ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 2
e 3,  della  legge  della  Regione  Puglia  13  agosto  1993,  n.  17
(Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani),  come
modificato dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia  18
luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l'accelerazione e lo  snellimento
delle  procedure  per  l'attuazione  del  Piano  regionale  e   della
Organizzazione  dei  servizi  di  smaltimento  di   rifiuti   urbani.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993,  n.  17
"Organizzazione dei servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani"),
promosso dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di  Altamura,  nel
giudizio vertente tra la Tradeco srl e il  Comune  di  Altamura,  con
ordinanza del 24  maggio  2013,  iscritta  al  n.  235  del  registro
ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti l'atto di costituzione della Tradeco srl, nonche' l'atto di
intervento della Regione Puglia; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  aprile  2014  il   Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi gli avvocati Raffaele Padrone per la Tradeco srl e Marcello
Cecchetti per la Regione Puglia. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Bari,  sezione  distaccata   di
Altamura, con ordinanza depositata il 24 maggio  2013,  ha  sollevato
questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 23, 117  e
119 della  Costituzione,  questi  ultimi  nel  testo  anteriore  alla
sostituzione operata dagli artt. 3 e 5 della legge costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione) - dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge della  Regione
Puglia  13  agosto  1993,  n.  17  (Organizzazione  dei  servizi   di
smaltimento dei rifiuti urbani), come modificato dall'art.  4,  comma
1, della legge regionale 18 luglio  1996,  n.  13  (Nuove  norme  per
l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del
Piano regionale e della Organizzazione dei servizi di smaltimento  di
rifiuti urbani. Modifiche e  integrazioni  alla  legge  regionale  13
agosto 1993, n. 17 "Organizzazione dei  servizi  di  smaltimento  dei
rifiuti  urbani"),  nella  parte  in   cui   prevede   l'obbligo   di
corrispondere al Comune sede  dell'impianto  di  smaltimento  rifiuti
somme di  denaro  a  titolo  di  contributo  a  copertura  del  costo
socio-ambientale  (cosiddetto  «contributo  socio-ambientale»)  sulla
censurata disposizione; 
    che il giudice a quo - ritenuta  la  rilevanza,  controvertendosi
(con particolare riferimento alla  domanda  riconvenzionale  proposta
dal Comune convenuto) sul diritto alla  corresponsione  di  somme  di
denaro a titolo di «contributo socio-ambientale» fondato  dal  Comune
sulla censurata disposizione - afferma la non manifesta  infondatezza
della questione  in  quanto  la  pretesa  avrebbe  natura  tributaria
(ovvero di prestazione patrimoniale imposta  ai  sensi  dell'art.  23
Cost.) ed esulerebbe dall'ambito della potesta' impositiva attribuita
alle Regioni a  statuto  ordinario  dal  testo  costituzionale  nella
formulazione anteriore alla riforma di cui alla legge cost. n. 3  del
2001; 
    che  tali  affermazioni  vengono  sostenute  -  ripercorrendo  le
argomentazioni di questa Corte svolte nella sentenza n. 280 del 2011,
con  riferimento  «ad  analoga  disposizione   regionale»   contenuta
nell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n.  18
(Prime norme per la disciplina  dello  smaltimento  dei  rifiuti,  in
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre
1982, n. 915) - sulla base della  considerazione  che  il  contributo
disciplinato dalla  impugnata  disposizione  regionale  non  potrebbe
considerarsi  ne'  una  tassa  sulle  concessioni  regionali  di  cui
all'art.  3  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281  (Provvedimenti
finanziari  per  l'attuazione  delle  Regioni  a  statuto  ordinario)
«afferendo all'attivita' di stoccaggio dei rifiuti in discarica e non
agli atti adottati dalle Regioni o dagli enti  locali  nell'esercizio
delle funzioni  delegate  dagli  artt.  117  e  118  Cost.»,  ne'  un
contributo di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10
(Norme per la  edificabilita'  dei  suoli)  «essendo  correlato  alla
permanenza nel territorio Comunale della discarica e al  quantitativo
dei rifiuti ivi stoccati e non all'urbanizzazione  dell'area  su  cui
l'impianto insiste» ne' un canone di concessione «essendo imposto per
legge  regionale  e  non  quale  corrispettivo  in  virtu'  di   atto
amministrativo di concessione», ne' un corrispettivo per  l'attivita'
di  raccolta  dei  rifiuti  «compensata   dall'apposita   "tassa   di
smaltimento dei rifiuti" di cui al r.d. 14 settembre  1931,  n.  1175
(Testo unico per la finanza locale) e al d.P.R. 10 settembre 1982, n.
