ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nonche'
dell'art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 26 ottobre  1972,  n.  642
(Disciplina  dell'imposta  di  bollo),  promosso  dalla   Commissione
tributaria regionale del  Lazio  nel  procedimento  vertente  tra  il
Codacons  -  Coordinamento   delle   associazioni   per   la   tutela
dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori  -  ed  il
Ministero della giustizia, con ordinanza del 4 luglio 2013,  iscritta
al n. 249 del registro ordinanze 2013  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2013. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2015  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli avvocati Guglielmo  Saporito,  Raffaele  Lupi  e  Carlo
Rienzi per il Codacons, e l'avvocato dello Stato Barbara  Tidore  per
il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ordinanza  depositata  il  4  luglio  2013,  la
Commissione  tributaria  regionale  del  Lazio   ha   sollevato,   in
riferimento agli  artt.  2,  3,  24,  53  e  97  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della  legge  11
agosto 1991, n. 266  (Legge-quadro  sul  volontariato),  e  dell'art.
27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642  (Disciplina
dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevedono, nell'ambito
delle esenzioni dall'imposta di bollo, gli atti di natura  giudiziale
e processuale delle organizzazioni di volontariato; 
    che, in punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce di  essere
chiamato a decidere in ordine all'appello  proposto  dal  Codacons  -
Coordinamento delle associazioni per la tutela  dell'ambiente  e  dei
diritti degli utenti e dei consumatori (d'ora in avanti, «Codacons»),
al fine di ottenere  la  riforma  della  sentenza  della  Commissione
tributaria provinciale, con la quale e' stato  respinto  il  ricorso,
proposto dallo stesso Codacons, avverso l'invito, emesso dal TAR  del
Lazio, al pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 9 del
d.P.R. 30  maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -  Testo
A); 
    che,  a  fondamento  dell'impugnativa,  la  parte  ricorrente  ha
dedotto di essere esente dall'obbligo  di  pagamento  del  contributo
unificato per le  controversie  relative  all'oggetto  della  propria
attivita' istituzionale, in qualita' di Onlus impegnata nella  difesa
degli interessi dei consumatori; 
    che il giudice a quo osserva che l'art. 10 del d.P.R. n. 115  del
2002,  nel  prevedere  alcuni  regimi  di  esenzione  dal  contributo
unificato, stabilisce che «Non e' soggetto al contributo unificato il
processo gia' esente, secondo previsione legislativa e  senza  limiti
di competenza o di valore, dall'imposta di bollo  o  da  ogni  spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura [...]»; 
    che, ai fini dell'applicazione  dell'imposta  di  bollo,  cui  fa
rinvio il citato art. 10, l'art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R.  n.
642 del 1972 prevede l'esenzione dall'imposta stessa per  gli  «Atti,
documenti, istanze,  contratti  nonche'  copie  anche  se  dichiarate
conformi,  estratti,  certificazioni,  dichiarazioni  e  attestazioni
poste in essere  o  richiesti  da  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale (ONLUS) [...]»; 
    che gli atti processuali non sono previsti dall'art. 27-bis nelle
categorie di atti esenti dall'imposta di bollo e pertanto, ad  avviso
del giudice a quo, deve ritenersi  che  per  le  iscrizioni  a  ruolo
richieste dal  Codacons  -  ancorche'  nell'esercizio  delle  proprie
attivita' istituzionali - il contributo unificato sia dovuto; 
    che, secondo la prospettazione del giudice rimettente, la mancata
previsione degli atti giudiziari  e  processuali  tra  quelli  esenti
dall'imposta di bollo e quindi dal contributo  unificato,  violerebbe
in primo  luogo  l'art.  2  Cost.,  poiche'  sarebbe  compromesso  lo
svolgimento dell'attivita' delle  associazioni  di  volontariato,  la
quale e' volta al conseguimento di finalita'  di  carattere  sociale,
civile e culturale e costituisce  la  piu'  diretta  espressione  del
principio di solidarieta' sociale; 
    che, a questo riguardo, viene rilevato  che  il  Codacons,  nello
svolgimento della propria attivita' istituzionale, persegue la tutela
collettiva di intere categorie di consumatori -  ivi  inclusi  quelli
non  partecipanti  all'iniziativa,  i  quali  rimangono   liberi   di
attivarsi singolarmente -  al  fine  di  ripristinare  la  legalita',
nell'interesse dell'intera categoria; 
    che,  pertanto,  la  mancata  previsione  dell'esenzione  per  le
associazioni di volontariato impedirebbe loro di svolgere la  propria
funzione di rimuovere gli ostacoli, anche di natura economica, che  i
singoli possono incontrare nella tutela dei  loro  diritti;  da  cio'
conseguirebbe la violazione del principio di  uguaglianza  formale  e
