ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 62, comma
1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della  legge  della  Regione
Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico  in  materia  di  turismo),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 13-17 settembre 2013, depositato in cancelleria  il  17
settembre 2013 ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano; 
    udito l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 13-17 settembre 2013  e  depositato
il successivo 17 settembre, il Presidente del Consiglio dei  ministri
ha impugnato - in riferimento all'art.  117,  commi  primo,  secondo,
lettera e), e terzo, della Costituzione - gli artt. 62, comma 1,  63,
commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge della Regione Umbria 12
luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo). 
    L'art. 62, comma 1, della legge reg. n.  13  del  2013  sotto  la
rubrica  «Direttore  tecnico»,  dispone  che:  «La  gestione  tecnica
dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare
o  al  legale  rappresentante  della  societa'  in   possesso   delle
conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attivita' di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania),  conseguite  presso
un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in  altro  Stato
membro dell'Unione Europea». 
    Secondo  il  ricorrente,   la   norma   violerebbe   i   principi
fondamentali in materia di professioni e si porrebbe in contrasto con
l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    In  particolare  risulterebbe  violato  l'art.   20,   comma   1,
dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio),  che,  sotto  la
medesima rubrica della norma impugnata «Direttore  tecnico»,  prevede
che «Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato sono fissati i requisiti  professionali  a  livello
nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio  e  turismo,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il legislatore regionale, infatti, nel consentire lo  svolgimento
delle funzioni di direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo
a soggetti in possesso delle «conoscenze e  attitudini  professionali
all'esercizio dell'attivita' di cui al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206  (Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al
riconoscimento  delle   qualifiche   professionali,   nonche'   della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania), conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo  operante
in  Italia  o   in   altro   Stato   membro   dell'Unione   Europea»,
legittimerebbe l'esercizio di tale professione da parte  di  soggetti
che non hanno conseguito  la  specifica  abilitazione  professionale,
peraltro disciplinata dal  successivo  art.  63  della  stessa  legge
regionale. 
    Il legislatore regionale, in tal modo,  individuerebbe  requisiti
professionali   del   tutto   generici   (conoscenze   e   attitudini
professionali), maturati nel corso di un  arco  temporale  del  tutto
indeterminato, presso le stesse agenzie di viaggio e non  certificati
da alcun organismo, come idonei  e  sufficienti  all'esercizio  della
richiamata professione. 
    Inoltre, improprio sarebbe il richiamo al d.lgs. n. 206 del  2007
che viene  a  disciplinare  la  diversa  ipotesi  del  riconoscimento
automatico,  da  parte   degli   Stati   membri,   delle   qualifiche
professionali acquisite  in  altri  Stati  membri  dai  soggetti  che
intendono  esercitare  una  professione  regolamentata  in  uno   dei
suddetti  Stati  diverso  da  quello   nel   quale   hanno   maturato
l'esperienza. 
    L'art. 62 della legge reg. n. 13 del  2013  eccederebbe,  quindi,
dalle competenze regionali e si porrebbe in contrasto con l'art. 117,
terzo comma, Cost., violando i principi fondamentali  in  materia  di
«professioni» di cui all'art. 20 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del
2011. 
    L'Avvocatura  dello  Stato,  a   tal   proposito,   richiama   la
consolidata giurisprudenza costituzionale (da ultimo, la sentenza  n.
98 del 2013) in base alla quale  la  potesta'  legislativa  regionale
nella materia concorrente  delle  «professioni»  deve  rispettare  il
principio secondo cui l'individuazione  delle  figure  professionali,
con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il  suo
carattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella
competenza  delle  Regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che
presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. 
    2.- La seconda questione  ha  ad  oggetto  l'art.  63,  commi  1,
lettera b), e 2, della legge reg. n. 13 del 2013, il quale, sotto  la
rubrica «Abilitazione professionale», al comma 1, prevede due diverse
modalita' per il conseguimento dell'abilitazione professionale:  alla
lettera  a)  mediante  la  verifica  del  possesso,  da  parte  delle
Province, dei requisiti professionali di cui all'art. 20  del  d.lgs.
n. 79 del 2011 e alla successiva lettera b) «mediante  l'attestazione
del possesso dei requisiti di conoscenza e  attitudini  professionali
all'esercizio dell'attivita'  di  cui  al  d.lgs.  n.  206  del  2007
conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in  Italia
o in altro Stato membro dell'Unione Europea». Il successivo  comma  2
dell'art. 63 della legge reg. n. 13 del 2013, a  sua  volta,  dispone
che: «Per il titolare dell'agenzia di  viaggio  e  turismo  e  per  i
dipendenti della  stessa,  il  periodo  di  formazione  professionale
previsto dal d.lgs. n. 206 del 2007  puo'  essere  sostituito  da  un
equivalente numero di anni di attivita' lavorativa presso  un'agenzia
di viaggio e turismo». 
