ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11  ottobre  2012,
n. 18 (Approvazione  del  rendiconto  generale  della  Provincia  per
l'esercizio finanziario 2011  e  altre  disposizioni),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19
dicembre 2012, depositato in  cancelleria  il  21  dicembre  2012  ed
iscritto al n. 192 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  20  maggio  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati  Renate  Von  Guggenberg  e
Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con ricorso notificato il
15-19 dicembre 2012 e depositato il 21 dicembre  2012,  ha  impugnato
l'art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano
11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del  rendiconto  generale  della
Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), per
violazione dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione. 
    1.1.- Espone il ricorrente che l'art. 10, comma  3,  della  legge
prov. Bolzano n. 18 del 2012  aggiunge  alla  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 29 gennaio  2002,  n.  1  (Norme  in  materia  di
bilancio e di contabilita'  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano),
l'art. 44-bis, rubricato «Alto Adige riscossioni spa», che  autorizza
la Provincia autonoma di Bolzano a costituire od a partecipare ad una
societa' per azioni con le caratteristiche previste dagli artt. 2 e 3
della legge provinciale 16 novembre 2007,  n.  12  (Servizi  pubblici
locali),  denominata  "Südtiroler  Einzugsdienste  AG  -  Alto  Adige
riscossioni spa", alla quale potranno essere affidati l'accertamento,
la  liquidazione  e  la  riscossione  spontanea  delle  entrate,   la
riscossione  coattiva  delle  entrate;  le   attivita'   connesse   e
complementari, compresa la gestione delle violazioni amministrative. 
    1.2.- Secondo la ricorrente tale art. 10, comma 3, prevedendo  la
possibilita' per la Provincia autonoma di avvalersi del  tesoriere  o
di altri istituti di credito per  l'assunzione  di  anticipazioni  di
cassa si porrebbe in contrasto con l'art. 3, comma 16, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), il quale
prevede  che  «Ai  sensi  dell'articolo  119,  sesto   comma,   della
Costituzione, le regioni a statuto ordinario,  gli  enti  locali,  le
aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e  172,  comma  1,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, ad eccezione delle societa' di capitali costituite  per
l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere  all'indebitamento
solo per finanziare spese  di  investimento.  Le  regioni  a  statuto
ordinario possono, con propria  legge,  disciplinare  l'indebitamento
delle  aziende  sanitarie  locali  ed  ospedaliere  e  degli  enti  e
organismi di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  28  marzo
2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento». 
    Il predetto art. 3,  comma  16,  -  prosegue  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri - si  applicherebbe,  in  base  al  successivo
comma  21,  «ai  fini  della  tutela  dell'unita'   economica   della
Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza  pubblica  di
cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione», anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    1.3- Secondo il  ricorrente,  quindi,  la  suddetta  disposizione
sancirebbe l'esclusivo ricorso al tesoriere unico per il  reperimento
dei  necessari  mezzi  finanziari  (quali   contrazioni   di   mutui,
emissioni, obbligazioni ed altre operazioni  di  cassa).  L'art.  10,
comma 3, della legge  prov.  Bolzano  n.  18  del  2012  altererebbe,
pertanto, l'attuale assetto contabile del bilancio di previsione  per
l'anno in corso della Provincia, ponendosi in contrasto con gli artt.
3, comma 16, della legge n. 350 del 2003  e  con  l'art.  119,  sesto
comma, Cost., il quale prevede che «I Comuni, le Province, le  citta'
metropolitane e le Regioni hanno un  proprio  patrimonio,  attribuito
secondo i principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento  solo  per  finanziare  spese  di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta  che  la  Corte
costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004, ha affermato che  il
nuovo sesto comma dell'art. 119 della Costituzione trova applicazione
nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali,  anche  in
considerazione della rilevanza di un aspetto, quello della soggezione
a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci,  che  non
puo' non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito della finanza
pubblica allargata, della quale sono parte anche le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome e che  si  tratta  di  un  vincolo  a
carattere generale, che deve valere in modo uniforme  per  tutti  gli
enti e che scaturisce da una nozione di "spese di investimento" e  di
"indebitamento" ispirata ai criteri adottati in sede europea ai  fini
del controllo dei disavanzi pubblici. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano
in persona del suo Presidente pro  tempore,  deducendo  la  manifesta
inammissibilita' del ricorso e comunque la sua infondatezza. 