sostanziale previsto dall'art. 3  Cost.,  nonche'  del  principio  di
adeguatezza della capacita' contributiva recato dall'art. 53 Cost.; 
    che ad avviso del rimettente, sarebbe altresi' violato l'art.  24
Cost., poiche' la mancata previsione  dell'esenzione  dal  contributo
unificato per le associazioni di volontariato ostacolerebbe l'accesso
dei meno abbienti alla tutela giurisdizionale dei propri diritti; 
    che viene denunciata, infine, la violazione dell'art.  97  Cost.,
poiche'   le   disposizioni   censurate   comporterebbero   un'azione
amministrativa non adeguata e conveniente per  il  perseguimento  del
fine  pubblico,  determinando  una  discriminazione  tra  i  soggetti
privati coinvolti nel procedimento; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  e
comunque infondata; 
    che, in via preliminare, l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
eccepito che la questione sarebbe inammissibile, poiche' il giudice a
quo -  sebbene  richieda  un  intervento  additivo  sull'art.  27-bis
dell'Allegato B al d.P.R. n. 642  del  1972  -  intende  ottenere  un
ampliamento delle ipotesi  di  esenzione  dal  contributo  unificato,
previste dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, il  quale  tuttavia
non forma oggetto della questione; 
    che  la  difesa  erariale  ha  inoltre  eccepito  il  difetto  di
motivazione, sia in relazione alla rilevanza, sia in  relazione  alla
non manifesta infondatezza della questione; 
    che viene, altresi', eccepita l'inammissibilita' della  questione
per avere il giudice a quo omesso di verificare  la  possibilita'  di
pervenire, in via interpretativa,  ad  una  soluzione  conforme  alla
Costituzione; 
    che,  inoltre,  quanto  al  merito  della  questione,  la  difesa
erariale osserva che al contributo unificato  sugli  atti  giudiziari
sono state riconosciute da questa Corte le caratteristiche essenziali
del tributo e che tale  obbligazione  tributaria  non  determinerebbe
alcuna discriminazione ai danni dei  soggetti  che  decidano  di  far
valere  le  proprie  ragioni  tramite  l'associazione  di  categoria,
poiche' gli stessi non verrebbero a essere gravati di maggiori  oneri
economici; 
    che, inoltre, le ipotesi di esenzione previste dall'art.  10  del
d.P.R. n. 115 del 2002 sarebbero disciplinate  in  modo  ragionevole,
cosi' da sottrarsi alle censure del giudice a quo; in particolare, la
ratio di  tali  esenzioni  sarebbe  rinvenibile  in  un  criterio  di
meritevolezza, in funzione  di  finalita'  di  solidarieta'  sociale,
connesse alla protezione di diritti strettamente personali; 
    che,  d'altra  parte,  un'eventuale  esenzione   dal   contributo
unificato, in ragione della sola qualita' del soggetto che agisce  in
giudizio,  si  porrebbe  in  contrasto  con  le  consolidate   regole
interpretative in tema di applicazione delle agevolazioni  tributarie
e risulterebbe, inoltre, distonica rispetto alla  tecnica  utilizzata
dal legislatore nella previsione delle ipotesi di esenzione, la quale
procede attraverso  l'individuazione  dell'oggetto  dei  giudizi  nei
quali gli atti sono posti  in  essere,  in  base  al  criterio  della
particolare meritevolezza delle situazioni soggettive; 
    che, viceversa,  l'esenzione  invocata  dal  rimettente  andrebbe
estesa indiscriminatamente a tutti i giudizi  in  cui  sia  parte  il
Codacons, secondo il criterio, che sarebbe del tutto  inedito,  della
qualita' soggettiva di una delle parti processuali; 
    che nel giudizio dinanzi a  questa  Corte  si  e'  costituito  il
Codacons, chiedendo in via principale che questa Corte  dichiari  che
l'interpretazione sistematicamente corretta dell'art. 27-bis in esame
e'  quella  secondo  la  quale  nella  nozione   di   «atti»   esenti
dall'imposta di  bollo  devono  intendersi  inclusi  anche  gli  atti
giudiziari e processuali, sia relativi  alla  struttura  patrimoniale
dell'ente, sia relativi ad azioni proposte a vantaggio  di  tutta  la
collettivita', in quanto si tratti di atti volti al perseguimento dei
fini sociali dell'ente; 
    che,  in  via  alternativa,  il  Codacons  ha  chiesto  che   sia
dichiarata, in riferimento agli artt.  2,  3,  24,  53  e  97  Cost.,
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni  censurate,  nella
parte in cui  le  stesse  non  contemplano  gli  atti  aventi  natura
giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato,  quali
atti «connessi allo svolgimento delle loro attivita'»; 
    che, a questo riguardo, viene sottolineata la natura del Codacons
quale organizzazione di volontariato e di Onlus, legittimata ad agire
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e  degli  utenti,
in attuazione del principio di  sussidiarieta'  orizzontale,  di  cui
all'art. 118, quarto comma, Cost., il  quale  accorda  preferenza  ai
privati, sia come singoli, sia come associati, per lo svolgimento  di