    Tali  disposizioni,  secondo  il  ricorrente,  devono   ritenersi
costituzionalmente  illegittime  in   quanto   violano   i   principi
fondamentali in materia di «professioni» e si  pongono  in  contrasto
con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Il ricorrente fa riferimento anche in questo  caso,  all'art.  20
dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, il  quale  dispone  che  i
requisiti professionali a livello  nazionale  dei  direttori  tecnici
delle agenzie di viaggio e  turismo  sono  fissati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni. 
    Le norme impugnate si porrebbero in contrasto con la disposizione
statale richiamata, atteso che non sussiste la  competenza  regionale
per la individuazione dei requisiti professionali per l'accesso  alle
professioni, ne'  per  precisarne  i  contenuti  o  per  individuarne
alternative equivalenti che li possano sostituire. 
    Il  legislatore  regionale,  nel  consentire   il   conseguimento
dell'abilitazione professionale mediante l'attestazione dei requisiti
di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attivita'
di cui al d.lgs. n. 206 del 2007,  conseguiti  presso  un'agenzia  di
viaggio e turismo operante in Italia  o  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, avrebbe individuato un  percorso  alternativo  a
quello  previsto  dal  legislatore  statale  per   il   conseguimento
dell'abilitazione professionale. 
    Inoltre,  la  Regione  fa  generico  riferimento  ad   un   testo
normativo, senza indicare la specifica disciplina applicabile e senza
neanche recepire i  criteri  ed  i  principi  generali  dallo  stesso
previsti al fine del riconoscimento delle  qualifiche  acquisite  dai
soggetti che intendono esercitare una professione regolamentata. 
    Ed infatti, per  quanto  attiene  ai  riconoscimenti  sulla  base
dell'esperienza professionale,  manca  qualsivoglia  indicazione  dei
tempi di esercizio dell'attivita', come delle relative attestazioni e
dei conseguenti riconoscimenti da parte delle autorita' competenti di
cui all'art. 5 del d.lgs. n. 206 del 2007. 
    Analoghe considerazioni valgono, poi, per il citato comma  2  ove
si fa riferimento al requisito della  formazione  professionale,  per
prescinderne, e sostituirlo con  il  solo  riferimento  all'attivita'
lavorativa presso una struttura privata. 
    L'art. 63, commi 1, lettera b), e 2, della legge reg. n.  13  del
2013 si porrebbe in contrasto con  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.
eccedendo  dalle  competenze  regionali   e   violando   i   principi
fondamentali  in  materia  di  «professioni»  posti  dal  legislatore
statale. 
    3.- L'art. 68 della legge reg. n. 13 del 2013, sotto  la  rubrica
«Impresa  professionale  di  congressi»,  disciplina  l'attivita'  di
organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali,
simposi, conferenze e convegni. 
    In particolare, il  legislatore  umbro,  oltre  a  specificare  i
servizi che possono essere resi, ha previsto che  i  requisiti  e  le
modalita'  per  l'esercizio  dell'attivita'  sono  disciplinati   con
regolamento regionale ed ha istituito gli elenchi  provinciali  delle
imprese, da tenere secondo criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta
regionale con il richiamato regolamento. 
    Secondo  il  ricorrente,   la   norma   violerebbe   i   principi
fondamentali in materia di «professioni» e si porrebbe  in  contrasto
con l'art. 117, terzo comma, Cost. La medesima disposizione, inoltre,
determinerebbe limitazioni all'attivita' economica in violazione  dei
principi di libera concorrenza e si porrebbe cosi' in  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Per quanto attiene alla violazione dei  principi  in  materia  di
«professioni» la  difesa  dello  Stato  precisa  che  l'attivita'  di
organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali,
simposi, conferenze e convegni non e' regolamentata da  alcuna  norma
statale. Il legislatore regionale invece,  con  la  norma  impugnata,
avrebbe individuato una nuova figura professionale, demandando  a  un
proprio regolamento l'ulteriore disciplina  e  prevedendo,  altresi',
l'iscrizione in specifici elenchi. 
