ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c),
dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14
settembre 2011, n. 148 e dell'art. 3, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, aggiuntivo dell'art.
72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di
Galatina, nel procedimento vertente tra M.G. ed altro e T.A. con
ordinanza del 12 febbraio 2014, iscritta al n. 193 del registro
ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2014.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il Giudice
relatore Aldo Carosi.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di
Galatina, con ordinanza del 12 febbraio 2014, ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c),
dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14
settembre 2011, n. 148, per violazione degli artt. 38 e 3 della
Costituzione, nella parte in cui non ha previsto che siano fatte
salve le limitazioni in materia di pignoramento di cui all'art. 545
del codice di procedura civile, e dell'art. 3, comma 5, lettera b),
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n.
44, che ha introdotto l'art. 72-ter (Limiti di pignorabilita') nel
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), per
violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede
l'applicazione dei limiti individuati da tale disposizione anche ai
crediti sorti inter privatos.
Riferisce il giudice a quo che la questione e' sorta nell'ambito
di una procedura esecutiva promossa da due creditori privati
cittadini per un credito di alcune migliaia di euro.
Si legge nell'ordinanza di rimessione che i creditori avevano
richiesto il pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 546, comma
l, del codice di procedura civile, delle somme depositate a qualsiasi
titolo su conti, certificati di deposito, libretti di risparmio o
equipollenti intestati al debitore presso vari istituti di credito
aventi sede in Galatina, citando l'esecutato ed i suddetti istituti
di credito per l'udienza prevista dall'art. 547 cod. proc. civ.
Riferisce il giudice rimettente che il pignoramento aveva dato esito
positivo unicamente con riferimento all'indennita' mensile di
disoccupazione, periodicamente accreditata dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale su un conto corrente intestato al debitore.
Questi, opponendosi all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2,
cod. proc. civ., si costituiva in giudizio ed evidenziava
nell'occasione vari profili di incostituzionalita' della procedura
esecutiva.
Il giudice a quo, nell'ordinanza del 12 febbraio 2014, osserva
che sebbene da tempo la pignorabilita' delle retribuzioni e delle
pensioni sia disciplinata nel rispetto del principio consolidato
della limitazione delle pretese creditorie entro precisi limiti
percentuali (ordinariamente corrispondenti ad un quinto del loro
importo), in ragione di consolidati orientamenti giurisprudenziali
(sono richiamate varie decisioni di giudici di merito e la recente
sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 9 ottobre 2012,
n. 17178) tali limiti verrebbero meno quando i predetti emolumenti
confluiscano in un conto corrente bancario o postale, in quanto, si
troverebbe affermato, la somma perderebbe l'originaria
qualificazione, confondendosi nella liquidita' indistinta che
costituisce il credito del correntista nei confronti della banca e,
come tale, completamente aggredibile da parte di un creditore terzo
che provveda a pignorare i conti correnti del lavoratore o del
pensionato, piuttosto che sottoporre a pignoramento il credito che
questi vanti per retribuzioni o per pensioni presso il proprio datore
di lavoro o presso l'istituto previdenziale erogatore.
Solo infatti nel caso di pignoramento eseguito presso il datore
di lavoro, prosegue il rimettente, varrebbero le limitazioni suddette
previste per i crediti da lavoro o da pensione, che invece verrebbero
meno qualora le somme corrispondenti siano confluite in un conto
corrente bancario.
Il giudice a quo riferisce che l'unico, parziale, rimedio a tale
inconveniente potrebbe rinvenirsi nella soluzione individuata da
alcuni giudici di merito secondo i quali la natura privilegiata del
rateo pensionistico permarrebbe anche se esso sia accreditato su un
conto corrente o su un libretto di deposito, purche' la natura del
credito sia immediatamente riconoscibile per denominazione ed importo
e purche' non vi siano, all'attivo, voci diverse dall'accredito della
pensione ovvero prelievi subito dopo il deposito della somma, a
titolo di pensione (e' citata una pronuncia del Tribunale di
Sulmona).
Il Tribunale di Lecce osserva che la questione, gia' presente con
il diffondersi dell'accredito volontario sul conto corrente, sarebbe
divenuta di particolare attualita' con l'entrata in vigore dell'art.
