ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito delle deliberazioni della Corte dei conti, sezione  regionale
di controllo per la Basilicata, 18 marzo 2014, nn. 51,  52,  53,  54,
55, 56, 57, 58, 59  e  60,  promosso  dalla  Regione  Basilicata  con
ricorso notificato il 15 maggio 2014, depositato in cancelleria il 29
maggio 2014 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2014. 
    Visto l'atto di costituzione  di  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2014  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi  l'avvocato  Maurizio  Roberto  Brancati  per  la   Regione
Basilicata e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Basilicata, con ricorso notificato in  data  14/15
maggio 2014, depositato il successivo 29 maggio ed iscritto al  n.  4
del registro conflitto tra enti del 2014, ha  promosso  conflitto  di
attribuzione nei confronti dello Stato  in  relazione  alle  seguenti
deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale  di  controllo
per la Basilicata, del 18 marzo 2014, aventi ad oggetto il  controllo
sui   rendiconti   presentati   dai   gruppi   consiliari   regionali
relativamente all'esercizio 2013: 1) n. 51/2014/FRG, di  accertamento
e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto del gruppo  PD;  2)
n. 52/2014/FRG, di accertamento e dichiarazione della regolarita' del
rendiconto  del  gruppo  consiliare  SEL;  3)  n.   53/2014/FRG,   di
accertamento e dichiarazione della  regolarita'  del  rendiconto  del
gruppo  consiliare  IAL;  4)  n.  54/2014/FRG,  di   accertamento   e
dichiarazione della regolarita' del rendiconto del gruppo  consiliare
IDV;   5)   n.   55/2014/FRG,   di   accertamento   e   dichiarazione
dell'irregolarita' del rendiconto del gruppo PU; 6)  n.  56/2014/FRG,
di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto del
gruppo Misto; 7) n.  57/2014/FRG,  di  accertamento  e  dichiarazione
dell'irregolarita' del rendiconto del gruppo PDL; 8) n.  58/2014/FRG,
di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto del
gruppo UDC;  9)  n.  59/2014/FRG,  di  accertamento  e  dichiarazione
dell'irregolarita' del rendiconto del gruppo MPA; 10) n. 60/2014/FRG,
di accertamento e dichiarazione della regolarita' del rendiconto  del
gruppo PSI. 
    Secondo la ricorrente tali deliberazioni sarebbero  lesive  degli
artt. 114, secondo comma, e 117 della Costituzione, in relazione alla
sua autonomia istituzionale e legislativa, dell'art.  119  Cost.,  in
relazione all'autonomia finanziaria, degli artt. 121 e 123 Cost.,  in
relazione all'autonomia statutaria e del Consiglio regionale, nonche'
«di quelle prerogative  aventi  fondamento  nello  statuto  regionale
(artt. 11, 15 e 21) e nella legge regionale 2 febbraio  1998,  n.  8»
(Nuova disciplina  delle  strutture  di  assistenza  agli  organi  di
direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata). 
    1.1.- Premette la ricorrente che - in forza dell'art. 1, commi 9,
10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   finanza   e   funzionamento   degli   enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate  nel  maggio  2012),   convertito,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge  7  dicembre  2012,  n.  213  -  e'
rimesso alla Corte dei conti il controllo sui  rendiconti  presentati
dai gruppi consiliari  regionali;  competenza,  questa,  riconosciuta
anche dalla legge della Regione Basilicata 21 dicembre  2012,  n.  28
(Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.
231. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8). 
    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 2014, prosegue
la Regione Basilicata, avrebbe chiarito che il controllo in questione
non lede l'autonomia dei gruppi consiliari, poiche' il legislatore ha
previsto, in un'ottica «collaborativa»,  un'analisi  obbligatoria  di
tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione
delle somme, e' volta a verificare la prova dell'effettivo impiego in
conformita' al modello predisposto in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
    1.2.- Cio' premesso, deduce la ricorrente  che  le  deliberazioni
impugnate, benche' giungano a esiti differenti, sarebbero sorrette da
un identico  approccio  metodologico,  dal  momento  che  la  sezione
regionale della Corte dei conti avrebbe ritenuto «di  poter  spingere
l'attivita' di controllo verso  riscontri  che  non  si  risolvessero
nella constatazione della  corrispondenza  del  rendiconto  [...]  al
modello  astratto  approvato  in  sede  di  Conferenza  permanente  e
adottato con le "linee-guida"». 