    Evidenzia innanzi tutto la resistente  che  l'art.  44-bis  della
legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, introdotto dall'art. 10, comma  3,
della legge prov. n. 18 del 2012, non contiene una  disposizione  che
permetta alla Provincia autonoma di Bolzano di avvalersi di  istituti
di credito diversi dal tesoriere per l'assunzione di anticipazioni di
cassa. Nemmeno, prosegue la  Provincia  autonoma,  tale  disposizione
potrebbe comunque ritenersi confliggere con l'art. 3, comma 16, della
legge n. 350 del 2003, il quale  sancirebbe  l'esclusivo  ricorso  al
tesoriere unico per il reperimento dei necessari mezzi finanziari  e,
di conseguenza, nemmeno con l'art. 119, sesto comma, Cost., in quanto
dalla mera lettura del comma 16 dell'art. 3 della legge  n.  350  del
2003 emergerebbe che la stessa prevede unicamente che  le  Regioni  a
statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui
agli artt. 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267  (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli  enti  locali),  ad  eccezione  delle  societa'   di   capitali
costituite per l'esercizio di  servizi  pubblici,  possono  ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, e che le
Regioni a statuto ordinario possono, con propria legge,  disciplinare
l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed  ospedaliere  degli
enti e organismi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 28  marzo
2000, n. 76  (Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in
materia di bilancio e di contabilita' delle  regioni,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.  208),  solo
per finanziare spese di  investimento,  mentre  non  prevederebbe  in
alcun modo l'esclusivo ricorso al tesoriere unico per il  reperimento
dei mezzi finanziari. 
    3.- Con memoria depositata in data 24 aprile  2014  la  Provincia
autonoma di Bolzano ha ulteriormente  insistito  per  l'eccezione  di
inammissibilita'  del  ricorso,  poiche'  la  norma   impugnata   non
conterrebbe alcun  riferimento  alla  possibilita'  di  ricorrere  ad
anticipazioni di cassa, e comunque l'art. 3, comma 16, della legge n.
350 del 2003, invocata dallo Stato, conterrebbe  una  definizione  di
"spese di investimento" che esclude espressamente le  operazioni  che
non comportano risorse aggiuntive, ma  che,  nell'ambito  del  limite
massimo previsto dalla legislazione vigente, siano dirette a superare
momentanee carenze di liquidita' e ad effettuare spese per  le  quali
siano gia' previste in bilancio  idonee  coperture.  Tali  sarebbero,
secondo la Provincia autonoma,  le  assunzioni  di  anticipazioni  di
cassa. 
    In realta', sostiene la medesima, non  esisterebbe  alcuna  norma
che preveda per le Regioni e per le Provincie autonome  l'obbligo  di
rivolgersi al solo  tesoriere  per  conseguire  le  anticipazioni  di
cassa, in quanto  l'unica  previsione  in  tal  senso  e'  costituita
dall'art. 222 del d.lgs. n. 267 del 2000, che  pero'  non  troverebbe
applicazione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. 
    In ogni caso, prosegue la resistente, in ragione del  particolare
statuto di autonomia spetterebbe alla Provincia autonoma disciplinare
un proprio sistema contabile,  concretamente  attuato  anche  con  la
legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, sicche' non sarebbe precluso  alla
medesima di incrementare le proprie disponibilita' di  cassa  facendo
ricorso ad istituti di credito diversi dal tesoriere. 
    4.- Con memoria depositata in data 29  aprile  2014  l'Avvocatura
generale   dello   Stato   ha   inteso   confutare   l'eccezione   di
inammissibilita' della Provincia autonoma. 
    La difesa dello Stato riconosce che effettivamente, nel  caso  di
specie, la relazione allegata alla deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 dicembre 2012 fa espressamente riferimento  all'art.
10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012,  ma  nondimeno
evidenzia che nel testo della suddetta relazione  e'  articolata  una
censura che atterrebbe esplicitamente ed unicamente alla possibilita'
per la Provincia autonoma di  avvalersi  del  tesoriere  o  di  altri
istituti di credito  per  l'assunzione  di  anticipazioni  di  cassa,
tramite la contrazione di nuovi mutui. 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  riconosce  che  tale
previsione e' effettivamente contenuta nel  precedente  comma  2  del
medesimo  art.  10,  che  prevede  appunto   che   «l'assunzione   di
anticipazioni di cassa e' disposta  dall'assessore  provinciale  alle
finanze avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul  servizio
di tesoreria, o di altri istituti di credito e il relativo  ammontare
costituisce  il  limite  entro  il  quale  possono  essere   disposti
pagamenti nei casi di temporanee  deficienze  di  cassa.  L'assessore
provinciale alle finanze  dispone  le  conseguenti  variazioni  nelle
partite di giro. Tali operazioni non costituiscono indebitamento,  in
quanto sono finalizzate  al  superamento  di  momentanee  carenze  di
liquidita' e sono destinate a spese per le  quali  e'  gia'  prevista
idonea copertura di bilancio». 
