ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  83-bis,
commi 1, 2, 6, 7 e 8,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo successivo alle
modifiche apportate dall'art. 1-bis del decreto-legge 6 luglio  2010,
n. 103  (Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  regolarita'  del
servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo  ed  il  sostegno  della
produttivita'   nel   settore   dei   trasporti),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4  agosto  2010,  n.
127, promosso dal Tribunale ordinario di Lucca con ordinanza  del  12
febbraio 2013, iscritta al n.  160  del  registro  ordinanze  2013  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  28,  prima
serie speciale,  dell'anno  2013,  e  nel  giudizio  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 83-bis, commi  1,  2,  6,  7,  8  e  10  del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008, nel testo anteriore alle  modifiche  apportate
dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 103 del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 127 del 2010,  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Trento con ordinanza del 26 luglio 2013, iscritta al  n.
150 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti l'atto di costituzione per la Diatex spa (r.o. n.  150  del
2014), nonche' gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 2015 e nella camera  di
consiglio  del  15  aprile  2015  il  Giudice  relatore  Paolo  Maria
Napolitano; 
    uditi l'avvocato Claudio Toniolo  per  Diatex  spa  e  l'avvocato
dello Stato Lorenzo D'Ascia  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Ritenuto che, con ordinanza in data 26 luglio 2013 (r.o.  n.  150
del 2014), il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7,  8  e
10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  6
agosto 2008, n. 133, nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione; 
    che, in punto di  fatto,  il  rimettente  riferisce  che  tra  il
febbraio 2009 e il dicembre 2010 la "Tibaldo  Rino  Trasporti"  aveva
effettuato vari servizi di trasporto merci per conto della Diatex spa
in forza di un  contratto  che,  pur  redatto  per  iscritto,  doveva
ritenersi non stipulato in forma scritta ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286  (Disposizioni  per  il
riassetto  normativo  in   materia   di   liberalizzazione   regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), in quanto  privo
dell'indicazione dei tempi massimi di carico e scarico merci, e, come
affermato nella parte iniziale dell'ordinanza, anche di data certa; 
    che, al termine del rapporto, poiche'  il  corrispettivo  versato
dal mittente era inferiore a quello  previsto  dall'art.  83-bis  del
d.l. n. 112 del 2008, la "Tibaldo Rino  Trasporti"  aveva  chiesto  e
ottenuto - ai sensi del comma 9 della citata disposizione  -  decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la  differenza  avverso  il
quale  la  societa'  Diatex  aveva  proposto  opposizione  sostenendo
l'erroneita' dei conteggi posti a base della  domanda  monitoria,  ed
eccependo  l'incompatibilita'  dell'art.  83-bis  con  la   normativa
comunitaria, l'intervenuta prescrizione del  diritto  azionato  dalla
"Tibaldo", nonche' l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  83-bis
per violazione dell'art. 3 Cost.; 
    che il giudice a quo ripercorre l'evoluzione della  normativa  in
tema di autotrasporto ricordando come il d.lgs. n. 286 del 2005 abbia
abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie  a  forcella  previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298  (Istituzione  dell'albo  nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina  degli
autotrasporti di cose e  istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a
forcella per i trasporti di merci su strada), stabilendo, all'art. 4,
che, a decorrere dal 28 febbraio 2006, i corrispettivi per i  servizi
di trasporto  di  merci  su  strada  sono  determinati  dalla  libera
contrattazione delle parti e all'art.  6,  al  fine  di  favorire  la
correttezza  e  trasparenza  dei  rapporti  tra  contraenti,  che  il
contratto di trasporto merci e' stipulato di regola in forma scritta,
indicando  una  serie  di  elementi   che   tali   contratti   devono
necessariamente contenere e disponendo che, in mancanza, il contratto
e' equiparato a quello non stipulato in forma scritta; 
    che, successivamente, e' intervenuto l'art. 83-bis  del  d.l.  n.
