ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  14  della
legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19  (Nuova  disciplina
regionale sulla  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici), promosso dal Tribunale  ordinario  di
Torino nel procedimento vertente tra la Elettronica industriale spa e
il Comune di Torino ed altra, con ordinanza  del  14  dicembre  2012,
iscritta al n. 50 del registro  ordinanze  2013  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  12,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2013. 
    Visti l'atto di costituzione della Elettronica  industriale  spa,
nonche' l'atto di intervento della Regione Piemonte; 
    udito nell'udienza pubblica  del  10  febbraio  2015  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi  gli  avvocati  Giovanni  Mangialardi  per  la  Elettronica
industriale spa e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il Tribunale ordinario di
Torino ha sollevato, in  riferimento  all'art.  117,  primo  e  terzo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n.  19
(Nuova disciplina regionale  sulla  protezione  dalle  esposizioni  a
campi  elettrici,   magnetici   ed   elettromagnetici),   il   quale,
nell'ambito   degli   impianti   fissi   per   telecomunicazioni    e
radiodiffusione, prevede che «1. I  gestori  o  i  proprietari  degli
impianti  provvedono  agli  oneri  derivanti  dal  compimento   delle
attivita' tecniche ed amministrative di cui all'articolo 7, comma  1,
lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni  e
concernenti le istruttorie e i  sopralluoghi  necessari  al  rilascio
delle autorizzazioni.  I  gestori  o  i  proprietari  degli  impianti
versano le relative somme al  comune  e  alla  provincia  competente,
nella misura rispettivamente dell'ottanta  e  del  venti  per  cento,
secondo gli importi fissati nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2.
2.  I  comuni  concorrono  agli  oneri  derivanti  dall'attivita'  di
controllo esercitata dall'ARPA in misura non  inferiore  al  quaranta
per cento. 3. Con deliberazione della Giunta regionale e' determinata
l'eventuale  variazione,  d'intesa  con  la   Conferenza   permanente
Regione-Autonomie locali, della misura di cui  al  comma  1.  4.  Gli
oneri a carico degli esercenti elettrici  sono  quelli  previsti  dai
provvedimenti adottati dalla Giunta regionale». 
    2.- Il giudice a quo premette che, con ingiunzione  di  pagamento
n.  8311330000007,  la  Soris  spa  (societa'  concessionaria   della
riscossione dei crediti del Comune di Torino) e il Comune  di  Torino
richiedevano alla Elettronica  Industriale  spa  il  pagamento  delle
spese  per  diritti  di  istruttoria,  relativi   alle   domande   di
autorizzazione ed alle denunce di inizio attivita'  presentate  dalla
esponente per l'installazione di impianti di  radiocomunicazione,  ai
sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259
(Codice delle comunicazioni elettroniche).  E  cio'  in  forza  della
delibera della Giunta regionale del Piemonte  5  settembre  2005,  n.
16-757 - la quale, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n.  36
(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici) e della legge reg. Piemonte n. 19  del
2004,   aveva   definito   gli   aspetti   tecnici   relativi    alla
localizzazione, all'installazione,  alla  modifica  ed  al  controllo
degli  impianti  fissi  per  la  telecomunicazione,   prevedendo   il
pagamento, a  carico  dei  privati,  delle  spese  per  le  attivita'
istruttorie sulle domande presentate dai medesimi -,  recepita  dalla
delibera di  Giunta  comunale  4  dicembre  2007,  n.  09001/016  che
determinava i riferiti  impatti  per  gli  impianti  localizzati  nel
territorio torinese. La societa'  Elettronica  Industriale  proponeva
opposizione  avverso  l'ingiunzione  di  pagamento,   lamentando   il
contrasto tra le disposizioni legislative (art. 14 della  legge  reg.
Piemonte n. 19 del 2004) e regolamentari (art. 9 della  deliberazione
della Giunta regionale Piemonte 5 settembre 2005, n.  16-757),  poste
alla base del richiesto pagamento, e  gli  artt.  23  e  117,  primo,
secondo e terzo comma, Cost. 
    Il  Tribunale  ordinario  di  Torino  reputa  la  questione   non
irrilevante, in quanto  l'ingiunzione  di  pagamento  opposta  ha  ad
oggetto il pagamento di spese di  istruttoria  dovute  al  Comune  di
Torino  per  impianti  radioelettrici,  previste  dall'art.  9  della
deliberazione 5 settembre 2005 della Giunta regionale - la  quale  ha
individuato l'importo delle "spese tecniche e amministrative" per  il
rilascio dell'autorizzazione - e dalla deliberazione della Giunta del
Comune di Torino 4 dicembre 2007, la quale -  recependo  la  predetta
delibera della Giunta regionale  -  ha  determinato  gli  importi  di
spettanza del Comune. Il giudizio a quo non potrebbe essere  definito
senza applicare la norma censurata di incostituzionalita', posto  che
il potere impositivo del Comune si fonda sulla  previsione  dell'art.