    Per tali motivi, secondo l'Avvocatura generale  dello  Stato,  la
volonta' dello  Stato  di  impugnare  questa  particolare  disciplina
risulterebbe evidente dal contenuto della relazione allegata e  dalle
censure articolate anche nel ricorso. Nel caso in esame, pertanto, si
tratterebbe di un mero errore materiale  nell'indicazione  del  comma
del medesimo art. 10 citato, risultando chiaro comunque dalla lettura
della delibera del Consiglio dei ministri il contenuto delle  censure
dirette a contestare in realta'  la  possibilita'  per  la  Provincia
autonoma di avvalersi,  oltre  che  del  tesoriere,  anche  di  altri
istituti di  credito  per  l'assunzione  di  anticipazioni  di  cassa
tramite la contrazione di nuovi mutui (pag.  4  del  ricorso);  tanto
sarebbe ulteriormente chiarito anche dalla precisa individuazione del
parametro   normativo   interposto   della   legislazione    statale,
rappresentato dall'art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003. 
    In definitiva, secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,
non potrebbe sussistere alcun dubbio in  merito  al  contenuto  della
disposizione effettivamente censurata e  quindi  l'errore  materiale,
consistito nell'indicazione del comma 3  del  medesimo  art.  10,  in
luogo del comma 2, non precluderebbe  l'ammissibilita'  del  ricorso.
Non  sussisterebbe,  poi,  neanche  l'incertezza  del  petitum,  come
eccepita dalla controparte, perche' nel ricorso  sarebbero  enunciati
con sufficiente chiarezza i motivi di censura nonche' il  riferimento
al  parametro  costituzionale  violato  ed  alla   norma   interposta
invocata. Prosegue la difesa dello Stato  rammentando  che  la  Corte
costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004,  avrebbe  attribuito
un peso decisivo alla circostanza che  la  "regola  aurea"  contenuta
nell'art. 119, sesto comma, Cost.  (il  principio  del  rispetto  del
pareggio  del  bilancio  corrente),  costituisce  uno  strumento   di
conformazione  dell'ordinamento  nazionale  alle  regole  europee  di
governance economica e, in particolare, al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e al cosiddetto Patto  europeo  di  stabilita'  e
crescita (PSC).  Per  questi  motivi,  si  conclude,  tale  principio
potrebbe quindi essere ricondotto a quel generale ed ampio potere  di
coordinamento  finanziario  che  in  un   ordinamento   a   struttura
decentrata,  come  quello   italiano   attuale,   potrebbe   spettare
unicamente al livello centrale di governo, quale  necessario  pendant
della responsabilita' in cui lo  Stato  potrebbe  incorrere  in  sede
comunitaria  per  il  mantenimento   della   stabilita'   dei   conti
dell'intero settore pubblico. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma  3
[rectius: comma 2], della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano
11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del  rendiconto  generale  della
Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni),  in
riferimento all'art. 119, sesto comma, della Costituzione,  anche  in
relazione all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n.  350
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2004). 
    1.1.-  Nella  memoria  successivamente  depositata   l'Avvocatura
generale  dello  Stato  precisa  che   l'indicazione,   quale   norma
impugnata, del comma 3 dell'art. 10 della  citata  legge  provinciale
sarebbe un mero errore materiale, in quanto dal contesto del  ricorso
ben si comprenderebbe che oggetto del medesimo non  sia  il  comma  3
bensi' il precedente comma 2, il  quale  stabilirebbe,  appunto,  una
disciplina delle anticipazioni di cassa in contrasto con il parametro
costituzionale invocato. Secondo  il  ricorrente,  tale  disposizione
consentirebbe alla Provincia autonoma di avvalersi  di  anticipazioni
di cassa oltre i limiti consentiti  alle  Regioni  e,  per  di  piu',
ricorrendo anche ad istituti di credito diversi da quello che  svolge
le funzioni di tesoriere, sulla  base  di  una  semplice  indicazione
dell'assessore alle finanze. 