112 del 2008, come convertito, il quale, nella formulazione in vigore
fino  all'11  agosto  2010,  applicabile,  ratione   temporis,   alla
fattispecie all'esame del rimettente, ha previsto che,  nel  caso  in
cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, il diritto
del vettore si prescrive in cinque anni, mentre laddove il  contratto
sia stato stipulato in forma scritta, ai  sensi  dell'art.  2951  del
codice civile, tale diritto si prescrive in un anno; 
    che anche la determinazione del corrispettivo  della  prestazione
resa dal vettore e' disciplinata diversamente in quanto, nel caso  di
contratto in forma scritta, essa e' demandata all'autonomia negoziale
delle parti, salvo il meccanismo di adeguamento previsto dal comma 5,
mentre nel caso di contratto non stipulato in forma scritta, ai sensi
dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, e' di fonte eteronegoziale; 
    che, infatti, l'art. 83-bis  del  d.l.  n.  112  del  2008,  come
convertito, nel testo in vigore fino all'11 agosto  2010,  disponeva,
al comma 1 che «L'Osservatorio sulle attivita'  di  autotrasporto  di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
sulla base di un'adeguata indagine a campione e  tenuto  conto  delle
rilevazioni  effettuate  mensilmente  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio  per  autotrazione,  determina
mensilmente  il  costo  medio  del  carburante  per   chilometro   di
percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e  la
relativa incidenza»; 
    che  il  comma  2   demandava   allo   stesso   Osservatorio   la
determinazione, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre,
della quota dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto  per
conto di terzi rappresentata dai costi del carburante; 
    che, il comma 4, con riguardo ai contratti di trasporto stipulati
in forma scritta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.  n.  286  del  2005,
stabiliva che «anche in attuazione di accordi  volontari  di  settore
stipulati   nel   rispetto   della   disciplina   comunitaria   della
concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale
delle parti. Il contratto  scritto,  ovvero  la  fattura  emessa  dal
vettore per le prestazioni ivi  previste,  evidenzia,  ai  soli  fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo  dovuto  dal
mittente,  corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto  dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali [...]»; 
    che, qualora il contratto di trasporto di  merci  su  strada  non
fosse stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.  n.
286 del 2005, l'art. 83-bis, al comma 6, disponeva  che  «la  fattura
emessa  dal  vettore  evidenzia,   ai   soli   fini   civilistici   e
amministrativi, la  parte  del  corrispettivo  dovuto  dal  mittente,
corrispondente al costo del  carburante  sostenuto  dal  vettore  per
l'esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali.  Tale  importo   deve
corrispondere  al  prodotto  dell'ammontare  del  costo  chilometrico
determinato, per la classe cui appartiene il veicolo  utilizzato  per
il trasporto, ai sensi del comma 1,  nel  mese  precedente  a  quello
dell'esecuzione  del  trasporto,  per   il   numero   di   chilometri
corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura»; 
    che  il  comma  7  stabiliva,  inoltre,   che   «La   parte   del
corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6,
deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che,  fermo
restando  quanto  dovuto  dal  mittente  a  fronte  del   costo   del
carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente
a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui  al
comma 2»; 
    che, ai sensi del  comma  8,  nel  caso  in  cui  «la  parte  del
corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6,
risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato  al  comma
7,  il  vettore  puo'  chiedere  al  mittente  il   pagamento   della
differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada  non
sia stato  stipulato  in  forma  scritta,  l'azione  del  vettore  si
prescrive decorsi cinque anni  dal  giorno  del  completamento  della
prestazione di trasporto»; 
    che, infine, il comma 10, fintanto che l'Osservatorio non  avesse
provveduto ad effettuare le determinazioni di cui ai  commi  1  e  2,
affidava  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la
elaborazione, con riferimento alle diverse  tipologie  di  veicoli  e
alla percorrenza chilometrica, degli «indici sul costo del carburante
per chilometro e sulle relative quote di  incidenza  sulla  base  dei
dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero  dello
sviluppo economico sul prezzo medio  del  gasolio  per  autotrazione,
sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori
e quelle della committenza»; 
    che il Tribunale ordinario di Trento ritiene che la diversita' di
disciplina tra  contratti  di  trasporto  merci  stipulati  in  forma
scritta e quelli non stipulati per iscritto, o  ad  essi  equiparati,
sarebbe irragionevole in quanto non troverebbe giustificazione  nella
diversa modalita' di conclusione del contratto; 
    che,  per  quanto  concerne  il  termine  di   prescrizione,   la
differenza di ben quattro anni  tra  il  termine  previsto  dall'art.
