ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti  concernenti
il  patto  di  stabilita'  interno),  promosso  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per  la  notifica  il  12
settembre 2014, depositato in cancelleria il  19  settembre  2014  ed
iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  26  maggio  2015  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto
per la Regione Basilicata. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notifica il 12  settembre  2014  e
depositato il successivo 19 settembre (reg. ric. n. 70 del 2014),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  la  legge  della
Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti  concernenti
il patto di stabilita' interno),  per  violazione  degli  artt.  117,
terzo comma, e 119 della Costituzione. 
    La  legge  regionale  si  compone  di  due  articoli.  L'art.   1
stabilisce   che   «Nell'esercizio   dei   poteri   di   legislazione
concorrente, attribuita alle Regioni dagli articoli 117 e  119  della
Costituzione della Repubblica Italiana, in materia  di  coordinamento
della finanza  pubblica,  sono  autorizzati,  in  aggiunta  a  quelli
consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 1,  comma
448, della legge n. 228/2012, i  pagamenti  effettuati  a  fronte  di
spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente
a  quello  delle  risorse  autonome  di  natura  ne'  tributaria  ne'
sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di
previsione». 
    L'art. 2 reca la dichiarazione d'urgenza, disponendo che la legge
entri in vigore il  giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione. 
    1.1.- Ad avviso  del  ricorrente,  la  disciplina  del  patto  di
stabilita'  interno,  ponendo  obiettivi  e  vincoli  alla   gestione
finanziaria delle Regioni e degli  enti  locali,  rientrerebbe  nella
materia del «coordinamento della finanza pubblica», di cui agli artt.
117, terzo comma,  e  119  Cost.,  e  dunque  dovrebbe  rispettare  i
principi fondamentali posti dal legislatore statale. 
    La   legge   regionale   impugnata,   al   contrario,   incidendo
direttamente sui livelli generali del patto di stabilita'  interno  e
sulla sua osservanza, invaderebbe la competenza statale in materia di
«coordinamento della finanza pubblica». 
    1.2.- Secondo il ricorrente, inoltre, il censurato art. 1,  comma
1,  nel  far  riferimento  alle  «risorse  autonome  di  natura   ne'
tributaria ne' sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle  entrate
del Bilancio di previsione»,  determinerebbe  l'inclusione  tra  tali
entrate  dei  proventi  derivanti  da  attivita'  di  estrazione   di
idrocarburi, comprese le cosiddette royalties. 
    Anche tale inclusione  contrasterebbe  con  i  principi  generali
della finanza pubblica, in  quanto  la  percentuale  sulle  royalties
costituirebbe un'entrata certa per lo Stato, che  verrebbe  sottratta
alla sua  destinazione,  cosi'  modificando  l'assetto  del  bilancio
statale definito dalla legge 27 dicembre 2013, n.  147  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
Legge di stabilita' 2014). 
    2.- Con atto depositato il 24 ottobre 2010 si  e'  costituita  in
giudizio la  Regione  Basilicata,  chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata inammissibile e comunque infondata. 
    2.1.-  Ad  avviso  della  Regione,  con  la  legge  impugnata  il
legislatore  regionale  si  sarebbe  mosso  all'interno  degli  spazi
normativi riconosciuti dagli artt. 117, terzo  comma,  e  119  Cost.,
provvedendo a svincolare eccedenze finanziarie di  natura  aggiuntiva
per destinarle a interventi di sviluppo del proprio territorio. 
    La disposizione regionale,  pertanto,  costituirebbe  attuazione,
non gia' deroga, dei principi desumibili dal  quadro  di  riferimento
statale, in quanto si collocherebbe nel solco della tendenza  statale
- di cui sarebbe espressione l'art.  32,  comma  4,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'  2012)  -  ad
escludere progressivamente talune voci di spesa dai limiti del  patto
di stabilita'. 
    2.2.- Secondo la  Regione,  inoltre,  il  censurato  art.  1  non
intenderebbe affatto sottrarre entrate certe per  il  bilancio  dello
Stato, in quanto si riferirebbe a royalties di spettanza regionale. 