    Peraltro,   le    somme    cosi'    anticipate,    per    effetto
dell'autoqualificazione normativa secondo cui esse non  costituiscono
indebitamento, sarebbero escluse dal doveroso inserimento nel calcolo
di quest'ultimo. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il  precetto
costituzionale evocato come  parametro  troverebbe  applicazione  nei
confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, trattandosi di
un vincolo con valenza generale, in quanto scaturente da una  nozione
di spese di investimento  e  di  indebitamento  ispirata  ai  criteri
adottati  in  sede  europea  ai  fini  del  controllo  dei  disavanzi
pubblici. 
    1.2.- La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  deduce  la  manifesta
inammissibilita'  del  ricorso  e,  comunque,  la  sua  infondatezza,
evidenziando come l'art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18
del 2012 disciplini solo la possibilita' di costituire  una  societa'
pubblica  per  la  riscossione  delle  imposte,   ipotesi   normativa
assolutamente inconferente con i motivi del ricorso ed  il  parametro
costituzionale evocato. 
    Nel merito, la resistente  sottolinea  che,  laddove  le  censure
fossero rivolte  al  comma  2  del  medesimo  art.  10,  non  sarebbe
possibile fondarle sull'art. 3, comma 16,  della  legge  n.  350  del
2003, il quale riguarderebbe le sole Regioni a statuto ordinario, non
le autonomie speciali come la Provincia autonoma di Bolzano. In  ogni
caso, la norma  impugnata  non  conterrebbe  alcun  riferimento  alla
possibilita' di ricorrere ad anticipazioni di  cassa,  limitandosi  a
precisare che detti approvvigionamenti finanziari sarebbero diretti a
superare momentanee carenze di liquidita' per spese gia' previste  in
bilancio  con  idonea  copertura.  In  ogni  caso,  spetterebbe  alla
Provincia autonoma disciplinare il proprio sistema contabile e quindi
non  sarebbe  precluso  alla   medesima   incrementare   le   proprie
disponibilita' di cassa facendo ricorso ad istituti  bancari  diversi
dal tesoriere. 
    2.-  In  via  preliminare  deve  essere   disattesa   l'eccezione
d'inammissibilita'   della   resistente   per   inconferenza    della
disposizione impugnata rispetto all'oggetto delle censure formulate. 
    Pur essendo fuor di dubbio che il ricorrente non  abbia  indicato
correttamente la norma  censurata  -  peraltro,  replicando  l'errore
contenuto  nella  deliberazione  del   Consiglio   dei   ministri   -
l'incongruenza non si configura come errore concettuale bensi'  quale
mero  lapsus  calami,  che  non  preclude   l'identificazione   della
questione  e  non  pregiudica  il  diritto  di  difesa  della   parte
resistente (sentenze n. 67 del 2011, n. 447 del 2006  e  n.  224  del
2004). 
    Il ricorrente, infatti, dopo avere indicato in modo  erroneo  gli
estremi della disposizione impugnata, svolge  inequivocabili  censure
nei confronti del  comma  2  dell'art.  10,  il  quale  determina  la
competenza  amministrativa  a   deliberare   le   anticipazioni,   la
possibilita'  di  ricorrere  agli  istituti  di  credito,  la  misura
illimitata delle anticipazioni e la loro allocazione nelle partite di
giro.  A  quest'ultima  norma  sono  riconducibili  con   sufficiente
chiarezza le argomentazioni svolte nel contesto dell'intero  ricorso,
tanto che  la  stessa  Provincia  autonoma  -  dopo  averne  eccepito
l'inammissibilita' - ha svolto puntuali difese proprio  in  relazione
al citato comma 2  ed  alle  relative  considerazioni  formulate  nel
ricorso. 
    L'erronea  indicazione  non  si  risolve,  dunque,  in  un  vizio
rilevante ai fini dell'ammissibilita', essendo individuabili in  modo
inequivoco sia la disposizione impugnata - ovvero, l'art.  10,  comma
2, della legge prov. Bolzano  n.  18  del  2012  -  sia  il  petitum,
consistente  nella  richiesta  di  annullamento  di  una  norma  che,
attraverso l'acquisizione di fondi dal sistema creditizio  e  la  sua
contabilizzazione nelle partite di giro, eluderebbe  il  precetto  di
cui all'art. 119, sesto comma, Cost. 