12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo in seguito
modificato dalla legge n. 214 del 2011, il quale ha inserito il comma
4-ter all'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14
settembre 2011, n. 148 che quindi [nel testo vigente] cosi' recita:
«lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via
continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a
chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere
erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi
comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,
n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse
le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'».
Secondo il rimettente tale disposizione, consentendo la totale
apprensione dei proventi della pensione una volta versati nel conto
corrente, violerebbe l'art. 38 Cost. che, nel sancire il diritto dei
lavoratori, in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e
disoccupazione involontaria, a che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, vorrebbe che sia garantita
loro la corresponsione di un minimum vitale, il cui ammontare e'
riservato all'apprezzamento del legislatore (e' citata la sentenza
della Corte costituzionale n. 22 del 1969). Il giudice a quo richiama
anche la giurisprudenza della Corte costituzionale piu' recente, ed
in particolare la sentenza n. 506 del 2002 (confermata anche da
pronunce successive: sentenze n. 444 del 2005, n. 256 del 2006 e n.
183 del 2009) con la quale e' stata ammessa la pignorabilita' delle
pensioni sia pubbliche che private - nella consueta misura del quinto
- per ogni credito, ma con esclusione di quella parte corrispondente
al minimo vitale necessario per il pensionato. Parimenti dovrebbe
ritenersi, secondo il Tribunale di Lecce, per le indennita' di
disoccupazione, ancorche' con specifico riferimento al limite di
pignorabilita' di un quinto dell'emolumento, tenuto conto che lo
stesso art. 38 Cost. le menziona assieme alle pensioni.
L'art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito
dalla legge n. 214 del 2011, violerebbe inoltre l'art. 3 Cost. sotto
il profilo della ragionevolezza, in quanto paleserebbe una
difformita' di trattamento (subita dall'esecutato) - determinatasi a
seguito dell'entrata in vigore della norma impugnata, in ragione
della scelta del creditore tra l'aggressione del credito eseguito
presso il datore di lavoro o presso l'ente previdenziale od invece il
pignoramento delle medesime somme presso l'istituto di credito, dopo
il loro accredito sul conto corrente, trattandosi - secondo il
Tribunale di Lecce - di situazioni sostanzialmente identiche ma
disciplinate in modo ingiustificatamente diverso.
Per il medesimo ordine di considerazioni secondo il Tribunale di
Lecce anche l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, convertito,
con modificazioni, dall'art, 1, comma 1, della legge n. 44 del 2012,
laddove ha aggiunto, nel d.P.R. n. 602 del 1973, in materia di
pignoramento presso terzi disposto dall'agente della riscossione,
l'art. 72-ter («1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario
o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere
pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo
per importi fino a 2.500 euro e in misura pari a un settimo per
importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta
ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di
procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro»), violerebbe gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto
avrebbe ristretto il principio generale di impignorabilita' relativa
dell'emolumento solo ai rapporti debitori sorti nei confronti di
Equitalia s.p.a., e non anche in quelli inter privatos.
Conclude quindi il Tribunale di Lecce che «poiche' entrambe le
disposizioni possono incidere sulle questioni che interessano il
contenzioso in essere tra i signori M. G. e M. S. e il sig. T. A., e'
necessario verificare se, in ipotesi di ritenuta applicabilita' tout
court delle norme anche alle questioni in esame, le stesse risultino
effettivamente coerenti con i summenzionati principi sanciti dalla
Costituzione».
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la Corte dichiari manifestamente inammissibili o
comunque infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce.
Osserva innanzi tutto il patrocinio erariale che il giudice
rimettente si e' dato carico di evidenziare il contrasto
giurisprudenziale esistente in ordine all'interpretazione delle norme
censurate ed ha anche rilevato che la giurisprudenza di merito piu'
recente (Tribunale di Sulmona, marzo 2013, citata dal rimettente, ed
anche ordinanza del Tribunale di Savona, 2 gennaio 2014) avrebbe
offerto una soluzione interpretativa diversa da quella prospettata
dalla Corte di cassazione ma, nondimeno, il giudice rimettente non
avrebbe poi esperito il doveroso tentativo di ricercare
un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme
applicabili, sicche' la questione dovrebbe ritenersi manifestamente
inammissibile.