    La sezione  avrebbe  per  contro  rivendicato  «la  competenza  a
operare delle verifiche di tipo sostanziale che prendessero in  esame
scelte di merito», per cio' solo invadendo le  legittime  prerogative
dei gruppi consiliari. 
    1.3.- Anche a volere ritenere, poi,  che  alla  Corte  dei  conti
spetti il controllo sull'attivita' di gestione, prosegue  la  Regione
Basilicata,  quello  effettuato  sarebbe  comunque  viziato,  perche'
fondato su parametri di giudizio non determinati ex ante e quindi non
conosciuti dai  soggetti  agenti  al  momento  delle  condotte:  tale
sarebbe, in particolare, il caso delle spese del personale. 
    La  sezione  regionale   di   controllo,   sul   punto,   avrebbe
interpretato  la  disciplina  normativa  secondo  criteri   che   non
sarebbero stati seguiti da  alcuno  dei  gruppi  consiliari,  e  cio'
tradirebbe la natura non collaborativa bensi' «oppositiva» della  sua
attivita'. 
    Il parametro di  riferimento,  prosegue  la  ricorrente,  sarebbe
quello offerto dalla Conferenza permanente del 21 dicembre  2012  che
avrebbe fissato, a decorrere dalla  prima  legislatura  successiva  a
quella in corso all'entrata in vigore del d.l. n. 174  del  2012,  il
tetto massimo del  costo  di  un'unita'  di  personale,  per  ciascun
consigliere  regionale,  in  quello  spettante  a  un  dipendente  di
categoria D, posizione economica D6;  per  la  legislatura  corrente,
invece, sempre secondo la Conferenza permanente, la  spesa  per  tale
voce sarebbe determinata «entro l'importo  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  decreto»,  con
esclusione di qualsiasi incremento. 
    Secondo la Regione Basilicata, dunque, anche alla luce  dell'art.
21 della legge  22  maggio  1971,  n.  350  (Approvazione,  ai  sensi
dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione,  dello  Statuto
della Regione Basilicata), la consistenza  numerica  dei  consiglieri
appartenenti al gruppo rappresenterebbe il parametro fondamentale per
la determinazione  dell'ammontare  dei  contributi  da  assegnare  al
gruppo medesimo. 
    Secondo la ricorrente, poi, il  personale  comandato  «non  grava
affatto, in termini di spesa, sui contributi  erogati  dal  Consiglio
regionale per finanziare  l'assistenza  ai  gruppi  consiliari  e  ai
consiglieri regionali [...], in quanto detto personale  [...]  e'  di
ruolo presso l'ente Regione  o  presso  altra  P.A.  [...]  e  quindi
costituisce voce di spesa [...] a carico del bilancio regionale». 
    La  Regione  Basilicata  sottolinea,  ancora,  come  la   sezione
regionale di  controllo  abbia  rilevato  un  esubero  di  personale,
«nonostante fosse stata formalmente erudita  sul  contenimento  della
spesa, per l'esercizio  2013,  entro  i  limiti  di  quelli  relativi
all'anno precedente e malgrado abbia potuto riscontrare [...] che  le
spese per il personale contrattualizzato direttamente dal Gruppo  non
siano state imputate a capitoli di spesa di bilancio regionale per il
personale del Consiglio regionale». 
    La  ricorrente  conclude,  quindi,  per  l'annullamento,   previa
sospensione, delle deliberazioni impugnate e per la dichiarazione che
non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti,  effettuare
«un controllo sui rendiconti dei gruppi  consiliari  regionali  della
Regione Basilicata per l'esercizio 2013, che esuli  da  un  controllo
meramente esterno e di  natura  documentale  secondo  il  modello  di
rendicontazione di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012  e  che  comunque
comporti un sindacato prescrittivo sulle attivita' di  provvista  del
personale compiute dall'ente  ai  fini  dell'assegnazione  ai  gruppi
consiliari». 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o
infondato. 