    3.- Ai fini della decisione del merito occorre premettere che  il
parametro costituzionale invocato, l'art. 119,  sesto  comma,  Cost.,
enuncia la cosiddetta "regola aurea" del divieto di indebitamento per
spese diverse dagli investimenti.  Questa  Corte  ha  avuto  modo  di
precisare  che  i  concetti  di  indebitamento  e  di   investimento,
necessari per scrutinare  la  legittimita'  di  norme  denunciate  in
riferimento  a  tale  regola,  devono  essere   univoci   sull'intero
territorio nazionale. Per questo motivo  la  loro  emanazione  e'  di
competenza dello Stato dal momento che non  si  puo'  «ammettere  che
ogni ente, e cosi' ogni Regione,  faccia  in  proprio  le  scelte  di
concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento  ai
fini predetti. Trattandosi di far  valere  un  vincolo  di  carattere
generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli  enti,  solo
lo Stato puo' legittimamente provvedere a tali scelte»  (sentenza  n.
425 del 2004). E' stato in detta sede chiarito che  «L'articolo  119,
sesto comma, della Costituzione,  nel  testo  novellato  dalla  legge
costituzionale  n.  3  del  2001,  non  introduce  nuove  restrizioni
all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo - quello
a ricorrere all'indebitamento solo per spese di  investimento  -  che
gia' nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore
statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale,  in
attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione)  e  dei
poteri di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 425  del
2004). 
    E' opportuno in proposito sottolineare come il precetto contenuto
nell'art. 119, sesto comma, Cost. sia inscindibilmente  collegato  ed
integrato con altri principi costituzionali  quali  il  coordinamento
della finanza pubblica (come gia' affermato nella richiamata sentenza
n. 425 del 2004), di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., la  tutela
degli equilibri di bilancio (art.  81  Cost.,  sia  nella  precedente
formulazione che in quella introdotta dalla legge  costituzionale  20
aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio  del  pareggio
di bilancio nella Carta costituzionale») e l'ordinamento  civile,  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Quanto al coordinamento della finanza pubblica, e' evidente  che,
essendo strutturalmente collegata la disciplina dell'indebitamento al
rispetto  dei   vincoli   comunitari   afferenti   alla   convergenza
economico-finanziaria tra gli Stati  membri,  la  determinazione  dei
criteri  generali  appartiene   alla   competenza   del   legislatore
nazionale. 
    Per quel che concerne la tutela degli equilibri di  bilancio,  la
ratio del  divieto  di  indebitamento  per  finalita'  diverse  dagli
investimenti trova fondamento in una nozione  economica  di  relativa
semplicita'. Infatti, risulta di  chiara  evidenza  che  destinazioni
diverse dall'investimento finiscono inevitabilmente  per  depauperare
il patrimonio dell'ente pubblico che ricorre al credito. 
    Infine, anche la  materia  dell'ordinamento  civile  incrocia  la
disciplina dei vincoli dell'indebitamento pubblico, dal  momento  che
sono la struttura ed i contenuti dei  contratti  di  finanziamento  a
discriminare i negozi compatibili con la  "regola  aurea"  da  quelli
vietati. 
    In definitiva, il valore costituzionalmente protetto del  divieto
di indebitamento per spese diverse dagli investimenti trova  espressa
enunciazione nel predetto art. 119,  sesto  comma,  Cost.,  ma  viene
declinato - in modo  assolutamente  coerente  ed  integrato,  secondo
esigenze meritevoli di  disciplina  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale - attraverso altri parametri costituzionali, quali i citati
artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma,  Cost.,
venendo ad assumere consistenza di vera e propria  clausola  generale
in grado di colpire direttamente -  indipendentemente  dall'esistenza
di norme applicative nella pertinente legislazione di settore - tutti
gli enunciati  normativi  che  vi  si  pongono  in  contrasto  (sulla
immediata precettivita' dei parametri  costituzionali  inerenti  agli
equilibri di bilancio ed alla sana gestione finanziaria, sentenza  n.
70 del 2012). 
    Fermo restando che e' di palmare evidenza  -  e  non  e'  neppure
contestato  dalla  parte  resistente  -  che  le   anticipazioni   in
discussione non  risultano  finalizzate  a  finanziare  investimenti,
rimane  da  verificare  se  esse  costituiscano  o  meno   forme   di
indebitamento. Sotto tale profilo occorre scrutinare sia i  contratti
di  anticipazione  in  quanto  tali,  sia  la  fattispecie   concreta
pervenuta all'esame in questa sede. 