14 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004. 
    Tanto premesso in  punto  di  rilevanza,  il  giudice  rimettente
sostiene  la  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale  sulla  base  della  ricostruzione  della
giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. 
    A parere del giudice rimettente, la norma censurata, imponendo il
pagamento di spese per attivita' istruttorie per  il  rilascio  delle
autorizzazioni all'installazione e modifica  di  impianti  fissi  per
telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale, si
porrebbe in contrasto con l'art. 93  del  d.lgs.  n.  259  del  2003,
espressione di un principio fondamentale della  materia  «ordinamento
della comunicazione», soggetta, ai sensi dell'art. 117, comma  terzo,
Cost.,  a  potesta'  legislativa  concorrente  dello  Stato  e  delle
Regioni. 
    Il giudice torinese  ritiene  non  condivisibile  la  difesa  del
Comune secondo cui la riserva di legge  di  cui  al  citato  art.  93
sarebbe soddisfatta anche da una legge regionale, innanzitutto  sulla
base della considerazione che, se si consentisse  alle  Regioni  (sia
pur con atto avente forza di legge) di imporre  oneri  vietati  dalla
norma di legge  statale,  si  permetterebbe  quella  alterazione  del
mercato concorrenziale che la norma di principio mira a  scongiurare.
Ne' la riserva di legge (statale) di cui al predetto  art.  93  -  si
rileva sempre nella ordinanza  di  rimessione  -  potrebbe  ritenersi
soddisfatta sulla base della circostanza che gli oneri previsti dalla
disposizione impugnata  sono  relativi  ad  attivita'  istruttoria  e
sopralluoghi  e  l'art.  10  del  d.P.R.  20  ottobre  1998,  n.  447
(Regolamento recante norme di  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione    per    la    realizzazione,    l'ampliamento,    la
ristrutturazione e  la  riconversione  di  impianti  produttivi,  per
l'esecuzione  di  opere  interne  ai  fabbricati,  nonche'   per   la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti  produttivi,  a
norma dell'articolo 20, comma 8, della L.  15  marzo  1997,  n.  59),
dunque una norma di legge statale, consente ai  Comuni  di  istituire
dei diritti di  istruttoria.  Tale  norma,  infatti,  prevede  che  i
diritti di istruttoria possono essere  istituiti  solo  in  relazione
alla riscossione di spese e diritti previsti da disposizione di legge
statale. Nel caso di specie, al contrario, la legge statale vieta che
siano messi a carico del gestore di impianti tali oneri e, del resto,
la possibilita' di prevedere il pagamento  di  oneri  (qualificandoli
come "di istruttoria") finirebbe ancora una volta  per  frustrare  la
finalita'  della  norma  di  principio  prevista  dalla  legislazione
statale. 
    3.- Con atto depositato il  4  aprile  2013,  e'  intervenuta  la
Regione Piemonte, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
infondata. 
    La Regione, pur partendo dalla premessa della natura di principio
fondamentale   dell'art.   93   del   codice   delle    comunicazioni
elettroniche, assume la non  riconducibilita'  degli  oneri  previsti
dalla disposizione censurata all'ambito applicativo di tale norma, la
quale riguarderebbe gli obblighi pecuniari esigibili  successivamente
alla fase di autorizzazione all'installazione e diretti ad  asservire
la concreta attuazione delle opere  di  sistemazione  degli  impianti
medesimi. Tanto  sarebbe  desumibile  dall'utilizzo  della  locuzione
«oneri o canoni» finalizzati all'«impianto di reti» o  all'«esercizio
dei  servizi  di  comunicazione  elettronica»,  che  individuerebbero
postazioni e strutture la cui installazione e' stata gia' oggetto  di
autorizzazione ovvero di denuncia di inizio attivita'. 
    La correttezza di tale conclusione sarebbe confermata  da  quanto
disposto dal comma 2 del  medesimo  art.  93,  il  quale,  dopo  aver
precisato quali prestazioni  possano  essere  legittimamente  imposte
dagli enti locali - ossia  le  spese  necessarie  «per  le  opere  di
sistemazione delle  aree  pubbliche  specificamente  coinvolte  dagli
interventi di installazione e manutenzione»  e  per  «ripristinare  a
regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente  locale»
-, dispone che «Nessun altro onere finanziario,  reale  o  contributo
puo' essere imposto, in  conseguenza  dell'esecuzione  delle  opere»,
fatte salve le eccezioni ivi espressamente previste. 
