ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  commi
3, 8 e 9; 5 commi 2, 3, 5 e 6; 6, commi 8 e 9; 8, comma 2;  9,  comma
3; 10; 11, comma 8; 12, commi 5 e 6, limitatamente al terzo  periodo;
13, commi 5, 6, limitatamente al secondo periodo,  7  e  8;  14;  17,
commi da 1 a 6, 8, 9 e 10; 19; 22, commi 2 - secondo periodo -  e  4;
23, commi 2 e 3, 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, comma 13; 32,  commi  1,
2, 3, 6 e 7; 33; 34, commi 2 e 6, limitatamente al primo periodo; 36;
37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,  14,
15, 16 e 19, del disegno di legge  della  Regione  siciliana  n.  670
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.  Legge  di
stabilita' regionale), approvato dall'Assemblea  regionale  siciliana
il 15 gennaio 2014, promosso  dal  Commissario  dello  Stato  per  la
Regione  siciliana  con  ricorso  notificato  il  23  gennaio   2014,
depositato in cancelleria il 28 gennaio 2014 ed iscritto al n. 5  del
registro ricorsi 2014. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  luglio  2015  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe,  il  Commissario  dello
Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di  legittimita'
costituzionale di diversi articoli del disegno di legge della Regione
siciliana n. 670 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2014.  Legge  di  stabilita'  regionale),  approvato   dall'Assemblea
regionale siciliana il 15 gennaio 2014; 
    che, in particolare, il ricorrente ha censurato l'art.  3,  commi
3, 8 e 9, in riferimento agli  artt.  81  e  97  della  Costituzione;
l'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, in riferimento agli artt. 81,  91,  117,
secondo comma, lettere e) e g), Cost.; l'art. 6,  commi  8  e  9,  in
riferimento all'art. 81 Cost.; l'art.  8,  comma  2,  in  riferimento
all'art. 120 Cost.; l'art. 9, comma 3, in riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost.; l'art. 10, in riferimento  all'art.
97 Cost.; l'art. 11, comma 8, in riferimento agli  artt.  97  e  117,
secondo  comma,  lettera  e),  Cost.;  l'art.  12,  commi  5  e  6  -
limitatamente al terzo periodo - in riferimento agli artt. 81 e  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.;  l'art.  13,  commi  5,   6   -
limitatamente al secondo periodo - 7 e 8, in riferimento  agli  artt.
3, 81 e 97 Cost.; l'art. 14 in rifermento all'art. 81  Cost.;  l'art.
17, commi 1 - limitatamente alla maggiore  spesa  rispetto  a  quella
prevista per  il  2014  dall'allegato  1  alla  legge  della  Regione
siciliana  15  maggio  2013,  n.  9  (Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l'anno 2013. Legge di stabilita' regionale) - 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9 e 10, in riferimento all'art.  81  Cost.;  l'art.  19,  in
riferimento all'art. 17, primo comma, lettera c), del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione siciliana), convertito in legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 2, e agli artt. 117, terzo comma, e 120  Cost.;  l'art.  22,
commi 2 - limitatamente al secondo periodo - e 4, in riferimento agli
artt. 81, 97 e 117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.;  l'art.  23,
commi 2 - limitatamente ai periodi compresi tra le parole «In  deroga
al divieto di nuove assunzioni» e «con apposite  deliberazioni  della
giunta  regionale»  -  e  3  -  limitatamente  al   secondo   periodo
dall'inciso «Tali disposizioni si applicano» all'inciso «della  legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazione
all'ARPA» - in riferimento agli artt. 3 e  97  Cost.;  l'art.  24  in
riferimento all'art. 81  Cost.;  gli  artt.  25,  26,  27  e  28,  in
riferimento agli artt. 81 e  97  Cost.;  l'art.  29,  in  riferimento
all'art. 81 Cost.; l'art. 30, comma 13, in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost.; l'art. 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7, in riferimento agli  artt.
3, 81 e 97 Cost.; l'art. 33 in riferimento agli artt.  3,  81,  97  e
117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.;  l'art.  34,  commi  2  -
limitatamente all'inciso «la data di scadenza del  31  dicembre  2013
prevista dall'art. 43, comma 1, della legge regionale  n.  9/2013  e'
prorogata al 31 dicembre 2016» e 6, limitatamente al  primo  periodo,
in riferimento all'art. 81 Cost.; l'art. 36, in riferimento gli artt.
81 e 97 Cost.; l'art. 37, in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.; gli
artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 46, in riferimento agli artt. 81 e  97
Cost.; e, infine, l'art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,  16
e 19, in riferimento agli artt. 81 e 97  Cost.,  e  all'art.  11  del
decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158  (Disposizioni  urgenti  per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un  piu'  alto  livello  di
tutela della salute),  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1
comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, in relazione ai  limiti
posti dall'art. 17, primo comma, lettera c), dello statuto; 
    che, secondo il ricorrente, la stessa Corte  dei  conti,  sezioni
riunite per la  Regione  siciliana,  in  occasione  del  giudizio  di
parifica del rendiconto generale per  l'esercizio  finanziario  2012,
aveva espresso serie preoccupazioni, evidenziando che le disposizioni
impugnate comportano nuove  spese  e  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio   regionale,   la   cui   copertura   non   e'    credibile,
sufficientemente  sicura  e   ancorata   a   criteri   di   prudenza,
affidabilita'  e   appropriatezza,   cosi'   come   richiesto   dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio; 
    che - in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con
la legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5  (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale) - sono state omesse le disposizioni oggetto della presente
impugnazione. 
    Considerato che, con la sentenza n. 255  del  2014,  sopravvenuta
alla proposizione del ricorso, questa  Corte,  riconoscendo  che  «il
peculiare controllo di  costituzionalita'  delle  leggi  [...]  della
Regione siciliana - strutturalmente preventivo - e' caratterizzato da
un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello  previsto
dall'art. 127 Cost.», ha ritenuto  -  in  applicazione  dell'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte  seconda  della  Costituzione),  ove  si  introduce  la
«clausola di maggior favore» ai fini della piu' estesa garanzia delle
autonomie speciali - che anche alla Regione  siciliana  debba  essere
esteso il sistema di impugnativa successiva delle leggi  regionali  e
ha pertanto  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art.  31,
secondo comma,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),  come
sostituito dall'art. 9, comma l, della legge 5 giugno  2003,  n.  131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente  alle
parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle  leggi
prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana»; 
    che, in conseguenza di tale pronuncia, non sono piu' operanti  le
norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato
nella  procedura  di  controllo  delle   leggi   siciliane,   e,   in
particolare, gli artt. 27, 28, 29 e 30 del regio decreto  legislativo
15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.
2; 
    che l'estensione alla Regione siciliana del controllo  successivo
di legittimita' costituzionale impedisce  che  il  presente  giudizio
possa  avere  seguito  (anche  agli  effetti  di  una  pronuncia   di
cessazione della materia del  contendere  per  mancata  promulgazione
delle disposizioni impugnate), non essendo piu' previsto  che  questa
Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa  regionale
prima che sia stata promulgata e pubblicata e, quindi,  sia  divenuta
legge in senso proprio; 
    che, pertanto, deve dichiararsi in limine l'improcedibilita'  del
ricorso (ordinanze n. 123, n. 111 e n. 105 del 2015).