    Anche in questo caso il  ricorrente  richiama  la  giurisprudenza
della Corte in materia di «professioni»  e  in  particolare  la  gia'
citata sentenza n. 98 del 2013. 
    L'art. 68 della legge reg. n. 13 del 2013, pertanto, si  porrebbe
in contrasto con l'art. 117, terzo comma,  Cost.  violando  anche  in
questo   caso   i   principi   fondamentali   nella   materia   delle
«professioni». 
    La norma, inoltre,  lederebbe  anche  la  competenza  legislativa
statale  in  materia  di  «tutela  della   concorrenza»   in   quanto
introdurrebbe dei limiti non  previsti  dalla  legislazione  statale.
Trattandosi, infatti, di  normativa  che  incide  sulla  liberta'  di
esercizio di  attivita'  economiche  e,  quindi,  riconducibile  alla
materia della «tutela  della  concorrenza»,  sussiste  la  competenza
esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost. 
    4.- Infine e' impugnato l'art. 73 della legge reg. n. 13 del 2013
che disciplina il  riconoscimento  e  l'estensione  dell'abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche. 
    In particolare, il comma 4 dispone che «Le guide  turistiche  che
hanno  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio  della   professione
presso altre Regioni e che intendono svolgere  la  propria  attivita'
nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte  della
Provincia, limitatamente  alla  conoscenza  del  territorio,  con  le
modalita' stabilite dalla Giunta  regionale  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 72». 
    La  disposizione   ora   riportata   sarebbe   costituzionalmente
illegittima in quanto, violando il principio di  libera  circolazione
dei servizi, di  cui  all'art.  56  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), si porrebbe in contrasto con l'art.  117,
primo comma, Cost. 
    La norma, inoltre,  determinando  limitazioni  alla  liberta'  di
esercizio di un'attivita' economica, violerebbe i principi in materia
di concorrenza e si porrebbe in contrasto  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    Per quanto attiene  alla  violazione  dell'art.  56  del  TFUE  e
dell'art. 117, primo comma, Cost., si afferma,  preliminarmente,  che
il  legislatore  statale,  con  la  legge  6  agosto  2013,   n.   97
(Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013), all'art. 3, ha dettato le «Disposizioni relative  alla  libera
prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica
da  parte  dei  cittadini  dell'Unione   europea.   Caso   EU   Pilot
4277/12/MARK». 
    In particolare, e' stato stabilito che  «1.  L'abilitazione  alla
professione di guida turistica  e'  valida  su  tutto  il  territorio
nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di
guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un
cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro  ha  efficacia
su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando  quanto  previsto
dal  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  i  cittadini
dell'Unione europea  abilitati  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico  di  un  altro
Stato membro operano in regime  di  libera  prestazione  dei  servizi
senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia  essa
generale o specifica. 3. Con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, sentita la  Conferenza  unificata,
da adottare entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuati  i  siti  di  particolare  interesse
storico, artistico o archeologico per i quali occorre  una  specifica
abilitazione». 
    La  norma   impugnata,   nel   condizionare   l'esercizio   della
professione  di  guida  turistica  ad   un   accertamento   specifico
(conoscenza del territorio) da parte delle Province umbre, violerebbe
il principio comunitario di libera circolazione  dei  servizi  ed  il
pieno riconoscimento dato allo stesso, nella materia, dal legislatore
statale, con l'articolo sopra riportato. La disposizione, quindi,  si
porrebbe in aperto contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. 
    Con  riferimento  alla  violazione   dei   principi   di   libera
concorrenza,  il  ricorrente  evidenzia  che   la   norma   censurata
assoggetta ad un  ulteriore  accertamento  da  parte  delle  Province
umbre, secondo le modalita'  stabilite  dalla  Giunta  regionale,  le
guide  turistiche  gia'  abilitate  presso  altri  Stati  dell'Unione
europea o presso altre Regioni italiane e che intendono esercitare la
loro attivita' nella Regione. 