    La Regione rimarca che altre  disposizioni  recate  dallo  stesso
codice  delle   comunicazioni   elettroniche,   con   riferimento   a
procedimenti autorizzativi di  competenza  ministeriale  (preliminari
alla concreta attuazione delle operazioni di installazione),  volendo
riferirsi alle spese di istruttoria, usano  le  locuzioni  «spese  di
istruttoria» o «contributi per  istruttoria»,  come  ad  esempio  gli
artt. 107, comma 6, e 185,  comma  l,  lettera  a),  differenziandoli
quindi da «oneri o  canoni»  (di  cui  all'art.  93)  ed  ancora  dal
«contributo annuo per verifiche e controlli» (di  cui  all'art.  185,
comma l, lettera b). 
    Laddove non si ritenesse la norma  censurata  estranea  all'alveo
applicativo dell'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche,
e si attribuisse al comma l di quest'ultimo una portata piu' generale
(riferita anche ad oneri o contributi istruttori) rispetto al comma 2
(riferito agli oneri successivi alla installazione  degli  impianti),
tale disposizione finirebbe per ricalcare la  formulazione  dell'art.
23 Cost., riproducendo il  principio  secondo  cui  ogni  prestazione
personale o patrimoniale deve trovare  fondamento  nella  legge  (sia
essa statale o regionale). 
    Premesso, quindi, che l'art.  93  del  d.lgs.  n.  259  del  2003
costituisce  una  norma  di  principio  fondamentale  nella   materia
«ordinamento della comunicazione», in quanto persegue la finalita' di
garantire a tutti gli operatori del settore un trattamento uniforme e
non discriminatorio, cio' che andrebbe negata sarebbe la funzione  di
onere o contributo (senza alcuna considerazione  sulla  tipologia  od
entita' dello stesso) quale  strumento  di  promozione  o  protezione
della concorrenza, poiche' finalizzato  a  garantire  la  parita'  di
trattamento tra gli operatori e a non ostacolare l'ingresso di  nuovi
soggetti  nel  settore.   A   parere   della   Regione   l'automatica
riconduzione  alla  finalita'  di   tutela   della   concorrenza   di
prescrizioni di tale natura  produrrebbe  il  risultato  per  cui  il
silenzio  del  legislatore  statale  precluderebbe   al   legislatore
regionale ogni previsione di contributi istruttori anche se attinenti
a materie di competenza residuale regionale. Se pure la tutela  della
concorrenza configura una funzione trasversale, che giustifica misure
pubbliche volte a  contenere  squilibri  dell'assetto  concorrenziale
come pure a promuovere le condizioni di un sufficiente  sviluppo  del
mercato  o  ad   instaurare   assetti   concorrenziali,   apparirebbe
sproporzionato ritenere che la  previsione  regionale  di  contributi
meramente istruttori - a  compensazione  dei  costi  delle  attivita'
amministrative e tecniche necessarie allo svolgimento  dell'attivita'
istruttoria -  possa  ritenersi  di  per  se'  idonea  ad  introdurre
disparita'   di   trattamento   ed    alterazioni    negli    assetti
concorrenziali, tanto da legittimare l'esclusiva disciplina statale. 
    Proseguendo la disamina sull'ulteriore profilo di  illegittimita'
relativo al potere della Giunta regionale di determinare la misura di
oneri  economici,  in  assenza  di  criteri  direttivi  fissati   dal
legislatore regionale,  la  Regione  rileva  che  la  disciplina  dei
contributi di istruttoria  offerta  dall'art.  14  della  legge  reg.
Piemonte n. 19  del  2004  troverebbe  piena  copertura  nell'evocato
principio  della  riserva  di  legge.  Ed  invero,   il   legislatore
regionale, lungi dal concedere una delega  in  bianco,  demanda  alla
Giunta regionale la mera quantificazione degli importi prevedendo  al
contempo  che  siano  quantificati  i  soli  costi  delle   attivita'
necessarie al rilascio delle autorizzazioni per la installazione e la
modifica degli  impianti  di  teleradiocomunicazione,  ed  indica  le
percentuali  di  ripartizione  degli  importi  tra  il  Comune  e  la
Provincia, destinatari rispettivamente dell'80 e  del  20  per  cento
(come da combinato disposto degli artt. 14, comma l, e  7,  comma  l,
lettera d, della medesima legge regionale).  Peraltro,  i  contributi
richiesti dagli Enti locali, in conformita'  al  censurato  art.  14,
attuato dall'art. 9 della delibera della Giunta regionale Piemonte n.