Osserva inoltre l'Avvocatura generale dello Stato che il
contemperamento tra le due opposte esigenze di lotta all'evasione,
limitazione della circolazione del contante, tutela del credito,
perseguita con l'introduzione di criteri piu' stringenti nella
tracciabilita' dei pagamenti anche da parte della pubblica
amministrazione, e il valore solidaristico sociale sotteso ai limiti
di pignorabilita', dovrebbe ritenersi riservato alla competenza del
legislatore, cosi' come dovrebbe ritenersi che spetti parimenti al
legislatore decidere quale sia l'entita' del minimum non aggredibile
da parte di creditori anche nel caso in cui le prestazioni siano
accreditate sul conto corrente bancario, in quanto solo il
legislatore potrebbe operare una scelta, bilanciando le esigenze di
tutela del credito assicurate dall'art. 47 Cost. e di garanzia di
mezzi adeguati alle esigenze di vita, assicurati dall'art. 38 Cost.
(e' richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 506 del
2002).
Per tali motivi, prosegue la difesa erariale, la questione
sarebbe inammissibile perche' si richiederebbe alla Corte di
pronunciare una sentenza additiva, laddove le alternative
ipotizzabili per contemperare le diverse esigenze sarebbero varie e
comunque rimesse alla scelta discrezionale del legislatore (e'
richiamata la sentenza n. 259 del 2006); espone in proposito la
Presidenza del Consiglio che il pignoramento della somma accreditata
sul conto corrente ed avente finalita' nella prestazione
previdenziale potrebbe essere limitato con modalita' diverse, quali,
a mero titolo esemplificativo, prevedendo l'esclusione dal saldo
attivo del conto corrente, al momento del pignoramento, di un importo
corrispondente all'accreditamento di una o piu' prestazioni
pensionistiche, oppure mediante la ricostruzione del saldo attivo
entro un determinato periodo che precede il pignoramento, tenendo
conto di tutti gli accreditamenti e di tutti gli addebiti ed i
prelievi, al fine di stabilire la composizione del saldo stesso e,
quindi, escludere dalla pignorabilita' l'importo che trova causa
nella prestazione previdenziale, oppure ancora, mediante
l'introduzione di una limitazione forfettaria della pignorabilita'
delle somme accreditate su conto corrente, quando questo sia in
qualunque misura alimentato da somme erogate a titolo di pensione.
In conclusione, non potendo la Corte intervenire nella sfera di
discrezionalita' politica del legislatore (sono citate, ex multis, le
sentenze n. 134 del 2002 e n. 316 del 2008), secondo il Presidente
del Consiglio dei ministri la questione di costituzionalita' dovrebbe
essere dichiarata inammissibile.
Con specifico riferimento alla questione di costituzionalita'
dell'art. 3, comma 5, del d.l. n.16 del 2012, nel testo introdotto
dalla legge di conversione n. 44 del 2012, osserva il patrocinio
erariale che la stessa dovrebbe ritenersi inammissibile per difetto
di rilevanza, in quanto la disposizione non sarebbe applicabile alla
fattispecie concreta, disciplinando la diversa fattispecie del
cosiddetto pignoramento esattoriale. Semmai, conclude il Presidente
del Consiglio dei ministri, il giudice a quo avrebbe dovuto sollevare
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. l del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni), ed individuare nella disposizione di cui all'art.
3, comma 5, lettera b), della legge n. 44 del 2012, introduttiva
dell'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, il tertium comparationis
per evidenziare una eventuale disparita' di trattamento. Ma, anche in
tal caso, secondo l'interveniente, la questione dovrebbe ritenersi
infondata in quanto tale norma disciplina il caso particolare
dell'esecuzione esattoriale con la quale si procede per il recupero
di crediti erariali (e previdenziali) e quindi sarebbe comprensibile
che il legislatore abbia scelto di fissare limiti quantitativi
all'azione esecutiva che potrebbero non ricorrere nell'esecuzione
mobiliare avente per oggetto crediti sorti tra privati, in relazione
ai quali dovrebbe ritenersi che rientri nella discrezionalita'
politica del legislatore la decisione di modulare diversamente la
pignorabilita' dello stipendio e della pensione.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di
Galatina, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c),
dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14
settembre 2011, n. 148, e 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 26 aprile 2012, n. 44 - in riferimento agli artt. 3 e 38
[recte: 38, secondo comma] Cost.
