ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge della Regione Abruzzo 17 aprile  2014,  n.  21  (Modifica
alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme  regionali
in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e  accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e
private" e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012,  n.  64),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 27-30 giugno 2014,  depositato  in  cancelleria  il  1°
luglio 2014 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2014. 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano; 
    udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 27  giugno  2014,
ricevuto il successivo 30 giugno  e  depositato  il  1°  luglio  2014
(iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2014), il Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, della legge della  Regione  Abruzzo  17  aprile
2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31  luglio  2007,  n.  32,
recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e accordi  contrattuali  delle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica della legge regionale
18 dicembre 2012, n. 64). 
    Premette il ricorrente che l'art. 2, comma 1, lettera  e),  della
legge regionale n. 32 del 2007 assoggettava  ad  autorizzazione  «gli
studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie di  cui  al
comma 1 dell'art. 8-ter, D.Lgs. 229/99  ove  attrezzati  per  erogare
prestazioni di chirurgia ambulatoriale  elencate  in  Allegato  B4  -
Lista procedure chirurgiche  eseguibili  in  regime  ambulatoriale  -
della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 -  Misure  per  il  settore  sanita'
relative al funzionamento delle strutture sanitarie  ed  all'utilizzo
appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello  ospedaliero  e
territoriale  e  per  la  loro   regolazione   -   ovvero   procedure
diagnostiche  e  terapeutiche  di  particolare  complessita'  o   che
comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi
del comma 1 dell'art. 8-ter del  D.Lgs.  n.  229/1999».  Per  effetto
della modifica introdotta, con la disposizione  censurata,  nell'art.
2, comma 1, lettera e), della legge reg. n. 32  del  2007  le  parole
«elencate in Allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili  in
regime ambulatoriale - della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 - Misure  per
il  settore  sanita'  relative  al  funzionamento   delle   strutture
sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei  regimi  assistenziali  del
macrolivello ospedaliero e territoriale e per la  loro  regolazione»,
sono state sostituite con le parole  «elencate  nell'allegato  A  che
forma parte integrante della presente legge». 
    1.1.- Espone l'Avvocatura  generale  dello  Stato  che,  come  si
evince dal confronto tra i due elenchi, nel nuovo  «allegato  A»  non
figura un ventaglio di delicate ed invasive prestazioni chirurgiche -
quali la  chirurgia  plastica  e  l'odontoiatria  -  contemplate  nel
precedente  «Allegato  B4»,  con  la  conseguenza   che   gli   studi
professionali  che  erogano  dette  prestazioni  vengono  ad   essere
esonerati dall'autorizzazione prevista dall'art. 2 della  legge  reg.
n. 32 del 2007. 
    Ne consegue, ad avviso della difesa erariale, che l'art. 1, comma
1, della legge della Regione Abruzzo  n.  21  del  2014  si  pone  in
contrasto con i principi fondamentali volti ad assicurare l'idoneita'
e la sicurezza delle cure di cui all'art. 8-ter, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421),  e  dunque  viola  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
eccedendo dalla competenza concorrente regionale in materia di tutela
della salute. 
    1.2.- Aggiunge il ricorrente che con le sentenze n. 150 e n.  245
del 2010 questa Corte ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
di talune disposizioni regionali -  rispettivamente  l'art.  3  della
legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in  materia
sanitaria), e l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26
settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge  regionale  31  luglio
2007, n. 32, recante "Norme generali in  materia  di  autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali  delle  strutture
sanitarie  e  socio-sanitarie  pubbliche  e  private")  -  le   quali
prevedevano l'esclusione del regime dell'autorizzazione per gli studi
medici e per gli studi  odontoiatrici  privati  che  non  intendevano
chiedere  l'accreditamento  istituzionale.  Dette  disposizioni  sono
state ritenute in contrasto con il  principio  fondamentale  espresso
dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992,
in base  al  quale  tutti  gli  studi  medici  e  odontoiatrici,  ove
attrezzati per erogare «prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero
procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare  complessita'  o
che comportino un rischio per  la  sicurezza  del  paziente»,  devono
essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati
con il d.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo  e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano,  in  materia  di  requisiti  strutturali,   tecnologici   ed
organizzativi minimi per l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da
parte delle strutture pubbliche e private),  per  assicurare  livelli
essenziali di sicurezza e di qualita' delle prestazioni in ambiti nei
quali il possesso della  dotazione  strumentale  e  la  sua  corretta
gestione e manutenzione assume  un  ruolo  preminente  per  garantire
l'idoneita' e la sicurezza delle cure (sentenza n. 245 del 2010). 