    La  legislazione  nazionale  avrebbe,  infatti,  attribuito   una
percentuale dell'aliquota sul prodotto estratto (poi trasformata  nel
suo valore equivalente) direttamente alle Regioni  interessate  dalle
coltivazioni di idrocarburi, individuando inoltre un regime di favore
per le Regioni ordinarie del Mezzogiorno; tale  attribuzione  avrebbe
la  sua  ratio  nella  necessita'  di  ristorare  i  territori  e  le
popolazioni interessate da rischi  di  varia  natura  collegati  alle
attivita' estrattive. 
    Rileva ancora la difesa regionale che  le  entrate  di  spettanza
statale, analoghe alle royalties, non vengono allocate  nel  bilancio
statale tra le imposte erariali, ma vengono iscritte unitamente  alle
voci relative ai  canoni,  che  rappresentano  il  corrispettivo  per
l'autorizzazione  all'occupazione  della  superficie  di  terreno  da
esplorare. 
    Le royalties, inoltre, possono essere dedotte  fiscalmente  dalle
concessionarie come costo di produzione  e,  per  tale  via,  vengono
sottratte alla fiscalita' generale regionale o statale. 
    Pertanto, secondo la Regione, la natura giuridica delle royalties
sarebbe da individuare nella loro funzione di  corrispettivo  per  lo
sfruttamento economico della risorsa naturale,  non  disgiunto  dalla
funzione di contributo compensativo. 
    Esse  sarebbero  finalisticamente  orientate   verso   spese   di
investimento per lo sviluppo delle aree interessate dalle  estrazioni
petrolifere e si  configurerebbero,  quindi,  come  risorse  autonome
della Regione, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost. 
    2.3.- In  favore  della  piena  legittimita'  della  disposizione
regionale militerebbe, ad avviso della  Regione,  l'analogia  con  il
trattamento dell'aliquota aggiuntiva del 3% di  royalities,  prevista
dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), che non incapperebbe  nelle  limitazioni  del  patto  di
stabilita'. 
    2.4.- Nel senso della qualificazione delle  previsioni  regionali
come norme applicative di principi gia' desumibili dalla legislazione
statale deporrebbe, inoltre, la previsione di  cui  all'art.  36  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita'  produttive),  convertito  in  legge,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n.  164,  che  ha
riconosciuto la nettizzazione dai  limiti  imposti  dal  patto  delle
maggiori entrate derivanti dalle royalties, per gli  anni  2015-2017,
nel limite degli incrementi  di  produzione  realizzati  rispetto  al
2013. 
    2.5.- Secondo la difesa regionale, ove l'art. 32, comma 4,  della
legge n. 183 del 2011 fosse  interpretato  nel  senso  di  precludere
l'utilizzabilita' delle royalties come  previsto  dalla  disposizione
regionale impugnata, la Corte non  potrebbe  esimersi  dal  sollevare
innanzi a se stessa la questione di legittimita' costituzionale della
disposizione de qua, per violazione degli artt. 3, 117, primo e terzo
comma, e 119 Cost. 
    2.5.1.-  Quanto  alla  rilevanza   della   questione,   essa   si
rinverrebbe  nella  circostanza  che  i  principi   contenuti   nella
suindicata  disposizione  svolgerebbero  la  funzione  di   parametri
interposti, rispetto  ai  quali  andra'  verificata  la  legittimita'
costituzionale della legge regionale impugnata. 
    E tali principi, ad avviso  della  Regione,  consisterebbero  non
solo nella previsione di tetti di spesa, ma anche nell'esclusione, da
quei tetti, di talune  voci  di  spesa  necessarie  per  il  rilancio
dell'economia e l'incentivazione degli investimenti. 
    2.5.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza  della  questione,
l'art. 32, comma  4,  violerebbe  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
perche' -  ove  l'elencazione  delle  spese  escluse  fosse  ritenuta
tassativa - essa esaurirebbe lo  spazio  entro  il  quale  potrebbero
concretamente esercitarsi le competenze legislative e  amministrative
regionali. 
    2.5.2.1.- La censurata disposizione violerebbe, altresi',  l'art.
3  Cost.,  in  quanto  produrrebbe  un'ingiustificata  disparita'  di
trattamento   tra   Regioni,   alcune    delle    quali    verrebbero
arbitrariamente favorite dall'esclusione di specifiche voci di spesa,
con la conseguenza di incentivare lo sviluppo di singoli territori  e
penalizzarne altri. 
