzo comma, Cost. -  in  materia  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica»  -   in   quanto,   prevedendo   l'istituzione   di   fondi
straordinari, contrasterebbero con l'art. 1, comma 174,  della  legge
n.  311  del  2004,  il  quale  dispone  il  divieto  di  spese   non
obbligatorie; e (il comma 180) con gli artt. 81, quarto comma, e 117,
terzo comma, Cost.  (in  relazione  alla  competenza  legislativa  in
materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario»), in quanto norma di spesa
priva della quantificazione degli oneri e  della  relativa  copertura
finanziaria. 
    Le disposizioni cosi' impugnate - come eccepito dalla  Regione  -
sono state ben vero definanziate dall'art. 1, comma  1,  lettera  b),
della legge regionale n. 14 del 2011. 
    Il definanziamento,  opera,  pero'  «per  il  corrente  esercizio
finanziario» e, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 7  del
2002, e' rinviato «ai successivi  bilanci  annuali  e  pluriennali  a
legislazione vigente». 
    In tale contesto,  rimanendo  invariata  la  precettivita'  delle
norme di spesa, l'intervenuto definanziamento per il solo 2011 non ne
elide la lesivita', siccome denunciata dal ricorrente e, dunque, deve
comunque  procedersi  allo  scrutinio  delle  anzidette  disposizioni
censurate. 
    A tal fine,  rileva  che  tutte  le  norme  anzidette  prevedano,
espressamente o implicitamente, spese non obbligatorie, in  contrasto
con il divieto posto dall'art. 1, comma 174, della legge n.  311  del
2004, cosi' da  porre  misure  lesive  della  competenza  statale  in
materia di «coordinamento della finanza pubblica»,  di  cui  all'art.
117, terzo comma, Cost., in grado di aggravare il disavanzo sanitario
regionale, con l'effetto di «ostacolare  l'attuazione  del  piano  di
rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale»  (sentenze
n. 180, n. 79 e n. 18 del 2013; nello stesso senso, sentenza  n.  131
del 2012). 
    Da cio' la fondatezza delle correlative questioni. 
    7.3.- Il comma 209 - a tenore del quale  «Il  Servizio  sanitario
regionale  puo'  avvalersi,  nel   settore   della   diagnostica   di
laboratorio per le attivita'  di  elevata  complessita'  di  biologia
molecolare clinica genetica di laboratorio  e  la  diagnostica  e  di
malattie congenite del  metabolismo  e  delle  malattie  rare,  della
fondazione   CEINGE,   nell'ambito   del   riassetto    della    rete
laboratoristica e nei limiti previsti dal  piano  di  rientro»  -  e'
censurato dal ricorrente per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost. - in materia di «coordinamento  della  finanza  pubblica»  -  e
dell'art. 120,  secondo  comma,  Cost.,  in  quanto  si  porrebbe  in
contrasto con il Piano di rientro, che non contemplerebbe tali costi,
nonche' eccederebbe le competenze della Giunta e lederebbe i  decreti
commissariali con i quali e' stato approvato il  Programma  operativo
ed il riassetto della rete laboratoristica  di  cui  al  decreto  del
Commissario ad acta n. 55 del 30 settembre 2010, non essendo in  essi
contemplato l'avvalimento  della  Fondazione  Ceinge  (punto  19  del
Programma operativo 2011-2012). 
    Il comma 209 e' stato sostituito dall'art. 1,  comma  1,  lettera
a), della legge regionale n. 3 del 2012 (a decorrere dal  29  gennaio
2012, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di
quanto stabilito dall' art. 2 della stessa legge),  come  segue:  «Il
CEINGE e'  centro  di  riferimento  per  la  genetica  molecolare  e,
attraverso la stipula di specifici protocolli d'intesa,  fornisce  le
prestazioni specialistiche di alta complessita', in coerenza  con  il
Piano di rientro dal disavanzo sanitario, con i  Programmi  operativi
adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Finanziaria  2010)  e  con  i  principi  di
riorganizzazione della  rete  laboratoristica  regionale  di  cui  al
decreto del commissario ad acta per  la  prosecuzione  del  Piano  di
rientro del settore sanitario 30 settembre 2010, n. 55». 
    Si tratta di modifica satisfattiva delle ragioni del  ricorrente,
giacche' si conforma a quanto previsto dal decreto  commissariale  n.
55 del 30 settembre 2010, al punto 4.7. 
    Puo' dichiararsi, pertanto, cessata, al riguardo, la materia  del
contendere. 
    7.4.- Per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 117,  terzo
comma, Cost. e' impugnata poi, la disposizione di cui al  comma  215,
con la quale «La Regione Campania assicura le  convenzioni  a  favore
degli Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa». 