    La disposizione censurata, conclude la  difesa  dello  Stato,  e'
finalizzata ad eludere il disposto della sentenza n. 245 del 2010  in
quanto  il  legislatore  regionale,  se  da  un  lato  ripristina  la
previsione  dell'autorizzazione  per  gli  studi  privati  medici   e
odontoiatrici,   circoscrive   tale   obbligo   solo   a   specifiche
prestazioni,  attuando  "un  tale   restringimento   dell'ambito   di
applicazione  dell'istituto  autorizzativo,   ancorche'   formalmente
ripristinato, da svuotarne quasi del tutto l'efficacia". 
    2.- La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  1,  della  legge
della Regione Abruzzo 17 aprile 2014,  n.  21  (Modifica  alla  legge
regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in  materia
di   autorizzazione,   accreditamento   istituzionale    e    accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e
private" e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64). 
    1.1.- Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma  1,  della  legge
reg. n. 21 del 2014 nella parte in cui - modificando l'art. 2,  comma
1, lettera e), della legge reg. n. 32 del 2007 - sostituisce la lista
delle procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale di cui
all'«Allegato B4» della legge della Regione Abruzzo 23  giugno  2006,
n. 20 (Misure per il settore sanita' relative al funzionamento  delle
strutture  sanitarie   ed   all'utilizzo   appropriato   dei   regimi
assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale  e  per  la
loro regolazione) con il nuovo elenco di cui all'«allegato A»,  viola
l'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione regionale, prosegue la
difesa erariale, esonerando dall'autorizzazione prevista dall'art.  2
della legge reg. n. 32 del 2007 gli studi professionali  che  erogano
le prestazioni non piu' comprese nell'elenco, si  pone  in  contrasto
con i principi fondamentali in materia di tutela della  salute  volti
ad assicurare l'idoneita' e la sicurezza delle cure di  cui  all'art.
8-ter, comma 2, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
    2.- La questione e' fondata. 
    2.1.- L'art. 2, comma 1, lettera e), della legge reg. n.  32  del
2007, modificato dalla disposizione impugnata,  detta  -  nel  quadro
della disciplina statale di riordino della materia sanitaria  di  cui
al d.lgs. n. 502 del 1992 - il regime autorizzatorio per  l'esercizio
di attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. 
    In particolare, l'art.  8-ter  del  d.lgs.  n.  502  del  1992  -
inserito dall'art. 8, comma 4,  del  decreto  legislativo  19  giugno
1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del  Servizio  sanitario
nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419)
e poi cosi' modificato dall'art. 8 del d.lgs. 28 luglio 2000, n.  254
(Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19 giugno 1999, n.