    3.1.- In generale puo' dirsi  che  l'anticipazione  di  cassa  e'
negozio  caratterizzato  da  una  causa  giuridica  nella  quale   si
combinano   la   funzione   di   finanziamento    con    quella    di
razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di
entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine  tra
ente pubblico e tesoriere. 
    Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere
l'anticipazione di cassa  alla  categoria  dell'indebitamento  e,  in
quanto tale, determina  il  problema  della  sua  compatibilita'  con
l'art. 119, sesto comma, Cost., non si puo' disconoscere, in punto di
fatto,  l'esistenza  nella  legislazione   statale   di   norme   che
autorizzano,  entro  specifici  limiti,  gli  enti   territoriali   a
ricorrere all'anticipazione (art.  222  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n.
281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni
a statuto ordinario»). 
    Cio' deriva dal fatto che il legislatore statale - ancorche'  nel
definire i confini della nozione di indebitamento  sia  vincolato  ai
«criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi
pubblici» (sentenze n. 425 del 2004)  -  ha  cercato  di  conciliare,
attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche, che  in  questa
sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del
servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in  sede
europea. 
    Sulla base di tale bilanciamento, che non puo' prescindere  dalle
indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di  finanziamento
dell'anticipazione e' stata ritenuta compatibile col divieto  di  cui
all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione  sia
di  breve  durata,  sia  rapportata  a  limiti  ben  precisi  e   non
costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo  della
spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17,  della
richiamata legge  n.  350  del  2003).  In  pratica,  sono  questi  i
caratteri  che   ne   fanno   «un   finanziamento   non   comportante
indebitamento». 
    In sostanza nei modelli  di  anticipazione  di  cassa  consentiti
dallo Stato sono incorporati i  confini  soggettivi  (limitazione  al
solo  tesoriere  della  possibilita'  di  concederla)  ed   oggettivi
(fissazione della misura e della durata in termini ridotti  affinche'
non si risolva in un'anomala forma di copertura  della  spesa)  delle
prerogative dell'ente territoriale attinenti al rispetto del  vincolo
in questione. 
    4.- Alla luce delle  espresse  considerazioni,  la  questione  e'
fondata con riferimento diretto  all'art.  119,  sesto  comma,  Cost.
sotto il duplice profilo dell'autonoma determinazione da parte  della
Provincia resistente del regime di anticipazione di cassa e della non
corrispondenza dello stesso alle regole  della  breve  durata,  della
limitazione  quantitativa  e  dell'inutilizzabilita'  ai  fini  della
copertura della spesa. 
    Nella fattispecie in esame, la Provincia autonoma di Bolzano  non
solo ha omesso ogni riferimento alla disciplina nazionale di  settore
attinente alle anticipazioni di cassa, ma ha adottato  una  normativa
che collide direttamente con l'art. 119, sesto comma, Cost. sotto gli
evocati profili della misura, della durata e dei soggetti abilitati a
concederla. 
    Come gia' precisato, e' fuor di  dubbio  che  l'assunzione  delle
anticipazioni di cassa da parte della Provincia autonoma  di  Bolzano
abbia destinazione distinta e diversa  da  quella  dell'investimento.
Per questo motivo, con riguardo al tema  del  presente  giudizio,  la
norma interposta invocata dal ricorrente - l'art. 3, comma 16,  della
legge n. 350 del 2003 - nel prescrivere  che  gli  enti  territoriali
«possono ricorrere all'indebitamento solo  per  finanziare  spese  di
investimento» non fa altro che replicare il principio  costituzionale
di riferimento. In ogni caso essa, pur essendo espressamente  rivolta
alle Regioni a statuto ordinario, e' applicabile  anche  a  quelle  a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per
effetto del comma 21 del medesimo art. 3, il quale  prevede  che  «ai
fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel quadro
del coordinamento della finanza pubblica [...]  le  disposizioni  dei
commi da 16 a 20 si applicano alle Regioni a statuto speciale e  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli  enti  e  agli
organismi [...] siti nei loro territori». 