    La questione e' fondata. 
    Si tratta, infatti, di disposizione che, oltre ad interferire con
il Piano di rientro, e' priva di copertura finanziaria, in  contrasto
con l'art. 81, quarto comma, Cost. 
    7.5.- In  relazione  ai  medesimi  parametri  di  cui  sopra,  e'
denunciata la normativa di cui al comma 221, in  virtu'  della  quale
«E' istituito l'Osservatorio regionale per  la  Sicurezza  Alimentare
(ORSA), quale strumento operativo della Regione Campania  in  materia
di sicurezza alimentare e con funzioni  di  supporto  ai  compiti  di
indirizzo e di programmazione degli interventi  di  profilassi  e  di
risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili
all'uomo». 
    Anche il comma 221  e'  stato  pero',  nel  frattempo  sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2012
nei seguenti termini:  «L'Osservatorio  regionale  per  la  sicurezza
alimentare (ORSA) svolge  le  funzioni  di  supporto  ai  compiti  di
indirizzo e  programmazione  degli  interventi  di  profilassi  e  di
risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili
all'uomo in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo  sanitario
e con i Programmi operativi adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma
88, della legge 191/2009 e con il Piano Sanitario Regionale,  di  cui
al decreto commissariale 22 marzo 2011, n. 22». 
    La modifica e'  obiettivamente  satisfattiva  delle  ragioni  del
ricorrente in quanto pone l'istituzione dell'ORSA in coerenza con  le
previsioni del decreto commissariale n. 22 del 2011, di  approvazione
del Piano sanitario regionale 2011-2013 (punto  2.4.  -  in  tema  di
programmi  di  prevenzione),  cui  segue,  del  pari   coerentemente,
l'abrogazione (di cui si e' gia' detto) delle disposizioni (commi 222
e 223)  che  disciplinavano  la  ubicazione  dell'Osservatorio  e  lo
stanziamento in suo favore. 
    Puo', dunque, anche in questo caso dichiararsi cessata la materia
del contendere. 
    7.6.- Per violazione ancora una  volta  degli  artt.  117,  terzo
comma, e 120, secondo comma, Cost.  sono  stati  denunciati,  con  il
primo ricorso (reg. ric. n. 45 del  2011),  i  commi  da  224  a  230
dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011. 
    Dette norme, rispettivamente, prevedono: 
    «224. Il comma  10  dell'articolo  6  della  legge  regionale  24
dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il  risanamento  della
finanza  regionale),  e'  sostituito  dal  seguente:  "10.   In   via
sperimentale la So.Re.Sa. e' delegata, ai  sensi  dell'articolo  1269
del  codice  civile,  alla  esecuzione  dei  pagamenti,  dovuti   per
l'esercizio  del  servizio  sanitario,  e  dei  debiti,  regolarmente
accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere
individuate con deliberazione di Giunta regionale e costituisce,  per
tali aziende, centrale unica di pagamento.  Detta  deliberazione,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, provvede alla  individuazione  delle  aziende  tenuto
conto  delle  situazioni  finanziarie  e  contabili  delle  stesse  e
definisce i criteri e le modalita' di attuazione del presente  comma.
All'esito della sperimentazione, la Giunta  regionale  puo'  disporre
l'estensione delle predette disposizioni ad  altre  ASL  e  AO  della
Regione.". 225. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale  n.