Il giudice rimettente, in funzione di giudice dell'esecuzione
mobiliare, nel corso di una procedura promossa da due privati avverso
un loro debitore per un credito di alcune migliaia di euro, riferisce
di esser stato chiamato ad esaminare una richiesta di pignoramento
dei saldi dei conti correnti riconducibili al debitore presso alcuni
istituti di credito locali. Il pignoramento aveva dato come unico
esito la presenza di un saldo attivo presso uno degli istituti di
credito chiamati a rendere la "dichiarazione di quantita'".
L'esecutato, proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 del codice
di procedura civile, sosteneva che il suddetto conto corrente fosse
alimentato esclusivamente dal periodico accredito dell'indennita' di
disoccupazione.
Il giudice a quo osserva che sebbene da tempo, per effetto di
ripetute decisioni di questa Corte, abbia assunto generale e pacifica
valenza la previsione di una limitata pignorabilita' dei crediti per
redditi di lavoro o di pensione, ordinariamente contenuta in un
quinto del loro ammontare (al netto delle ritenute, con l'ulteriore
esclusione della parte riconducibile al cosiddetto minimum vitale per
i soli redditi da pensione), nondimeno tali limitazioni - ritenute da
questa Corte frutto di un bilanciamento tra le ragioni della
generalita' dei creditori e le esigenze di vita dei lavoratori e dei
pensionati secondo le prescrizioni poste rispettivamente dagli artt.
36 e 38 Cost. - verrebbero meno allorquando le somme, frutto dei
suddetti redditi, siano versate in conti correnti bancari o postali.
Cio' a seguito di orientamenti consolidati in dottrina ed in
giurisprudenza (ribaditi di recente dalla Corte di cassazione),
secondo cui le somme, una volta versate in conto, perderebbero la
loro originaria qualificazione, confondendosi nella liquidita'
indistinta costituente il credito del correntista nei confronti della
banca ed, in quanto tale, completamente aggredibile senza limitazione
alcuna da parte del terzo creditore.
Il rimettente evidenzia che tale situazione si sarebbe aggravata
con l'entrata in vigore dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del
2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, che ha inserito il
comma 4-ter dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 148 del 2011, il
quale avrebbe imposto che il pagamento dei redditi da lavoro o da
pensione superiori all'importo mensile di mille euro avvenga
esclusivamente con accredito su conti correnti bancari o postali,
libretti di deposito, carte prepagate, carte istituzionali,
eliminando radicalmente la possibilita' di pagamento in contanti
nelle mani dell'avente diritto. Secondo il rimettente tale
disposizione violerebbe l'art 38 Cost., in quanto verrebbe a
frustrare la finalita' di assicurare al pensionato mezzi adeguati
alle esigenze di vita.
Ad avviso del giudice a quo sarebbe violato anche l'art. 3 Cost.
sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la norma impugnata
consentirebbe, a fronte della medesima percezione di redditi da
lavoro o da pensione, di rendere vano ogni limite alla
pignorabilita', consentendo al creditore di pignorare per intero gli
importi corrispondenti, una volta che essi siano versati in conto,
allorquando questi preferisca promuovere il pignoramento dei conti
presso gli istituti di credito, piuttosto che quello dei crediti da
lavoro o da pensione presso i datori di lavoro o gli istituti
erogatori.
Per lo stesso ordine di argomentazioni, il Tribunale di Lecce
dubita della legittimita' costituzionale, in riferimento ai medesimi
parametri, dell'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012,
come convertito dalla legge n. 44 del 2012, che ha introdotto l'art.
72-ter (Limiti di pignorabilita') nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede
l'applicazione dei limiti individuati da tale disposizione anche ai
crediti sorti inter privatos.
In proposito il rimettente evidenzia che con la norma impugnata
il legislatore avrebbe recentemente introdotto piu' stringenti limiti
alla pignorabilita' degli emolumenti derivanti da redditi di lavoro o
di pensione, restringendone tuttavia l'operativita' alle sole
"esecuzioni esattoriali" senza consentirne l'applicabilita' anche
alle procedure esecutive dove il creditore agente in executivis sia
un soggetto privato e non Equitalia spa.