    E' invece evidente che la Provincia autonoma di Bolzano, dettando
una disciplina distinta e senza nessun riferimento a quella stabilita
dallo Stato per gli enti territoriali della stessa natura, ha violato
quel principio  di  uniformita'  riconosciuto  in  modo  assoluto  ed
indefettibile da questa Corte (sentenza n. 425 del 2004).  Da  quanto
considerato deriva che la disciplina dell'anticipazione di cassa  non
puo'  essere  determinata  unilateralmente  dall'ente   territoriale,
ancorche' ad autonomia speciale. 
    Infatti, lo stretto  collegamento  funzionale  tra  il  parametro
invocato, i vincoli comunitari e gli  altri  precetti  costituzionali
precedentemente richiamati comporta che sia riservata al  legislatore
statale - entro  il  perimetro  costituzionalmente  delimitato  -  la
determinazione  dei   requisiti   soggettivi   ed   oggettivi   delle
anticipazioni. 
    Anche nel contenuto specifico, comunque, la norma in questione si
discosta da quei caratteri peculiari dell'anticipazione  che  possono
renderne compatibile  la  causa  di  finanziamento  con  il  precetto
contenuto nell'art. 119, sesto comma, Cost. Non v'e' alcun dubbio che
la  norma   impugnata,   laddove   prevede   che   «l'assunzione   di
anticipazioni di cassa  e'  disposta  [senza  limiti]  dall'assessore
provinciale alle finanze  avvalendosi  [...]  di  altri  istituti  di
credito [...] [e disponendo] le conseguenti variazioni nelle  partite
di giro» assuma un significato assolutamente univoco e  si  ponga  in
contrasto con la disposizione costituzionale invocata. Cio'  sotto  i
profili appresso meglio specificati che si possono,  comunque,  cosi'
sintetizzare: a)  avere  previsto  una  competenza  a  determinare  e
quantificare   l'anticipazione   secondo    la    mera    discrezione
dell'assessore alle finanze con assenza di qualsiasi limite; b) avere
esteso la possibilita' di  approvvigionamento  finanziario  ad  altri
istituti  di  credito;  c)   avere   previsto   l'allocazione   delle
anticipazioni di cassa in partite di giro, sottraendone  la  corretta
rappresentazione economica e contabile ai  fini  della  verifica  del
rispetto dei limiti consentiti per tali categorie di operazioni. 
    4.1.- Quanto al profilo sub a), e'  opportuno  ricordare  che  la
finalita'  dell'anticipazione,  consistente  nel  porre  rimedio   ad
eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di  spesa,  trova
appunto il proprio limite nel preciso riferimento a tali  situazioni,
che devono essere puntualmente individuate e circoscritte nel tempo e
nella misura, al fine di  evitare  che  la  funzione  razionalizzante
sconfini nell'arbitraria utilizzazione di un mezzo di copertura della
spesa  alternativo  e  non  consentito  dall'ordinamento.   Pertanto,
l'attivazione di tale facolta' deve trovare un parametro  percentuale
obiettivo nella dimensione delle entrate e uno  specifico  ancoraggio
ad una situazione di sofferenza di cassa, elementi  che  non  possono
essere  surrogati   dall'apodittica   determinazione   dell'assessore
provinciale alle finanze. 
    4.2.- Quanto all'estensione della facolta' di  approvvigionamento
finanziario presso altri istituti di credito, e'  di  tutta  evidenza
come tale prerogativa urti direttamente, sotto il profilo concettuale
e semantico, con il concetto  di  anticipazione  di  cassa.  Infatti,
l'anticipazione di cassa e' collegata in  modo  inscindibile  con  il
servizio di tesoreria, alla cui  razionalizzazione  e'  geneticamente
associata, in quanto strumentale a mitigare lo  sfasamento  temporale
tra flussi di spesa e di  entrata.  Al  di  fuori  del  rapporto  col
tesoriere  ogni  operazione  di  tal  genere  non  puo'  che   essere
ricondotta  all'esercizio  del  credito  e  quindi   alla   categoria
dell'indebitamento.  Ne'  vale,  in  proposito,  l'autoqualificazione
legislativa,  che  non  ha  carattere  precettivo  e  vincolante  (ex
plurimis, sentenza n. 164 del 2012), a  superare  la  patente  e  non
consentita  natura  creditoria  del   ricorso   ad   altri   istituti
finanziari. 
