ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  4-bis  e
4-vicies ter del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49, promossi dalla Corte  d'appello  di  Lecce  con
ordinanza del  7  ottobre  2013,  dal  Tribunale  ordinario  di  Vibo
Valentia con ordinanza del  5  luglio  2013  e  dal  Giudice  per  le
indagini preliminari presso il  Tribunale  ordinario  di  Milano  con
ordinanza del 28 novembre 2013, rispettivamente iscritte  al  n.  281
del registro ordinanze 2013 e ai nn. 1 e  6  del  registro  ordinanze
2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2,  5
e 7, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti l'atto di costituzione di G.E. nonche' l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 16  aprile  2014  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che la Corte d'appello di Lecce (r.o. n. 281  del  2013)
ha dubitato della legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis  del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1,  della  legge  21  febbraio  2006,  n.  49,  in
riferimento all'art.  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  per
difetto di omogeneita' materiale e teleologica rispetto a  contenuto,
finalita' e ratio dell'originario testo del decreto-legge, ovvero, in
via subordinata,  per  difetto  del  requisito  della  necessita'  ed
urgenza; 
    che il Tribunale ordinario di Vibo Valentia (r.o. n. 1 del  2014)
ha parimenti dubitato  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.
4-bis,  nonche'  dell'art.  4-vicies  ter,  considerando  violato  da
entrambe le disposizioni l'art. 77,  secondo  comma,  Cost.  sotto  i
medesimi profili di cui sopra; 
    che il Giudice per le indagini preliminari  presso  il  Tribunale
ordinario di Milano (r.o. n. 6 del  2014)  ha  censurato  gli  stessi
artt. 4-bis e 4-vicies ter, lamentando la  violazione  dell'art.  77,
secondo comma, Cost. per difetto del citato requisito di  omogeneita'
ovvero, in via subordinata, dei presupposti di necessita' ed urgenza; 
    che tale ultimo rimettente ha altresi'  considerato  violati  gli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4, paragrafi
1 e 2, lettera b), prima parte, della decisione quadro del  Consiglio
dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n.  2004/757/GAI  (Decisione
quadro del  Consiglio  riguardante  la  fissazione  di  norme  minime
relative  agli  elementi  costitutivi  dei  reati  e  alle   sanzioni
applicabili in materia di  traffico  illecito  di  stupefacenti),  in
quanto  la  disciplina  introdotta  con  le  disposizioni   censurate
contrasterebbe con quella sovranazionale, non osservando i criteri di
effettivita',  proporzionalita'  e   dissuasivita'   delle   sanzioni
stabiliti nella  predetta  decisione  quadro,  in  conseguenza  della
mancata differenziazione del trattamento penale per gli «stupefacenti
piu' dannosi per la salute»; 
    che  lo  stesso  rimettente  ha  altresi'   osservato,   in   via
subordinata, che le disposizioni di cui agli artt. 11  e  117,  primo
comma, Cost. sarebbero state violate anche in relazione all'art.  49,
comma 3, della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,
proclamata a Nizza il  7  dicembre  2000,  avente  lo  stesso  valore
giuridico dei trattati ai sensi dell'art. 6, comma  1,  del  Trattato
sull'Unione europea, in quanto la disciplina introdotta con le  norme
censurate contrasterebbe con il principio di  proporzionalita'  delle
pene o, in via ulteriormente subordinata, con il principio  di  leale
collaborazione tra gli Stati. 
    Considerato che le ordinanze di  rimessione  sollevano  questioni
aventi ad  oggetto  la  medesima  disposizione  legislativa,  onde  i
relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  definiti  con   unica
pronuncia; 
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa  Corte,
con la sentenza  n.  32  del  2014,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che dell'art. 4-vicies ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; 
    che, dunque, le questioni di  legittimita'  costituzionale  sopra
indicate   vanno   dichiarate   manifestamente   inammissibili    per
sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito  della  sentenza
citata, le norme censurate dai  giudici  a  quibus  sono  gia'  state
rimosse  dall'ordinamento  con  efficacia  ex  tunc   (ex   plurimis,
ordinanze n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.