83-bis, comma 8 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito,  e  quello
fissato in un anno dall'art. 2951 cod. civ. applicabile ai  contratti
non  stipulati  in  forma  scritta  non  sarebbe  giustificata  dalla
necessita' di compiere calcoli laboriosi per  la  determinazione  del
corrispettivo dovuto ex lege, tanto piu' che, anche  nell'ipotesi  di
contratto  scritto,  potrebbe  esservi  la  necessita'  di  calcolare
l'adeguamento previsto dal comma 5 dell'art. 83-bis; 
    che, ad avviso del rimettente, ancor meno giustificata sarebbe la
diversita'  di  disciplina  dettata  per   la   quantificazione   del
corrispettivo del vettore, in quanto non ricorrerebbero i presupposti
che legittimano la deroga dell'autonomia negoziale, ed apparendo tale
disciplina comunque inidonea a tutelare il vettore  in  quanto  parte
debole del contratto, ed a garantire la sicurezza stradale; 
    che la descritta diversita'  di  disciplina  sarebbe  ancor  piu'
irragionevole con riguardo ai contratti  stipulati  per  iscritto  ma
equiparati a quelli verbali perche' privi di taluni dei requisiti che
il contratto deve necessariamente contenere ai sensi dell'art. 6  del
d.lgs. n. 286 del 2005, in quanto l'assenza di tali  indicazioni  nel
contratto - e, in specie, di quelle concernenti i  tempi  massimi  di
carico e scarico come avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio
principale  -  sarebbe  del  tutto   priva   di   rilievo   ai   fini
dell'esercizio  dell'azione  del  vettore  per   il   pagamento   del
corrispettivo e non giustificherebbe la  determinazione  autoritativa
del corrispettivo del trasporto; 
    che, ad avviso del rimettente, la questione  prospettata  sarebbe
rilevante in quanto nella  controversia  al  suo  esame  «si  discute
(anche) di prestazioni di trasporto rese in periodo compreso  tra  il
2009 e il 12 agosto 2010», ed in quanto la  Diatex  spa  ha  eccepito
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal vettore; 
    che,  infine,  il  Tribunale  rimettente,  stante  il  chiaro   e
inequivoco tenore letterale della disposizione censurata, esclude  la
possibilita'    di    dare    della     stessa     un'interpretazione
costituzionalmente orientata; 
    che e' intervenuta in giudizio la Diatex spa la quale ha  chiesto
che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della disposizione
censurata; 
    che la societa' interveniente afferma che l'art. 83-bis del  d.l.
n. 112 del 2008, come convertito, e' stato emanato  a  seguito  delle
pressioni degli autotrasportatori  conseguenti  al  forte  incremento
subito dal costo del gasolio nel corso degli anni 2007-2008 che aveva
ancor piu' aggravato le difficolta' del  settore  ed  era,  pertanto,
finalizzato a introdurre  meccanismi  per  adeguare  i  corrispettivi
dovuti dal mittente ai costi di carburante sostenuti dal vettore; 
    che, successivamente, il decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  103
(Disposizioni urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio
pubblico di trasporto marittimo ed il  sostegno  della  produttivita'
nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 4 agosto  2010,  n.  127,  ha  modificato  la
disciplina e con essa la  ratio  della  disposizione  stabilendo  che
l'importo dovuto al vettore deve essere tale da consentire almeno  la
copertura dei costi di  minimi  di  esercizio  atti  a  garantire  il
rispetto dei parametri di sicurezza normativamente imposti; 
    che, con riguardo alla disciplina  applicabile  ratione  temporis
alla fattispecie oggetto del  giudizio  a  quo,  la  societa'  Diatex
osserva come la diversita' del termine prescrizionale stabilito per i
contratti stipulati in forma non scritta non  sarebbe  giustificabile
ne' in ragione della diversa  percezione  del  decorso  iniziale  del
termine stesso dovuta alla difficolta'  di  conseguire  certezza  del
giorno dal  quale  il  diritto  puo'  essere  fatto  valere,  ne'  in
relazione alla situazione di soggezione nella quale si troverebbe  il
soggetto  interessato,  impossibilitato  ad  esercitare  il   proprio
diritto; 
    che  tale  diversita'   di   disciplina   non   potrebbe   essere
giustificata  dalla  necessita'  del   vettore   di   conseguire   un
corrispettivo  in  linea  con  l'aumento  del  costo  del  gasolio  o
l'adeguamento dei parametri di sicurezza e neppure in relazione  agli
elementi  di  cui  il  contratto  risulta  carente  ed  e'   pertanto
assoggettato alla disciplina del contratto verbale,  non  sussistendo
alcuna relazione tra la mancata indicazione dei  tempi  di  carico  e
scarico e il piu' lungo termine prescrizionale; 
