ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma
4, 15, comma 2, e 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo  amministrativo),  promosso  dal  Tribunale   amministrativo
regionale per la Campania nel procedimento vertente tra A.A. ed altri
e l'UTG - Prefettura di Napoli ed altri, con ordinanza del 10  luglio
2013, iscritta al n. 13 del  registro  ordinanze  2014  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 21  maggio  2014  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Campania,  ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  25,  76  e  125   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), nella parte  in  cui  prevede  la  devoluzione  alla
competenza inderogabile del  TAR  del  Lazio,  sede  di  Roma,  delle
controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli  artt.
142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 
    Il TAR ha inoltre sollevato, in riferimento agli artt. 24  e  111
Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma
4, e 15, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in
cui  inibiscono  al  giudice  adito  di   pronunciarsi   sull'istanza
cautelare, nelle more della pronuncia del  giudice  competente  sulla
controversia. 
    2.- In punto di rilevanza, il TAR riferisce di essere chiamato  a
decidere in ordine al ricorso  proposto  da  tre  cittadini  iscritti
nelle liste elettorali del Comune di Giugliano in Campania,  al  fine
di ottenere l'annullamento del d.P.R. 24 aprile 2013 con il  quale  -
ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 - e' stato disposto
lo  scioglimento  degli  organi  elettivi  dello  stesso  Comune   di
Giugliano  ed  e'  stata  nominata   la   Commissione   straordinaria
incaricata della gestione. 
    Il TAR riferisce che i ricorrenti hanno altresi' proposto istanza
in sede cautelare e tuttavia gli artt. 13, comma 4, e  15,  comma  2,
del d.lgs. n. 104 del 2010  -  che  impongono  il  rilievo  d'ufficio
dell'incompetenza   territoriale   -   impedirebbero   la   decisione
dell'impugnativa e dell'istanza  cautelare,  nonche'  la  delibazione
sulla richiesta istruttoria formulata dalle  difese  dei  ricorrenti,
atteso che l'art. 135, comma 1, lettera q), del  d.lgs.  n.  104  del
2010, attribuisce le controversie alla  competenza  inderogabile  del
TAR del Lazio. 
    2.1.- Ad avviso del Collegio, l'art. 135, comma  1,  lettera  q),
del d.lgs. n. 104 del 2010 si porrebbe in  contrasto  con  l'art.  76
Cost., poiche' l'introduzione  di  ulteriori  ipotesi  di  competenza
funzionale non sarebbe prevista tra i principi  e  criteri  direttivi
stabiliti dall'art. 44 della legge delega del 18 giugno 2009,  n.  69
(Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile). D'altra parte,
l'ampliamento della competenza del TAR del Lazio, sede di  Roma,  non
potrebbe  essere  considerato  come  misura  funzionale   ad   «[...]
assicurare  la  snellezza,  concentrazione,  ed  effettivita'   della
tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo
[...]», secondo quanto previsto dall'art. 44,  comma  2,  lettera  a)
della legge n. 69 del 2009, ne' potrebbe essere inquadrato in  alcuno
degli altri principi e criteri direttivi enunciati dallo stesso  art.
44, commi 1 e 2. 
    2.2.- Il TAR osserva inoltre che la deroga  introdotta  dall'art.
135, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 104 del  2010  agli  ordinari
criteri  di  riparto  della  competenza  -   fondati   sull'efficacia
territoriale dell'atto e sulla sede  dell'autorita'  emanante  -  non
sarebbe sorretta da alcun  adeguato  fondamento  giustificativo;  pur
dovendosi riconoscere al  legislatore  ampia  discrezionalita'  nella
disciplina degli istituti  processuali,  va  comunque  rispettato  il
principio   di   uguaglianza   e,   segnatamente,   il   canone    di
ragionevolezza. Ne', ad  avviso  del  TAR,  la  disciplina  in  esame
potrebbe  ritenersi  giustificata  da  un'esigenza   di   uniformita'
d'indirizzo giurisprudenziale in materia, in  quanto  -  nel  sistema
della giustizia amministrativa - la funzione nomofilattica appartiene
al giudice di appello. 
    2.3.- D'altra parte, ad avviso del giudice  a  quo,  non  sarebbe
neppure ipotizzabile una diversa qualita' del TAR del Lazio, tale  da
configurare  una  sorta  di  supremazia  rispetto  agli   altri   TAR
periferici;  l'evidente  asimmetria  di  tale   disegno   inciderebbe
sull'assetto ordinamentale della giustizia amministrativa,  delineato
nell'art. 125 Cost., che pone sullo stesso  piano  tutti  gli  organi
giudiziari  di  primo  grado,  aventi  pari  funzioni  ed  ugualmente
sottoposti al sindacato del  Consiglio  di  Stato,  come  giudice  di
appello. 
