ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 settembre-3 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2013 ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 30 settembre 2013, ricevuto il 3 ottobre e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 95 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; che si e' costituita la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate; che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 27 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso; che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione autonoma Sardegna con atto depositato in cancelleria il 20 maggio 2014. Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.