ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  5
della legge della Regione autonoma Sardegna 26  luglio  2013,  n.  17
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro  e  nel  settore
sociale), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 30  settembre-3  ottobre  2013,  depositato  in
cancelleria il 14 ottobre 2013 ed iscritto  al  n.  95  del  registro
ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nella camera di consiglio del 23  giugno  2014  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 30 settembre
2013, ricevuto il 3 ottobre  e  depositato  nella  cancelleria  della
Corte il successivo 14  ottobre  (reg.  ric.  n.  95  del  2013),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt.  2  e  5  della  legge  della
Regione  autonoma  Sardegna  26  luglio  2013,   n.   17   (Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), per
violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117,  terzo  comma,  della
Costituzione; 
    che si e' costituita la Regione autonoma Sardegna, chiedendo  che
le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate; 
    che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in  data
27 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato
al ricorso; 
    che  la  rinuncia  e'  stata  accettata  dalla  Regione  autonoma
Sardegna con atto depositato in cancelleria il 20 maggio 2014. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  da  accettazione  della  controparte   costituita,
determina l'estinzione del processo.