28/2003 e' abrogato. 226. Dopo il  comma  13  dell'articolo  6  della
legge regionale n. 28/2003  e'  inserito  il  seguente:  "13-bis.  La
So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia  di  controllo
di gestione e di pianificazione aziendale  nei  settori  tecnologico,
informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere  l'adozione
di modelli aziendali,  organizzativi  e  gestionali,  anche  su  base
sperimentale, orientati alla efficienza, alla competitivita'  e  alla
efficacia  nella  erogazione  delle  prestazioni  sanitarie   e   nel
soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza.". 227. Il comma
14 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 e' sostituito dal
seguente: "14. Al fine della attuazione del comma 10,  la  So.Re.Sa.,
ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle  aziende  per  le  quali
opera,  l'attestazione  dei  dirigenti  responsabili   degli   uffici
competenti per materia che  le  prestazioni  costituenti  titolo  dei
relativi  debiti  sono  state  effettivamente  rese  nell'ambito  dei
servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende.  I  dirigenti
responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che  non
e' avvenuto il pagamento del corrispettivo e che  il  debito  non  e'
caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli  uffici  delle
aziende provvedono entro trenta giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i
quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in  senso  negativo
circa la sussistenza del debito.  La  Giunta  regionale  esercita  la
vigilanza  sull'attuazione  del  presente  comma   mediante   proprie
strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi  e  di
vigilanza delle amministrazioni centrali.". 228.  Dopo  il  comma  14
dell'articolo 6 della legge regionale  n.  28/2003  sono  inseriti  i
seguenti: "14-bis. In caso di  mancata  espressa  attestazione  della
sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta  giorni
previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del  dipendente  assegnato
all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le
sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la
mancata espressa attestazione della sussistenza o  insussistenza  del
debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, e'  dovuta
ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a  renderla
che non esercita  i  poteri  di  direzione,  di  coordinamento  e  di
controllo della attivita' dell'ufficio e dei dipendenti  allo  stesso
assegnati,  al  medesimo  dirigente  responsabile   dell'ufficio   si
applicano le  sanzioni  disciplinari  previste  dalla  contrattazione
collettiva ed il relativo comportamento e' comunque valutabile  anche
ai fini della  responsabilita'  dirigenziale.  14-ter.  Ai  fini  del
monitoraggio della spesa sanitaria la  So.Re.Sa.,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
alla creazione di una banca-dati unificata di tutti i fornitori delle
ASL e delle AO e dei relativi  flussi  finanziari.  Le  modalita'  di
finanziamento  della  predetta   banca-dati   e   gli   obblighi   di
conferimento  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale   sono
disciplinati con il provvedimento di cui al comma  10.  La  So.Re.Sa.
trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di  ogni  anno,
una  relazione  concernente  l'attivita'  svolta,   con   particolare
riguardo ai dati concernenti l'esercizio delle  funzioni  di  cui  ai
commi 10 e 15. 14-quater. Per lo svolgimento delle funzioni  previste
dalla presente legge la So.Re.Sa. e' autorizzata ad  avvalersi  anche
di  un  contingente  di  personale  in  servizio  presso  le  aziende
sanitarie  della  Regione  distaccato  presso  le   stesse   aziende,
determinato con la delibera della Giunta regionale di  cui  al  comma
10. 14-quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro  il  30  novembre  di
ogni anno, all'approvazione della  Giunta  regionale  i  piani  e  le
procedure centralizzate a  livello  regionale  per  l'esecuzione  dei
pagamenti di propria competenza, per l'acquisto  e  la  fornitura  di
beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non  sanitari,  per
la consulenza alla logistica dei magazzini  delle  ASL  e  delle  AO,
anche per macroaree.". 229. Il comma 15 dell'articolo 6  della  legge
regionale n. 28/2003, e' sostituito dal seguente: "15. La  So.Re.Sa.,
centrale unica di  acquisto,  e'  titolare  in  via  esclusiva  delle
funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie  e
dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO.". 230. Dopo  il  comma
15 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003  e'  inserito  il
seguente: "15-bis. E' comunque  fatta  salva,  previa  autorizzazione
della So.Re.Sa., la possibilita' delle ASL e delle  AO  di  stipulare
contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e
dei  servizi  non  sanitari  entro  i  parametri  di  prezzo-qualita'
adottati dalla So.Re.Sa.  Gli  atti  e  i  contratti  di  acquisto  e
fornitura   stipulati   dalle   ASL   e   dalle   AO    in    assenza
dell'autorizzazione  prevista  dal  presente  comma  sono   nulli   e
costituiscono causa di responsabilita' amministrativa. Degli acquisti
e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta
autorizzazione,  e  dei   relativi   flussi   finanziari,   e'   data
comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le
modalita' dalla stessa definite». 
    Con il successivo ricorso (reg. ric. n. 64 del 2012) sono  stati,
altresi', denunciati, in relazione ai medesimi parametri, il comma 1,
lettera c), ed il comma 2 dell'art. 1 della gia' citata  legge  della
Regione Campania n. 3 del 2012, i quali «modificano ed  integrano  il
comma 225 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011, ed i commi
10, 13-bis, 14, 14-quinquies, 15 e 15-bis della legge regionale n. 28
del 2003, come modificati rispettivamente dai commi  224,  226,  227,
228, 229 e 230 dell'art. 1 della citata  legge  regionale  n.  4  del
2011», aggiungendo ad ogni  comma  le  parole  «in  coerenza  con  la
programmazione regionale per l'attuazione del Piano  di  Rientro  dal
disavanzo sanitario e con i Programmi  operativi  adottati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009». 
    Anche in questo caso, puo' addivenirsi  ad  una  declaratoria  di
cessazione della materia  del  contendere,  che  investe  entrambi  i
ricorsi n. 45 del 2011 e n. 64  del  2012  (quest'ultimo  avverso  la
legge regionale n. 3 del 2012),  in  correlazione  alle  disposizioni
sopra richiamate. 