    che  anche  la  diversa  disciplina  del  corrispettivo   sarebbe
ingiustificata dal momento che la sua congruita'  dipenderebbe  dalla
entita' oggettiva dello stesso e  non  gia'  unicamente  dalla  forma
rivestita dal contratto; 
    che, inoltre, la trasparenza del rapporto contrattuale assicurata
dalla forma scritta  sarebbe  identica  sia  nel  caso  di  contratto
scritto conforme al modello legale, sia nel caso di contratto scritto
"carente" degli elementi di cui all'art. 6  del  d.lgs.  n.  286  del
2005, essendo in entrambi i casi oggetto di  pattuizione  consapevole
delle parti; 
    che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale  non  avendo  l'ordinanza  di  rimessione
fornito  sufficienti  elementi  per  verificare  la  rilevanza  della
questione,  quantomeno  sotto   il   profilo   della   determinazione
autoritativa del corrispettivo dovuto al vettore, dal momento che  il
Tribunale si sarebbe limitato a riferire che la societa'  committente
ha sostenuto l'erroneita' «sotto vari profili» dei conteggi  posti  a
base della domanda del vettore, senza tuttavia precisare se  uno  dei
profili in contestazione  fosse  quello  dell'applicazione  dell'art.
83-bis, comma 8, di cui si contesta la ragionevolezza; 
    che l'Avvocatura  generale  dello  Stato  sostiene  che  dovrebbe
essere disposta la restituzione degli atti al  rimettente  a  seguito
della sopravvenuta sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea del 4  settembre  2014  (cause  riunite  C184/13  a  C187/13,
C194/13, C195/13 e C208/13) la quale ha affermato che «l'articolo 101
TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE,  deve
essere interpretato nel senso che osta  a  una  normativa  nazionale,
quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza  della
quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di
terzi  non  puo'  essere  inferiore  a   costi   minimi   d'esercizio
determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti
degli operatori economici interessati»; 
    che, nel merito, la questione sarebbe infondata dal  momento  che
l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, come  convertito,  troverebbe
la propria ratio nella esigenza, gia' presente nel d.lgs. n. 286  del
2005,   di   assicurare   che   la   liberalizzazione   del   mercato
dell'autotrasporto non comprometta la sicurezza stradale e sociale; 
    che il trattamento differenziato riservato ai contratti  conclusi
in forma scritta rispetto a quelli verbali sarebbe giustificata dalla
finalita', perseguita dal legislatore, di  assicurare  preferenza  ai
primi per sollecitare le parti ad  adottare  una  forma  contrattuale
nella quale gli obblighi dei  contraenti  e  i  relativi  livelli  di
servizio risultino con chiarezza, in tal  modo  assicurando,  in  via
indiretta, il rispetto della normativa in tema di sicurezza stradale; 
    che, pertanto, la previsione di un diverso termine prescrizionale
si giustificherebbe, oltre che per il fatto che nel caso di contratto
concluso in forma orale il vettore deve  compiere  calcoli  complessi
per determinare l'esatto ammontare del corrispettivo,  anche  con  la
volonta'  del  legislatore  di  disincentivare  i   committenti   dal
concludere contratti privi della forma scritta; 
    che, quanto alla determinazione del corrispettivo, la conclusione
del  contratto  in  forma  scritta  sarebbe  maggiormente  idonea   a
rafforzare la posizione negoziale dei trasportatori e  a  contrastare
il fenomeno di prestazioni da parte di esercenti abusivi; 
    che, in prossimita' dell'udienza, la Diatex spa ha depositato una
memoria nella quale, dopo aver dato atto  che,  successivamente  alla
pronuncia dell'ordinanza di rimessione, l'art. 1,  comma  248,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2015), ha abrogato  le  disposizioni  censurate,  sostiene  che  tale
sopravvenienza normativa sarebbe irrilevante  dal  momento  che  essa
troverebbe applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio  2015  mentre
il rapporto oggetto del giudizio a quo, si  sarebbe  esaurito  in  un
arco temporale precedente; 
    che, con riguardo alla richiesta di restituzione  atti  formulata
dall'Avvocatura   generale   dello   Stato   in   conseguenza   della
sopravvenuta sentenza della Corte  di  giustizia,  la  parte  privata
sostiene che essa tenderebbe ad ampliare in modo  non  consentito  il
thema decidendum estendendosi alla  determinazione  autoritativa  del
corrispettivo del contratto di autotrasporto; 
    che, in via subordinata, la Diatex spa sostiene che la  decisione
della Corte di giustizia potrebbe avere  rilievo  unicamente  per  il
periodo settembre-dicembre 2010 durante il quale soltanto i costi  di