    2.1.-  La  difesa  dello  Stato  eccepisce,   in   primo   luogo,
l'inammissibilita'  del  ricorso  per  tardivita',  non   avendo   la
ricorrente impugnato le precedenti deliberazioni del 6 febbraio 2014,
con cui la sezione  regionale  avrebbe  gia'  espresso  in  modo  non
equivoco la decisione di esercitare il potere di controllo contestato
ed esplicitato le sue modalita'. 
    2.2.- Ancora in via preliminare,  secondo  l'Avvocatura  generale
dello Stato, sarebbe  dubbio  l'effettivo  interesse  del  Presidente
della  Regione  all'impugnazione  del  diniego  di  discarico   delle
rendicontazioni dei gruppi consiliari, sia perche' il controllo della
Corte  dei  conti  ha  natura  meramente  collaborativa  e  gli  atti
impugnati sono privi di attitudine lesiva delle competenze regionali,
sia perche' legittimati a ricorrere sarebbero  solo  i  gruppi  e,  a
tutto concedere, la Presidenza del Consiglio regionale. 
    2.3.- Il ricorso, poi, sarebbe inammissibile  per  genericita'  e
contraddittorieta' dei motivi. 
    Da un lato, la censura  relativa  allo  scorretto  esercizio  del
potere di controllo non indicherebbe «come  e  per  quali  spese»  la
Corte dei conti «avrebbe sconfinato  "nel  merito"»;  dall'altro,  la
doglianza relativa all'erroneo computo del costo massimo delle  spese
di   personale   sarebbe   intimamente   contraddittoria,    poiche',
risolvendosi nella mera lamentata  diversita'  d'interpretazione  del
quadro normativo  da  parte  della  sezione  regionale  di  controllo
rispetto a quella operata dai gruppi consiliari,  sarebbe  imperniata
su «contenuti squisitamente ermeneutici». 
    2.4.- Il ricorso, infine, sarebbe inammissibile  per  difetto  di
tono costituzionale, dal momento che nessuna delle prerogative  della
Regione Basilicata potrebbe considerarsi lesa dal legittimo esercizio
della funzione di controllo sui rendiconti demandata alla  Corte  dei
conti ex art. 100, secondo comma, Cost. 
    3.- Nel merito, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,
le deliberazioni impugnate sono «immuni  da  eccesso  di  potere  e/o
intrusione in scelte discrezionali». 
    Ad una attenta lettura, infatti, emergerebbe come le modalita' di
esercizio del potere di controllo siano state coerenti,  sia  con  la
normativa regionale vigente, sia con le indicazioni di cui alle linee
guida recepite dal d.P.C.m. del 21 dicembre 2012. 
    Il criterio dell'inerenza delle spese dei gruppi  alle  finalita'
istituzionali,  in   particolare,   sarebbe   stato   utilizzato   in
conformita' alla legislazione regionale,  ai  suoi  provvedimenti  di
attuazione e al menzionato d.P.C.m. 
    La questione del parametro numerico  dei  collaboratori,  infine,
atterrebbe esclusivamente all'interpretazione dell'art. 4 della legge
regionale n. 28 del 2012, non involgendo  alcun  giudizio  di  merito
sulla opportunita' delle scelte gestionali. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Basilicata ha promosso conflitto  di  attribuzione
nei confronti dello  Stato  in  relazione  alle  dieci  deliberazioni
assunte dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per  la
Basilicata (dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014), con cui  -  in
forza dell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre
2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012,  n.
213 - e' stato esercitato il  controllo  sui  rendiconti  dei  gruppi
consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013. 
