ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  21  della
legge della Regione Veneto 9 dicembre  1993,  n.  50  (Norme  per  la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo  venatorio),  come
modificato dall'art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre
1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di  modifica
di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento  del  bilancio
di previsione per l'anno finanziario 1997),  promosso  dal  Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, nel procedimento vertente tra
la Federazione italiana della caccia  ed  altri  e  la  Provincia  di
Vicenza ed altri, con ordinanza del 7 marzo 2014, iscritta al n.  127
del registro ordinanze 2014 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti l'atto di costituzione  della  Federazione  italiana  della
caccia, nonche' l'atto di intervento della Regione Veneto; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2015  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi gli avvocati Claudio Chiola  per  la  Federazione  italiana
della caccia ed Ezio Zanon per la Regione Veneto. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 2014  (r.o.  n.  127  del
2014),  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Veneto  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della
legge della Regione Veneto 9 dicembre  1993,  n.  50  (Norme  per  la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo  venatorio),  come
modificato dall'art. 22 della legge della Regione Veneto 12 settembre
1997, n. 37 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di  modifica
di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento  del  bilancio
di previsione per l'anno finanziario 1997), in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; 
    che la disposizione impugnata prevede che la Provincia nomini  il
Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia (art. 21, comma
5); 
    che  tale  Comitato   e'   composto,   tra   l'altro,   da   «tre
rappresentanti designati dalle strutture  locali  delle  associazioni
venatorie riconosciute a livello nazionale  o  regionale»  (art.  21,
comma 5, lettera a); 
    che  il  giudizio  a  quo  ha  per  oggetto   la   richiesta   di
«ottemperanza della sentenza» del Tribunale amministrativo  regionale
per il Veneto n. 86 del 22 gennaio 2013, con cui era stato  annullato
il decreto n. 12 del 13 luglio  2011,  emesso  dal  Presidente  della
Provincia di Vicenza,  di  nomina  del  Presidente  del  Comprensorio
alpino n. 1 e del rappresentante dei soci, o,  in  subordine,  previa
conversione del  rito,  l'annullamento  parziale  dello  statuto  dei
Comprensori alpini di caccia e dell'atto di rinnovo  degli  organismi
del Comprensorio alpino n. 1, adottati dal Commissario  straordinario
della Provincia di Vicenza; 
    che, secondo il giudice rimettente, poiche'  la  citata  sentenza
del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto  deve  ritenersi
autoesecutiva, non imponendo alcuna ulteriore attivita' alla pubblica
amministrazione,  l'originario  ricorso   per   l'ottemperanza   deve
convertirsi nella «conseguente azione di annullamento»; 
    che la modifica apportata, con i  provvedimenti  impugnati,  allo
statuto  tipo  dei  Comprensori  Alpini  di   caccia,   secondo   cui
l'organismo direttivo del  Comprensorio  alpino  e'  scelto  tra  gli
appartenenti ad associazioni venatorie anche a  carattere  regionale,
sarebbe  imposta  dall'impugnato  art.  21,  comma  5,  della   legge
regionale n. 50 del 1993, cosi' come modificato  dall'art.  22  della
legge della Regione Veneto n. 37 del 1997; 
    che questa disposizione sarebbe in contrasto  con  la  competenza
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera  s,  Cost.),  posto
che nell'ambito di tale competenza rientrerebbe l'art. 14, comma  10,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
    che  quest'ultima   disposizione   imporrebbe   di   nominare   i
rappresentanti delle sole associazioni venatorie nazionali; 
    che e' intervenuta in giudizio la Regione Veneto,  chiedendo  che
la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata; 
    che la Regione sostiene che  l'ordinanza  di  rimessione  non  ha
considerato l'art. 11, comma 2, della legge n. 157 del 1992, il quale
demanderebbe alle Regioni interessate  la  disciplina  dell'attivita'
venatoria nella  specifica  zona  delle  Alpi,  in  riferimento  alle
peculiarita' locali e considerando, sia la tutela della fauna, sia le
modalita' organizzative dell'esercizio  dell'attivita'  venatoria  in
genere; 
    che, a parere della Regione, l'art. 14, comma 10, della legge  n.