16-757  del  2005,  apparirebbero  proporzionati  ed  adeguati   alle
finalita' del procedimento per cui sono richiesti aderendo ai  citati
dettami dell'ordinamento europeo. 
    4.- Si e' costituita la Elettronica industriale  spa,  parte  nel
giudizio a quo, la quale ha chiesto che la questione venga accolta. 
    La parte privata sostiene l'illegittimita' incostituzionale della
norma  censurata,  sostanzialmente  ripercorrendo  le  argomentazioni
della ordinanza di rimessione. Ravvisa altresi' la  violazione  degli
artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il Tribunale ordinario di
Torino  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n.  19
(Nuova disciplina regionale  sulla  protezione  dalle  esposizioni  a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il quale prevede che
«1. I gestori o i proprietari degli impianti  provvedono  agli  oneri
derivanti dal compimento delle attivita' tecniche  ed  amministrative
di cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  d),  limitatamente  agli
impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e  i
sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori  o
i proprietari degli impianti versano le relative somme  al  comune  e
alla provincia competente, nella misura rispettivamente  dell'ottanta
e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell'atto  di  cui
all'articolo 5, comma 2. 2. I comuni concorrono agli oneri  derivanti
dall'attivita'  di  controllo  esercitata  dall'ARPA  in  misura  non
inferiore al quaranta per cento. 3. Con  deliberazione  della  Giunta
regionale e' determinata  l'eventuale  variazione,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura  di  cui
al comma 1. 4. Gli oneri a  carico  degli  esercenti  elettrici  sono
quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale». 
    Ad avviso del tribunale  rimettente,  la  disposizione  censurata
violerebbe l'art. 117, primo e terzo comma,  della  Costituzione,  in
quanto, imponendo il pagamento di spese per attivita' istruttorie per
il rilascio delle  autorizzazioni  all'installazione  e  modifica  di
impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione  non  previste
da legge statale, si porrebbe in contrasto con l'art. 93 del  decreto
legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259  (Codice  delle  comunicazioni
elettroniche), espressione di un principio fondamentale della materia
«ordinamento della comunicazione», il quale prevede che «Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province  ed  i  Comuni  non  possono
imporre per l'impianto di reti  o  per  l'esercizio  dei  servizi  di
comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge». 
    2.- La questione e' fondata. 
    La Corte, con la sentenza n. 336 del 2005, ha  affermato  che  il
citato articolo 93 e' «espressione di un principio  fondamentale,  in
quanto persegue la finalita' di garantire a tutti  gli  operatori  un
trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la  previsione
del divieto di porre a  carico  degli  stessi  oneri  o  canoni».  In
mancanza di un tale principio,  ogni  Regione  «potrebbe  liberamente
prevedere obblighi "pecuniari" a carico  dei  soggetti  operanti  sul
proprio territorio, con il rischio, appunto,  di  una  ingiustificata
discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i  quali,
in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti». Per  queste
ragioni «finalita' della norma  e'  anche  quella  di  "tutela  della
concorrenza", di garanzia di parita' di trattamento e di misure volte
a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore». 
    2.1.- La natura di principio fondamentale dell'art. 93 del codice
delle comunicazioni elettroniche e' stata piu'  volte  ribadita,  tra
l'altro con le sentenze n. 450 del 2006 e n. 272  del  2010,  con  le
quali la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norme
regionali dal contenuto analogo a quello del censurato art. 14. 
    Nella prima delle sentenze citate, in particolare,  la  Corte  ha
affermato  che  «La  previsione  [...]  di  un  potere  della  Giunta
regionale di determinare la misura di oneri economici posti a  carico
degli operatori, in relazione  all'attivita'  di  consulenza  tecnica
svolta dall'ARPA [...] e' suscettibile di determinare un  trattamento
discriminatorio e non uniforme tra gli  operatori  del  settore,  con
conseguente  violazione  del  principio   fissato   dal   legislatore
statale». 
    Con la sentenza n. 272 del 2010, poi, la Corte,  con  riferimento
alla censura relativa all'art. 7, comma 6, della legge della  Regione
Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia  di  impianti  di
radiocomunicazione), che riguarda - come nel  caso  in  esame  -  gli
oneri istruttori, ha poi precisato che «la sentenza n. 450  del  2006
di questa Corte assume valore di precedente specifico, giacche' anche
le  disposizioni  allora  dichiarate  costituzionalmente  illegittime
riguardavano proprio le spese per l'attivita' di  consulenza  tecnica
svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti autorizzatori». 
    2.2.- Alla  stregua  di  tali  considerazioni,  deve  dichiararsi
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  14  della   legge   reg.
Piemonte n. 19 del 2004, in riferimento all'art.  117,  primo  comma,
lettera e), Cost.