915 (Attuazione delle direttive - CEE -  numero  75/442  relativa  ai
rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili  e
dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici  e
nocivi) e successive modificazioni», ne', infine,  «un  corrispettivo
per una specifica attivita' del  Comune  "ospitante"  in  favore  del
privato»; 
    che, quindi, le disposizioni regionali si porrebbero in contrasto
con gli artt. 23, 117 e 119 Cost. (questi ultimi nel testo  anteriore
alla sostituzione operata dagli artt. 3 e 5 della legge  cost.  n.  3
del 2001), in quanto mancherebbe una norma  statale  disciplinante  i
«"paletti"  che  la  legge  deve  provvedere  a  fissare,   indicando
tipologia del tributo, scopo, metodo di determinazione dello stesso»,
nel cui ambito l'autonomia finanziaria  e  tributaria  delle  Regioni
potrebbe legittimamente operare; 
    che e' intervenuta la Regione Puglia, chiedendo che la  questione
di  legittimita'  costituzionale  venga   dichiarata   manifestamente
inammissibile o manifestamente infondata; 
    che la questione sarebbe manifestamente inammissibile per difetto
di motivazione sulla  rilevanza,  in  quanto  il  giudice  rimettente
avrebbe omesso di fornire una adeguata descrizione della fattispecie,
omettendo di esaminare due elementi decisivi ai fini  della  corretta
instaurazione del giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via
incidentale: l'effettiva applicabilita'  della  disciplina  censurata
nonche' la necessarieta' della  sua  applicazione  per  la  decisione
della controversia; 
    che la questione sarebbe, poi, manifestamente  inammissibile  per
difetto assoluto  di  rilevanza,  stante  la  carenza  del  nesso  di
pregiudizialita' che dovrebbe intercorrere tra la questione  medesima
e la definizione del  giudizio  principale,  atteso  che  il  giudice
rimettente, a fronte delle domande formulate nell'atto di  citazione,
avrebbe dovuto esaminare almeno quella concernente la prescrizione al
diritto; 
    che,  nel  merito,  infine,  la   questione   sollevata   sarebbe
manifestamente infondata, in ragione del macroscopico errore  in  cui
sarebbe  incorso  il  giudice  a   quo   nell'interpretazione   della
disciplina regionale oggetto di censura; 
    che,  difatti,   il   giudice   rimettente   fonda   il   proprio
convincimento    circa    l'illegittimita'    costituzionale    delle
disposizioni censurate sulla convinzione che  il  contributo  (avente
natura tributaria ovvero di prestazione patrimoniale imposta ai sensi
dell'art. 23 Cost.) sarebbe posto a  carico  del  concessionario  del
servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  mentre,  invece,  la
disciplina regionale pugliese - a differenza di quella della  Regione
Piemonte dichiarata incostituzionale dalla menzionata sentenza n. 280
del 2011, ripercorsa dal giudice  a  quo  a  sostegno  delle  proprie
argomentazioni -  individuerebbe  i  titolari  passivi  del  rapporto
giuridico nei Comuni che fruiscono del servizio  di  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani in un determinato impianto; 
    che, pertanto, al gestore privato  dell'impianto  di  smaltimento
non sarebbe imposta alcuna  forma  di  prelievo  e  che  comunque  il
legislatore  regionale  pugliese  non   avrebbe   esercitato   alcuna
"potesta' impositiva" in violazione degli artt. 23, 117 e 119 Cost.; 
    che, inoltre, con memoria depositata il 28  ottobre  2013  si  e'
costituita la Tradeco srl, chiedendo che l'art. 10,  comma  3,  della
legge  della  Regione  Puglia  n.  17  del  1993,  venga   dichiarato
costituzionalmente illegittimo per contrasto  con  l'art.  119  Cost.