    La ricorrente si duole in primo luogo che la Corte dei conti,  in
violazione della sua autonomia legislativa, statutaria, finanziaria e
contabile, abbia svolto un controllo di  merito,  diverso  da  quello
meramente documentale che sarebbe stato delineato dal legislatore con
il citato d.l. n. 174 del 2012 e da questa Corte con la  sentenza  n.
39 del 2014. 
    Con una seconda censura la Regione  Basilicata  lamenta,  invece,
che il controllo relativo al costo massimo delle spese  di  personale
dei  gruppi  consiliari  sia   stato   esercitato   secondo   criteri
individuati ex post rispetto ai fatti di gestione. 
    Esso, inoltre, si sarebbe svolto in difformita' rispetto a quelli
seguiti dai gruppi  medesimi,  che  -  in  applicazione  della  legge
regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture  di
assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi  consiliari
della Regione Basilicata), come modificata con la legge regionale  21
dicembre 2012, n. 31 (Recepimento D.L. n. 174/2012  convertito  nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213.  Modifiche  all'art.  12  della  legge
regionale 5 agosto 2010, n. 28) - avrebbero rispettato i principi  di
non superamento del costo sostenuto al medesimo titolo nel 2012 e del
non computo del personale comandato. 
    2.- In relazione alla  prima  censura  e'  fondata  e  assorbente
l'eccezione   di   inammissibilita'   per    genericita'    sollevata
dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    Le deliberazioni contestate dalla Regione  Basilicata  dichiarano
nelle  ampie  premesse  di  fare  applicazione,  nel   controllo   di
regolarita' dei rendiconti dei  gruppi  consiliari,  dei  criteri  di
veridicita'  e  correttezza  della   spesa   previsti   dall'art.   1
dell'Allegato  «A»  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 dicembre 2012, che, in forza dell'art. 1,  comma  9,  del
d.l. n. 174 del 2012, ha recepito le  linee  guida  deliberate  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    In cio' le deliberazioni sono in linea con  quanto  affermato  da
questa Corte nella sentenza n. 39  del  2014,  ove  si  e'  posto  in
evidenza che il controllo in questione, se, da un lato, non  comporta
un  sindacato  di   merito   delle   scelte   discrezionali   rimesse
all'autonomia  politica  dei  gruppi,  dall'altro,   non   puo'   non
ricomprendere la verifica dell'attinenza delle  spese  alle  funzioni
istituzionali  svolte  dai  gruppi  medesimi,  secondo  il   generale
principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei  conti  in
sede  di  verifica  della  regolarita'  dei  rendiconti,  della  loro
coerenza con le finalita' previste dalla legge. 
    La pronuncia, del resto, si pone in  continuita'  con  l'auspicio
gia' formulato da questa Corte «che  il  conferimento  di  contributi
finanziari e di altri  mezzi  utilizzabili  per  lo  svolgimento  dei
compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto  a  forme  di  controllo
piu' severe e piu' efficaci di quelle attualmente previste, le quali,
pur  nel  rispetto  delle  imprescindibili  esigenze   di   autonomia
garantite  ai  gruppi  consiliari,  siano  soprattutto   dirette   ad
assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalita'
effettivamente indicate dalla legge» (sentenza n. 1130 del 1988). 
    Cio' premesso,  non  e'  chiaro  se  la  ricorrente  contesti  la
legittimita' di questo controllo ovvero  se  intenda  dolersi  di  un
altro e piu' approfondito vaglio, che si  sarebbe  esteso  al  merito
delle scelte discrezionali operate dai gruppi consiliari. 
    Essa, infatti, non sviluppa la tesi con l'esame  delle  spese  di
cui la sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  ha
affermato l'irregolarita', rendendo cosi'  la  censura  apodittica  e
priva di concretezza (sentenze n. 122, n. 77 e n. 46 del 2013, n. 246
del 2012, n. 200 del 2010, n. 105 del 2009). 
    Cio' e' del resto reso evidente dalla stessa circostanza  che  la
doglianza e' rivolta contro tutte le deliberazioni  impugnate,  senza
alcun distinguo tra quelle che hanno  accertato  la  regolarita'  dei
rendiconti   e   quelle   che   si   sono   pronunciate   nel   senso
dell'irregolarita'. 