    4.3.- Infine, l'allocazione delle  anticipazioni  in  partite  di
giro  collide  con  il  principio  di  neutralita'  finanziaria   che
caratterizza detti titoli di bilancio. Le partite di giro sono  poste
di  entrata  e  di  spesa  per  definizione  in  equilibrio,  gestite
dall'ente in nome e per conto di altri soggetti  ma,  in  ogni  caso,
estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse  si  articolano
in  voci  di  entrata  e  di  spesa  analiticamente   correlate   che
presuppongono un  equilibrio  assoluto,  il  quale  si  sostanzia  in
un'ontologica invarianza dei  saldi  contabili.  L'allocazione  nelle
partite di giro delle  anticipazioni  di  cassa  risulta  strumentale
all'oscuramento del  costo  dell'operazione  di  credito,  che  viene
fronteggiato in diversa posta  di  spesa.  Cio'  comporta  una  grave
scissione tra il fenomeno economico-finanziario di riferimento  e  la
sua rappresentazione contabile. 
    Peraltro, l'allocazione in partite di giro consente  di  oscurare
anche l'assenza dei caratteri di marginalita' e  temporaneita'  delle
operazioni poste in essere. Come emerge dalla relazione  della  Corte
dei conti sul rendiconto  generale  dell'esercizio  finanziario  2012
della Provincia autonoma  di  Bolzano,  allegata  alla  parificazione
dello stesso (delibera della Corte dei conti - sezioni riunite per la
Regione   Trentino-Alto   Adige/Südtirol    3/2013/PARI),    sussiste
un'arbitraria scissione tra  «l'andamento  del  conto  principale  di
tesoreria [...] e del conto anticipazioni di cassa [...] dall'1.1  al
30.12 2012. Manca, pertanto, il giorno di valuta del  31.12.2012  che
viene,  invece,  esposto  nell'estratto  conto  scalare   del   primo
trimestre dell'anno successivo». Viene ricordato in quella  sede  che
«il tesoriere provinciale (Cassa di Risparmio S.p.A.)  ha  comunicato
nel corso dell'attivita' istruttoria che "[...] il saldo  negativo  a
fine esercizio 2012 del conto principale della Provincia Autonoma  di
Bolzano  [...]  ammontava  a   € 179.621.919,05   usufruendo   quindi
dell'anticipazione di cassa messa a disposizione del Tesoriere.  Alla
sera del 31.12.2012 [...]  il  deficit  di  cassa  e'  stato  estinto
emettendo il provvisorio di entrata n. 94008, di pari importo  e  con
valuta 31.12.2012. Il 2 gennaio 2013 con provvisorio di uscita n.  1,
con valuta 31.12.2012 l'operazione e' stata ripristinata"». 
    In sostanza, l'anticipazione prevista dalla norma provinciale non
ha carattere di rimedio alle temporanee difficolta' di cassa  in  cui
possa versare il servizio di tesoreria, bensi' di stabile  operazione
di prestito. L'assenza di qualsiasi limite  temporale  e  finanziario
alla restituzione delle anticipazioni assume anche una  funzione  non
consentita di copertura  della  spesa,  permettendo  di  disporre  di
risorse finanziarie di natura creditizia  indipendentemente  da  ogni
riscontro circa la correlazione delle stesse all'esistenza di entrate
non ancora riscosse. E' evidente come tale operazione,  ampliando  di
fatto  le  possibilita'  di  spesa   consentite   dalle   risorse   a
disposizione,   costituisce   anche   una   lesione   del   principio
dell'equilibrio del  bilancio  strettamente  correlato  alla  "regola
aurea" contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost. 
    5.-  In  definitiva,  la  disciplina   delle   anticipazioni   di
tesoreria, in quanto collegata alla perimetrazione  della  regola  di
cui all'art. 119, sesto comma,  Cost.,  che  a  sua  volta  opera  in
funzione sinergica con i richiamati precetti  contenuti  negli  artt.
81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo  comma,  Cost.,  non
poteva essere determinata autonomamente dalla Provincia  autonoma  di
Bolzano per i motivi precedentemente specificati. Inoltre, l'art. 10,
comma 2, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012,  prevedendo  -  in
assenza di qualsiasi riferimento conforme alla disciplina statale  di
settore - la possibilita' di attivare anticipazioni  di  cassa  senza
limiti quantitativi, consentendo di ricorrere ad  altri  istituti  di
credito  diversi  dal  tesoriere  e  stabilendo  di   allocare   tali
anticipazioni nelle partite di giro, risulta in contrasto con  l'art.
119,  sesto  comma,  Cost.  e   deve   essere   pertanto   dichiarato
costituzionalmente illegittimo.