ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  16
ottobre 2013 (doc. IV-quater n. 2), relativa  alla  insindacabilita',
ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.,  delle  opinioni  espresse
dall'on. Aniello Formisano nei confronti di Ciro  Borriello,  sindaco
del Comune di Torre del Greco, promosso dal  Tribunale  ordinario  di
Torre Annunziata, con ricorso del  3  dicembre  2013,  depositato  in
cancelleria il 3 febbraio 2014 ed  iscritto  al  n.  1  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del  7  maggio  2014  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo. 
    Ritenuto che, con ricorso del 3 dicembre 2013,  depositato  il  3
febbraio  2014,  il  Tribunale  ordinario  di  Torre  Annunziata,  in
composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione  fra
poteri dello Stato, chiedendo a questa Corte di  dichiarare  che  non
spettava alla Camera dei deputati di affermare, con deliberazione del
16 ottobre 2013 (doc. IV-quater n.  2),  che  le  dichiarazioni  rese
dall'on.  Aniello  Formisano,  deputato  all'epoca  dei  fatti,   nei
confronti di Ciro Borriello - per le quali pende procedimento  penale
-  concernono  opinioni  espresse  da  un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili  ai  sensi
dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  e  di  annullare
conseguentemente la predetta deliberazione della Camera dei deputati; 
    che il ricorrente premette di essere investito  del  procedimento
penale nei confronti di Aniello Formisano, imputato del reato di  cui
all'art. 595, terzo comma, del codice penale, «perche', quale  ospite
della trasmissione televisiva "Uno Mattina", andata in onda su Rai  1
in data 31.07.2012, offendeva l'onore e il decoro di Borriello  Ciro,
allorquando riferendosi al suo  precedente  mandato  di  Sindaco  del
Comune di Torre del Greco, lo definiva "delinquente di centro destra,
perche' tale era", andando ben oltre i limiti della critica  politica
esercitabile nell'ambito della dialettica tra partiti contrapposti»; 
    che, ad avviso  del  ricorrente,  le  dichiarazioni  oggetto  del
procedimento penale non sarebbero coperte dalla  guarentigia  di  cui
all'art. 68, primo comma,  Cost.,  -  come,  invece,  ritenuto  dalla
Camera dei deputati - non  potendosi  individuare,  alla  luce  della
giurisprudenza costituzionale  e  della  Corte  europea  dei  diritti
dell'Uomo citata nel ricorso, uno specifico «nesso funzionale» tra le
dichiarazioni  rese  extra   moenia   e   l'attivita'   parlamentare,
ravvisabile solo  se  sussista  una  corrispondenza  «sostanziale»  e
«cronologica» tra  l'atto  parlamentare  e  detta  manifestazione  di
pensiero; 
    che, in  effetti,  le  dichiarazioni  extra  moenia  oggetto  del
presente conflitto non potrebbero ritenersi funzionalmente  collegate
all'interrogazione parlamentare a risposta immediata del  5  novembre
2008, vertente sul contrasto alla diffusione e al  radicamento  della
camorra, perche'  difetterebbero  entrambi  i  presupposti  richiesti
dalla giurisprudenza costituzionale per l'applicazione dell'art.  68,
primo comma, Cost; 
    che, infatti, quanto al requisito temporale, l'atto  parlamentare
individuato risale al 2008 e dunque a quattro anni prima  del  fatto;
quanto al secondo requisito, non vi  sarebbe  corrispondenza  tra  le
dichiarazioni rese  extra  moenia  e  l'attivita'  parlamentare,  dal
momento   che   la   menzionata   interrogazione    non    riguardava
specificamente l'ex sindaco Borriello  e  faceva  solo  genericamente
riferimento a «uomini ed istituzioni degli enti locali»; 
    che, infine, sussisterebbero sia  i  presupposti  soggettivi  del
conflitto - essendo il Tribunale competente a decidere sul  reato  in
questione - che oggettivi, lamentando il ricorrente la lesione  della
propria  sfera  di  attribuzione,  costituzionalmente  garantita,  in
conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati. 
    Considerato che in questa fase del giudizio,  a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
la Corte e' chiamata  a  deliberare,  senza  contraddittorio,  se  il
ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto  la
cui  risoluzione  spetti  alla  sua  competenza»,   sussistendone   i
requisiti soggettivo ed  oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione del  Tribunale  ordinario  di  Torre  Annunziata  a
promuovere conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  in
quanto  organo  giurisdizionale,   in   posizione   di   indipendenza
costituzionalmente     garantita,     competente     a     dichiarare
definitivamente,  nell'esercizio  delle  funzioni  attribuitegli,  la
volonta' del potere cui appartiene; 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione  della
Camera dei deputati ad essere parte  del  presente  conflitto,  quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, per quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il  ricorrente
lamenta   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante alla Camera dei deputati di  dichiarare  l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte.