ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Castrovillari nel procedimento penale a carico di A.A. con ordinanza del 12 dicembre 2013, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2013 (r.o. n. 117 del 2014), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Castrovillari ha dubitato della legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione; che, piu' precisamente, il rimettente ha considerato che il citato art. 4-bis, riformando il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza attribuire rilievo alla tipologia delle sostanze stupefacenti, avrebbe un contenuto totalmente disomogeneo rispetto a quello dell'originario decreto-legge, con cio' violando il principio di cui all'art. 77, secondo comma, Cost.; che analoga violazione ha ritenuto sussistere con riferimento al successivo art. 4- vicies-ter, in quanto si tratta di disposizione che sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti; che, per entrambe le disposizioni censurate (artt. 4-bis e 4-vicies-ter), il rimettente ha ritenuto altresi', e in via subordinata, che difetti il requisito di necessita' e urgenza ugualmente previsto dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost. Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che dell'art. 4-vicies-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; che, dunque, le questioni di legittimita' costituzionale sopra indicate vanno dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito della sentenza citata, le norme censurate dal giudice a quo sono gia' state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 206 e n. 186 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.