ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  4-bis  e
4-vicies-ter del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio  2006,  n.  49,  promosso  dal  Giudice  per   le   indagini
preliminari  presso  il  Tribunale  ordinario  di  Castrovillari  nel
procedimento penale a carico di A.A. con ordinanza  del  12  dicembre
2013, iscritta al n. 117 del registro  ordinanze  2014  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  29,  prima   serie
speciale, dell'anno 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2013 (r.o. n. 117 del
2014), il Giudice per le indagini  preliminari  presso  il  Tribunale
ordinario   di   Castrovillari   ha   dubitato   della   legittimita'
costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti  per  le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'   la
funzionalita'  dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per
favorire il recupero di tossicodipendenti  recidivi  e  modifiche  al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49, in  riferimento  all'art.  77,  secondo  comma,
della Costituzione; 
    che, piu' precisamente,  il  rimettente  ha  considerato  che  il
citato art. 4-bis, riformando il  trattamento  sanzionatorio  di  cui
all'art. 73 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),   senza
attribuire  rilievo  alla  tipologia  delle  sostanze   stupefacenti,
avrebbe  un  contenuto  totalmente  disomogeneo  rispetto  a   quello
dell'originario decreto-legge, con cio' violando il principio di  cui
all'art. 77, secondo comma, Cost.; 
    che analoga violazione ha ritenuto sussistere con riferimento  al
successivo art. 4- vicies-ter, in quanto si  tratta  di  disposizione
che sostituisce gli artt. 13  e  14  del  d.P.R.  n.  309  del  1990,
unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti; 
    che, per  entrambe  le  disposizioni  censurate  (artt.  4-bis  e
4-vicies-ter),  il  rimettente  ha  ritenuto  altresi',  e   in   via
subordinata,  che  difetti  il  requisito  di  necessita'  e  urgenza
ugualmente previsto dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost. 
    Considerato che, successivamente alle  ordinanze  di  rimessione,
questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  32  del  2014,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che  dell'art.
4-vicies-ter, del decreto-legge 30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49; 
    che, dunque, le questioni di  legittimita'  costituzionale  sopra
indicate   vanno   dichiarate   manifestamente   inammissibili    per
sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito  della  sentenza
citata, le norme censurate dal giudice a quo sono gia' state  rimosse
dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 206
e n. 186 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n.  315  e  n.  182  del
2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.