    2.5.2.2.- L'art. 32, comma  4,  infine,  violerebbe  l'art.  117,
primo comma, Cost., in quanto la mancata previsione  delle  spese  di
investimento fra  le  deroghe  al  patto  di  stabilita'  sarebbe  in
contrasto con il sistema normativo dell'Unione  europea  in  tema  di
finanza pubblica, che avrebbe tra i  suoi  obiettivi  quello  di  una
«crescita sostenibile» e «promotrice dell'occupazione». 
    2.5.2.3.- La mancata indicazione  fra  le  deroghe  al  patto  di
stabilita' interno delle spese  di  investimento  finanziate  con  le
royalties  petrolifere,  in  Regioni  che   presentano   specificita'
economiche e territoriali quali la Basilicata, violerebbe  inoltre  i
principi comunitari di proporzionalita' e ragionevolezza,  posto  che
il tetto di spesa assegnato alla Regione  Basilicata  e'  piu'  basso
della reale disponibilita' di cassa della Regione;  e  posto  che  il
legislatore statale,  nel  disciplinare  le  eccezioni  al  patto  di
stabilita' interno, ha previsto deroghe in favore di alcune  Regioni,
tenendo conto delle situazioni peculiari nelle quali versano. 
    2.5.3.- Ne', ad  avviso  della  Regione,  l'intervenuta  modifica
dell'art. 32, comma 4, ad opera dell'art. 36  del  d.l.  n.  133  del
2014, varrebbe a superare le dedotte censure  di  incostituzionalita'
della norma, in quanto la prevista esenzione dal patto di  stabilita'
e' limitata temporalmente e si riferisce  soltanto  alle  entrate  da
royalties incrementali. 
    2.6.-  La  Regione,  infine,  chiede  alla  Corte   di   valutare
l'opportunita' di un rinvio  pregiudiziale  interpretativo  dell'art.
32, comma 4, della legge n.  183  del  2011  innanzi  alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea, per sapere se gli artt. 3  e  119  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'art.  1  del
Trattato  su  stabilita',  coordinamento  e  governance   dell'Unione
economica e monetaria, il patto di stabilita' e crescita e i principi
di  proporzionalita'  e  ragionevolezza,  ostino  ad  una   normativa
nazionale, quale quella del citato art. 32, comma 4, che non  preveda
- fra le deroghe al patto  di  stabilita'  interno  -  le  spese  per
investimento funzionali allo sviluppo  del  territorio;  e  che,  nel
testo modificato dall'art. 36 del d.l. n. 133 del  2014,  le  preveda
solo entro certi limiti. 
    2.6.1.- Secondo la Regione, la rilevanza di una simile  questione
andrebbe ravvisata nel fatto  che  l'interpretazione  richiesta  alla
Corte  di  giustizia  sarebbe  pregiudizialmente  necessaria  per  la
pronuncia di questa Corte in ordine  all'impugnata  legge  regionale,
dal  momento  che  le  norme  delle  quali  si   chiede   il   rinvio
interpretativo costituiscono parametro interposto alla luce del quale
valutare la legittimita' costituzionale della suddetta legge. 
    3.- Con una memoria depositata in  prossimita'  dell'udienza,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito nelle  conclusioni
gia' rassegnate nel  ricorso,  ritenendo  che  l'elencazione  di  cui
all'art. 32, comma 4, della legge n. 183  del  2011  abbia  carattere
tassativo. 
    La disposizione impugnata,  pertanto,  autorizzando  pagamenti  a
fronte di spese non  consentite  dal  patto  di  stabilita'  interno,
sarebbe in contrasto non solo con la lettera, ma anche con  la  ratio
della disposizione statale. 
    3.1.-  Secondo  la  difesa  statale,  inoltre,   ove   anche   si
riconoscesse alle royalties petrolifere la natura di risorsa autonoma
regionale, non sarebbe comunque preclusa allo Stato  la  possibilita'
di imporre alle  Regioni  vincoli  alle  politiche  di  bilancio  per
ragioni di coordinamento finanziario. 
    3.2.- Quanto alla richiesta rivolta a questa Corte  di  sollevare
innanzi a se stessa la questione di legittimita'  costituzionale  del
richiamato  art.  32,  comma  4,  l'Avvocatura  generale  ne   deduce
anzitutto l'inammissibilita', in quanto si tradurrebbe in un'elusione
del termine perentorio di sessanta giorni,  previsto  dall'art.  127,
secondo comma, Cost., per promuovere  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della legge statale. 