    3.-  La  seconda  censura  e'  in  realta'  duplice,  poiche'  la
ricorrente lamenta, da un lato, la  violazione  della  sua  autonomia
contabile in ragione dell'asserito utilizzo da parte della Corte  dei
conti, con riferimento alle spese di personale dei gruppi consiliari,
di criteri individuati solo ex post,  e,  dall'altro,  la  violazione
della normativa nazionale e regionale disciplinante la determinazione
del costo massimo del personale medesimo. 
    La prima parte  della  censura  non  e'  fondata,  poiche',  come
chiarito nelle deliberazioni impugnate, la  sezione  regionale  della
Corte dei conti ha operato la verifica della regolarita' delle  spese
in esame sulla base dei criteri introdotti dalla legge  regionale  n.
31 del 2012 - in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera  h),  del
d.l. n. 174 del 2012 - entrata in vigore il 1° gennaio  del  2013,  e
quindi all'inizio del relativo esercizio finanziario. 
    La restante parte della censura e' inammissibile. 
    E' noto che le Regioni «possono proporre ricorso per conflitto di
attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma  una
lesione di una propria competenza costituzionale»  (sentenze  n.  380
del 2007 e n. 27  del  1996).  «Qualora  cio'  non  si  verifichi,  e
tuttavia si prospetti l'illegittimo uso  di  un  potere  statale  che
determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni,  ma  non
tali da alterare la ripartizione delle competenze indicata  da  norme
della Costituzione (o, comunque, da  norme  di  rango  costituzionale
come  gli  statuti  di  autonomia  speciale),   i   rimedi   dovranno
eventualmente  essere  ricercati  dagli  interessati  presso  istanze
giurisdizionali diverse da quella costituzionale»  (sentenza  n.  380
del 2007). 
    Ebbene, nel caso di specie, la Regione Basilicata si e'  limitata
a dedurre la violazione, ad opera delle deliberazioni  impugnate,  di
norme di legge statali e regionali riguardanti il costo  massimo  del
personale e, in particolare, il computo in tale tetto  del  personale
distaccato e di quello alle  dipendenze  dei  gruppi  e  dei  singoli
consiglieri, senza indicare quali siano le competenze  costituzionali
incise e in che modo la violazione di legge si rifletta su di esse. 
    La questione prospettata, dunque, si risolve nella mera  denunzia
di una errata interpretazione della disciplina legale  della  materia
e, in quanto tale, deve essere fatta valere  nelle  appropriate  sedi
giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione  (sentenza
n. 52 del 2013). 
    Questa Corte, del resto, con la citata sentenza n. 39 del 2014 ha
chiarito che avverso le determinazioni della sezione regionale  della
Corte dei conti in materia di controllo  sui  rendiconti  dei  gruppi
consiliari «non puo' essere esclusa [...] la  garanzia  della  tutela
dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio degli artt.
24 e 113 Cost. (sentenza n. 470 del 1997)». 
    Restava «in discussione, non gia' l'an, ma soltanto il quomodo di
tale tutela, problema interpretativo della normativa vigente  la  cui
definizione» (sentenza n. 39 del 2014)  e'  stata  ritenuta  esulante
dall'oggetto del giudizio di costituzionalita'. Sul punto,  peraltro,
va dato atto del successivo intervento  del  legislatore  che  -  con
l'art. 33, comma 2, lettera a), n. 3,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma  1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 116  -  ha  introdotto  un  secondo  periodo
all'art. 1, comma 12, del d.l. n.  174  del  2012,  specificando  che
«Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti, di cui al presente comma, e' ammessa  l'impugnazione  alle
Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale  composizione,  con
le forme e i termini di cui all'articolo  243-quater,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
    4.-  L'istanza  di  sospensione  delle  deliberazioni  impugnate,
formulata dalla Regione Basilicata nel ricorso  introduttivo,  rimane
assorbita dalla decisione adottata.