157  del  1992,  riservando  ai  rappresentanti  delle   Associazioni
venatorie riconosciute a livello nazionale la presenza  negli  organi
direttivi degli Ambiti territoriali di caccia,  presuppone  che  tali
associazioni  abbiano  una  presenza  «in   forma   organizzata   sul
territorio»; 
    che  ne  conseguirebbe  l'inammissibilita'  della  questione   di
legittimita' costituzionale «per carenza del  presupposto  della  non
manifesta infondatezza», essendo stato travisato il quadro  normativo
di riferimento; 
    che nel merito  la  questione  sollevata  apparirebbe  del  tutto
infondata, in quanto, sia la norma  censurata,  sia  la  «correlativa
norma   statale   di   riferimento»   avrebbero   natura    meramente
organizzatoria,  essendo  dirette  a  stabilire  «chi  possa   essere
nominato nell'ambito del Comitato direttivo dell'Ambito  territoriale
di caccia», e non  potrebbero  ritenersi  teleologicamente  destinate
alla  «tutela  della  fauna  selvatica  e  quindi   dell'ambiente   e
dell'ecosistema»; 
    che la norma censurata rientrerebbe nell'ambito della  competenza
residuale della Regione in materia di caccia; 
    che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  si  e'  costituita  la
Federazione italiana della caccia, gia' parte del giudizio a quo, che
ha  concluso  per  la  fondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale; 
    che la Federazione italiana della caccia sostiene  che  l'oggetto
del giudizio e' stato correttamente individuato dal  giudice  a  quo,
«anche in termini di rilevanza», perche' la  disposizione  impugnata,
disciplinante gli ambiti territoriali di caccia, viene  espressamente
richiamata dall'art.  24  della  legge  regionale  n.  50  del  1993,
disciplinante i Comprensori alpini, quale norma  di  riferimento  per
definire l'organizzazione e la composizione degli organi direttivi di
questi ultimi; 
    che, nel merito, la  questione  sarebbe  fondata,  in  quanto  la
disposizione  impugnata,  nell'estendere  anche   alle   associazioni
venatorie riconosciute a livello regionale  la  rappresentanza  negli
organi  direttivi  degli  Ambiti  territoriali  di   caccia   e   dei
Comprensori alpini, violerebbe «lo standard minimo» imposto dall'art.
14, comma  10,  della  legge  n.  157  del  1992,  riconosciuto  come
disposizione  a  tutela  dell'ambiente,  e  dunque  si  porrebbe   in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; 
    che, in tale prospettiva, dovrebbe dichiararsi, «se ed in  quanto
occorra»,  l'illegittimita'  costituzionale  in  via   consequenziale
dell'art. 24 della legge della Regione Veneto n. 50 del 1993; 
    che, in  subordine,  la  Federazione  italiana  della  caccia  ha
chiesto pronunciarsi sentenza interpretativa volta a  "chiarire"  che
l'art.  24  della  legge  regionale  n.  50  del  1993  deve   essere
interpretato in senso conforme all'art. 14 della  legge  n.  157  del
1992,  e  percio'  nel  senso  di  precludere  a  rappresentanti   di
associazioni  venatorie   riconosciute   a   livello   regionale   la
partecipazione quali membri dei comitati  direttivi  dei  Comprensori
alpini; 
    che, in ulteriore subordine, la citata Federazione ha chiesto  di
«rimettere» la questione al giudice  a  quo  per  una  piu'  completa
motivazione sulla rilevanza in relazione all'art. 24 della  legge  n.