E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, deducendo la manifesta inammissibilita' o, comunque,
l'infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale
sollevate dal Tribunale di Lecce.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato il rimettente, pur
avendo evidenziato l'esistenza di un diverso orientamento nella piu'
recente giurisprudenza di merito, nondimeno non avrebbe poi esperito
il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme applicabili, sicche' le
questioni dovrebbero ritenersi manifestamente inammissibili.
Ad avviso dell'intervenuto, le questioni sarebbero comunque
inammissibili perche' si richiederebbe a questa Corte di pronunciare
una sentenza additiva, laddove le alternative ipotizzabili per
contemperare le diverse esigenze di lotta all'evasione, limitazione
della circolazione del contante, tutela del credito (perseguita con
l'introduzione di criteri piu' stringenti nella tracciabilita' dei
pagamenti anche da parte della pubblica amministrazione) ed il valore
solidaristico sociale sotteso ai limiti di pignorabilita' sarebbero
varie e rimesse alla scelta discrezionale del legislatore.
Secondo la difesa erariale dovrebbe ritenersi che spetti al
legislatore decidere quale sia l'entita' del minimum non aggredibile
da parte dei creditori anche nel caso in cui i proventi da lavoro o
da pensione siano accreditati su un conto corrente, un libretto di
deposito, od un altro sistema di moneta elettronica, in quanto solo
il legislatore potrebbe operare la scelta, bilanciando le esigenze di
tutela del credito presidiate dall'art. 47 Cost. e di garanzia di
mezzi adeguati alle esigenze di vita, assicurati dall'art. 38 Cost.
Con riguardo poi alla questione di costituzionalita' dell'art. 3,
comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012, nel testo modificato
dalla legge di conversione n. 44 del 2012, l'intervenuto osserva che
la stessa dovrebbe ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza,
in quanto la disposizione non sarebbe applicabile alla fattispecie
concreta, disciplinando la diversa fattispecie del pignoramento
nell'ambito dell'esecuzione esattoriale.
2.- Per la valutazione delle questioni sollevate si rendono
opportune alcune premesse al fine di inquadrare il contesto normativo
e giurisprudenziale in cui si inseriscono le norme censurate.
Anzitutto, occorre precisare che l'indennita' mensile di
disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate
alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art. 38
Cost.
L'operativita' di tali tutele si e' tradotta nel diritto positivo
anche nella predisposizione di deroghe al regime dell'espropriazione
forzata quando quest'ultima viene rivolta ai crediti da pensione o da
emolumenti assimilati. Per le ragioni successivamente specificate
tali deroghe sono tassative e non possono operare al di la' delle
situazioni giuridiche per le quali vengono espressamente previste.
Le norme limitative della pignorabilita' delle retribuzioni e
degli emolumenti assimilati sono contenute, insieme ad altre ipotesi
di deroga, nell'art. 545 cod. proc. civ. - come modificato dall'art.
27 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia
di istituzione del giudice unico di primo grado) il quale dispone:
«Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per
cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del
tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo
determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti
aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone
comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di
assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati
a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella
misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da
lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed
in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il
simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo'
estendersi oltre alla meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali
disposizioni di legge».
Con riguardo alle pensioni ed agli emolumenti assimilati il
principio della limitazione della pignorabilita' in termini analoghi
a quelli previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. ha trovato
specificazione nell'ambito pubblico attraverso il decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
Pubbliche Amministrazioni). Cio' per effetto di un percorso normativo
e giurisprudenziale complesso, fortemente influenzato dalle pronunzie
di questa Corte, piu' volte chiamata in causa dai giudici di merito e
dalla Corte di cassazione.
In origine l'art. 1 di detto decreto poneva un divieto assoluto
di sequestrabilita', pignorabilita' e cedibilita' di stipendi,
sussidi, pensioni ed altri compensi assimilati. L'art. 2, in via di
eccezione, ammetteva la pignorabilita' e sequestrabilita' di
retribuzioni, pensioni, indennita' ed assegni equivalenti sino ad un
terzo in caso di crediti per causa di alimenti; fino ad un quinto per
debiti sorti verso lo Stato od altri enti derivanti dal rapporto di
lavoro; fino ad un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle
Province o ai Comuni.