    La   disposizione,   pertanto,    restringerebbe    in    maniera
ingiustificata la concorrenza e si porrebbe in netto contrasto con la
piena liberalizzazione della materia introdotta dal richiamato art. 3
della  legge   n.   97   del   2013,   che   prevede   la   validita'
dell'abilitazione su tutto il territorio nazionale.  Si  tratterebbe,
quindi, di un limite al libero esercizio  di  un'attivita'  economica
che incide sulla liberta' di concorrenza. 
    5.- La Regione Umbria non si e' costituita nel presente giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita' costituzionale - per  violazione  dell'art.
117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione  -
degli artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73  della
legge della Regione Umbria 12 luglio 2013,  n.  13  (Testo  unico  in
materia di turismo). 
    1.1.- La prima questione ha ad oggetto l'art. 62, comma 1,  della
legge reg. n. 13 del 2013 nella parte in cui dispone che «La gestione
tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete  al
titolare o al legale rappresentante della societa' in possesso  delle
conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attivita' di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania),  conseguite  presso
un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in  altro  Stato
membro dell'Unione Europea». 
    Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost. perche' la norma impugnata interviene nella materia concorrente
delle «professioni» non rispettando il principio secondo il quale  la
individuazione delle figure professionali con i  relativi  profili  e
titoli abilitanti e' riservata alla competenza legislativa statale di
principio, competenza  che  nel  caso  specifico  il  legislatore  ha
esercitato con l'art.  20,  comma  1,  dell'Allegato  1  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale  in
tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma  dell'articolo  14
della legge 28  novembre  2005,  n.  246,  nonche'  attuazione  della
direttiva 2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo  termine,
contratti di rivendita e di scambio), che, sotto la medesima  rubrica
della norma impugnata «Direttore tecnico», prevede che  «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato
sono fissati  i  requisiti  professionali  a  livello  nazionale  dei
direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo,  previa  intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano». 
    1.2.- La questione e' fondata. 
    Il legislatore regionale differenzia  i  requisiti  professionali
che devono possedere i  titolari  o  i  legali  rappresentanti  delle
agenzie di viaggio per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  gestione
tecnica, disciplinati dall'art. 62, comma 1, della legge reg.  n.  13
del 2013, da quelli previsti per il cosiddetto «direttore tecnico» di
agenzia di viaggio, disciplinati dal successivo  art.  63,  comma  1,
della  medesima  legge,  creando,  con   cio',   una   nuova   figura
professionale che non  si  rinviene  nella  legislazione  statale  di
riferimento. In particolare l'art. 20 dell'Allegato 1 del  d.lgs.  n.
79 del  2011,  richiamato  dal  ricorrente,  individua  unicamente  i
requisiti professionali che deve possedere  il  «direttore  tecnico»,
ovvero colui che svolge la gestione tecnica dell'agenzia di  viaggio,
senza che rilevi in alcun modo la  titolarita'  o  la  rappresentanza
legale dell'agenzia. 
    In altri termini, la norma impugnata, ai fini dell'individuazione
dei requisiti professionali del titolare o del legale  rappresentante
dell'agenzia di viaggio che voglia occuparsi in prima  persona  della
sua gestione tecnica fa riferimento esclusivamente al d.lgs.  n.  206
del 2007 (che  disciplina  il  caso  di  coloro  che  hanno  ottenuto
l'abilitazione in altro  Stato  membro  dell'Unione  europea),  senza
alcun richiamo al citato art. 20 dell'Allegato 1, del  d.lgs.  n.  79
del 2011. 
    Risulta evidente,  pertanto,  che  il  legislatore  regionale  ha
previsto ulteriori e diversi requisiti professionali per i titolari e
i legali rappresentanti di  agenzie  di  viaggio  rispetto  a  quelli
previsti dal legislatore statale per l'abilitazione allo  svolgimento
dell'attivita' di «direttore tecnico» di agenzia di viaggio. 