esercizio  sarebbero  stati   determinati   dall'Osservatorio   sulle
attivita' di  autotrasporto,  organismo  composto  principalmente  da
rappresentanti degli operatori economici interessati, mentre, per  il
periodo  precedente,  il  corrispettivo  e'  stato  determinato   dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che, con ordinanza del 12 febbraio 2013 (r.o. n. 160  del  2013),
il  Tribunale  ordinario  di  Lucca   ha   sollevato   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6,  7  e  8
del d.l. n. 112 del  2008,  come  convertito,  «nel  testo  temporale
vigente», nella parte in cui  introduce  una  tariffa  minima  per  i
trasporti nazionali, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.; 
    che  il  rimettente  e'  chiamato  a  decidere   sull'opposizione
presentata dalla "Ondulati Giusti spa" avverso il decreto  ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo emesso dallo stesso Tribunale  in  data  7
marzo 2012 con il quale, su ricorso della "G.F.M. Trasporti  srl"  le
e' stato ordinato di pagare, per  i  trasporti  eseguiti  negli  anni
2010-2011, la somma di euro 261.906,70, oltre accessori  e  spese  di
procedura, a titolo di differenze tra i corrispettivi concordati  tra
le  parti  al  momento  della  conclusione  orale  dei  contratti  di
trasporto e  quanto  previsto  come  dovuto  ai  sensi  del  comma  7
dell'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008; 
    che, a fondamento dell'opposizione, la societa' "Ondulati Giusti"
ha, tra l'altro, eccepito il contrasto del citato art. 83-bis con gli
artt. 96 e 106 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
nonche' la violazione degli artt. 3 e 41 Cost., chiedendo,  in  tesi,
la disapplicazione della norma interna per contrasto con  il  diritto
comunitario, e,  in  ipotesi,  la  proposizione  della  questione  di
costituzionalita' dell'art. 83-bis; 
    che il giudice a quo, dopo aver argomentatamente escluso  che  la
normativa interna si ponga in contrasto con la normativa comunitaria,
ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis  del  d.l.  n.  112  del
2008, come convertito; 
    che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva  che  le  parti
hanno concluso contratti di  trasporto  in  forma  orale,  successivi
all'entrata in vigore  dell'art.  83-bis,  concordando  corrispettivi
inferiori alla tariffa minima fissata dalla disposizione richiamata e
che la controversia avrebbe ad  oggetto  unicamente  l'entita'  della
differenza tra i corrispettivi concordati e la tariffa minima legale; 
    che l'eventuale dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della  disposizione  censurata,  nella  parte   in   cui   fissa   il
corrispettivo  minimo,  determinerebbe  la   validita'   dell'accordo
concluso dalle parti sul  punto  e  la  reiezione  della  domanda  di
pagamento proposta in via monitoria; 
    che, in punto di non manifesta infondatezza della  questione,  il
Tribunale rimettente sostiene che la ratio della disciplina censurata
andrebbe ravvisata nella volonta' del legislatore di  garantire  agli
autotrasportatori, attraverso l'imposizione di una tariffa minima, il
recupero dei costi minimi determinati in via amministrativa,  inclusi
i costi di gestione riferibili alla  sicurezza,  garantendo,  in  tal
modo, l'efficienza dei mezzi e la capacita' psicofisica degli autisti
e, dunque, la sicurezza stradale; 
    che, tuttavia, l'intervento legislativo censurato  contrasterebbe
con l'art. 41 Cost. in quanto l'introduzione di un sistema tariffario
che limita la concorrenza  e  introduce  una  significativa  barriera
all'accesso all'attivita'  economica  di  autotrasporto  non  sarebbe
idonea a garantire la sicurezza stradale; 
    che, inoltre, il bilanciamento  tra  la  liberta'  di  iniziativa
economica  e  la  sicurezza  stradale  operato   dalla   disposizione
censurata sarebbe irragionevole  perche',  a  fronte  di  una  sicura
limitazione della liberta' assicurata dall'art.  41  Cost.,  e  della
liberta' di  concorrenza,  non  vi  sarebbe  certezza  in  ordine  al
risultato in termini di sicurezza stradale; 
    che sarebbe, altresi', violato  l'art  3  Cost.  «sub  specie  di
discriminazione a rovescio derivante  dall'applicazione  del  diritto
comunitario», dal momento che l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008,
come  convertito,  non  troverebbe  applicazione  con   riguardo   ai
trasporti internazionali e ai  trasporti  cosiddetti  di  cabotaggio,
vale a dire ai  trasporti  nazionali  eseguiti  in  occasione  di  un
trasporto internazionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n.