    Cio' in quanto, con riguardo alla disciplina della So.Re.Sa.,  la
legge regionale n.  41  del  2012  ha  eliminato  dal  comma  224  la
previsione dell'intervento della  Giunta  con  riferimento  a  talune
competenze riservate al Commissario ad acta (il sostituito comma  231
riassegna al predetto Commissario tutte le attribuzioni in precedenza
rimesse  dai  commi  da  224  a  230  alla  Giunta).  Il  tutto   con
l'interpolazione, da parte della legge regionale n. 3  del  2012,  di
una clausola di aderenza della disciplina  legislativa  regionale  al
Piano di rientro, la quale -  una  volta  direttamente  investito  il
Commissario ad acta delle relative competenze ed attribuzioni  -  non
costituisce una  "clausola  di  mero  stile",  bensi'  e'  previsione
congruente rispetto allo scopo. 
    7.7.- Risultano, da ultimo, impugnati i commi 244 e 245 dell'art.
1 della legge regionale n. 4 del 2011 
    I  quali  cosi'  dispongono:  «244.  La   Giunta   regionale   e'
autorizzata  a  disciplinare  con   regolamento   la   trasformazione
dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza  dei  seguenti
criteri generali: a) creazione di una struttura tecnica  di  supporto
all'attivita' della Giunta regionale in materia di politica sanitaria
regionale dotata di autonomia  funzionale  nell'ambito  degli  uffici
della   stessa;   b)   rispondenza   dei   risultati   dell'attivita'
tecnico-amministrativa  ai  principi  di  efficienza,  efficacia   ed
economicita'; c) razionalizzazione  organizzativa  e  contenimento  e
controllo della spesa  anche  mediante  accorpamento  e  soppressione
delle  strutture  organizzative  esistenti;  d)  salvaguardia   delle
professionalita'  tecniche,  anche  di  livello   apicale,   mediante
adeguate forme organizzative e di collaborazione,  nel  rispetto  del
principio dell'invarianza della spesa. 245. Dalla data di entrata  in
vigore delle norme regolamentari di cui al comma 244 e'  abrogata  la
legge regionale 18 novembre 1996,  n.  25  (Istituzione  dell'Agenzia
regionale Sanitaria)». 
    Secondo il ricorrente, anche dette norme violerebbero l'art. 120,
secondo  comma,   Cost.,   in   quanto,   nel   configurare   l'ARSAN
esclusivamente quale  struttura  tecnica  di  supporto  all'attivita'
della Giunta, verrebbero a ledere  le  prerogative  commissariali  in
materia sanitaria, mancando di  specificare  «che,  anche  a  seguito
della  riforma,  detta  Agenzia  continua  a  svolgere  attivita'  di
supporto alla programmazione sanitaria del SSR». 
    Anche  le  su  riferite  disposizioni  sono  state   oggetto   di
successive modifiche. 
    Segnatamente, il  comma  244  e'  stato  inizialmente  sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera d), della  legge  regionale  n.  3  del
2012; poi sostituito dall'art. 4, comma 6, della  legge  regionale  9
agosto 2012, n.  27  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza
regionale); e, infine, nuovamente sostituito dall'art. 1,  comma  44,
lettera a), della legge regionale 6 maggio 2013, n.  5  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale  2013-2015
della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria  regionale  2013),  a
decorrere dal  22  maggio  2013.  La  disposizione  detta  i  criteri
generali   di   riorganizzazione   dell'ARSAN   (Agenzia    regionale
sanitaria), da attuarsi tramite regolamento della Giunta,  per  farne
una "tecnostruttura" a supporto tecnico dell'attivita' del  Consiglio
e della Giunta regionali. 
    A sua  volta  il  comma  245  e'  stato  inizialmente  modificato
dall'art. 52, comma 3, lettera d), della legge regionale  27  gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale  2012
e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania  -  legge  finanziaria
2012); poi sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge regionale  n.
27 del 2012; e, infine, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma  44,
lettera b), della legge regionale n. 5 del 2013 (a decorrere  dal  22
maggio 2013). La disposizione prevede che l'ARSAN continui a svolgere
le  funzioni  gia'  esercitate  fino  all'entrata   in   vigore   del
regolamento di cui al comma 244. 
    Si  tratta,  quindi,  di  modifiche  satisfattive  dell'interesse
dedotto nell'impugnazione, giacche' si prevede che l'ARSAN continui a
svolgere le funzioni gia' esercitate fino all'entrata in  vigore  del
regolamento di cui al comma 244, come auspicato dal ricorrente. 
    Ne consegue la cessazione della materia del contendere  anche  in
ordine a dette ultime questioni.