ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
138, 141, 142, 143, 145 e 146 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'  2013)  e  dell'art.  12   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con    modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011,  n.  111,  promossi
dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,   dalla   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma  di  Trento  e
dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 25 e il  26
febbraio 2013, depositati in cancelleria il 4, il 5 e l'8 marzo 2013,
rispettivamente iscritti ai nn. 30, 33, 35 e 41 del registro  ricorsi
2013. 
    Visti gli atti di costituzione di Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio; 
    uditi gli avvocati Michele  Costa  e  Cristina  Bernardi  per  la
Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico  Falcon  per  la  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per la Provincia autonoma  di
Trento, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato
dello Stato Stefano  Varone  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Ritenuto che con i  quattro  ricorsi  in  epigrafe  la  Provincia
autonoma   di   Bolzano,   la    Regione    autonoma    Trentino-Alto
Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma
Sardegna hanno impugnato i commi 138 - nella parte in cui introduce i
commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  15
luglio 2011, n. 111 -, 141, 142, 143 e 146, nonche', la sola  Regione
autonoma Sardegna, il comma 145 dell'art. 1 della legge  24  dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), denunciandone il
contrasto con i rispettivi statuti, nonche' con  gli  artt.  3,  117,
terzo comma, e 119 della Costituzione; 
    che si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che i ricorsi siano dichiarati non fondati; 
    che,  successivamente,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  la
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia  autonoma
di Trento e la Regione autonoma  Sardegna,  con  atti  depositati  in
cancelleria, rispettivamente, in data 3 marzo, 28, 27  e  23  gennaio
2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso; 
    che le rinunce sono state accettate dal Presidente del  Consiglio
dei ministri con atti depositati in cancelleria in data 5,  17  e  19
marzo 2015. 
    Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, aventi ad oggetto
le medesime disposizioni, vanno riuniti; 
    che per essi vi e' stata rinuncia da parte delle Regioni e  delle
Province autonome ricorrenti e accettazione da parte  del  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.