1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
che fissa norme comuni per l'accesso al  mercato  internazionale  del
trasporto di merci su strada; 
    che, in tal modo, in violazione  del  principio  di  uguaglianza,
mentre gli autotrasportatori stabiliti in  Italia,  in  relazione  ai
trasporti nazionali, sono tenuti a rispettare il  prezzo  minimo,  lo
stesso obbligo non troverebbe applicazione ai trasporti  eseguiti  in
regime di cabotaggio; 
    che e' intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata dal momento  che
la  disposizione  censurata  non  introdurrebbe  affatto  un  sistema
tariffario limitativo della liberta' di  iniziativa  economica  o  di
concorrenza, bensi' un sistema di  determinazione  dei  costi  minimi
idoneo a coniugare il principio della liberta' negoziale delle  parti
e l'esigenza di garantire il rispetto  delle  norme  sulla  sicurezza
stradale; 
    che l'individuazione del costo minimo al di sotto  del  quale  il
corrispettivo non puo' scendere sarebbe finalizzato a scongiurare una
«concorrenza rovinosa» nel settore operata attraverso  una  riduzione
dei costi di esercizio attuata al fine di offrire una  prestazione  a
prezzi bassi, in tal modo compromettendo la sicurezza stradale e  che
la  tutela  di  tale  bene  varrebbe  a  giustificare   una   ridotta
limitazione della liberta' di cui all'art. 41 Cost.; 
    che non sarebbe fondata neppure la censura sollevata in relazione
all'art. 3 Cost. dal momento che, mentre  la  norma  interna  avrebbe
come destinatarie le imprese di trasporto  di  merci  su  strada  per
conto terzi stabilite nel territorio italiano, i trasporti cosiddetti
di cabotaggio sarebbero svolti in regime di  libera  prestazione  dei
servizi da parte di autotrasportatori in occasione  dell'ingresso  in
Italia nell'ambito di un trasporto internazionale; 
    che a tale tipologia di trasporto si applicherebbero le norme del
Regolamento (CE) n.  1072/2009  che  non  troverebbero  applicazione,
invece, per il trasporto sul territorio nazionale svolto da  soggetti
stabiliti in Italia, i quali,  invece,  sarebbero  assoggettati  alla
normativa interna; 
    che, pertanto, trattandosi di situazioni del tutto diverse e  tra
loro non comparabili, non potrebbe essere  ipotizzata  la  violazione
del principio di uguaglianza. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Trento (r.o. n. 150 del
2014) dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  83-bis,
commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo in vigore  fino
all'11 agosto 2010, deducendone  il  contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione; 
    che il censurato art. 83-bis, intitolato «Tutela della  sicurezza
stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto  di  cose
per conto di  terzi»,  detta  numerose  disposizioni  in  materia  di
contratto di autotrasporto di merci su strada per conto terzi; 
    che  il  Tribunale  ordinario  di  Trento  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale del comma 8 della  suddetta  disposizione
il quale disciplina  il  termine  di  prescrizione  del  diritto  del
vettore al pagamento del corrispettivo nel caso in cui  il  contratto
di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, fissandolo  in
cinque anni dal giorno del completamento della prestazione; 
    che, ad avviso del rimettente, tale termine, ben  piu'  lungo  di
quello stabilito in un anno dall'art. 2951 del codice civile  che  si
applica ai contratti  stipulati  in  forma  scritta,  non  troverebbe
giustificazione alcuna nella diversa  modalita'  di  conclusione  del
contratto; 
    che il giudice a quo censura,  altresi',  la  disciplina  dettata
dall'art. 83-bis con riguardo alla determinazione  del  corrispettivo
della prestazione resa dal vettore che,  in  caso  di  contratto  non
stipulato  in  forma  scritta,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto
normativo in  materia  di  liberalizzazione  regolata  dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore), e' determinato dal  legislatore
secondo le modalita' specificate ai commi 6 e 7, mentre nei contratti
stipulati in forma scritta esso e' rimesso dall'art. 83-bis, comma 4,
nel testo vigente fino all'11 agosto  2010,  all'autonomia  negoziale
delle parti; 
    che  il  rimettente  deduce  la  violazione  dell'art.  3   Cost.