229,  per  il   potenziamento   delle   strutture   per   l'attivita'
libero-professionale  dei  dirigenti  sanitari)   -   assoggetta   ad
autorizzazione (comma 1) gli studi odontoiatrici, medici e  di  altre
professioni   sanitarie    eroganti    prestazioni    di    chirurgia
ambulatoriale,  ovvero  procedure  diagnostiche  e  terapeutiche   di
particolare complessita' o che comportino un concreto rischio per  la
sicurezza del paziente (comma 2), previa verifica  del  possesso  dei
requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi  stabiliti
con atto di indirizzo e coordinamento,  sulla  base  dei  principi  e
criteri direttivi previsti dall'art. 8, comma 4, del medesimo  d.lgs.
n. 502 del 1992 (comma 4). La disciplina richiamata contempla, tra  i
principi  e  criteri  direttivi,  il  perseguimento  degli  obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano
sanitario   nazionale,   l'idoneita'   delle   strutture   e    delle
attrezzature, nonche' l'obbligo di  controllo  della  qualita'  delle
prestazioni erogate. L'art. 2 del d.lgs. n. 502  del  1992  in  esame
riconosce «[...] alle regioni e alle province autonome, nel  rispetto
dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera»,
ed,  in  particolare,   «[...]   la   determinazione   dei   principi
sull'organizzazione  dei  servizi  e  sull'attivita'  destinata  alla
tutela della salute [...]». 
    2.2.- Per quanto concerne l'ambito materiale nel quale si colloca
la normativa regionale in scrutinio, questa Corte ha evidenziato come
«la competenza regionale in materia  di  autorizzazione  e  vigilanza
sulle  istituzioni  sanitarie   private   debba   senz'altro   essere
inquadrata nella piu' generale potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di tutela della salute, che vincola le  Regioni  al  rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze
n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005)» (sentenza n.  292  del  2012,  e,
nello stesso senso, sentenza n. 260 del 2012). Ne  consegue  che,  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., le  scelte  del  legislatore
regionale devono svolgersi nel  rispetto  dei  principi  fondamentali
riservati alla legislazione dello Stato (sentenze n. 162 del  2004  e
n. 282 del 2002, ordinanza n. 323 del 2010). 
    2.3.- La previgente  normativa  abruzzese  dettata  dall'art.  2,
comma 1, lettera e) della legge reg. n. 32 del 2007  si  poneva,  per
cio' che riguardava il perimetro delle prestazioni sanitarie  cui  si
rivolgeva, nel solco della disciplina statale in quanto per gli studi
medici,  odontoiatrici  e  delle  professioni  sanitarie   richiedeva
l'autorizzazione in relazione a numerose attivita' sanitarie elencate
nell'«Allegato B4» della legge reg. n. 20 del 2006,  riconducibili  -
anche  in  base  al   dato   testuale   (prestazioni   di   chirurgia
ambulatoriale e procedure diagnostiche e terapeutiche di  particolare
complessita' o che comportino un concreto rischio  per  la  sicurezza
del paziente) - alle categorie previste dall'art. 8-ter, comma 2, del
d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229  del  1999.
Di contro, come denunciato dal ricorrente, l'ambito  di  applicazione
dell'autorizzazione obbligatoria e' stato circoscritto  dall'art.  1,
comma 1, della legge reg. n. 21 del 2014, che ha espunto  dall'elenco
una serie di prestazioni eseguibili in regime ambulatoriale, tra  cui
gli  interventi  di  chirurgia  plastica  della  palpebra,   numerosi
interventi dentali e ortodontici, e la gengivoplastica. 
    Nel ridurre il novero delle prestazioni chirurgiche per le  quali
gli  studi  medici  ed  odontoiatrici  sono  tenuti  a   munirsi   di
autorizzazione obbligatoria, la  disciplina  regionale  censurata  si
pone in contrasto con gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992,
i quali, come affermato da  questa  Corte,  «stabiliscono  "requisiti
minimi" di sicurezza e  qualita'  per  poter  effettuare  prestazioni
sanitarie»  (sentenza  n.  292  del  2012)  ed   esprimono   principi
fondamentali nella materia «tutela della salute» (sentenze n.  245  e
n. 150 del 2010). 
    2.4.-  Non  puo',   altresi',   essere   sottaciuto   che,   come
rappresentato dalla difesa  dello  Stato,  di  questioni  analoghe  a
quella in scrutinio si  e'  occupata  questa  Corte  nei  giudizi  di
legittimita' costituzionale definiti con le sentenze n. 245 e n.  150
del 2010. 