attivita' di interesse generale; 
    che in particolare, l'attivita' giudiziaria - che rappresenta  in
generale  un  elemento  essenziale  di  attuazione  delle   finalita'
perseguite  dalle  Onlus  -  per  il  Codacons  rappresenterebbe  una
specifica missione statutaria, con  la  conseguenza  che  la  mancata
previsione di un'esenzione dal  contributo  unificato  costituirebbe,
per  la   stessa   parte   ricorrente,   un   ostacolo   illogico   e
sproporzionato,  tale  da  comprimere  il  diritto  di   difesa   dei
consumatori e degli utenti rappresentati, tenuto conto in particolare
dell'assenza di finalita' lucrative dell'associazione; 
    che, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 53  Cost.,
il  Codacons  denuncia  l'irrazionalita'  della  mancata   previsione
dell'esenzione e la contraddittorieta' tra l'esenzione  prevista  per
atti non giurisdizionali, anche patrimonialmente rilevanti  -  quindi
espressivi di ricchezza, indice di  capacita'  contributiva  -  delle
Onlus, e  l'imponibilita'  di  atti  giudiziari,  i  quali  non  sono
espressivi di ricchezza, bensi' della funzione sociale  svolta  dalle
Onlus a tutela di interessi diffusi; 
    che, in riferimento alla violazione dell'art. 97 Cost., la difesa
della  parte  privata  deduce  che  la  propria  attivita'  in   sede
giudiziaria sarebbe coerente  con  il  principio  di  buon  andamento
nell'amministrazione della giustizia, evitando  l'espandersi  di  una
litigiosita'  parcellizzata   in   atti   giudiziari   dei   singoli,
incentivando l'espansione di servizi aventi valenza sociale, volti  a
superare la scarsita' delle risorse  assegnate  alle  amministrazioni
pubbliche,  in  applicazione   del   principio   di   sussidiarieta',
attraverso l'associazionismo privato; 
    che, infine, in riferimento alla violazione dell'art.  24  Cost.,
il Codacons ritiene che l'esclusione dell'esenzione impedisca ai meno
abbienti di tutelare giudizialmente i propri  diritti  attraverso  le
associazioni, ostacolando cosi' l'esercizio  dell'azione  giudiziaria
in relazione a situazioni di dimensione sovra-individuale. 
    Considerato che, con ordinanza depositata il 4  luglio  2013,  la
Commissione  tributaria  regionale  del  Lazio   ha   sollevato,   in
riferimento agli  artt.  2,  3,  24,  53  e  97  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della  legge  11
agosto 1991, n. 266  (Legge-quadro  sul  volontariato),  e  dell'art.
27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642  (Disciplina
dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevedono, nell'ambito
delle esenzioni dall'imposta di bollo, gli atti di natura  giudiziale
e processuale delle organizzazioni di volontariato; 
    che, nella prospettazione del giudice rimettente,  la  violazione
degli evocati parametri costituzionali  viene  fatta  derivare  dalla
sottoposizione degli atti processuali delle Onlus  al  pagamento  del
contributo unificato, di cui all'art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia - Testo A); 
    che pertanto, secondo la prospettazione dello  stesso  giudice  a
quo, la violazione  denunciata  non  discenderebbe  dall'applicazione
delle disposizioni censurate - relative alle  esenzioni  dall'imposta
di bollo - bensi' dalle disposizioni che prevedono le  esenzioni  dal
contributo unificato (art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002),  le  quali
tuttavia non hanno formato oggetto di censura; 
    che, d'altra parte, l'intervento additivo richiesto  alla  Corte,
volto a ricomprendere tra le esenzioni dal contributo unificato anche
gli atti processuali delle Onlus, non viene riferito all'art. 10  del
d.P.R. n. 115 del 2002 - il quale enumera piu' cause di esenzione dal
contributo, ulteriori rispetto a quelle previste dal  d.P.R.  n.  642
del  1972  -  bensi'  alle  disposizioni  che  prevedono  l'esenzione
dall'imposta di bollo e di registro; 
    che se e' pur vero che, in forza del rinvio  contenuto  nell'art.
10 del d.P.R. n. 115 del 2002, un'eventuale pronuncia di accoglimento
produrrebbe  -  indirettamente  -  l'effetto  di  esentare  gli  atti
processuali delle Onlus dal contributo unificato, tuttavia il petitum
e le argomentazioni del giudice a quo  riguardano  esclusivamente  la
soggezione al contributo unificato e non contengono alcuna censura in
relazione alla disciplina dell'imposta di bollo e  di  registro,  con
riferimento agli atti delle Onlus; 
    che,  in  definitiva,  le  disposizioni  sottoposte  a  scrutinio
contengono una norma inconferente rispetto all'oggetto delle  censure
del giudice a quo; 
    che  l'inesatta  indicazione  della  norma  oggetto  di   censura
comporta, per  costante  giurisprudenza  della  Corte,  la  manifesta
inammissibilita' della questione (ex plurimis,  sentenze  n.  59  del
2013 e n. 241 del 2012, ordinanze n. 180, n. 126 e n. 120  del  2011,
n. 335 e n. 248 del 2010; n. 92 del 2009).