ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale e dell'art. 159, primo comma, del codice penale, promosso dal Giudice di pace di Prato nel procedimento penale a carico di F.C., con ordinanza del 24 aprile 2014, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 24 aprile 2014 (r.o. n. 197 del 2014), il Giudice di pace di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale e dell'art. 159, primo comma, del codice penale, «in combinato disposto», nella parte in cui prevedono che il procedimento penale sia sospeso anche nelle ipotesi in cui sia accertata l'irreversibilita' dell'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente ad esso «con correlativa sospensione della prescrizione»; che, secondo il giudice a quo, nel caso di temporanea incapacita' dell'imputato, l'art. 71 cod. proc. pen. assicurerebbe una tutela effettiva del diritto di difesa, in quanto il procedimento verrebbe sospeso, ma riprenderebbe il suo corso in seguito alla guarigione, e sarebbe correlativamente sospesa, a norma dell'art. 159 cod. pen., anche la prescrizione; che, invece, nel caso in cui l'imputato sia «in condizioni d'incapacita' irreversibili», la sospensione del processo penale sine die, e la conseguente sospensione della prescrizione, lo renderebbero un "eterno giudicabile"; che, in caso di guarigione dopo un lungo periodo di tempo, l'imputato non potrebbe difendersi «in maniera pregnante» e conforme al dettato costituzionale; che, oltre all'art. 24 Cost., le norme impugnate violerebbero anche l'art. 3 Cost., in quanto, una volta accertata la sua irreversibile malattia, l'imputato, "eterno giudicabile", si troverebbe in una situazione diversa dagli imputati in condizioni di incapacita' temporanea, nei confronti dei quali il processo penale potrebbe riprendere in tempi ragionevoli; che risulterebbe violato pure l'art. 111 Cost., perche' i procedimenti penali celebrati nei confronti degli "eterni giudicabili" verrebbero ad incidere sul «buon andamento della Giustizia, anche relativamente alle spese afferenti la protrazione di periodiche perizie a tempo indeterminato», e sul diritto dell'imputato ad ottenere una «pronuncia in ragionevoli tempi, come componente del diritto ad un equo processo (art. 6 par. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sue liberta' fondamentali)»; che, in punto di rilevanza, il Giudice di pace di Prato precisa che l'imputato, dal 2008, era stato sottoposto a perizie medico-legali, dalle quali era emersa la sua incapacita' di partecipare coscientemente al processo, derivante da «patologie degenerative irreversibili», consistenti in un «disturbo depressivo maggiore con componente psicotica in deterioramento cognitivo da vascopatia cerebrale cronica»; che, in seguito a cio', il processo era stato sospeso, con conseguente sospensione della prescrizione. Considerato che il Giudice di pace di Prato dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale e dell'art. 159, primo comma, del codice penale, «in combinato disposto», nella parte in cui prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l'irreversibilita' dell'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo «con correlativa sospensione della prescrizione»; che la questione concerne il «combinato disposto» degli artt. 71 cod. proc. pen. e 159, primo comma, cod. pen., per effetto del quale la sospensione della prescrizione e' destinata a non avere fine nel caso in cui l'incapacita' dell'imputato risulti irreversibile; che, con la sentenza n. 45 del 2015, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'«illegittimita' costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando e' accertato che tale stato e' irreversibile»; che, pertanto, in seguito alla declaratoria di illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 45 del 2015, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, perche' divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 252 e n. 83 del 2014). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.