    La giurisprudenza di questa  Corte  in  molteplici  occasioni  ha
avuto modo di affermare che «la potesta' legislativa regionale  nella
materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il  principio
secondo  cui  l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i
relativi profili e  titoli  abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo
carattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella
competenza  delle  Regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che
presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale; e che
tale principio, al di la' della particolare attuazione ad  opera  dei
singoli precetti normativi, si  configura  infatti  quale  limite  di
ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge  regionale,   da   cio'
derivando che non e' nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure
professionali (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n.  300  del
2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005)» (sentenza n. 98 del 2013). 
    In  conclusione  la  norma,  attribuendo  la  possibilita'  della
gestione tecnica delle agenzie di viaggio al  titolare  o  al  legale
rappresentante in possesso  di  requisiti  professionali  diversi  da
quelli di cui all'art. 20 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79  del  2011
si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma,  Cost.  in  quanto,
intervenendo  nella  materia  concorrente  delle  «professioni»,  non
rispetta il principio secondo il quale la individuazione delle figure
professionali con i relativi profili e titoli abilitanti e' riservata
alla normativa dello Stato. 
    2.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  impugna  per  le
medesime ragioni anche l'art. 63, comma 1, lettera  b),  della  legge
reg. n. 13 del 2013. 
    L'art. 63, comma 1, prevede che l'esercizio della professione  di
direttore  tecnico  di  agenzia  di   viaggio   e'   subordinato   al
conseguimento  dell'abilitazione  professionale  che  si  ottiene  in
alternativa: a) mediante  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti
professionali di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 79 del 2011, da  parte
delle Province; b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti
di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attivita'
di cui al d.lgs. n. 206 del  2007  conseguiti  presso  un'agenzia  di
viaggio e  turismo  operante  in  Italia  o  in  altro  Stato  membro
dell'Unione europea. 
    Il ricorrente lamenta che, anche in questo caso,  il  legislatore
regionale con la citata lettera b) del comma  1  dell'art.  63  abbia
previsto, per l'attivita' di gestione tecnica di agenzia di  viaggio,
requisiti professionali abilitanti diversi da quelli di cui al citato
art. 20 del d.lgs. n. 79 del 2011. 
    2.1.- La questione non e' fondata. 
    La norma impugnata, nell'individuare i requisiti professionali di
cui deve essere in possesso il  «direttore  tecnico»  di  agenzia  di
viaggio si limita a richiamare la legislazione statale che disciplina
la materia. 
    L'art. 63, comma 1, in esame, infatti, a differenza dell'art. 62,
rimanda in primo luogo al piu' volte citato art. 20 del d.lgs. n.  79
del 2011 e, per completezza, fa anche riferimento al  d.lgs.  n.  206
del 2007, che disciplina il riconoscimento, ai fini dell'accesso alle
professioni regolamentate  e  al  loro  esercizio,  delle  qualifiche
professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati  membri  dell'Unione
europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di  esercitare
nello Stato membro di origine la professione corrispondente. 
    Tale  decreto  si  applica  ai  cittadini  degli   Stati   membri
dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale,
quali  lavoratori  subordinati  o   autonomi,   compresi   i   liberi
professionisti, una professione regolamentata in  base  a  qualifiche
professionali conseguite in uno Stato membro  dell'Unione  europea  e
che, nello Stato  d'origine,  li  abilitano  all'esercizio  di  detta
professione. 
    In particolare l'art. 27  del  citato  d.lgs.  n.  206  del  2007
stabilisce che «Per le attivita' elencate  nell'allegato  IV  il  cui
accesso o esercizio  e'  subordinato  al  possesso  di  conoscenze  e
competenze generali, commerciali o professionali,  il  riconoscimento
professionale  e'  subordinato  alla   dimostrazione   dell'esercizio
effettivo dell'attivita' in questione in un  altro  Stato  membro  ai
sensi degli articoli 28, 29 e 30». 
