ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
11, della legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza  del  sistema  universitario),  promosso  dal  Tribunale
amministrativo regionale per l'Umbria nel procedimento  vertente  tra
V.M. e l'Universita' degli studi di Perugia ed altri,  con  ordinanza
del 6 agosto 2013, iscritta al n. 246 del registro ordinanze  2013  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  47,  prima
serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  V.M.,  nonche'   l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  7  ottobre  2014  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    uditi l'avvocato Giuseppe Morbidelli per V.M. e l'avvocato  dello
Stato  Gabriella  Palmieri  per  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri. 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale  per  l'Umbria
(d'ora in avanti TAR), con ordinanza del 6 agosto 2013 (r.o.  n.  246
del 2013), ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  3,  33,  sesto
comma,  e  97   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 11, della legge 30  dicembre  2010,
n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione  delle  universita',  di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
incentivare la qualita' e l'efficienza  del  sistema  universitario),
«nella  parte  in  cui  riserva  l'elettorato  passivo  alle  cariche
accademiche ai docenti in grado di assicurare un periodo di  servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della data di  collocamento
a riposo, senza comprendere il  biennio  di  permanenza  in  servizio
successivo al raggiungimento dell'eta' pensionabile»; 
    che  il  TAR  e'  chiamato  a  decidere  sul  ricorso  avverso  i
provvedimenti con cui l'Universita' degli Studi  di  Perugia  non  ha
ammesso  la  candidatura  del  prof.  V.M.,  ordinario   di   diritto
costituzionale presso la  facolta'  di  giurisprudenza  dello  stesso
ateneo, alle elezioni per il conferimento della carica di Rettore per
il sessennio accademico 2013/2014-2018/2019; 
    che,  secondo  quanto  riferisce  il   giudice   rimettente,   la
Commissione centrale elettorale dell'Universita' di Perugia, premesso
che la data prevista per il collocamento  a  riposo  del  prof.  V.M.
precede  di  circa  un  anno  quella  della  scadenza  del  sessennio
accademico, ha ritenuto la candidatura inammissibile per difetto  del
requisito previsto dall'art. 2, comma 11,  della  legge  n.  240  del
2010,  richiamato  dagli   artt.   54,   comma   2,   dello   Statuto
dell'Universita' di Perugia; 6, comma 4, del regolamento generale  di
ateneo e 4, comma 1, del decreto 12 aprile 2013  di  indizione  delle
elezioni a Rettore, secondo cui «l'elettorato passivo per le  cariche
accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di  anni
di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della  data  di
collocamento a riposo»; 
    che il ricorrente nel giudizio principale  ha  sostenuto  che  il
calcolo degli anni,  che  il  docente  puo'  assicurare  ai  fini  di
concorrere alla carica di Rettore, va effettuato tenendo conto  anche
del biennio di trattenimento in servizio oltre i limiti di  eta'  per
il collocamento a riposo, poiche' l'art. 2, comma 11, della legge  n.
240 del 2010 deve essere interpretato alla luce della sentenza  della
Corte  costituzionale   n.   83   del   2013,   che   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge n.  240  del
2010,  nella  parte  in  cui  esclude  i  professori  e   ricercatori
universitari dalla facolta', prevista per i dipendenti  civili  dello
Stato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  503
(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei  lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della  legge  23  ottobre
1992 n. 421), di essere trattenuti in servizio per un periodo massimo
di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo; 
    che, secondo il giudice a quo, la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 25 della legge n. 240 del 2010 non  consente
di riconoscere al prof. V.M. l'elettorato passivo per la  candidatura
alla carica di Rettore dell'Universita' di Perugia  in  quanto,  come
evidenziato dalla stessa Corte costituzionale con la citata  sentenza
n. 83 del  2013,  l'accoglimento  dell'istanza  di  trattenimento  in
servizio  non  e'  automatico,  ma  consegue   ad   una   valutazione
discrezionale dell'amministrazione; 
    che,   tuttavia,   a   parere   del   TAR:   a)    la    facolta'
dell'amministrazione di accogliere o meno la richiesta del dipendente
non puo' «comprimere il  diritto  dei  professori  e  ricercatori  di
concorrere alle cariche rappresentative all'interno dell'universita',
specie se, come nel caso del prof. V., non sia stata ancora raggiunta
l'eta' per presentare la disponibilita' al  trattenimento,  stabilita
dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il collocamento a riposo»;
b) il conseguimento della carica di Rettore «integra di per  se'»  la
ricorrenza dei presupposti che l'amministrazione  deve  valutare  per
accogliere l'istanza di trattenimento  in  servizio,  posto  che,  ai
sensi dell'art.  10  dello  statuto,  il  Rettore  esercita  funzioni
d'indirizzo,  di  iniziativa  e  di  coordinamento  delle   attivita'
scientifica e didattiche e di responsabile  del  perseguimento  delle
finalita' dell'ateneo, secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei
principi di  efficacia,  efficienza,  trasparenza  e  promozione  del
merito; c) «la posizione di mero interesse tutelato  alla  permanenza
in servizio dei professori e ricercatori, assoggettata alle  esigenze
dell'universita' si pone in aperto  contrasto  con  la  posizione  di
titolare dell'elettorato passivo alla carica di Rettore,  di  vero  e
proprio diritto non suscettibile di essere compresso  dalla  potesta'
esclusiva dell'amministrazione di stabilire se  trattenere  o  no  in
servizio il dipendente»; d) «l'aspettativa giuridicamente consolidata
alla  permanenza  in  servizio   per   il   biennio   successivo   al
raggiungimento dei limiti di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo,
comporta che degli stessi anni di servizio debba essere tenuto  conto
per determinare il numero  di  anni,  almeno  pari  alla  durata  del
mandato prima della data di collocamento a riposo, da assicurare,  da
docenti  e  ricercatori,  per  l'elettorato  passivo   alle   cariche
accademiche ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge  n.  240  del
2010»; 
    che l'applicazione testuale della norma, «che nulla  dispone  sul
diritto a concorrere alla carica di Rettore  per  i  docenti  la  cui
durata del mandato ecceda la data di  collocamento  a  riposo  e  sia
condizionata alla permanenza in  servizio  per  l'ulteriore  biennio»
sarebbe «non solo  irragionevole  rispetto  all'annullamento,  per  i
professori e ricercatori, del divieto di permanenza in servizio (art.