In esito ad un iter giurisprudenziale piuttosto articolato, che
non e' il caso di riproporre in questa sede se non con richiamo alle
pronunzie piu' significative in tema (sentenze n. 183 del 2009, n.
256 del 2006, n. 444 del 2005, n. 506 e n. 468 del 2002 e n. 55 del
1991; ordinanze n. 315 del 1999 e n. 447 del 1994), questa Corte e'
pervenuta alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
norme che ponevano un assoluto divieto alla pignorabilita' delle
pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, recante
«Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale» ed art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante
«Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale»), limitando l'impignorabilita' assoluta alla sola
parte necessaria per soddisfare le esigenze minime di vita del
pensionato. Nel contempo questa Corte ha riconosciuto tale criterio
valevole anche per le pensioni del "settore pubblico" ed ha precisato
che la limitazione della pignorabilita' per i crediti da pensione non
puo' consistere nella sottrazione alle pretese dei creditori
dell'intera somma spettante, ma solo di quella parte necessaria ad
assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati, in
conformita' al precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. La
necessita' di garantire questo minimum vitale puo' giustificare la
compressione del diritto di rivalsa dei creditori sulla pensione ma
il sacrificio non puo' essere assoluto, bensi' proporzionato
all'entita' funzionale ad assicurare il rispetto del disposto
costituzionale.
2.1.- Mentre il corretto bilanciamento dei valori in gioco - la
tutela del pensionato e le ragioni dei creditori insoluti - e' stato
affermato nel senso che l'esclusione della pignorabilita' dei crediti
da pensione non puo' riguardare l'intera somma, bensi' la sola parte
necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei
pensionati (mentre per la parte restante valgono gli ordinari
limiti), analoga operazione ermeneutica non e' stata possibile con
riguardo alla fattispecie venuta in questa sede all'evidenza della
Corte, la quale riguarda le somme transitate dal soggetto erogatore
dell'indennita' di disoccupazione al conto corrente dell'avente
diritto.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione
«nessuna preclusione o limitazione sussiste, in ordine alla
sequestrabilita' e pignorabilita' di tali somme, ormai
definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo
patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che
esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate,
quindi, alla disciplina dell'art. 1834 cod. civ.» (da ultimo, Corte
di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 ottobre 2012, n. 17178).
Dunque, i limiti della pignorabilita' concernono i crediti per causa
di pensioni o redditi assimilati, ma non le somme che ne sono
oggetto, una volta erogate dal soggetto obbligato. Nel caso in cui
l'accredito dei ratei della pensione o dei trattamenti assimilati
venga effettuato, come di frequente avviene, su un conto corrente
bancario o un libretto di risparmio, gli accrediti stessi si
confondono con il resto delle somme ivi giacenti.
Con il versamento in conto si verifica, infatti, l'estinzione
(pro rata) del rapporto obbligatorio corrente tra il pensionato ed il
terzo debitore del trattamento economico. Il denaro versato in conto,
seguendo l'ordinario regime dei beni fungibili, secondo le regole del
deposito irregolare (art. 1782 cod. civ.), diviene di proprieta'
dell'istituto di credito (artt. 1834 e 1852 e seguenti cod. civ.),
con contestuale nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra
l'istituto di credito ed il depositario o correntista, che si
compendia nel diritto a richiedere in ogni momento il saldo attivo
risultante dal conto e per il quale non sono previsti limiti di
pignorabilita' dipendenti dalle cause che diedero origine agli
accrediti. Da tale disciplina deriva quindi la pignorabilita'
indistinta delle somme giacenti sul conto corrente, secondo il
principio generale dell'art. 2740 cod. civ.
In definitiva, il pignoramento del conto corrente concerne il
credito del correntista verso la banca per quanto risulta dal saldo
delle rimesse effettuate sul conto stesso.