    2.4.- Il Collegio ha inoltre sollevato, in riferimento agli artt.
24, primo comma, e 111, primo comma, Cost., questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs.  n.
104 del 2010, nella parte in  cui  inibiscono  al  giudice  adito  di
pronunciarsi sull'istanza cautelare, nelle more della  pronuncia  del
giudice competente sulla controversia. Il giudice a quo evidenzia  in
particolare  che  la  tutela  cautelare  e'  garanzia  essenziale   e
strumento necessario per l'effettivo soddisfacimento  dei  diritti  e
degli interessi legittimi che costituiscono l'oggetto  del  giudizio;
pertanto, la preclusione imposta al giudice adito,  «[...]  costretto
dalla legge a negare la giustizia cautelare per un  mero  profilo  di
incompetenza  territoriale»,  risulterebbe  contraria   ai   principi
costituzionali  di  effettivita'  e  di  tempestivita'  della  tutela
giurisdizionale e del giusto processo. 
    3.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  nel
giudizio, chiedendo che la questione di  legittimita'  costituzionale
sia dichiarata manifestamente infondata. 
    3.1.- Con  riferimento  alla  censura  relativa  alla  violazione
dell'art. 76 Cost., l'Avvocatura  dello  Stato  ha  osservato  che  i
contenuti della delega di cui al citato art. 44 della legge n. 69 del
2009 sarebbero adeguatamente ampi, cosi' da  ricomprendere  anche  la
previsione di ipotesi di competenza  funzionale  del  TAR  Lazio;  la
difesa dello Stato evidenzia in particolare che la delega concerne il
riassetto della disciplina del processo avanti ai TAR e al  Consiglio
di Stato e mira, espressamente, ad  adeguare  la  relativa  normativa
alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, a
coordinarla con i principi generali espressi dal codice di  procedura
civile, ad assicurare  la  concentrazione  delle  tutele,  nonche'  a
riordinare la tutela cautelare ante causam. 
    3.2.-  In  relazione   alla   violazione   dell'art.   3   Cost.,
l'Avvocatura  dello  Stato  ritiene  che   le   caratteristiche   dei
provvedimenti di cui agli artt. 142 e 143 del d.lgs. n. 267 del  2000
sarebbero sufficienti a giustificare la concentrazione delle  tutele,
anche  cautelari,  innanzi  al   medesimo   giudice   amministrativo,
preservando,  in  tal  modo,  l'uniformita'  e  l'omogeneita'   delle
decisioni giurisdizionali in tale delicata materia. 
    Osserva l'Avvocatura dello Stato che ai provvedimenti di cui agli
artt. 142 e 143 del d.lgs. n. 267 del 2000  sono  sottese  articolate
fasi procedimentali, caratterizzate dalla peculiare natura  giuridica
degli atti e delle relative finalita', le quali non sono  volte  alla
repressione nei  confronti  dei  singoli,  bensi'  alla  salvaguardia
dell'amministrazione  rispetto   all'influenza   della   criminalita'
organizzata.   La   stessa   istruttoria    procedimentale,    basata
sull'attivita' delle forze dell'ordine e di  un'apposita  commissione
di indagine, contempla diversi livelli di valutazione, dal  prefetto,
al ministro, al Consiglio dei ministri; i  margini  di  apprezzamento
particolarmente   ampi   attribuiti    all'amministrazione    statale
troverebbero  giustificazione  nella  necessita'  di   valutare   non
episodici addebiti personali, bensi' elementi tali  da  rendere,  nel
loro insieme, plausibile, nella concreta  realta'  contingente  e  in
base ai dati  dell'esperienza,  l'ipotesi  di  una  soggezione  degli
amministratori alla criminalita' organizzata. 
    Tali peculiari esigenze sarebbero state attentamente  considerate
dal legislatore  con  l'introduzione  della  norma  in  esame,  cosi'
giustificandosi la deroga  all'ordinario  criterio  di  distribuzione
della competenza territoriale. 
    3.3.- L'Avvocatura generale deduce inoltre  l'infondatezza  della
questione relativa alla violazione della naturalita' del  giudice  ai
sensi  dell'art.  25  Cost.,   evidenziando   che   appartiene   alla
discrezionalita' del  legislatore  la  scelta  tra  il  criterio  del
collegamento territoriale e quello della concentrazione,  finalizzato
a  consentire  una  maggiore  specializzazione  e  la  piu'   agevole
formazione di un indirizzo interpretativo uniforme. 
