ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della  Repubblica  del
21  dicembre  2012  (doc.  IV-ter,  n.   29),   che   ha   dichiarato
l'insindacabilita' delle opinioni espresse da Raffaele  (detto  Lino)
Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del  magistrato
Luca Tescaroli, promosso dal Tribunale ordinario  di  Monza,  sezione
penale, con  ricorso  notificato  l'11  aprile  2014,  depositato  in
cancelleria il 9 maggio 2014  ed  iscritto  al  n.  11  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di merito. 
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito  l'avvocato  Marcello  Cecchetti  per   il   Senato   della
Repubblica. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso del 4 novembre 2013, depositato in cancelleria il
6 dicembre 2013, il Tribunale  ordinario  di  Monza,  sezione  penale
(gia' Tribunale di Monza - sezione distaccata di Desio) ha  sollevato
conflitto di attribuzione tra  poteri  dello  Stato  in  ordine  alla
deliberazione del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), con  cui  il
Senato  della  Repubblica  ha  affermato  che  le  dichiarazioni  del
senatore Raffaele (detto Lino) Iannuzzi - in  relazione  alle  quali,
nel processo  penale  pendente  davanti  a  detto  giudice,  egli  e'
imputato del reato di cui agli artt. 595,  terzo  comma,  del  codice
penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  (Disposizioni  sulla
stampa) - concernono opinioni espresse da un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. 
    Secondo quanto riferito dal medesimo giudice,  Raffaele  Iannuzzi
e' imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa a seguito  della
querela  sporta  dal  dott.  Luca  Tescaroli,  all'epoca  dei   fatti
sostituto  procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale   di
Caltanissetta, in relazione all'articolo  dal  titolo  «Quell'esperto
gestito come un pentito - Ma i pubblici ministeri non si  scusano»  -
pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» il 29 luglio 2007 -  a  firma
di Iannuzzi, allora senatore. 
    In particolare, nell'articolo in questione il  senatore  Iannuzzi
aveva tra l'altro scritto: «Non si e' pentito il pm  Luca  Tescaroli,
distaccato anche lui da Firenze a Caltanissetta,  e  che  ha  scritto
nella sua requisitoria per il processo della strage di Capaci,  e  ne
ha  fatto  poi  un  libro,  che  quella  di  Cancemi  piu'  che   una
"intuizione", era stata una "deduzione logica"; visto che il presunto
"pizzo" versato dalla Fininvest alla mafia non era stato un pizzo per
proteggere le antenne delle tv, ma era un modo per  finanziare  "Cosa
nostra"; visto che Riina diceva, e Cancemi  l'aveva  sentito  con  le
proprie orecchie, che ormai aveva "nte manu" Berlusconi e Dell'Utri e
che per aiutarli a prendere il potere bisognava fare le stragi; visto
che  prima  delle  stragi  Riina  aveva   incontrato   "due   persone
importanti", evidentemente queste due persone non potevano che essere
Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. E dunque "possiamo  affermare
con assoluta certezza che il disegno criminale nel suo  complesso,  e
la strage di Capaci del 23 marzo 1992, in particolare,  si  e'  mosso
correlativamente al procedere di trattative  volte  ad  incidere  sui
poteri politici e istituzionali,  e  sull'azione  degli  stessi,  per
ottenere vantaggi per gli adepti dell'accolita. Tutto  cio'  consente
di inquadrare "le ipotesi di trattative coltivate e le ipotesi  degli
attentati programmati ed  eseguiti  nell'azione  volta  a  creare  le
condizioni per l'affermazione  di  una  nuova  formazione  politica".
Forza Italia, dunque, si e' affermata e ha vinto perche' Berlusconi e
Dell'Utri hanno convinto Riina a fare le stragi e  a  dare  cosi'  il
colpo di grazia alla  prima  Repubblica.  Tescaroli  e'  stato  cosi'
convinto delle sue tesi che si rifiuto'  di  firmare  l'archiviazione
del procedimento per strage contro Berlusconi e Dell'Utri  e  lascio'
Caltanissetta  per  tornarsene  sul  continente.  Niente  paura:  nel
quindicesimo  anniversario   della   strage   di   Via   d'Amelio   a
Caltanissetta hanno deciso  di  riaprire  le  indagini  sui  "servizi
segreti deviati" e sui "mandanti occulti". Chi sa che cio' che non e'
riuscito ai Pm di  Palermo  contro  Berlusconi  e  Dell'Utri  per  il
riciclaggio e ai Pm "distaccati" a Caltanissetta contro Berlusconi  e
Dell'Utri la prima volta per le stragi, non riesca questa  volta.  In
fondo nessuno dei Pm che ci avevano provato si e' ancora pentito». 