3 cost.) ma anche lesiva dell'autonomia delle universita'  (art.  33,
co. 6, cost.) perche' non permette di devolvere al  corpo  elettorale
la candidatura di una parte degli aventi diritto che sono in grado di
assolvere ai compiti connessi alla carica di  Rettore,  ad  onta  del
principio di  buon  andamento  dell'azione  amministrativa  (art.  97
Cost.)»; 
    che,  con  atto  del  9  dicembre  2013,  depositato  presso   la
cancelleria  della  Corte  costituzionale  il  10  dicembre  2013  e'
intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  che  «la  questione  di  costituzionalita'  proposta   sia
dichiarata inammissibile e comunque infondata»; 
    che, con comparsa del  9  dicembre  2013,  depositata  presso  la
cancelleria della Corte costituzionale il 10  dicembre  2013,  si  e'
costituito il prof. V.M., riferendo di  essere  stato  riammesso  con
riserva  alla  competizione  elettorale   in   forza   dell'ordinanza
cautelare del 6 agosto 2013, n. 111, con cui  il  TAR  aveva  sospeso
l'atto di esclusione, senza tuttavia risultare eletto,  e  chiedendo,
pertanto,  alla  Corte   di   «pronunciare   in   conseguenza   della
sopravvenuta carenza di interesse [...] alla definizione del giudizio
a quo»; 
    che, con nota del 10  dicembre  2013,  pervenuta  a  mezzo  posta
presso la cancelleria della Corte costituzionale il 19 dicembre 2013,
il TAR ha trasmesso copia della lettera del 15 ottobre 2013  con  cui
il prof. V. ha comunicato al Decano dell'Universita' degli  Studi  di
Perugia il ritiro ufficiale della propria candidatura alla carica  di
Rettore, nonche' copia della missiva del 18 novembre 2013 con cui  la
stessa Universita' ha informato l'Avvocatura distrettuale dello Stato
del  ritiro  della  candidatura  da  parte  del  docente  esprimendo,
altresi',  l'opinione  secondo  cui  il  ricorso   dovrebbe   «essere
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di  interesse,  con
tutte  le  conseguenze  del  caso  anche  in  ordine  alla   disposta
sospensione del giudizio di merito in attesa  della  decisione  della
questione di legittimita' costituzionale». 
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo   regionale   per
l'Umbria, con ordinanza del 6 agosto 2013, (r.o. n. 246 del 2013), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, sesto comma, e  97  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,
comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), «nella parte in cui  riserva
l'elettorato passivo alle cariche accademiche ai docenti in grado  di
assicurare un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato
prima della data di  collocamento  a  riposo,  senza  comprendere  il
biennio  di  permanenza  in  servizio  successivo  al  raggiungimento
dell'eta' pensionabile»; 
    che  il  giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  una   volta
iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio  del  giudice  rimettente,
non e' suscettibile di essere influenzato da  successive  vicende  di
fatto  concernenti  il  rapporto  dedotto  nel  processo  che  lo  ha
occasionato, come previsto dall'art. 18 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato  il  7
ottobre 2008 (sentenze n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n.  274  del
2011 e n. 227 del 2010); 
    che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'  intervenuto
il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    che l'art. 1, comma 1, del d.l.  n.  90  del  2014,  ha  abrogato
l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per
il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori  privati  e
pubblici, a norma dell'articolo 3 della  legge  23  ottobre  1992  n.
421); 
    che, a fronte di  questo  ius  superveniens,  spetta  al  giudice
rimettente  la  valutazione  circa  la  perdurante  rilevanza   della
questione sollevata; 
    che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al  giudice
a quo, per una nuova valutazione  della  rilevanza  della  questione,
alla luce del mutato quadro normativo (ex multis ordinanze n.  152  e
n. 75 del 2014, n. 35 del 2013, n. 316 del 2012 e n. 296 del 2011). 
    Visto l'art. 9, comma 2, delle norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.