    3.4.-  Infine,  con  riferimento  alla  censura   relativa   alla
disciplina del giudizio cautelare, l'Avvocatura dello Stato evidenzia
l'irrazionalita' dell'argomentazione del  giudice  a  quo,  la  quale
consentirebbe alla parte  di  adire  un  giudice  incompetente  e  di
ottenere da questi una pronuncia  cautelare,  determinando  cosi'  la
violazione del  principio  del  giudice  naturale  precostituito  per
legge. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Campania  ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  25,  76  e  125   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), nella parte  in  cui  prevede  la  devoluzione  alla
competenza inderogabile del  TAR  del  Lazio,  sede  di  Roma,  delle
controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli  artt.
142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 
    Il TAR ha inoltre sollevato, in riferimento agli artt. 24  e  111
Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma
4, e 15, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in
cui  inibiscono  al  giudice  adito  di   pronunciarsi   sull'istanza
cautelare, nelle more della pronuncia del  giudice  competente  sulla
controversia. 
    2.- La disposizione dell'art.  135,  comma  1,  lettera  q),  del
d.lgs. n. 104 del 2010 devolve alla competenza funzionale del TAR del
Lazio, sede di Roma, le controversie  relative  ai  provvedimenti  di
rimozione e sospensione di amministratori locali (art. 142 del d.lgs.
n.  267  del  2000)  e  di  scioglimento  dei  consigli  comunali   e
provinciali  conseguente   a   fenomeni   di   infiltrazione   e   di
condizionamento di tipo mafioso (art.  143  del  d.lgs.  n.  267  del
2000). 
    3.-  Va   preliminarmente   rilevata   l'inammissibilita'   della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,  comma  1,
lettera q), nella parte di esso riguardante i provvedimenti emessi ai
sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2000. 
    Sotto questo profilo, la questione appare infatti  non  rilevante
nel  giudizio  a  quo,  il  quale  attiene  ad  un  provvedimento  di
scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143, e non gia'
di rimozione e sospensione di singoli amministratori locali, ai sensi
dell'art. 142. 
    Per converso - con  riferimento  alle  controversie  relative  ai
provvedimenti previsti dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 -  la
questione di legittimita' costituzionale  e'  rilevante,  poiche'  la
invalidazione della disposizione censurata porterebbe  a  individuare
nel medesimo TAR rimettente il giudice competente. 
    4.- La questione non e' fondata. 
    4.1.- Il giudice a quo denuncia  in  primo  luogo  la  violazione
dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega, in  quanto  l'introduzione
di ipotesi  di  competenza  funzionale  del  TAR  Lazio  non  sarebbe
contemplata tra i principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 44
della legge delega  18  giugno  2009,  n.  69  (Disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile), limitata al riordino delle norme vigenti
sulla giurisdizione del giudice amministrativo. 
    4.1.1.- L'art. 44, comma 1, della legge delega n. 69 del 2009  ha
assegnato al Governo il  compito  di  provvedere  al  «riassetto  del
processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al  Consiglio
di Stato, al fine di adeguare le norme  vigenti  alla  giurisprudenza
della  Corte  costituzionale  e  delle  giurisdizioni  superiori,  di
coordinarle con le norme del codice di  procedura  civile  in  quanto
espressione di principi generali e di  assicurare  la  concentrazione
delle tutele». 
    Il comma 2, lettera a), del medesimo art.  44  prevede,  inoltre,
tra i principi e criteri direttivi impartiti al legislatore delegato,
la  necessita'  di  «assicurare  la  snellezza,   concentrazione   ed
effettivita' della tutela». 
    4.1.2.- In attuazione di tale delega e' stato quindi adottato  il
d.lgs. 2  luglio  2010,  n.  104,  recante  il  codice  del  processo
amministrativo, il quale all'art. 14 stabilisce,  per  quanto  rileva
nel  presente  giudizio,  che  «Sono  devolute  funzionalmente   alla
competenza inderogabile del Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, sede di Roma, le controversie  indicate  dall'articolo  135  e
dalla legge». A  sua  volta,  l'art.  135  del  codice  del  processo
amministrativo enumera - al comma 1, lettere da a) a q-quater)  -  le
controversie attribuite alla competenza funzionale  inderogabile  del
TAR Lazio, tra le quali sono comprese in particolare quelle  relative
ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 143 del  d.lgs.  n.  267
del 2000. 