    Dopo aver riportato il capo  d'imputazione  e,  testualmente,  le
frasi  diffamatorie  dell'articolo  di  stampa,  aver  sinteticamente
ricostruito   la   vicenda   processuale    ed    aver    evidenziato
l'insussistenza degli estremi di un proscioglimento ex art. 129  cod.
proc. pen., il Tribunale di  Monza,  sezione  penale,  lamentando  la
lesione  di  attribuzioni  costituzionalmente   garantite,   con   il
menzionato ricorso del 4 novembre  2013  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione, chiedendo che venga  dichiarata  la  non  spettanza  al
Senato della Repubblica del potere di  deliberare  l'insindacabilita'
delle dichiarazioni  rese  dal  senatore  Iannuzzi,  con  conseguente
annullamento della deliberazione  del  21  dicembre  2012.  Cio'  sul
presupposto del difetto di nesso funzionale - quale ricostruito  alla
stregua della giurisprudenza costituzionale, di legittimita' e  della
Corte  EDU   -   tra   le   dichiarazioni   contenute   nell'articolo
giornalistico,  astrattamente  lesive  dell'altrui   reputazione,   e
l'attivita'  parlamentare  concretamente  svolta   dal   giornalista,
esulandosi dall'ambito applicativo dell'art. 68, primo comma, Cost. 
    2.- Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa  Corte
con l'ordinanza n. 53 del 2014. Il Tribunale di  Monza,  l'11  aprile
2014, ha notificato al Senato della Repubblica  la  citata  ordinanza
unitamente al ricorso introduttivo, depositando entrambi il 9  maggio
2014 con la prova dell'avvenuta notificazione. 
    3.- Il Senato della Repubblica si e' costituito in  giudizio  con
memoria depositata il 29 maggio  2014,  chiedendo  che  il  conflitto
sollevato dal Tribunale  di  Monza  venga  dichiarato  improcedibile,
inammissibile o, comunque, infondato nel merito. 
    Il   resistente,   dopo   aver   richiamato   la   giurisprudenza
costituzionale  sulla  natura  e   sui   limiti   della   prerogativa
dell'insindacabilita'  di  cui  all'art.  68,  primo   comma,   Cost.
riconosciuta ai membri del Parlamento per le opinioni espresse  ed  i
voti dati nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  sostiene  che  tale
orientamento  -  ancorche'  ispirato  alla  esigenza  di  privare  il
giudizio d'insindacabilita' di qualsiasi profilo di  soggettivita'  -
non sarebbe idoneo a soddisfare le esigenze di tutela della  liberta'
di manifestazione del pensiero connessa all'esercizio della  funzione
parlamentare,  soprattutto   in   riferimento   alla   trasformazione
tecnologica delle forme e dei mezzi della comunicazione pubblica. 
    Peraltro, il requisito della  stretta  continenza  temporale  tra
dichiarazioni  rese  all'interno  ed  all'esterno,  a  giudizio   del
resistente, apporrebbe un  termine  di  decadenza  alla  liberta'  di
espressione del parlamentare attinente alla funzione rappresentativa.
A sostegno di questi rilievi, il  Senato  della  Repubblica  richiama
anche gli orientamenti della Corte di giustizia e della Corte europea
dei diritti dell'uomo concernenti l'individuazione del nesso  diretto
tra  la  valutazione  soggettiva   e   l'esercizio   delle   funzioni
parlamentari secondo criteri sostanzialistici, anziche' formalistici. 
    Con specifico riferimento al  caso  di  specie,  a  giudizio  del
resistente, le dichiarazioni rese  dal  senatore  Raffaele  Iannuzzi,
oggetto del giudizio penale pendente dinnanzi al giudice  ricorrente,
nel loro contenuto  sostanziale  sarebbero  pienamente  riconducibili
alla sua ampia e prolungata attivita' parlamentare sulla legislazione
in materia di collaboratori di giustizia: nella  V  legislatura,  dal
1968  al  1972,  quale  componente  della  Commissione   parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata in Sicilia, i
cui lavori sono stati  trasfusi  in  numerosi  documenti;  nella  XIV
legislatura, in data 29 maggio  2003,  quale  promotore,  insieme  ad
altri colleghi, del disegno di legge n. 2292 recante «Istituzione  di
una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che
collaborano con la giustizia», proposta poi ripresa nel Doc. XXII, n.