    3.2.1.- Nel merito, in ogni caso, la questione sarebbe infondata,
perche' il legislatore statale puo', con una disciplina di principio,
imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio  per  ragioni
di coordinamento finanziario. 
    3.3.- Del pari inammissibile sarebbe la richiesta di attivare  il
meccanismo del rinvio pregiudiziale  ai  sensi  dell'art.  267  TFUE.
Secondo il ricorrente, infatti, i  quesiti  formulati  dalla  Regione
sarebbero svincolati da una previa questione di costituzionalita'  in
riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. 
    4.- Con una memoria deposita in prossimita'  dell'udienza,  anche
la Regione Basilicata ha insistito nelle conclusioni gia'  rassegnate
nell'atto di costituzione in giudizio. 
    4.1.- Nel richiamare il preliminare di accordo firmato in data 19
marzo 2015 presso il Ministero  dello  sviluppo  economico,  relativo
all'uso delle risorse derivanti dal fondo di cui  all'art.  45  della
legge n. 99 del  2009,  la  Regione  ribadisce  l'analogia  fra  tali
risorse e quelle ad essa spettanti ai sensi dell'art.  19,  comma  1,
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625  (Attuazione  della
direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di  rilascio  e  di
esercizio  delle   autorizzazioni   alla   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi). 
    4.2.- In ordine al richiesto rinvio  pregiudiziale,  inoltre,  la
difesa regionale osserva come di recente il Tribunale  costituzionale
tedesco abbia, per la prima volta nella  sua  storia,  adito  in  via
pregiudiziale la  Corte  di  giustizia,  ponendo  in  discussione  la
legittimita' del  programma  OMT  (Outright  Monetary  Transactions).
Simili    decisioni    delle    Corti    costituzionali     nazionali
evidenzierebbero  quanto  possano  essere  considerati   "flessibili"
alcuni vincoli europei. 
    D'altra parte, ad avviso della Regione, anche dalle  nuove  linee
guida riguardanti le modalita' di applicazione del  quadro  normativo
relativo  al  Patto  di  stabilita'  e   crescita,   adottate   dalla
Commissione  europea   in   data   13   gennaio   2015,   emergerebbe
un'interpretazione del quadro  normativo  comunitario  volta  a  dare
rilievo agli spazi di flessibilita' esistenti nelle norme, escludendo
specifiche voci di investimento  dal  computo  del  disavanzo  o  del
debito dello Stato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notifica il 12  settembre  2014  e
depositato il successivo 19 settembre (reg. ric. n. 70 del 2014),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale della legge della Regione  Basilicata  11
luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilita'
interno), per violazione degli artt. 117, terzo comma,  e  119  della
Costituzione. 
    La legge regionale impugnata si compone di due  articoli.  L'art.
1,  in  sostanza,  autorizza  la  Regione  a  utilizzare  i  proventi
derivanti  dalle  royalties  petrolifere  per  effettuare   pagamenti
ulteriori, relativi a spese di investimento  in  conto  capitale,  in
aggiunta a quelli consentiti dalla disciplina statale  sul  patto  di
stabilita' interno. L'art. 2 reca la dichiarazione d'urgenza. 
    In tal modo, secondo il ricorrente,  la  Regione  avrebbe  inciso
direttamente sul rispetto del patto di stabilita' interno,  invadendo
la competenza statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica; inoltre, avrebbe sottratto  allo  Stato  un'entrata  certa,
modificando l'assetto del suo bilancio. 
    2.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    L'art. 32,  comma  4,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2012), contiene  un  lungo  elenco,
integrato nel tempo, delle spese che non vengono considerate  per  la
determinazione del saldo finanziario rilevante ai fini del  patto  di
stabilita' interno. 
    Tale disposizione, nel testo vigente al momento in cui  la  legge
regionale impugnata e' stata adottata (luglio 2014), non  annoverava,
tra le spese esonerate dal rispetto del patto, quelle di investimento
finanziate con i proventi derivanti dall'attivita' di  estrazione  di
idrocarburi. 