    4.1.3.- La delega contenuta nell'art. 44 della legge  n.  69  del
2009 si qualifica espressamente come delega per il  riassetto  di  un
settore normativo e abilita il  legislatore  delegato  a  intervenire
nella disciplina del processo  amministrativo,  entro  i  limiti  del
riordino  della  normativa  vigente.  In  quanto  funzionale  a  tale
ricomposizione  sistematica,  la  delega   conferita   dall'art.   44
comprendeva espressamente  -  nell'ambito  dei  poteri  conferiti  al
legislatore delegato -  l'individuazione  dell'ambito  di  cognizione
degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. 
    In particolare, la scelta processuale di  concentrare  presso  un
unico  giudice  controversie  caratterizzate  da  specifici  elementi
qualificanti e quindi la devoluzione della cognizione  in  ordine  ai
provvedimenti previsti dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000  alla
competenza  funzionale  del  TAR  Lazio,  si  fondano   sull'espressa
attribuzione al legislatore delegato del potere di coordinamento e di
armonizzazione della tutela giurisdizionale. L'intervento legislativo
in  esame  risulta  coerente  con  la  finalita'  di  «assicurare  la
snellezza,   concentrazione   ed    effettivita'    della    tutela»,
espressamente prevista al comma 2 dell'art. 44 della legge delega. 
    4.2.-  Ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  devoluzione   delle
controversie in esame alla cognizione del  TAR  del  Lazio,  sede  di
Roma, in quanto derogatoria rispetto agli ordinari criteri di riparto
della competenza - fondati sull'efficacia  territoriale  dell'atto  e
sulla sede  dell'autorita'  emanante  -  determinerebbe  altresi'  la
violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3  Cost.,
e  del  principio  di  distribuzione  territoriale  della   giustizia
amministrativa, di cui all'art. 125 Cost. 
    4.2.1.- Con riferimento all'art. 3 Cost.,  la  giurisprudenza  di
questa Corte e' costante nell'affermare che  nella  disciplina  degli
istituti processuali  vige  il  principio  della  discrezionalita'  e
insindacabilita' delle scelte operate dal legislatore, con il  limite
della loro non manifesta irragionevolezza; tale principio generale e'
stato richiamato da questa Corte anche in riferimento alla  giustizia
amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli
organi giurisdizionali (ex multis, sentenze n. 10 del  2013,  n.  304
del 2012, n. 237 del 2007, n.  341  del  2006  e  n.  206  del  2004;
ordinanza n. 141 del 2011). 
    4.2.2.- Con riferimento piu' specifico all'art. 125 Cost., questa
Corte ha affermato la necessita' di adottare un  «criterio  rigoroso»
(sentenza n. 237 del 2007, punto 5.3.1. del Considerato in  diritto),
essendo di tutta evidenza che - laddove la previsione di  ipotesi  di
competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di  Roma,  non
incontrasse alcun limite -  il  principio  della  individuazione  del
giudice  amministrativo  di  primo  grado  sulla  base  del  criterio
territoriale, a livello regionale,  sarebbe  esposto  al  rischio  di
venire svuotato di concreto significato. 
    4.2.3.- Tale criterio rigoroso comporta quindi la  necessita'  di
«accertare che ogni deroga al  suddetto  principio  sia  disposta  in
vista di uno scopo legittimo, giustificato  da  un  idoneo  interesse
pubblico (che non si esaurisca  nella  sola  esigenza  di  assicurare
l'uniformita' della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente
configurabile rispetto ad ogni categoria  di  controversie);  che  la
medesima deroga sia  contraddistinta  da  una  connessione  razionale
rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa  risulti  necessaria
rispetto  allo  scopo,  in  modo  da  non  imporre  un  irragionevole
stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza  in
materia di giustizia amministrativa» (sentenza n. 159 del 2014). 
    4.2.4.- La disposizione impugnata soddisfa tali criteri e  supera
il  vaglio  di  legittimita'  costituzionale,  in  quanto  la  scelta
legislativa di attribuire alla competenza funzionale del TAR Lazio le
controversie relative ai provvedimenti di cui all'art. 143 del d.lgs.
n. 267 del 2000 si fonda su una pluralita' di ragioni. 