ritenendo che le differenze della  disciplina  applicabile  alle  due
tipologie di contratto sarebbero irragionevoli  non  trovando  valida
giustificazione nella diversa modalita' di conclusione del negozio; 
    che anche il Tribunale ordinario di Lucca (r.o. n. 160 del  2013)
ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
83-bis, commi 1, 2, 6,  7  e  8  del  d.l.  n.  112  del  2008,  come
convertito,  «nel  testo  temporale  vigente»,  nella  parte  in  cui
introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali, deducendo  la
violazione dell'art. 41 Cost. in quanto la previsione di  un  sistema
tariffario che limita la concorrenza e  introduce  una  significativa
barriera all'accesso a tale tipologia di attivita' economica  sarebbe
ingiustificata, e irragionevole sarebbe il bilanciamento operato  dal
legislatore tra la liberta' di iniziativa economica  e  la  sicurezza
della circolazione stradale; 
    che il rimettente lamenta, altresi', la  violazione  dell'art.  3
Cost. in quanto  l'art.  83-bis  del  d.l.  n.  112  del  2008,  come
convertito, determinerebbe una  "discriminazione  a  rovescio"  degli
autotrasportatori stabiliti in Italia i quali sono tenuti al rispetto
del prezzo minimo da esso fissato che non si  applicherebbe,  invece,
ai trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, ai sensi  dell'art.  8
del Regolamento (CE)  n.  1072/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni  per  l'accesso
al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; 
    che la questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
Tribunale ordinario di Trento con riguardo all'art. 83-bis,  comma  8
del d.l. n. 112  del  2008,  come  convertito,  nella  parte  in  cui
disciplina il termine di prescrizione  del  diritto  del  vettore  al
pagamento del  corrispettivo,  e'  manifestamente  inammissibile  per
difetto di motivazione sulla rilevanza; 
    che presupposto necessario per l'applicazione della  disposizione
censurata nel giudizio a quo e' che il vettore abbia  agito  dopo  il
decorso del termine ordinario di prescrizione,  fissato  in  un  anno
dall'art. 2951 cod. civ., ma prima che sia trascorso  il  termine  di
cinque anni stabilito dall'art. 83-bis, comma 8 del d.l. n.  112  del
2008, come  convertito,  per  i  contratti  stipulati  in  forma  non
scritta; 
    che, tuttavia, nulla dice al riguardo il  rimettente,  il  quale,
oltre a non chiarire se il contratto avesse o non avesse data  certa,
in quanto  nella  parte  conclusiva  dell'ordinanza  sembra  smentire
l'iniziale affermazione della carenza di questo requisito, omette  di
specificare in qual modo la diversita' di disciplina influisca  sulla
decisione dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente nel
giudizio a quo, cosi' venendo meno all'onere motivazionale su di  lui
gravante in ordine alla rilevanza della questione; 
    che, con riferimento  alle  censure  prospettate  da  entrambi  i
giudici a quibus in ordine alla determinazione del corrispettivo  del
contratto di trasporto, occorre rilevare  che,  successivamente  alle
ordinanze di rimessione, la Corte di giustizia  dell'Unione  europea,
con sentenza 4 settembre 2014 (cause riunite da  C184/13  a  C187/13,
C194/13, C195/13 e C208/13), ha affermato che «l'articolo  101  TFUE,
in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere
interpretato nel senso che osta  a  una  normativa  nazionale,  quale
quella controversa nei procedimenti principali, in forza della  quale
il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi
non puo' essere inferiore a costi minimi d'esercizio  determinati  da
un  organismo  composto  principalmente   da   rappresentanti   degli
operatori economici interessati»; 
    che in detta pronuncia,  la  Corte  di  Lussemburgo,  chiamata  a
valutare  la  compatibilita'  comunitaria  della  disciplina  dettata
dall'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, nel testo
in vigore dall'11 agosto  2010,  rilevato  che  l'Osservatorio  sulle
attivita'  di  autotrasporto  in  base  alle  cui  determinazioni  e'
quantificato  il  corrispettivo   del   vettore,   essendo   composto