25 del 2004 e nel disegno di legge n. 1291 del  2007.  Da  ultimo  il
resistente riferisce  che  nella  seduta  n.  144  del  Senato  della
Repubblica del 19 aprile 2007,  nel  corso  dello  svolgimento  delle
interpellanze n. 2-00072 e n.  2-00152,  l'allora  senatore  Iannuzzi
avrebbe posto ancora una volta l'accento  sull'uso  disinvolto  delle
dichiarazioni dei pentiti da parte dei magistrati. Di conseguenza, da
un lato, il senatore Iannuzzi avrebbe condotto una battaglia politica
contro la tendenza a costruire ipotesi investigative sulla base delle
affermazioni dei collaboratori di giustizia  per  colpire  la  classe
politica, dall'altro, i contenuti  delle  dichiarazioni  oggetto  del
presente conflitto costituirebbero la mera trasposizione al  soggetto
asseritamente diffamato di uno schema di ragionamento in passato gia'
sostenuto dal senatore Iannuzzi nei  confronti  di  altri  magistrati
durante la  sua  carica  di  parlamentare.  Sussisterebbe  dunque  la
riconducibilita' delle opinioni espresse nei confronti del magistrato
Luca Tescaroli ad atti parlamentari tipici,  non  difettando  ne'  il
requisito  della  corrispondenza  sostanziale,   ne'   quello   della
contestualita' temporale. L'articolo di stampa, oggetto del  giudizio
pendente dinnanzi al giudice ricorrente, seguirebbe di soli tre  mesi
l'ultimo dibattito parlamentare in cui il senatore  Iannuzzi  avrebbe
espresso le sue posizioni sul punto e di sei  mesi  la  presentazione
del citato disegno di legge n. 1291. 
    4.- In data  14  ottobre  2014  il  Senato  della  Repubblica  ha
depositato una memoria, in cui sviluppa la  propria  linea  difensiva
sotto  tre  ulteriori  profili.  Innanzitutto,  a  suo  giudizio,  la
formulazione  letterale  dell'art.  68,  primo   comma,   Cost.   non
conterrebbe  alcuna   limitazione   ratione   loci   della   garanzia
dell'insindacabilita'.  In  secondo  luogo,  la  lettura   in   senso
esclusivamente  formalista  del  nesso  funzionale   condurrebbe   ad
irragionevoli paradossi, atteso che il  criterio  di  identificazione
ratione loci  connoterebbe  politicamente  opinioni  solo  in  quanto
formalizzate in un  atto  parlamentare  tipico.  Di  conseguenza,  la
definizione del perimetro dell'insindacabilita' sarebbe rimessa  alla
libera scelta dello stesso parlamentare, nonostante si tratti di  una
garanzia   di   natura   oggettiva   ed   impersonale,   a   presidio
dell'autonomia  delle  istituzioni  rappresentative.  Da  ultimo,  ad
avviso del Senato della Repubblica, la giurisprudenza  costituzionale
non sarebbe del tutto in  armonia  con  il  sistema  multilivello  di
protezione  dei  diritti  fondamentali  assicurato  dalla  Corte   di
giustizia dell'Unione europea  e  dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo.  A  livello  sovranazionale  varrebbe   un'interpretazione
sostanziale della nozione di  nesso  funzionale,  che,  da  un  lato,
circoscriverebbe le forme di manifestazione del pensiero solamente  a
quelle dichiarazioni idonee e necessarie ad  esercitare  la  funzione
parlamentare; dall'altro, potrebbe meglio  tutelare  il  parlamentare
che manifesti opinioni  ascrivibili  alla  funzione  rappresentativa,
sebbene non espresse nei luoghi fisici e negli atti del Parlamento. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Questa  Corte  e'  chiamata  a  risolvere  il  conflitto  di
attribuzione tra poteri  dello  Stato,  sollevato  dal  Tribunale  di
Monza, sezione penale (gia' Tribunale di Monza -  sezione  distaccata
di Desio), in ordine alla deliberazione del Senato  del  21  dicembre
2012 (doc. IV-ter,  n.  29),  con  cui  e'  stato  affermato  che  le
dichiarazioni del  senatore  Raffaele  (detto  Lino)  Iannuzzi  -  in
relazione alle quali, nel processo penale pendente  davanti  a  detto
giudice, egli e' imputato del reato di  cui  agli  artt.  595,  terzo
comma, del codice penale e 13 della legge  8  febbraio  1948,  n.  47
(Disposizioni sulla stampa) -  concernono  opinioni  espresse  da  un
membro del Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  sono,
pertanto, insindacabili ai sensi dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione. 
