ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promossi dalla Corte d'appello di Lecce con ordinanza del 7 ottobre 2013, dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia con ordinanza del 5 luglio 2013 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 28 novembre 2013, rispettivamente iscritte al n. 281 del registro ordinanze 2013 e ai nn. 1 e 6 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 5 e 7, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione di G.E. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che la Corte d'appello di Lecce (r.o. n. 281 del 2013) ha dubitato della legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, per difetto di omogeneita' materiale e teleologica rispetto a contenuto, finalita' e ratio dell'originario testo del decreto-legge, ovvero, in via subordinata, per difetto del requisito della necessita' ed urgenza; che il Tribunale ordinario di Vibo Valentia (r.o. n. 1 del 2014) ha parimenti dubitato della legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, nonche' dell'art. 4-vicies ter, considerando violato da entrambe le disposizioni l'art. 77, secondo comma, Cost. sotto i medesimi profili di cui sopra; che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano (r.o. n. 6 del 2014) ha censurato gli stessi artt. 4-bis e 4-vicies ter, lamentando la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del citato requisito di omogeneita' ovvero, in via subordinata, dei presupposti di necessita' ed urgenza; che tale ultimo rimettente ha altresi' considerato violati gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4, paragrafi 1 e 2, lettera b), prima parte, della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti), in quanto la disciplina introdotta con le disposizioni censurate contrasterebbe con quella sovranazionale, non osservando i criteri di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita' delle sanzioni stabiliti nella predetta decisione quadro, in conseguenza della mancata differenziazione del trattamento penale per gli «stupefacenti piu' dannosi per la salute»; che lo stesso rimettente ha altresi' osservato, in via subordinata, che le disposizioni di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. sarebbero state violate anche in relazione all'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, avente lo stesso valore giuridico dei trattati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, in quanto la disciplina introdotta con le norme censurate contrasterebbe con il principio di proporzionalita' delle pene o, in via ulteriormente subordinata, con il principio di leale collaborazione tra gli Stati. Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione legislativa, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che dell'art. 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; che, dunque, le questioni di legittimita' costituzionale sopra indicate vanno dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito della sentenza citata, le norme censurate dai giudici a quibus sono gia' state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.