    Va evidenziata, in primo luogo, la natura di «misura  governativa
straordinaria  di  carattere  sanzionatorio»  che  questa  Corte   ha
attribuito al potere di scioglimento degli organi elettivi, in quanto
funzionale all'esigenza di contrasto della  criminalita'  organizzata
mafiosa  o  similare  (sentenza  n.  103  del  1993).  E'  la  stessa
straordinarieta'  della  misura  ad  escludere  l'omogeneita'   delle
situazioni  poste  a  raffronto  -   quella   dei   destinatari   dei
provvedimenti di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 e quella
dei destinatari di altri provvedimenti  aventi  ambito  di  efficacia
locale - e a giustificare, sul piano  della  ragionevolezza  e  della
proporzionalita', la speciale disciplina processuale. 
    Inoltre,  pur   dovendosi   escludere   la   qualificazione   del
provvedimento in esame come atto  politico,  le  caratteristiche  del
relativo procedimento lo collocano certamente sul piano degli atti di
alta amministrazione, adottati dagli organi esponenziali dei  vertici
dell'amministrazione dello Stato; tale peculiare connotazione  emerge
con evidenza dalle caratteristiche proprie  della  fase  istruttoria,
dalla natura apicale delle autorita' amministrative coinvolte in tale
fase, dalla forma del provvedimento (d.P.R., adottato su proposta del
Ministro  dell'interno,  previa  deliberazione  del   Consiglio   dei
ministri), nonche' dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    I  provvedimenti  in  esame  si  qualificano  quindi  come  «atti
dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi
che operano come longa manus del Governo)  finalizzati  a  soddisfare
interessi che trascendono quelli delle comunita' locali» (sentenza n.
237 del 2007) ed attengono alla materia dell'ordine pubblico e  della
sicurezza. 
    4.2.5.- Alla luce di tali  considerazioni  e  dei  principi  piu'
volte enunciati da questa Corte in  materia,  non  si  ravvisa  alcun
difetto di ragionevolezza nella scelta di attribuire alla  competenza
funzionale del TAR Lazio le controversie relative ai provvedimenti di
scioglimento degli organi elettivi dei Comuni e delle Province. 
    La deroga agli  ordinari  criteri  di  riparto  della  competenza
risulta quindi  coerente  ed  adeguata  rispetto  alla  finalita'  di
assicurare tutela a  fronte  di  atti  dell'amministrazione  centrale
dello Stato, oltre che a quella  di  assicurare  l'uniformita'  della
giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio; il  perseguimento  di
tali fini giustifica e legittima il regime processuale differenziato. 
    Ne consegue la non fondatezza delle censure prospettate  dal  TAR
Campania, in relazione agli artt. 3 e 125 Cost. 
    4.3.- Con  riferimento  infine  alla  denunciata  violazione  del
principio di cui all'art. 25 Cost., va osservato  che  la  necessaria
precostituzione  del  giudicante,  lungi  dall'ancorarsi  a  un  dato
pre-normativo, quale  la  prossimita'  geografica  del  giudice  alla
vicenda da  giudicare,  va  interpretato  come  volto  ad  assicurare
l'individuazione  del  giudice   competente   in   base   a   criteri
predeterminati,  in  via   generale,   dalla   legge.   Il   precetto
costituzionale e' quindi osservato laddove, come nel caso  in  esame,
l'organo  giudicante  sia  stato  istituito  dalla  legge  e  la  sua
competenza   sia   definita   sulla   base   di   criteri    generali
predeterminati, nel rispetto della riserva  di  legge  (ex  plurimis,
ordinanza n. 15 del 2014; sentenze n. 237 del 2013; n. 117 del 2012 e
n. 30 del 2011). 
    4.4.- Il TAR  Campania  ha  inoltre  denunciato  la  lesione  del
diritto di difesa  e  del  principio  della  ragionevole  durata  del
processo di cui  agli  artt.  24  e  111  Cost.,  in  relazione  alle
disposizioni degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2,  del  d.lgs.  n.
104 del 2010, nella parte in  cui  inibiscono  al  giudice  adito  di
pronunciarsi su istanze cautelari, nelle  more  della  pronuncia  del
giudice competente sulla controversia. 
    La questione non e' fondata. 
    L'eventuale accoglimento della questione prospettata dal Collegio
rimettente porterebbe a consentire alla parte  di  adire  un  giudice
incompetente, ossia individuato in violazione di  qualsiasi  criterio
di riparto della competenza, e di ottenere da  questi  una  pronuncia
cautelare; e' evidente che sarebbe proprio tale opzione processuale a
determinare la lesione, tra gli altri, dei principi  enunciati  dagli
artt. 24 e 111 Cost.