(nella formulazione anteriore alla legge cost. n. 3 del 2001), e,  in
subordine, nell'ipotesi in cui  la  Corte  valuti  inammissibile  per
erroneita'   del   presupposto   interpretativo   la   questione   di
costituzionalita' proposta, che la pronuncia di inammissibilita'  sia
formulata con  espressa  indicazione  della  diversa  interpretazione
reputata  corretta,  e  cioe'  quella  secondo  cui   il   contributo
socio-ambientale non sarebbe dovuto dal gestore ma dai singoli Comuni
utenti dell'impianto; 
    che con ulteriore memoria la Tradeco srl ha ribadito  le  proprie
argomentazioni; 
    che anche il Presidente della  Giunta  della  Regione  Puglia  ha
depositato memoria  insistendo  sulla  manifesta  inammissibilita'  o
comunque sulla manifesta infondatezza della questione sollevata. 
    Considerato che il  Tribunale  di  Bari,  sezione  distaccata  di
Altamura, con ordinanza depositata il 24 maggio  2013,  ha  sollevato
questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 23, 117  e
119 della  Costituzione,  questi  ultimi  nel  testo  anteriore  alla
sostituzione operata dagli artt. 3 e 5 della legge costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione) - dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge della  Regione
Puglia  13  agosto  1993,  n.  17  (Organizzazione  dei  servizi   di
smaltimento dei rifiuti urbani), come modificato dall'art.  4,  comma
1, della legge regionale 18 luglio  1996,  n.  13  (Nuove  norme  per
l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del
Piano regionale e della Organizzazione dei servizi di smaltimento  di
rifiuti urbani. Modifiche e  integrazioni  alla  legge  regionale  13
agosto 1993, n. 17 "Organizzazione dei  servizi  di  smaltimento  dei
rifiuti  urbani"),  nella  parte  in   cui   prevede   l'obbligo   di
corrispondere al Comune sede  dell'impianto  di  smaltimento  rifiuti
somme di  denaro  a  titolo  di  contributo  a  copertura  del  costo
socio-ambientale  (cosiddetto  «contributo  socio-ambientale»)  sulla
censurata disposizione; 
    che, in via preliminare,  va  ritenuta  non  fondata  l'eccezione
sollevata dal  Presidente  della  Giunta  regionale  per  difetto  di
motivazione  sulla  rilevanza,  in  considerazione   della   asserita
mancanza di un'adeguata descrizione della fattispecie  oggetto  della
controversia, posto che tale descrizione, se pure scarna, consente di
ricostruire la vicenda nei suoi elementi essenziali; 
    che  va,  inoltre,  ritenuta  non  fondata  l'eccezione,   sempre
sollevata dal Presidente della Giunta regionale,  legata  al  difetto
assoluto di rilevanza, con riferimento alle ragioni di non fondatezza
delle altre domande, ritenute logicamente pregiudiziali, proposte nel
giudizio principale, in quanto non e' richiesto al giudice a  quo  di
osservare  un  rigido  ordine  nell'affrontare  le  diverse   domande
proposte  in   giudizio,   nel   senso   di   individuare   questioni
pregiudiziali e preliminari, da ritenersi prioritarie nell'ordine  di
trattazione rispetto alla questione  di  costituzionalita'  e  quindi
tali  da  essere  necessariamente   esaminate   prima   di   proporre
quest'ultima, salvo che la valutazione  dell'ordine  delle  questioni
sottoposte al suo giudizio non trasmodi in  manifesta  arbitrarieta',
comportando  la  mancata  trattazione  di  domande  o  motivi  aventi
«priorita' logica» o la prospettazione di questioni  di  legittimita'
costituzionale  che,  avuto  riguardo  al  giudizio  principale,   si
presentano astratte o premature, essendo il loro esame solo ipotetico
ed eventuale (sentenza n. 78 del 2002, ordinanze n. 158 del 2013 e n.