principalmente da rappresentati delle associazioni  di  categoria  di
vettori e committenti, doveva considerarsi un'associazione di imprese
ex art.  101  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE),  ha  ritenuto  che  «la  determinazione   di   costi   minimi
d'esercizio, resi obbligatori da una normativa nazionale quale quella
di cui trattasi nei procedimenti principali, impedendo  alle  imprese
di  fissare  tariffe  inferiori   a   tali   costi,   equivale   alla
determinazione orizzontale di tariffe minime imposte» (paragrafo  43)
ed e' idonea a restringere il gioco della concorrenza; 
    che, inoltre, pur essendovi tra le finalita' perseguite  da  tale
normativa quella della  tutela  della  sicurezza  stradale  la  quale
costituisce  un  obiettivo  legittimo  astrattamente  in   grado   di
giustificare detta normativa, la Corte di giustizia ha  ritenuto  che
essa vada «al di la' del necessario» (paragrafo 55), non  permettendo
al vettore di provare che esso, benche' offra prezzi  inferiori  alle
tariffe  minime,  si  conforma  alle  disposizioni  in   materia   di
sicurezza; 
    che la Corte di Lussemburgo  ha  affermato,  inoltre,  che  detta
normativa  «si  limita  a  prendere  in  considerazione,  in  maniera
generica, la tutela della sicurezza stradale, senza  stabilire  alcun
nesso tra  i  costi  minimi  d'esercizio  e  il  rafforzamento  della
sicurezza stradale»  (paragrafo  52)  e  che,  conseguentemente,  «la
determinazione  dei  costi  minimi  d'esercizio   non   puo'   essere
giustificata da un obiettivo legittimo» (paragrafo 57); 
    che, successivamente a tale pronuncia, e' intervenuta la legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  di  stabilita'  2015),  la
quale, all'art. 1, comma 248,  ha  abrogato,  anche  se  a  decorrere
dall'entrata in vigore della legge stessa, i commi 1, 2, e da 6 a  11
ed ha integralmente sostituito i commi  da  4  a  4-sexies  dell'art.
83-bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito; 
    che,  per  effetto  di  tali  modifiche,  e'  venuta  meno   ogni
disciplina legale  del  corrispettivo  del  contratto  di  trasporto,
atteso che, il  comma  4,  nella  formulazione  attualmente  vigente,
stabilisce che «Nel contratto di trasporto, anche stipulato in  forma
non scritta,  di  cui  all'articolo  6  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 286, e successive  modificazioni,  i  prezzi  e  le
condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle  parti,  tenuto
conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale  e
sociale»; 
    che,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  «i
principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto
di  giudizio   di   legittimita'   costituzionale,   si   inseriscono
direttamente  nell'ordinamento  interno  con   il   valore   di   jus
superveniens, condizionando e determinando i  limiti  in  cui  quelle
norme conservano efficacia e devono essere applicate anche  da  parte
del giudice a quo» (ordinanza n. 268 del 2005; ordinanze n.  124  del
2012 e n. 179 del 2011); 
    che spetta ai rimettenti  valutare  l'incidenza  della  pronuncia
della  Corte  di  giustizia   nonche'   delle   modifiche   normative
sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame  e
sulla  persistente  rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale; 
    che, pertanto, a  prescindere  dai  profili  di  inammissibilita'
della questione prospettata dal Tribunale ordinario di Trento  -  per
avere il rimettente sollevato l'incidente di costituzionalita'  senza
preventivamente  risolvere  il  dubbio,  prospettato  dall'opponente,
circa la compatibilita' comunitaria della  disposizione  censurata  e
per non avere egli sufficientemente motivato in ordine al rapporto in
cui  si  pone  la  questione  concernente   la   determinazione   del
corrispettivo rispetto a quella relativa al termine di prescrizione -
va disposta la restituzione degli atti ai  rimettenti  per  un  nuovo
esame della  rilevanza  e  della  non  manifesta  infondatezza  della
questione alla luce dello ius superveniens. 
    Visto l'art. 9, comma 2, delle norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.