50 del 1993,  che  disciplina  espressamente  i  Comprensori  alpini,
sollecitando   tale   organo    giurisdizionale    ad    interpretare
correttamente  la  norma,  in  termini  conformi  alla   legislazione
nazionale, evitando «il paventato contrasto con la Costituzione»; 
    che,  nell'imminenza  dell'udienza  pubblica,  le   parti   hanno
depositato memorie; 
    che la Regione Veneto ha eccepito la  manifesta  inammissibilita'
della questione per difetto di rilevanza; 
    che, secondo la difesa regionale, il giudizio a quo concernerebbe
la nomina del Comitato direttivo dei Comprensori  alpini,  mentre  la
disposizione impugnata avrebbe per oggetto gli Ambiti territoriali di
caccia; 
    che  questa  disposizione  sarebbe  percio'   inapplicabile   nel
processo principale, ove ha rilievo  il  solo  art.  24  della  legge
regionale n. 50 del 1993, dedicato ai Comprensori alpini; 
    che anche la Federazione italiana della caccia ha depositato  una
memoria, con la quale «s'insiste per l'irrilevanza» della  questione,
«e, comunque», per l'accoglimento di essa; 
    che la questione sarebbe irrilevante, perche' il  giudice  a  quo
avrebbe erroneamente convertito il giudizio di ottemperanza,  mentre,
nell'ambito  di   quest'ultimo,   sarebbe   stata   oramai   preclusa
l'applicazione della norma impugnata; 
    che la parte evidenzia, inoltre, che il  giudizio  principale  ha
per oggetto i Comprensori alpini, cui si riferisce  l'art.  24  della
legge regionale n. 50 del 1993, e  non  gli  Ambiti  territoriali  di
caccia; 
    che nel merito ribadisce che, in ogni caso, la partecipazione dei
rappresentanti delle  associazioni  venatorie  regionali  sarebbe  in
contrasto con gli artt. 11 e 14, commi 5 e 10, della legge n. 157 del
1992. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Veneto  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 21 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n.  50
(Norme per la protezione della fauna  selvatica  e  per  il  prelievo
venatorio), come modificato dall'art. 22 della  legge  della  Regione
Veneto  12  settembre  1997,  n.  37   (Provvedimento   generale   di
rifinanziamento e di modifica di leggi  regionali  in  corrispondenza
dell'assestamento del bilancio di previsione per  l'anno  finanziario
1997), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s),  della
Costituzione; 
    che dalla motivazione dell'ordinanza  di  rimessione  si  evince,
senza incertezze, che oggetto di censura e' il solo comma 5 dell'art.
21, che disciplina la nomina, da parte della  Provincia,  dei  membri
del  Comitato  direttivo  degli  Ambiti  territoriali  di  caccia,  e
stabilisce, in particolare, che tre di  essi  siano  designati  dalle
strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a  livello
nazionale o regionale; 
    che il rimettente rileva il contrasto di tale  ultima  previsione
con l'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157  (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio),  per  il  quale  negli  organi  direttivi  degli   Ambiti
territoriali  di  caccia  deve  essere  assicurata  la  presenza   di
rappresentanti,  tra  l'altro,  delle  sole  associazioni   venatorie
nazionali  riconosciute,  ove  presenti  in  forma  organizzata   sul
territorio; 
    che la facolta', attribuita dalla norma  impugnata,  di  nominare
rappresentanti delle  associazioni  venatorie  riconosciute  al  solo
livello regionale,  in  deroga  alla  regola  statale,  lederebbe  la
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); 
    che il giudizio a quo,  come  riferisce  il  rimettente,  ha  per
oggetto l'impugnazione di atti relativi alla nomina  dei  membri  del
Comitato direttivo dei Comprensori alpini, tra i quali sono  presenti
rappresentanti delle associazioni venatorie regionali; 
    che il rimettente reputa tali atti  meramente  applicativi  della
norma impugnata; 
    che i Comprensori  alpini  sono  strutture  associative  operanti
nella zona faunistica delle Alpi; 
    che la  legge  regionale  n.  50  del  1993  disciplina  con  una
disposizione speciale i  Comprensori  alpini,  ed  in  particolare  i
criteri di nomina dei membri del Comitato direttivo (art. 24); 
    che questi ultimi sono designati dalla  Provincia  «nel  rispetto
delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia  con  l'articolo
14 della legge n. 157 del 1992»; 
    che, quindi, l'art. 21, comma 5, della legge impugnata,  relativo
agli Ambiti territoriali di caccia, non si applica  alla  nomina  dei
componenti del Comitato direttivo dei  Comprensori  alpini,  come  si
desume chiaramente anche dall'art. 24, comma 5, ove sono  indicati  i
commi  dell'art.  21  applicabili  ai   Comprensori   alpini,   senza
menzionare il comma 5; 
    che la questione e' di conseguenza  manifestamente  inammissibile
per difetto di rilevanza, secondo quanto ha  da  ultimo  eccepito  la
difesa regionale; 
    che ogni ulteriore considerazione, pur sollecitata  dalle  parti,
esula dall'oggetto  del  presente  giudizio  incidentale,  una  volta
rilevata la manifesta inammissibilita' della questione ivi sollevata.