ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2,
della legge della Regione Toscana 2 agosto  2013,  n.  46  (Dibattito
pubblico   regionale   e   promozione   della   partecipazione   alla
elaborazione  delle  politiche  regionali  e  locali),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  il  3-8
ottobre 2013,  depositato  in  cancelleria  il  10  ottobre  2013  ed
iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che, con ricorso  spedito  per  la  notificazione  il  3
ottobre 2013, ricevuto il successivo 8 ottobre  e  depositato  il  10
ottobre 2013 (reg. ric. n. 92 del 2013), il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.
6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto  2013,  n.  46
(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione  alla
elaborazione delle politiche  regionali  e  locali),  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che  la  disposizione   impugnata   attribuisce   ai   componenti
dell'Autorita' regionale  per  la  garanzia  e  la  promozione  della
partecipazione un gettone  di  presenza  di  trecento  euro  lordi  a
seduta, fino ad un massimo di quattro sedute al mese. Questo  gettone
non spetta al garante previsto dall'art. 19 della legge della Regione
Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo  del  territorio),
ove componente dell'Autorita'; 
    che il ricorrente reputa la  norma  censurata  in  contrasto  con
l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n.  122,  che  enuncia  il  principio  di
gratuita' quanto alla partecipazione  agli  organi  collegiali  degli
enti che ricevono contributi a  carico  delle  finanze  pubbliche,  e
aggiunge che, qualora siano gia' previsti, i gettoni di presenza  non
possono superare l'importo di trenta euro a seduta giornaliera; 
    che l'Avvocatura, richiamando le sentenze di questa Corte n.  218
del 2013 e n. 211 del 2012, afferma che l'art. 6, comma 2,  del  d.l.
n. 78 del 2010, enuncia un principio  fondamentale  di  coordinamento
della finanza pubblica; 
    che, conseguentemente, il legislatore regionale  avrebbe  violato
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che, nelle more del giudizio,  e'  sopraggiunta  la  legge  della
Regione Toscana 19 febbraio  2014,  n.  9  (Disposizioni  in  materia
dell'Autorita' regionale  per  la  garanzia  e  la  promozione  della
partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 -
Dibattito pubblico regionale e promozione della  partecipazione  alla
elaborazione delle politiche regionali e locali), il cui  art.  3  ha
sostituito la disposizione impugnata; 
    che,  in  particolare,  si  e'   stabilito   che   i   componenti
dell'Autorita' ricevano un gettone di presenza di trenta  euro  lordi
per seduta collegiale, anche in videoconferenza; 
    che, a seguito di tale  modifica  normativa,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa delibera del  Consiglio  dei  ministri
del 30 aprile 2014, ha rinunciato al ricorso. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6,  comma
2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46  (Dibattito
pubblico   regionale   e   promozione   della   partecipazione   alla
elaborazione delle politiche  regionali  e  locali),  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che la Regione Toscana non si e' costituita; 
    che, nelle more del giudizio, l'art. 3 della legge della  Regione
Toscana  19  febbraio   2014,   n.   9   (Disposizioni   in   materia
dell'Autorita' regionale  per  la  garanzia  e  la  promozione  della
partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 -
Dibattito pubblico regionale e promozione della  partecipazione  alla
elaborazione delle politiche regionali e  locali)  ha  modificato  la
disposizione impugnata, e che, a seguito di cio',  il  ricorrente  ha
rinunciato al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
103 e n. 34 del 2014).