Impregiudicato lo scrutinio di ammissibilita' delle questioni
proposte, appare di tutta evidenza che, allo stato della legislazione
e della giurisprudenza, la tutela del fondamentale diritto del
pensionato di veder garantiti i mezzi adeguati alle esigenze di vita
attraverso la fruizione del vitalizio di cui e' titolare appare
caratterizzata quantomeno da disomogeneita' e, nella specifica
fattispecie di contratto di conto corrente, dall'assenza di norme
idonee a garantire l'impignorabilita' di quella parte della
prestazione previdenziale che vale - come piu' volte specificato da
questa Corte - ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle
esigenze di vita costituzionalmente garantite (ex plurimis, sentenze
n. 468 del 2002 e n. 160 del 1974).
Dal disomogeneo contesto normativo e giurisprudenziale
precedentemente richiamato prende spunto il giudice a quo per
sottoporre allo scrutinio di questa Corte la norma che ha reso
obbligatorio il versamento sul conto corrente dell'indennita' (con
cio' rendendo inevitabile la sottoposizione degli interi ratei al
pignoramento) e di quella che ha garantito alle sole fattispecie dei
crediti erariali una limitata pignorabilita' degli emolumenti
pensionistici.
3.- Alla luce delle esposte premesse, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 201
del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, che ha
inserito il comma 4-ter dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n.
148 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., e'
inammissibile, poiche' il giudice rimettente e' incorso in errore
nell'individuazione della norma censurata.
Infatti, egli non deve fare applicazione, nel caso di specie,
della norma impugnata - volta ad assicurare misure di tutela della
sicurezza sociale e di contrasto alla criminalita' organizzata -
bensi' delle disposizioni in tema di conto corrente, le quali
comportano - alla stregua della giurisprudenza teste' richiamata -
l'assenza di limiti al generale principio della responsabilita'
patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.
E' in base a tale generale principio che, in assenza di eccezioni
tassative di legge, non risulta possibile garantire le necessita'
primarie del pensionato soggetto a pignoramento delle somme esistenti
sul proprio conto corrente.
L'art. 12, comma 2, non ha, quindi, inciso sulla tematica
inerente alla soggezione al pignoramento delle somme giacenti sul
conto corrente, in relazione alla quale e' costante in senso
affermativo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ma ha
soltanto acutizzato, in via di fatto, il problema della
pignorabilita' indiscriminata degli emolumenti provenienti da crediti
di lavoro e pensionistici, una volta transitati nel conto corrente,
dal momento che ha reso obbligatorio detto transito. D'altra parte,
la cessazione della situazione di impignorabilita' gia' in precedenza
conseguiva all'avvenuta erogazione di detti emolumenti, quand'anche
riscossi in contanti dall'avente titolo.
Non puo' comunque sostenersi, come sembra ritenere il rimettente,
che le ipotesi di impignorabilita' dei crediti da pensione possano
estendersi, attraverso l'interpretazione giuridica o un'eventuale
pronuncia additiva di questa Corte, alla disciplina del pignoramento
sul conto corrente. Cio' per due distinti ordini di motivi: i limiti
alla pignorabilita' dei beni del debitore sono deroghe al principio
generale della responsabilita' patrimoniale, tassativamente previste
dalla legge e, per questo motivo, non suscettibili di estensione
analogica; un'eventuale pronuncia additiva di questa Corte non
potrebbe essere a "rime obbligate", dal momento che il credito da
pensione e' situazione giuridica profondamente diversa dal credito di
conto corrente e che, conseguentemente, l'indefettibile principio
costituzionale di tutela del fine solidaristico (di garantire
l'emancipazione dal bisogno del pensionato) non puo' trovare
soluzione obbligata attraverso l'automatica riproduzione di una norma
appartenente ad un contesto giuridico diverso.
In definitiva, l'art. 545 cod. proc. civ. e gli artt. 1 e 2 del
d.P.R. n. 180 del 1950 non possono fungere da tertia comparationis al
fine di rimuovere il vulnus del vigente sistema di tutela sociale in
riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.
Come gia' rilevato, la tutela delle condizioni di vita minime del
pensionato non e' automaticamente identificabile con le modalita'
previste dalle suddette norme, le quali sono specificamente
parametrate al particolare rapporto giuridico tra il soggetto
erogatore della pensione ed il beneficiario, ma ben puo' essere
esercitata attraverso strumenti diversi e - con riguardo al caso di
specie - piu' appropriati in relazione ai caratteri del rapporto
contrattuale tra correntista ed istituto bancario o postale.
