ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  5,
commi 2, 6, 15, 31 e 32, lettere a), b), c), numeri 1), 2) e  3),  d)
ed e), della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 10, recante
«Modifiche alla  legge  regionale  11  agosto  2009,  n.  21  (Misure
straordinarie per il settore edilizio ed  interventi  per  l'edilizia
residenziale sociale) e alle leggi regionali 2  luglio  1987,  n.  36
(Norme in materia di  attivita'  urbanistico-edilizia  e  snellimento
delle procedure),  26  giugno  1997,  n.  22  (Norme  in  materia  di
programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia
ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre  1997,  n.  29
(Norme in materia di aree  naturali  protette  regionali),  6  luglio
1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n.  38  (Norme
sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del
sistema turistico laziale. Modifiche alla legge  regionale  6  agosto
1999, n. 14 «Organizzazione delle  funzioni  a  livello  nazionale  e
locale per  la  realizzazione  del  decentramento  amministrativo»  e
successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6  (Disposizioni  regionali
in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia),  11  agosto
2008, n. 15  (Vigilanza  sull'attivita'  urbanistica-edilizia)  e  16
aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a  fini  abilitativi
dei sottotetti esistenti)» e dell'art. 1, commi 1, 7, 11 e 19,  della
legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n.  12,  recante  «Modifiche
alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di  aree
naturali protette regionali), 6 luglio 1998,  n.  24  (Pianificazione
paesistica e tutela dei  beni  e  delle  aree  sottoposti  a  vincolo
paesistico) e 11 agosto 2009, n.  21  (Misure  straordinarie  per  il
settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale  sociale),
come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10
e modifiche alle leggi regionali 2  luglio  1987,  n.  36  (Norme  in
materia  di  attivita'  urbanistico-edilizia  e   snellimento   delle
procedure),  9  marzo  1990,  n.  27  (Contributi  sugli   oneri   di
urbanizzazione  a  favore  degli  enti  religiosi  per  gli   edifici
destinati al  culto.  Interventi  regionali  per  il  recupero  degli
edifici  di   culto   aventi   importanza   storica,   artistica   od
archeologica), 6  agosto  1999,  n.  12  (Disciplina  delle  funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
pubblica),  22  dicembre  1999,  n.  38  (Norme   sul   governo   del
territorio), 19 luglio 2007, n. 11  (Misure  urgenti  per  l'edilizia
residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni  per  il
recupero a fini abitativi  dei  sottotetti  esistenti)  e  successive
modifiche», promossi dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorsi notificati il 26 ottobre 2011 e l'8 ottobre 2012,  depositati
in cancelleria il 3 novembre 2011 e il 12 ottobre 2012  ed  iscritti,
rispettivamente, al n. 130 del registro ricorsi 2011 ed al n. 143 del
registro ricorsi 2012. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Lazio; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  27  maggio  2015  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco  Saverio
Marini per la Regione Lazio. 
    Ritenuto che con il ricorso  iscritto  al  n.  130  del  2011  il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ha  proposto  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5, commi 6, 15, 31 e  32,
della legge della Regione  Lazio  13  agosto  2011,  n.  10,  recante
«Modifiche alla  legge  regionale  11  agosto  2009,  n.  21  (Misure
straordinarie per il settore edilizio ed  interventi  per  l'edilizia
residenziale sociale) e alle leggi regionali 2  luglio  1987,  n.  36
(Norme in materia di  attivita'  urbanistico-edilizia  e  snellimento
delle procedure),  26  giugno  1997,  n.  22  (Norme  in  materia  di
programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia
ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre  1997,  n.  29
(Norme in materia di aree  naturali  protette  regionali),  6  luglio
1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n.  38  (Norme
sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del
sistema turistico laziale. Modifiche alla legge  regionale  6  agosto
1999, n. 14 «Organizzazione delle  funzioni  a  livello  nazionale  e
locale per  la  realizzazione  del  decentramento  amministrativo»  e
successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6  (Disposizioni  regionali
in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia),  11  agosto
2008, n. 15  (Vigilanza  sull'attivita'  urbanistica-edilizia)  e  16
aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a  fini  abilitativi
dei sottotetti esistenti)» e con successivo ricorso, iscritto  al  n.
143 del 2012, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  proposto
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 7,  11
e 19, della legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n.  12,  recante
«Modifiche alle leggi regionali 6  ottobre  1997,  n.  29  (Norme  in
materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio  1998,  n.  24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree  sottoposti
a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21  (Misure  straordinarie
per il settore edilizio ed  interventi  per  l'edilizia  residenziale
sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale  13  agosto
2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2  luglio  1987,  n.  36
(Norme in materia di  attivita'  urbanistico-edilizia  e  snellimento
delle procedure), 9 marzo 1990, n.  27  (Contributi  sugli  oneri  di
urbanizzazione  a  favore  degli  enti  religiosi  per  gli   edifici
destinati al  culto.  Interventi  regionali  per  il  recupero  degli
edifici  di   culto   aventi   importanza   storica,   artistica   od
archeologica), 6  agosto  1999,  n.  12  (Disciplina  delle  funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
pubblica),  22  dicembre  1999,  n.  38  (Norme   sul   governo   del
territorio), 19 luglio 2007, n. 11  (Misure  urgenti  per  l'edilizia
residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni  per  il
recupero a fini abitativi  dei  sottotetti  esistenti)  e  successive
modifiche»; 
    che il  ricorrente,  con  riguardo  ad  entrambi  i  ricorsi,  ha
proposto le citate impugnative denunciando la lesione della  potesta'
legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di   tutela   di   beni
paesaggistici, e la violazione della sfera di competenza  legislativa
esclusiva   statale   in   materia    di    «tutela    dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali», ai sensi degli artt. 9 e  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, per contrasto con  gli
artt. 10, 135, 141, 142 e 143  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e con  gli  artt.
6, commi 3 e 4, 11, commi 1 e 3, 12, comma 2, lettera d), e 22, comma
1, lettera d), della legge 6 dicembre  1991,  n.  394  (Legge  quadro
sulle  aree  protette),  nonche'  ha  denunciato  la  violazione  dei
principi fondamentali e della sfera di competenza statale in  materia
di «governo del territorio», ai sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., per contrasto con gli artt. 35 della legge 28  febbraio  1985,
n.   47   (Norme   in    materia    di    controllo    dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
edilizie), 39 della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica), 32  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei  conti  pubblici)  cosi'  come
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 9 del decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia  -
TestoA), ed infine la violazione degli artt.  10,  11  e  117,  primo
comma, Cost., per contrasto con la Convenzione europea del paesaggio,
aperta  alla  Firma  a  Firenze  il  20  ottobre  2000  e  ratificata
dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione europea  sul  paesaggio,  fatta  a  Firenze  il  20
ottobre 2000); 
    che in entrambi i ricorsi si  e'  costituita  la  Regione  Lazio,
deducendo l'inammissibilita' o l'infondatezza delle censure sollevate
dallo Stato; 
    che, successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
rinunciato ad entrambi i ricorsi, con atti depositati rispettivamente
in data 26 maggio 2015 ed in data 20 maggio 2015; 
    che le rinunce sono state accettate dalla Regione Lazio con  atti
depositati nel corso dell'udienza pubblica del 27 maggio 2015. 
    Considerato che il ricorso iscritto al n.  143  del  2012  ha  ad
oggetto disposizioni strettamente correlate al ricorso iscritto al n.
130 del 2011, sicche' i due ricorsi vanno riuniti; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.