    In particolare,  con  la  prima  pronuncia  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  1,  della  legge
della Regione Abruzzo 26 settembre 2009,  n.  19  (Integrazioni  alla
legge regionale 31 luglio 2007, n. 32,  recante  «Norme  generali  in
materia di autorizzazione,  accreditamento  istituzionale  e  accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e
private»), la quale  escludeva  dal  regime  dell'autorizzazione  gli
studi privati medici ed odontoiatrici che non  intendessero  chiedere
l'accreditamento istituzionale. Con la sentenza n. 150  del  2010  e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione Puglia 23 dicembre del  2008,  n.  45  (Norme  in
materia   sanitaria),   che   prevedeva   l'esclusione   dal   regime
dell'autorizzazione  per  gli  studi   medici   e   per   gli   studi
odontoiatrici privati non aperti al pubblico. In ambedue le occasioni
questa Corte ha  ribadito  che  disattende  i  principi  fondamentali
dettati dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502  del  1992,
l'intervento del legislatore  regionale  che  esclude  la  necessita'
dell'autorizzazione  volta  ad  «assicurare  livelli  essenziali   di
sicurezza e di qualita' delle prestazioni, in  ambiti  nei  quali  il
possesso della dotazione strumentale e la  sua  corretta  gestione  e
manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneita' e
la sicurezza delle cure» (sentenza n. 150 del 2010). 
    3.- La  riconduzione  della  disciplina  interposta  evocata  dal
ricorrente  ai  principi  fondamentali  nell'alveo  dei  quali   deve
svolgersi la potesta' legislativa della Regione in materia di  tutela
della salute  e'  avvalorata,  sul  piano  sistematico,  dal  dettato
dell'art. 19,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  502  del  1992,  il  quale
stabilisce che «Le disposizioni del  presente  decreto  costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione»
e fa da cornice agli artt. 8 e 8-ter del medesimo d.lgs. n.  502  del
1992,   che   esprimono,   come   si   e'   detto,    il    principio
dell'obbligatorieta'  dell'autorizzazione  per  gli  studi  medici  e
odontoiatrici che erogano prestazioni di  chirurgia  ambulatoriale  o
procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita'. 
    3.1.-  Puo'  dunque  affermarsi  che  la  normativa  statale   di
riferimento - nel  tracciato  applicativo  desunto  dalle  richiamate
pronunce di questa Corte  -  configura  la  disciplina  di  principio
dell'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'   sanitarie   in
riferimento non soltanto alla tipologia delle strutture ma anche alle
caratteristiche   intrinseche   delle   prestazioni   (di   chirurgia
ambulatoriale,   diagnostiche   e   terapeutiche    di    particolare
complessita', a rischio di sicurezza per il paziente), pur se erogate
da soggetti - quali gli studi medici  e  odontoiatrici  attrezzati  -
diversi dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. 
    Cosi' individuati  l'ambito  di  applicabilita'  e  la  finalita'
dell'autorizzazione in esame e' evidente come,  con  la  disposizione
censurata, la Regione  Abruzzo  ne  abbia  conformato  il  regime  in
termini  piu'  restrittivi  rispetto  alle  previsioni  di  principio
dell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, escludendovi una serie di
prestazioni in relazione alle quali non e' ipotizzabile il venir meno
dei livelli essenziali di garanzia previsti dal  legislatore  statale
in ordine alla qualita' e sicurezza delle cure ed all'idoneita' delle
dotazioni tecniche e strumentali. 
    Con l'art.1, comma  1,  della  legge  reg.  n.  21  del  2014  il
legislatore regionale ha  dunque  attuato  una  scelta  autonoma  non
consentita,  poiche'  in  contrasto  con  i   principi   fondamentali
stabiliti dalla legge dello Stato, non rispettando, in  tal  modo,  i
limiti imposti dall'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  in  materia  di
«tutela della salute».