    L'attivita' di direttore tecnico di agenzia  di  viaggio  rientra
nella lista II dell'allegato IV disciplinato dall'art. 29 che  a  sua
volta  prevede  che  «l'attivita'  in  questione  deve  essere  stata
precedentemente esercitata:  a)  per  cinque  anni  consecutivi  come
lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure  b)  per  tre  anni
consecutivi come lavoratore autonomo o  dirigente  d'azienda,  se  il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione,  una  formazione  di  almeno  tre  anni  sancita   da   un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o  giudicata  del  tutto
valida da  un  competente  organismo  professionale;  oppure  c)  per
quattro  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o   dirigente
d'azienda, se il beneficiario prova di aver in  precedenza  ricevuto,
per l'attivita' in questione,  una  formazione  di  almeno  due  anni
sancita  da  un  certificato  riconosciuto  da  uno  Stato  membro  o
giudicata del tutto valida da un competente organismo  professionale;
oppure d)  per  tre  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o
dirigente d'azienda, se il  beneficiario  prova  di  aver  esercitato
l'attivita' in questione  per  almeno  cinque  anni  come  lavoratore
subordinato; oppure e) per cinque anni  consecutivi  come  lavoratore
subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per l'attivita' in questione,  una  formazione  di  almeno  tre  anni
sancita  da  un  certificato  riconosciuto  da  uno  Stato  membro  o
giudicata del tutto valida da un competente organismo  professionale;
oppure f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione,  una  formazione  di  almeno  due  anni  sancita   da   un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o  giudicata  del  tutto
valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi  di  cui
alle lettere a) e d) del comma 1, l'attivita' non deve essere cessata
da piu' di 10 anni alla data di  presentazione  della  documentazione
completa  dell'interessato   alle   autorita'   competenti   di   cui
all'articolo 5». 
    Da quanto detto, emerge  che  la  norma  impugnata  si  limita  a
rimandare in modo esaustivo alla legislazione statale che  disciplina
i requisiti professionali in materia di direttore tecnico di  agenzia
di viaggi comprendendo anche le ipotesi relative al riconoscimento di
tale qualifica professionale conseguita in  altro  Stato  dell'Unione
europea. 
    Ne consegue che l'art. 63, comma 1, lettera b), non  si  pone  in
contrasto con i principi fondamentali della legislazione  statale  in
materia di «professioni», limitandosi a richiamarli e, pertanto,  non
viola l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art.
63, comma 2, della legge reg. n. 13  del  2013  nella  parte  in  cui
dispone che: «Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per
i dipendenti della stessa, il  periodo  di  formazione  professionale
previsto dal d.lgs. n. 206 del 2007  puo'  essere  sostituito  da  un
equivalente numero di anni di attivita' lavorativa presso  un'agenzia
di viaggio e turismo». 
    Anche  in  questo  caso  il  ricorrente  lamenta  la   violazione
dell'art. 117, terzo comma,  Cost.  in  quanto  la  norma  impugnata,
intervenendo  nella  materia  concorrente  delle  «professioni»,   fa
riferimento  al  requisito   della   formazione   professionale   per
prescinderne e sostituirlo  con  il  solo  riferimento  all'attivita'
lavorativa presso una struttura privata. 
    3.1.- La questione e' fondata per gli stessi  motivi  evidenziati
con riferimento alla prima questione. 
    In primo luogo deve osservarsi che,  anche  in  questo  caso,  il
legislatore regionale si  riferisce  esclusivamente  ai  titolari  di
agenzia e ai loro dipendenti equiparando, ai fini  del  conseguimento
dell'abilitazione professionale, il periodo lavorativo svolto  presso
un'agenzia di viaggi al periodo di formazione professionale richiesto
dal d.lgs. n. 206 del 2007. 
    Inoltre, il richiamo al d.lgs. n.  206  del  2007  e'  del  tutto
generico, senza alcun riferimento agli articoli  cui  il  legislatore
regionale intende riferirsi. Come si e'  visto,  nel  caso  in  esame
rilevano gli artt. 27 e  29  del  d.lgs.  n.  206  del  2007  il  cui
contenuto si e' gia' riportato al punto 2. In particolare l'art.  29,
ai fini del riconoscimento del titolo abilitante e nei soli casi  ivi
disciplinati, prevede una serie  di  differenti  ipotesi  (lavoratore
autonomo,  dirigente  d'azienda,   lavoratore   subordinato),   tutte
accomunate   dalla    necessita'    che    l'effettivo    svolgimento
dell'attivita'   lavorativa    si    accompagni    alla    formazione
professionale. 
    Da quanto detto emerge in modo netto il contrasto  tra  la  norma
regionale  che  equipara  lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa
presso un'agenzia di viaggi e turismo con il  periodo  di  formazione
professionale e la disciplina  statale  sopra  riportata  che  invece
cumula  la  pregressa  esperienza  lavorativa  con  il   periodo   di
formazione professionale. 