3.1.- Se il credito per il saldo del conto corrente, nonostante
sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato
della legislazione, dell'impignorabilita' parziale relativa ai
crediti da pensione, cio' non puo' precludere in radice la tutela dei
principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto
pignorato.
In definitiva, la tutela dell'interesse costituzionalmente
protetto dall'art. 38 Cost. non puo' ritenersi suscettibile di
compressione, in modo assoluto o comunque sproporzionato, per effetto
della penalizzante combinazione delle regole giuridiche inerenti alla
struttura del contratto di conto corrente bancario e della
responsabilita' patrimoniale.
In tale contesto l'individuazione e le modalita' di salvaguardia
della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario
mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e' riservata alla
discrezionalita' del legislatore, il quale, come di seguito meglio
precisato, non puo' sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente
quadro normativo in coerenza con i precetti dell'art. 38, secondo
comma, Cost.
4.- Anche la questione dell'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l.
n. 16 del 2012, come convertito dalla legge n. 44 del 2012, - che ha
introdotto l'art. 72-ter nel d.P.R. n. 602 del 1973 - e'
inammissibile.
Il rimettente si duole del fatto che tale disposizione non sia
applicabile al giudizio principale - il cui oggetto non e' peraltro
ascrivibile alla riscossione coattiva di tributi - sollecitando la
Corte ad estenderlo alle procedure esecutive ordinarie.
A prescindere dall'obiettiva difficolta' di rinvenire all'interno
della medesima disposizione la norma identificabile come tertium
comparationis e quella da dichiarare costituzionalmente illegittima,
la censura proposta risulta priva di rilevanza, poiche' il rimettente
- per sua stessa ammissione - non deve fare applicazione della
disciplina in questione.
Una norma simile a quella auspicata dal giudice a quo - della
quale lo stesso non si e' avveduto avendo richiamato la formulazione
originaria dell'art. 72-ter, come introdotta con l'art. 3, comma 5,
lettera b), del d.l. n. 16 del 2012 nel testo modificato dalla legge
di conversione - e' stata inserita proprio nel corpo dello stesso
art. 72-ter, quale comma 2-bis, dall'art. 52, comma 1, lettera f),
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 - secondo cui «Nel caso di
accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente
intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si
estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo». La
sua applicazione, tuttavia, e' espressamente limitata - come emerge
dalla stessa relazione di accompagnamento ai lavori parlamentari -
alla riscossione coattiva dei tributi.
5.- Se l'aberratio ictus del rimettente in ordine alle norme
censurate nel presente giudizio comporta l'inammissibilita' delle
questioni proposte, non puo' sottacersi che il principio di tutela
del pensionato di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. soffre, in
relazione al quadro normativo illustrato, gravi limitazioni
suscettibili di comprimerlo oltre i limiti consentiti
dall'ordinamento costituzionale.
La combinazione di diverse norme, pure dirette a garantire valori
importanti quali la tutela delle ragioni di credito e l'effettivita'
della responsabilita' patrimoniale, ha generato, nel caso di specie,
interrelazioni che rendono incoerente il sistema delle garanzie a
favore del pensionato.
Pur disponendo di ampia discrezionalita' nella scelta del tipo di
tutela delle condizioni minime di sostentamento del pensionato tra le
molteplici ipotizzabili, il legislatore ha determinato una situazione
che pregiudica la fruizione di un diritto sociale incomprimibile
quando i mezzi destinati a tal fine per la semplice confluenza nel
conto corrente bancario o postale, perdono il carattere di
indisponibilita' in relazione a misure cautelari ed espropriative.
E' specificamente sotto tale profilo di incompletezza del sistema
di tutela del pensionato che l'attuale situazione normativa risulta
incompatibile con il precetto contenuto nell'art. 38, secondo comma,
Cost.
Il vulnus riscontrato e la necessita' che l'ordinamento si doti
di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al
pensionato, se non inficiano - per le ragioni gia' esposte - la
ritenuta inammissibilita' delle questioni e se non pregiudicano la
«priorita' di valutazione da parte del legislatore sulla congruita'
dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario»
(sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di sottolineare la
necessita' che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al
problema individuato nella presente pronuncia.