277 del 2010); 
    che i dubbi prospettati dal rimettente in punto  di  legittimita'
costituzionale della norma censurata sono manifestamente non fondati,
in  quanto  espressi   sulla   base   di   un   erroneo   presupposto
interpretativo, e cioe' che il contributo in esame sia posto a carico
del concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani; 
    che la norma censurata, in realta', non individua fra i  titolari
passivi del rapporto  giuridico  oggetto  del  giudizio  il  soggetto
gestore dell'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani; 
    che infatti, l'art. 10 della legge reg. Puglia n. 17 del 1993, al
comma  1,  elenca,  quali   soggetti   tenuti   alla   progettazione,
realizzazione e gestione degli impianti di  smaltimento  dei  rifiuti
urbani, «a) il consorzio fra i comuni compresi in ciascuno dei bacini
di utenza individuati dal piano  regionale;  b)  il  comune  nel  cui
territorio  e'  stabilita  la  localizzazione  dell'impianto,  se  il
consorzio non sia stato costituito nel termine di  120  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge»;  al  comma  2,  poi,
disciplina le modalita' di ripartizione  dei  costi  di  smaltimento,
prevedendo che essi siano «ripartiti tra i Comuni interessati» e  che
cio'  avvenga  «in  proporzione  all'entita'  dei  rifiuti  conferiti
all'impianto da ciascun Comune»; al comma 3, infine, prevede che  nel
quadro economico di cui al comma precedente (e cioe' nel  quadro  dei
costi che deve essere presentato alla competente  Provincia  all'atto
della richiesta di autorizzazione  all'esercizio)  vadano  esposti  i
costi di gestione dell'impianto e quelli relativi agli  ammortamenti:
nei  primi,  in  particolare,  rientrano  i  «costi  socio-ambientali
connessi con la gestione dell'impianto», i  quali  vanno  determinati
sulla base delle quantita' di rifiuti conferiti da ciascuno Comune; 
    che alla chiara portata letterale dei commi 1, 2 e 3 si  affianca
il comma 4 dell'art. 10, il quale - individuando le modalita' con cui
i Comuni, singoli o consorziati, provvedono  agli  obblighi  previsti
dal medesimo articolo - conferma che tale articolo pone  obblighi  in
capo ai Comuni che fruiscono del servizio di smaltimento dei  rifiuti
solidi urbani in un determinato impianto; 
    che una piana lettura della norma  induce  ad  individuare  quali
titolari passivi del rapporto giuridico in esame i Comuni (singoli  o
consorziati) e non il gestore  dell'impianto  di  smaltimento  (cosi'
anche Consiglio di Stato, sezione V, 8 marzo 2005, n. 938); 
    che palese e' quindi l'erroneita' del presupposto  interpretativo
su  cui  il  giudice  rimettente   ha   fondato   l'intero   percorso
argomentativo e l'analogia con l'art. 16 della  legge  della  Regione
Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per  la  disciplina  dello
smaltimento dei rifiuti, in attuazione  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   10   settembre   1982,   n.   915),   dichiarato
incostituzionale con la sentenza  n.  280  del  2011  per  violazione
dell'art. 119 Cost. in quanto la Regione Piemonte aveva introdotto un
tributo specificamente a carico del gestore dell'impianto. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.