ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art 1, comma 132,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2013), promossi dalle Province autonome di Bolzano e  di  Trento  con
ricorsi notificati rispettivamente il 25 febbraio - 4 marzo e  il  27
febbraio 2013, depositati in cancelleria il 4 e il 5  marzo  2013  ed
iscritti ai nn. 30 e 35 del registro ricorsi 2013. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano; 
    uditi gli avvocati Michele  Costa  e  Cristina  Bernardi  per  la
Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per  la  Provincia
autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato  Stefano  Varone  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con i ricorsi in epigrafe, la Provincia autonoma di
Bolzano e la  Provincia  autonoma  di  Trento  hanno  impugnato,  tra
l'altro, l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2013); 
    che,  ad  avviso  della  Provincia  autonoma   di   Bolzano,   la
disposizione censurata si pone in contrasto  con  l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  Titolo  V
della   parte   seconda   della   Costituzione);   con   i   principi
costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione;  con  gli
artt. 4, numero 7), 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 75, 79, 83,  104
e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige); con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474  (Norme  di
attuazione dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di igiene e sanita'); con il decreto legislativo  26  gennaio
1980, n. 197 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione
in materia di igiene e sanita' approvate con D.P.R. 28 marzo 1975, n.
474); con il decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti il rapporto tra gli  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); 
    che la Provincia autonoma di Trento deduce il contrasto dell'art.
1, comma 132, della l. n. 228 del 2012 con gli artt. 117, 118, 119  e
120, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost.  n.
3 del 2001, e con il principio di leale collaborazione; con gli artt.
9, numero 10), 16, 75, 79, commi 1, 3 e 4, 80, 81, 103, 104 e 107 del
d.P.R. n. 670 del 1972; con il d.P.R. n. 474 del 1975; con il  d.P.R.
20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello  statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle  province
autonome di Trento e di Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali
dello Stato e della Regione); con gli artt. 9, 10, 10-bis, 17,  18  e
19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
finanza regionale e provinciale); con l'art. 2 del d.lgs. n. 266  del
1992; con l'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987,  n.  526  (Estensione
alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di  Trento
e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  si  e'  ritualmente
costituito  in  giudizio  con  riferimento  ad  entrambi  i  ricorsi,
chiedendo che gli stessi siano dichiarati inammissibili  o  comunque,
nel merito, infondati; 
    che, in base ad analoghe considerazioni, la  difesa  erariale  ha
sostenuto che la disposizione impugnata - dovendo  garantire,  in  un
contesto di grave crisi finanziaria, il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica  concordati  in  sede  comunitaria  -  ha  inteso
ridurre il livello del fabbisogno sanitario attraverso  la  riduzione
dei costi che il Servizio sanitario nazionale nella sua interezza  e'
chiamato a sopportare,  imponendo  agli  enti  autonomi  limiti  alla
crescita  della  spesa  corrente,  in  via  transitoria  e  in  forza
dell'obbligo di generale  partecipazione  all'azione  di  risanamento
delle finanza pubblica; 
    che la trattazione dei ricorsi e' stata, piu' volte,  rinviata  a
nuovo ruolo in pendenza delle trattative per il perfezionamento di un
accordo in materia di  finanza  pubblica,  potenzialmente  idoneo  ad
incidere sulla materia del contendere, tra  il  Governo,  la  Regione
autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
    che in data  15  ottobre  2014  e'  stato  concluso  il  suddetto
accordo, in esecuzione del quale le Province autonome di Trento e  di
Bolzano hanno inteso rinunciare ai ricorsi  in  epigrafe,  e  che  le
difese delle ricorrenti hanno rispettivamente depositato in  giudizio
i verbali  delle  deliberazioni  delle  Giunte  provinciali  (con  la
rituale ratifica del Consiglio,  per  quanto  concerne  la  Provincia
autonoma di Trento); 
    che le rinunce ai ricorsi sono state  formalmente  accettate  con
deliberazioni del Consiglio dei ministri  depositate  dall'Avvocatura
generale dello Stato nella cancelleria di questa Corte. 
    Considerato che deve essere disposta la riunione dei  giudizi  in
quanto  la  comunanza  del  loro  oggetto  ne  giustifica  l'unitaria
trattazione; 
    che all'avvenuta accettazione della rinuncia ai ricorsi  consegue
l'estinzione  del  giudizio,  ai  sensi  dell'art.  23  delle   norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  secondo
il quale «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da  tutte  le
parti costituite, estingue il processo».