    2.- Va preliminarmente confermata l'ammissibilita' del conflitto,
come gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 53 del 2014. 
    3.- Nel merito il ricorso e' fondato. 
    3.1.- Secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  le
dichiarazioni rese (come nel  caso  in  esame)  extra  moenia  da  un
parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell'insindacabilita'  di
cui all'art. 68, primo comma, Cost.,  a  condizione  che  esse  siano
legate  da  un  nesso  funzionale  con  l'attivita'  parlamentare  in
concreto esercitata. 
    In  questa  prospettiva  e'  stato  ritenuto  indefettibile   «il
concorso di due requisiti: a)  un  legame  di  ordine  temporale  fra
l'attivita' parlamentare e l'attivita' esterna [...], tale che questa
venga ad assumere una  finalita'  divulgativa  della  prima;  b)  una
sostanziale corrispondenza di significato tra  le  opinioni  espresse
nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni,  al  di  la'  delle
formule letterali  usate  [...],  non  essendo  sufficiente  ne'  una
semplice comunanza di argomenti ne' un mero "contesto politico" entro
cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi  [...],  ne'  il
riferimento alla generica attivita' parlamentare o l'inerenza a  temi
di rilievo generale,  seppur  dibattuti  in  Parlamento  [...],  ne',
infine,  un  generico  collegamento  tematico  o  una  corrispondenza
contenutistica  parziale  (da  ultimo,  sentenza  n.  55  del  2014)»
(sentenza n. 221 del 2014) 
    E' da  aggiungere  che,  come  gia'  chiarito  da  questa  Corte,
«L'esigenza  di  salvaguardia  della  autonomia  e   liberta'   delle
assemblee parlamentari dalle possibili interferenze di  altri  poteri
(in  particolare,  di  quello  giudiziario)  -  quale  sottesa   alla
insindacabilita' delle opinioni espresse da membri del parlamento, ex
art. 68 Cost. - deve, infatti, bilanciarsi con  l'esigenza,  di  pari
rilievo costituzionale, di garanzia  del  diritto  dei  singoli  alla
tutela della loro dignita' di persone, prescritta dall'art. 2 Cost. E
l'individuazione  del  punto  di  equilibrio,  tra  i  corrispondenti
contrapposti   valori,   porta,    appunto,    ad    escludere    che
l'insindacabilita' copra la complessiva attivita' politica  posta  in
essere dal membro del Parlamento -  poiche'  cio'  trasformerebbe  la
prerogativa dell'immunita'  funzionale  in  un  privilegio  personale
(sentenze n. 313 del 2013, n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998) - ed  a
delimitare l'area di operativita'  della  immunita'  in  correlazione
all'ambito di esercizio delle funzioni parlamentari» (sentenza n. 221
del 2014). 
    3.2.- Cio' premesso, e' evidente - con riguardo alla  fattispecie
in esame - che i giudizi formulati dall'allora senatore Iannuzzi  sul
conto del magistrato Tescaroli, nell'articolo di stampa di cui si  e'
detto, si collocano innegabilmente al di fuori del perimetro entro il
quale opera la  garanzia  dell'insindacabilita'  delle  opinioni  del
parlamentare. 
    Le dichiarazioni espresse extra moenia dal senatore Iannuzzi  nel
contestato articolo di stampa - sebbene caratterizzate da un rapporto
temporale compatibile con  la  richiamata  giurisprudenza  di  questa
Corte - non possono essere considerate  meramente  divulgative  della
attivita' svolta dal senatore stesso con  gli  atti  tipici  indicati
dalla  difesa  del  Senato  e  neppure   direttamente   ricollegabili
all'esercizio della  funzione  parlamentare.  La  battaglia  politica
svolta in Parlamento dal  senatore  Iannuzzi  contro  la  tendenza  a
costruire ipotesi investigative sulla base delle  dichiarazioni  rese
dai collaboratori di giustizia non e' infatti sufficiente a porre  in
essere il richiesto  nesso  funzionale  con  le  gravi  e  specifiche
critiche rivolte nei confronti del dott. Tescaroli relativamente alla
vicenda processuale delle stragi di Capaci e di via D'Amelio. 
    4.3.- La delibera per cui e' conflitto risulta, quindi,  adottata
dal Senato in violazione dell'art. 68, primo comma, Cost., ledendo le
attribuzioni dell'autorita' giudiziaria, e va, pertanto, annullata.