    Solo successivamente  all'instaurazione  del  presente  giudizio,
infatti, l'art. 36, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione
delle  opere   pubbliche,   la   digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per  la  ripresa  delle  attivita'   produttive),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n.
164, ha modificato il richiamato art. 32, comma 4,  aggiungendovi  la
lettera n-septies), che ha escluso dal rispetto del patto  le  «spese
sostenute dalle regioni per  la  realizzazione  degli  interventi  di
sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche,  di  sviluppo
industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e  di  mitigazione
del rischio idrogeologico nonche' per il finanziamento  di  strumenti
della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  il  31  luglio  di
ciascun  anno,  sulla  base  dell'ammontare  delle  maggiori  entrate
riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle  stesse
regioni dall'applicazione dell'articolo 20,  commi  1  e  1-bis,  del
decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,  nel  limite  delle
aliquote  di  prodotto  relative  agli   incrementi   di   produzione
realizzati rispetto all'anno 2013». 
    In sostanza, alla luce di  questo  ius  superveniens  -  peraltro
oggetto  di  modifica  in  sede  di  conversione  del   decreto-legge
(novembre 2014) - anche le spese di  investimento  effettuate  con  i
proventi delle royalties petrolifere  sono  state  ricomprese,  entro
certi limiti, fra le deroghe consentite alla disciplina del patto  di
stabilita' interno. 
    2.1.-  Cio'  precisato,  e  indipendentemente  dalle  successive,
ulteriori, modifiche al regime di tali spese, introdotte dall'art. 1,
comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2015), assume rilievo decisivo, ai fini della  risoluzione
della presente questione di costituzionalita', la  giurisprudenza  di
questa Corte secondo la quale la normativa regionale denunciata  deve
essere valutata in riferimento ai parametri vigenti al momento  della
sua emanazione (ex plurimis, sentenza n. 62 del 2012). 
    L'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del  2011,  nel  testo  in
vigore nel momento  in  cui  e'  stata  emanata  la  legge  regionale
impugnata, non consentiva alle Regioni di  sottrarre,  dall'ammontare
delle spese che devono essere contenute entro un certo limite massimo
stabilito dalla legge,  quelle  di  investimento  finanziate  con  il
gettito derivante dai proventi delle royalties petrolifere. 
    A prescindere dal problema della natura giuridica di tali entrate
regionali, non puo' che essere la legge dello Stato  ad  identificare
le spese delle Regioni che  concorrono  alla  definizione  del  saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di  stabilita'  interno,  in
quanto esso coinvolge Regioni  ed  enti  locali  nella  realizzazione
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea e dai vincoli che ne conseguono. 
    Le  norme  statali  che  disciplinano  il  patto,   infatti,   si
riconnettono essenzialmente a tali vincoli  e,  secondo  la  costante
giurisprudenza di questa Corte, «sono  espressione  della  competenza
legislativa  statale  in  materia  di  coordinamento  della   finanza
pubblica» (ex multis, sentenze n. 28 del 2013 e n. 155 del 2011). Non
a caso, e' stato poi lo stesso legislatore statale ad introdurre  una
nuova esenzione per una  tipologia  di  spesa  che  inizialmente  non
figurava nell'elenco di cui al richiamato art. 32, comma 4. 
    2.2.-  E',  quindi,  manifestamente  infondato  l'assunto   della
Regione in  base  al  quale  il  censurato  art.  32,  comma  4,  non
consentendo il  finanziamento  delle  spese  di  investimento  con  i
proventi derivanti dall'attivita' di  estrazione  degli  idrocarburi,
sarebbe costituzionalmente illegittimo, nonche' incompatibile con  il
diritto dell'Unione europea. 
    Ne consegue che l'istanza avanzata dalla  Regione,  affinche'  la
Corte sollevi davanti  a  se  stessa  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 4, della legge n.  183  del  2011,
non puo' essere accolta, ne' puo' trovare accoglimento  la  richiesta
di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 
    2.3.- In conclusione, la legge della Regione Basilicata n. 17 del
2014  deve  essere  dichiarata  costituzionalmente  illegittima   per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la  spesa  da
essa prevista non rientrava - ratione temporis - nel novero di quelle
che, in base alla normativa statale, potevano non essere computate ai
fini del rispetto del patto di stabilita' interno. 
    3.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.