    Ne consegue che l'art. 63, comma 2, della legge reg.  n.  13  del
2013 viola l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  individuando  in  modo
difforme dalla legislazione statale e segnatamente dall'art.  29  del
d.lgs. n. 206 del  2007,  costituente  principio  fondamentale  nella
materia delle «professioni», i requisiti di accesso alla  professione
di direttore tecnico di agenzia di viaggio. 
    4.- La quarta questione sollevata dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha ad oggetto l'art. 68 della legge reg. n. 13 del 2013,
rubricato «Impresa professionale di congressi», nella  parte  in  cui
disciplina   quest'ultima   quale   «attivita'   di   organizzazione,
produzione  e  gestione  di  manifestazioni  congressuali,   simposi,
conferenze e convegni», rimandando ad  un  regolamento  regionale  la
disciplina  dei  requisiti  e   delle   modalita'   per   l'esercizio
dell'attivita'  di  organizzazione  professionale  di  congressi   ed
istituendo gli elenchi provinciali delle imprese, da  tenere  secondo
criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta regionale. 
    Secondo il ricorrente,  ancora  una  volta,  la  norma  impugnata
violerebbe l'art. 117, terzo comma,  Cost.  in  quanto,  intervenendo
nella materia concorrente delle «professioni», non  rispetterebbe  il
principio   secondo   il   quale   l'individuazione   delle    figure
professionali,  con  i  relativi  profili  e  titoli  abilitanti,  e'
riservata alla normativa dello Stato. Inoltre, la stessa, si porrebbe
in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.,
perche'  introdurrebbe   limitazioni   all'attivita'   economica   in
violazione dei principi di libera concorrenza. 
    4.1.- La questione e' fondata quanto al primo motivo  di  censura
con assorbimento del secondo. 
    La norma impugnata introduce una nuova figura  professionale  non
prevista  espressamente  dalla   legislazione   statale   consistente
nell'attivita'  di   organizzazione,   produzione   e   gestione   di
manifestazioni   congressuali,   simposi,   conferenze   e   convegni
rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti  e
delle modalita' per l'esercizio di tale attivita' ed istituisce anche
gli elenchi provinciali delle imprese  professionali  esercenti  tale
attivita'. 
    Si e' gia'  richiamata  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  in
materia di «professioni»  la  quale  ha  affermato  che  la  potesta'
legislativa concorrente delle Regioni deve  rispettare  il  principio
secondo  cui  l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i
relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata allo Stato, per il
suo carattere di principio  necessariamente  unitario  (ex  plurimis,
sentenze n. 108 del 2012, n. 230 del 2011 e n. 300 del 2010). 
    Tra  gli  indici  sintomatici  della  istituzione  di  una  nuova
professione e' stato ritenuto  esservi  quello  della  previsione  di
appositi  elenchi,  disciplinati   dalla   Regione,   connessi   allo
svolgimento  della  attivita'  che  la  legge  regolamenta,  giacche'
«l'istituzione di un registro professionale  e  la  previsione  delle
condizioni per la iscrizione in esso hanno,  gia'  di  per  se',  una
funzione individuatrice della professione, preclusa  alla  competenza
regionale (sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e n. 57 del 2007 e n.  355
del 2005), prescindendosi dalla circostanza che  tale  iscrizione  si
caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini  dello  svolgimento
della attivita' cui l'elenco fa  riferimento  (sentenza  n.  300  del
2007)» (sentenza n. 98 del 2013). 
    Pertanto, l'art. 68 della legge reg. n. 13 del 2013  deve  essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo, per  violazione  dell'art.
117, terzo  comma,  Cost.  restando  assorbito  l'ulteriore  profilo,
evocato dal ricorrente in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    5.- L'ultima norma sottoposta a scrutinio e' l'art. 73, comma  4,
della legge reg. n. 13 del 2013 nella parte in cui dispone  che:  «Le
guide turistiche che hanno  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio
della professione presso altre Regioni e che  intendono  svolgere  la
propria   attivita'   nella    Regione    Umbria,    sono    soggette
all'accertamento,  da  parte  della  Provincia,  limitatamente   alla
conoscenza del territorio, con le modalita'  stabilite  dalla  Giunta
regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 72». 
    Secondo il ricorrente la norma impugnata violerebbe  l'art.  117,
primo comma, Cost., in quanto  porrebbe  un  ostacolo  ingiustificato
all'accesso ed all'esercizio della professione  di  guida  turistica,
determinando  un'indebita   restrizione   ai   principi   di   libera
circolazione delle persone e dei servizi, in contrasto con i principi
comunitari espressi in  materia  dal  Titolo  IV,  Parte  terza,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    Risulterebbe violato anche l'art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost., in quanto la  norma  impugnata  contrasterebbe  con  la  piena
liberalizzazione della materia introdotta dall'art. 3 della  legge  6
agosto 2013, n. 97 (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
europea   2013),   che   prevede   la   validita'   dell'abilitazione
all'esercizio  dell'attivita'  di  guida  turistica   su   tutto   il
territorio nazionale e demanda ad un decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  sentita  la  Conferenza
unificata,  l'individuazione  dei  siti  di   particolare   interesse
storico, artistico o archeologico per i quali occorre  una  specifica
abilitazione. 
    La questione e' fondata  con  riferimento  al  parametro  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    L'art. 3 della legge n. 97 del  2013  -  rubricato  «Disposizioni
relative   alla   libera   prestazione   e   all'esercizio    stabile
dell'attivita' di guida turistica da parte di  cittadini  dell'Unione
europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK» - prevede che «1. L'abilitazione
alla professione di guida turistica e' valida su tutto il  territorio
nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di
guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un
cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro  ha  efficacia
su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando  quanto  previsto
dal  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  i  cittadini
dell'Unione europea  abilitati  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico  di  un  altro
Stato membro operano in regime  di  libera  prestazione  dei  servizi
senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia  essa
generale o specifica. [...]». 
    Questa  Corte,  in  piu'  occasioni,  ha  ricondotto  le   misure
legislative di liberalizzazione di attivita' economiche alla  materia
«tutela della concorrenza» che l'art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato.  In
particolare si  e'  detto  che:  «la  liberalizzazione,  intesa  come
razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli  strumenti
di promozione della concorrenza capace di produrre  effetti  virtuosi
per il circuito economico. Una politica di "ri-regolazione" tende  ad
aumentare il livello di concorrenzialita' dei mercati e  permette  ad
un maggior numero di operatori economici di  competere,  valorizzando
le proprie risorse e competenze. D'altra  parte,  l'efficienza  e  la
competitivita' del sistema economico risentono della  qualita'  della
regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato:
una  regolazione  delle  attivita'   economiche   ingiustificatamente
intrusiva - cioe'  non  necessaria  e  sproporzionata  rispetto  alla
tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n.  152
del 2010, n. 167 del 2009) - genera inutili ostacoli  alle  dinamiche
economiche, a detrimento degli interessi degli  operatori  economici,
dei consumatori e degli stessi lavoratori e,  dunque,  in  definitiva
reca danno alla stessa utilita' sociale. L'eliminazione degli inutili
oneri regolamentari, mantenendo pero' quelli necessari alla tutela di
superiori  beni  costituzionali,  e'  funzionale  alla  tutela  della
concorrenza  e  rientra  a  questo  titolo   nelle   competenze   del
legislatore statale» (sentenza n. 200 del 2012). 
    Nel caso in esame e' evidente il contrasto  tra  l'art.  3  della
legge n. 97 del 2013 secondo cui l'abilitazione alla  professione  di
guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale  e  l'art.
73, comma 4, della legge reg. n. 13 del 2013 che,  invece,  subordina
la possibilita' di svolgere  la  suddetta  attivita',  per  le  guide
turistiche che hanno conseguito  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la  propria
attivita' nella Regione  Umbria,  all'accertamento,  da  parte  della
Provincia,  della  conoscenza  del  territorio,  con   le   modalita'
stabilite dalla  Giunta  regionale.  La  norma  impugnata,  pertanto,
introduce una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con  il
principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale. 
    Per  quanto  detto,  deve  essere   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 73, comma 4, della legge reg. n. 13 del 2013
per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  e),  Cost.  con
assorbimento dell'altro profilo di censura.